REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 11                                                               
Forme e modalita' di finanziamento                                              
1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge puo'            
essere effettuato nelle seguenti forme:                                         
a) contributo in conto capitale;                                                
b) contributo in conto interesse;                                               
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente                    
legislazione;                                                                   
d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia                   
riconosciute da leggi regionali.                                                
2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel                   
rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle                   
imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.                      
3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi               
sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli               
articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. La            
concessione dei contributi e' subordinata all'esito favorevole                  
dell'esame di compatibilita' svolto dalla competente istituzione                
europea.                                                                        
4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la                 
realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.                       
5. La Regione puo' stipulare intese e contratti con il Fondo europeo            
degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti              
bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da               
parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti           
energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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