REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

           TITOLO II                                                            
         IMPIANTI E RETI                                                        
          Art. 16                                                               
Procedure autorizzative degli impianti energetici                               
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,           
emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,           
uno o piu' regolamenti volti a disciplinare le procedure                        
autorizzative di propria competenza.                                            
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui             
alla Legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge             
regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e                
riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:                  
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di               
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e                        
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le                
opere connesse  e le infrastrutture indispensabili alla costruzione             
ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad                        
un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative                 
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del                  
patrimonio storico-artistico e del territorio;                                  
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce                    
autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati               
previsti dalla normativa vigente ed e' rilasciata a seguito di un               
procedimento unico a cui partecipano tutte le Amministrazioni                   
interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli             
14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990;                                      
c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure                  
autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;                     
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il              
profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a               
quelle di pertinenza dell'impianto esistente;                                   
e) e' stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico              
del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura           
comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;                   
f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed            
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato;                       
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il                
termine per la messa in esercizio dell'impianto nonche' per la                  
rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello                 
stesso.                                                                         
3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad           
autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e                   
relativi impatti.                                                               
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si              
applicano le norme e le procedure vigenti.                                      
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al              
comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di                  
entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilita'            
per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.                 
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla            
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite            
ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai                
principi e criteri di cui al comma 2.                                           
7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure               
maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti           
locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai                 
procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A                   
decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di             
avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della                 
Regione.                                                                        
8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle                         
autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei                  
provvedimenti di diniego.                                                       
NOTE ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
1) La Legge 7 agosto 1990 , n. 241 e' citata alla nota 3 all'articolo           
1.                                                                              
2) La legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 concerne Disciplina                
della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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