REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 8                                                                
Piano energetico regionale                                                      
1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale               
(PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica                     
energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del                  
sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli           
strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di                        
incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione           
e diffusione di servizi di pubblica utilita', dello sviluppo di                 
processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e                  
ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli               
utenti finali.                                                                  
2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema                 
regionale nelle componenti legate alle attivita' di produzione,                 
trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse            
forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di            
medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'articolo 1,             
comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione               
concorrono soggetti pubblici e privati.                                         
3. Il PER e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della               
Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha di norma             
durata decennale e puo' essere aggiornato con la medesima procedura             
in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi                    
rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo            
stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni              
nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi              
nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili,            
stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva                
2001/77/CE.                                                                     
4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di               
programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione               
delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio            
da impegnare, dando priorita' al risparmio energetico, alle fonti               
rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla           
stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui               
all'articolo 9.                                                                 
5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove             
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione                       
dell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3                 
settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le              
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente) e con altri enti pubblici e           
privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce alle                
Province e ai Comuni informazioni nella predisposizione degli                   
strumenti di programmazione energetica territoriale.                            
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE                
concernente Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla              
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche                 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita' e' il seguente:               
"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali                                        
(omissis)                                                                       
2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni cinque anni, gli            
Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i           
dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo             
futuro di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in             
termini di percentuale del consumo di elettricita'. Tale relazione              
delinea inoltre le misure adottate o previste a livello nazionale per           
conseguire tali obiettivi. Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli           
Stati membri:                                                                   
- tengono conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato,              
- provvedono affinche' gli obiettivi siano compatibili con gli                  
impegni nazionali assunti nell'ambito degli impegni sui cambiamenti             
climatici sottoscritti dalla Comunita' ai sensi del protocollo di               
Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti              
climatici.                                                                      
(omissis)".                                                                     
Comma 5                                                                         
3) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo            
3 settembre 2003, n. 257 concernente Riordino della disciplina                  
dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 3 - Obiettivi indicativi nazionali                                        
1. Gli Stati membri adottano misure appropriate atte a promuovere               
l'aumento del consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche             
rinnovabili perseguendo gli obiettivi indicativi nazionali di cui al            
paragrafo 2. Tali misure devono essere proporzionate all'obiettivo.             
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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