REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

          Art. 7                                                                
Concertazione istituzionale e partecipazione                                    
1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di               
programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge,           
informano la propria attivita' al metodo della concertazione                    
istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza                 
economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle            
Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di            
concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge           
regionale n. 6 del 2004.                                                        
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 concerne Riforma del                 
sistema regionale e locale.                                                     
2) La legge regionale  24 marzo 2004, n. 6 concerne Riforma del                 
sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni           
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'Universita'.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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