LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Art. 1 - Finalita' ed obiettivi generali
Art. 2 - Funzioni della Regione
Art. 3 - Funzioni delle Province
Art. 4 - Funzioni dei Comuni
Art. 5 - Strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia
di edilizia
Art. 6 - Programmazione energetica territoriale
Art. 7 - Concertazione istituzionale e partecipazione
Art. 8 - Piano energetico regionale
Art. 9 - Attuazione del Piano energetico regionale
Art. 10 - Requisiti prestazionali degli interventi
finanziabili
Art. 11 - Forme e modalita' di finanziamento
Art. 12 - Fondo per l'attuazione del Piano energetico
regionale
Art. 13 - Funzioni di erogazione e controllo
Art. 14 - Monitoraggio
TITOLO II - IMPIANTI E RETI
Art. 15 - Principi generali
Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti
energetici
Art. 17 - Impianti di produzione termoelettrica che
utilizzano fonti convenzionali
Art. 18 - Reti di trasporto e distribuzione di energia
Art. 19 - Disposizioni per la realizzazione degli
interventi energetici di interesse regionale e locale
Art. 20 - Condizioni di esercizio degli impianti
Art. 21 - Intese
TITOLO III - SERVIZI ED OPERATORI
Art. 22 - Obblighi di servizio pubblico dei distributori
di energia elettrica e gas naturale
Art. 23 - Qualificazione degli operatori
TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Art. 24 - Monitoraggio dell'attuazione della direttiva
2001/77/CE
Art. 25 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE
TITOLO V - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE
Art. 26 - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale
per l'energia
Art. 27 - Gestione associata delle funzioni
Art. 28 - Collaborazione tra le strutture tecniche
Art. 29 - Funzioni di osservatorio dell'energia
TITOLO VI - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 30 - Abrogazione di norme
Art. 31 - Norma finanziaria
TITOLO I
FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Art. 1
Finalita' ed obiettivi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della
politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con
la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi
operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della
Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del
sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza
tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacita' di carico
del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le
attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione,
trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di
qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e
assimilate, l'elettricita', il petrolio, il gas naturale, nonche' le
attivita' inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti,
sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto
impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresi' le attivita'
di servizio a sostegno delle medesime attivita'.
3. Nel perseguire le finalita' di cui al comma 1, la Regione e gli
enti locali pongono a fondamento della programmazione degli
interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di
azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi,
dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia,
favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare
l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene,
delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere
l'auto-produzione di elettricita' e calore;
c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilita'
ambientale, paesaggistica e territoriale delle attivita' di cui al
comma 2;
d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia, i fattori di competitivita' regionale contribuendo, per
quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilita', la
continuita' e l'economicita' degli approvvigionamenti in quantita'
commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo
l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella
realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico,
sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualita',
fruibilita' e diffusione territoriale dei servizi di pubblica
utilita' nonche' dei servizi rivolti all'utenza finale;
e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di
sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con
riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione,
esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformita' alla
normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione
urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi,
la diffusione di sistemi di qualita' aziendale e l'istituzione di un
sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione
degli interventi assistiti da contributo pubblico;
f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da
parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto
agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica
territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;
g) promuovere le attivita' di ricerca applicata, innovazione e
trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la
diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto
ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica
territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla
innovazione;
h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con
particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle
fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti
attribuiti all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni
secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e
2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra
posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come
fondamento della programmazione energetica regionale al fine di
contribuire al raggiungimento degli stessi.
4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione
e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di
concorrenza sui mercati dell'energia in conformita' alle norme
comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla
libera circolazione dell'energia, garantendo:
a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, la tutela dell'incolumita' e della salute pubblica, la
protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali
della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione
di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza,
all'attuazione degli stessi;
c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche
pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani
d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi
organicamente coordinati ed efficienti;
d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non
discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la
concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della
presente legge, secondo i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni;
e) la trasparenza e la proporzionalita' degli obblighi di servizio
pubblico riferiti alle attivita' energetiche esercitate in regime di
concessione o di libero mercato.
5. Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili
di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto
ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di
depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della
presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili:
l'idrogeno purche' non di derivazione dal nucleare o da fonti
fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi
produttivi, nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione
ad alto rendimento purche' commisurati al pieno utilizzo dell'energia
termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti
rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 3
1) La direttiva europea 1999/30/CE concerne Direttiva del Consiglio
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il
biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le
particelle e il piombo.
2) La direttiva europea 2000/69/CE concerne Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed
il monossido di carbonio nell'aria ambiente.
Comma 4
1) La legge 7 agosto 1990 , n. 241 concerne Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.