LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 11
Forme e modalita' di finanziamento
1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge puo'
essere effettuato nelle seguenti forme:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interesse;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia
riconosciute da leggi regionali.
2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel
rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle
imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.
3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi
sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. La
concessione dei contributi e' subordinata all'esito favorevole
dell'esame di compatibilita' svolto dalla competente istituzione
europea.
4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
5. La Regione puo' stipulare intese e contratti con il Fondo europeo
degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti
bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da
parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti
energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.