DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 9 luglio 2004, n. 9347
Azienda agricola Montali Bruno. Domanda prot. 2781 di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee nel comune di Parma - R.R. n. 41 del 20/11/2001, artt. 5 e 6. Provvedimento di concessione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) d'assentire al sig. Montali Bruno, codice fiscale MNT BRN 30L23
I068R, residente in comune di Parma, frazione Carignano, Strada Cava
n. 281/a, e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di
Parma, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde
sotterranee in comune di Parma, da destinare all'irrigazione di circa
35 Ha di superficie agricola, suddivisa tra l'Azienda agricola
Montali (estesa circa 20 Ha) e l'Azienda agricola Boschi (estesa
circa 15 Ha), destinata alla coltivazione rotazionale foraggiera,
cerealicola ed orticola (erba medica, pomodoro, mais e cipolla),
nella quantita' stabilita fino ad un massimo e non superiore a
moduli 0,06 (6 l/s), per un volume complessivo annuo di circa 60.000
metri cubi;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
Regolamento regionale 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi
e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 6 l/s, pari
a 0,06 moduli massimi, con limitazione del prelievo al perodo
irriguo;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 9347 in data 9/7/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare, norma dell'art. 32 del Regolamento regionale 41/01;
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini