LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 12
Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale
1. E' istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per
la realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli
obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Le disponibilita' del Fondo possono essere utilizzate per il
cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al
conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad
incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di
autoproduzione.