LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 8
Piano energetico regionale
1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale
(PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica
energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli
strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di
incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione
e diffusione di servizi di pubblica utilita', dello sviluppo di
processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e
ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli
utenti finali.
2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema
regionale nelle componenti legate alle attivita' di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse
forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di
medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione
concorrono soggetti pubblici e privati.
3. Il PER e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha di norma
durata decennale e puo' essere aggiornato con la medesima procedura
in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi
rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo
stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni
nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi
nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili,
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2001/77/CE.
4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di
programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione
delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio
da impegnare, dando priorita' al risparmio energetico, alle fonti
rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla
stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui
all'articolo 9.
5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri enti pubblici e
privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce alle
Province e ai Comuni informazioni nella predisposizione degli
strumenti di programmazione energetica territoriale.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 3
1) Il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE
concernente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' e' il seguente:
"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali
(omissis)
2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli
Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i
dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo
futuro di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in
termini di percentuale del consumo di elettricita'. Tale relazione
delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per
conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli
Stati membri:
- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,
- provvedono affinche' gli obiettivi siano compatibili con gli
impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti
climatici sottoscritti dalla Comunita' ai sensi del protocollo di
Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici.
(omissis)".
Comma 5
3) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257 concernente Riordino della disciplina
dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e' il
seguente:
"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere
l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al
paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.
(omissis)".