LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 9
Attuazione del Piano energetico regionale
1. Il PER e' attuato attraverso piani triennali di intervento
approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e
programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti
accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie
dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la
valutazione delle proposte, l'entita' e le tipologie dei contributi,
le modalita' di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti
regionali, i termini di presentazione delle domande e di
realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono
essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e
di esercizio degli interventi incentivati.
3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e
progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo
4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata.
Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti,
pubblici e privati, purche' i progetti siano conformi agli strumenti
di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee
di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In
tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali
ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del
proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari
ultimi del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci
funzionali purche' inquadrati in un progetto organico del quale sia
comprovata la funzionalita' e la finanziabilita'.
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione
illustrativa contenente:
a) l'indicazione di conformita' agli obiettivi di programmazione
locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si
intendono raggiungere;
c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e
della loro ripartizione nel tempo;
e) i riferimenti di conformita' ai requisiti prestazionali di cui
all'articolo 10;
f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi
richiesti dalle norme vigenti.
6. Le modalita' di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi
di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta
nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari
di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica
costituisce elemento di priorita' per l'accesso agli incentivi.
7. Al fine di garantire la funzionalita' della spesa regionale al
raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile
del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi
della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi
all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione
dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al
comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare
eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare
con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la
realizzazione del progetto.
8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza
energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di
cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del
finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli
acquisiti tramite gli interventi medesimi.
9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le
modalita' di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.
10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e
aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate
al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso
l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per
contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione
tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e
dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa
regionale in materia.