REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 12                                                               
Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale                           
1. E' istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.                    
2. Al finanziamento del Fondo si provvede:                                      
a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;                  
b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per             
la realizzazione di interventi compatibili con le finalita' e gli               
obiettivi di cui all'articolo 1.                                                
3. Le disponibilita' del Fondo possono essere utilizzate per il                 
cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al           
conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad             
incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di                      
autoproduzione.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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