LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 7
Concertazione istituzionale e partecipazione
1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di
programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge,
informano la propria attivita' al metodo della concertazione
istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza
economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle
Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di
concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge
regionale n. 6 del 2004.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del
sistema regionale e locale.
2) La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 concerne Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'.