DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 20 luglio 2004, n. 9877
Comunalia di Liveglia - Domanda in data 9/7/2001 di concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica per uso acquedottistico, da sorgente in loc. Liveglia del comune di Bedonia (PR) - R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38 - L.R. n. 7 del 14/4/2004, art. 50. Concessione preferenziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire alla Comunalia di Liveglia, partita IVA 00814910345,
con sede in Bedonia e legalmente domiciliato presso la sede del
Comune di Bedonia, la concessione preferenziale a derivare acqua
pubblica dalla sorgente "Filastro" in Comune di Bedonia, localita'
Liveglia da destinare ad uso acquedottistico, nella quantita'
stabilita fino ad un massimo di moduli 0,03 (l/sec. 3), senza
restituzione;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31/12/2005, con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed esercitata nel rispetto
degli obblighi e delle condizioni contenute nel presente atto e nel
disciplinare, che ne costituisce parte integrante, mediante le opere
di presa e adduzione identificate in domanda;
c) di fissare in Euro 293,40 il valore del canone annuo e in Euro
857,19 l'importo complessivo dei canoni arretrati dovuti alla Regione
Emilia-Romagna, dando atto che l'importo della prima annualita' ed i
canoni arretrati dovranno essere anticipatamente versati al ritiro
del presente provvedimento, mentre gli importi delle annualita'
successive saranno da versare prima della scadenza dell'annualita' in
corso;
(omissis).
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 9877 in data 20/7/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01;
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini