LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 16
Procedure autorizzative degli impianti energetici
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' regolamenti volti a disciplinare le procedure
autorizzative di propria competenza.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui
alla Legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge
regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e
riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione
ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad
un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati
previsti dalla normativa vigente ed e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico a cui partecipano tutte le Amministrazioni
interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990;
c) sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure
autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il
profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a
quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
e) e' stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico
del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura
comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato;
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il
termine per la messa in esercizio dell'impianto nonche' per la
rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello
stesso.
3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad
autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e
relativi impatti.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si
applicano le norme e le procedure vigenti.
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al
comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilita'
per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla
organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite
ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai
principi e criteri di cui al comma 2.
7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure
maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti
locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai
procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A
decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di
avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della
Regione.
8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle
autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei
provvedimenti di diniego.
NOTE ALL'ART. 16
Comma 2
1) La Legge 7 agosto 1990 , n. 241 e' citata alla nota 3 all'articolo
1.
2) La legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 concerne Disciplina
della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.