DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 3 dicembre 2004, n. 17963
R.R. 17/03. Anagrafe delle Aziende agricole - Attivazione dell'anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti di cui al Regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto
1983, n. 34" ed in particolare l'art. 22;
- il DPR 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per
l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e
dell'Anagrafe delle Aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14,
comma 3 del DLgs 30 aprile 1998, n. 173";
- il R.R. del 15 settembre 2003 n. 17 "Disciplina dell'Anagrafe delle
Aziende agricole dell'Emilia-Romagna", con il quale si e' data
attuazione alla normativa sopra citata;
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese dell'8 ottobre 2003 - n. 12818, " R.R. 17/03 - Anagrafe delle
Aziende agricole. Determinazione dei contenuti informativi
dell'archivio e del fascicolo aziendale";
- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "R.R. 17/03 - Anagrafe delle
Aziende agricole. Disposizioni in merito ad attivazione dell'Anagrafe
delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento CE del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- il Regolamento CE della Commissione n. 1623/00 del 25 luglio 2000 e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
Regolamento CE n. 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di
mercato;
- il Regolamento CE della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001
recante modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 1493/1999 per
quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il
controllo del mercato del settore vitivinicolo e recante modifica del
Regolamento CE n. 1623/00;
- la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, "Istruzioni concernenti
adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e
settore vitivinicolo";
- la delibera della Giunta regionale n. 1949 del 7 ottobre 2003
recante "Disposizioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 1493/99 e
n. 1227/00 e successive modificazioni relative a potenziale viticolo
regionale, classificazione varieta' di viti per uve da vino, tenuta e
gestione albi ed elenchi dei vigneti DOCG, DOC e IGT.";
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali
dell'8 ottobre 2004, n. 2159, recante "Criteri di compilazione e
modalita' di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve
e di produzione vinicola";
- la circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 "Vitivinicolo -
Dichiarazioni 2004/2005 Istruzioni applicative generali per la
compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e
produzione di vino";
- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali dell'8
luglio 2004 con il quale AGREA e' riconosciuto organismo pagatore,
nel territorio di competenza, per la gestione ed i pagamenti
riguardanti tutti i residui settori di intervento ivi comprese le
nuove linee di premio definite con la riforma della PAC;
considerato che:
- dopo valutazioni congiunte, AGREA ed il Coordinamento di AGEA,
hanno definito i tempi di attuazione e le modalita' di passaggio
delle competenze all'Organismo pagatore;
- per quanto attiene il Settore vitivinicolo AGEA, per la campagna
2004/2005, continuera' a gestire il settore con riferimento a:
1. aiuti all'arricchimento ed al magazzinaggio di vini e mosti;
2. aiuti ai succhi d'uva;
considerato altresi' che:
- la predetta circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004 stabilisce
che, per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e
produzione di vino, i soggetti che hanno gia' dato mandato ad un CAA
devono avvalersi dello stesso, mentre i soggetti non aderenti ad un
CAA, che hanno intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro
Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dovranno preventivamente
conferire mandato;
atteso che:
- AGEA procede alla raccolta delle denunce di raccolta uve e
produzione di vino previa costituzione o aggiornamento del fascicolo
aziendale;
- per i soggetti interessati non aderenti ad un CAA che hanno
intenzione anch'essi di avvalersi di un Centro Autorizzato di
Assistenza Agricola (CAA) dovra' obbligatoriamente essere costituito
il fascicolo aziendale;
- il fascicolo aziendale del produttore costituito secondo le
modalita' stabilite con circolare AGEA n. 508 del 12 ottobre 2004
punto 4.3.1 e' da considerarsi conforme a quanto stabilito con
circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, con il R.R. 17/03 e con la
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
dell'8 ottobre 2003, n. 12818;
- ai sensi del Regolamento CE della Commissione 1282/01, art. 2,
comma 2, sono esonerati dall'obbligo della presentazione:
a) delle dichiarazioni di raccolta uve i produttori le cui aziende
comprendono meno di 10 are di vigneto e il cui raccolto non e' stato
e non sara', neppure in parte, immesso in commercio sotto qualsiasi
forma;
b) delle dichiarazioni di produzione vinicola i produttori che,
mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati,
ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non e' stato
e non sara' commercializzato sotto qualsiasi forma;
ritenuto pertanto necessario, al fine di agevolare il regolare
svolgimento della presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e
produzione di vino 2004/2005, visto l'approssimarsi del termine di
scadenza per la presentazione delle dichiarazioni medesime, definire
le condizioni operative inerenti la costituzione, conservazione ed
aggiornamento del fascicolo aziendale del produttore, i cui dati non
siano contenuti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe delle
Aziende agricole, secondo le specifiche sotto riportate:
a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di
raccolta uve e produzione di vino: 1. la costituzione, conservazione
ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto
quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati
contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai
sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;
b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni
di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE
della Commissione n. 1282/01, art. 2, comma 2, che intendano
presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare,
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato
da terzi: 1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati contenuti nel fascicolo
aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe
delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4,
comma 5;
le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato punto
b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche al
programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende Agricole
predisposte in accordo con AGREA;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37;
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l'altro, sono stati
conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura nell'ambito della
Direzione, nonche' la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del
5 aprile 2004 relativa all'approvazione dell'atto di conferimento;
accertata l'assenza della Responsabile del Servizio Aiuti alle
imprese;
visto in particolare il punto 2) del dispositivo della determinazione
del Direttore generale Agricoltura n. 6756 del 19/5/2004 recante
"Incarichi di sostituzione, per assenza o impedimento, dei
Responsabili dei Servizi della Direzione generale Agricoltura per
l'anno 2004";
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della deliberazione 447/03;
determina:
1) di attivare, cosi' come stabilito all'art. 10, comma 2 del R.R.
17/03, l'Anagrafe delle Aziende agricole per i procedimenti di cui al
Regolamento CE della Commissione n. 1282/01 del 28 giugno 2001;
2) di definire le condizioni operative inerenti la costituzione,
conservazione ed aggiornamento del fascicolo aziendale del
produttore, i cui dati non siano contenuti nell'archivio
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole, secondo le
specifiche sotto riportate:
a) per i produttori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di
raccolta uve e produzione di vino: 1. la costituzione, conservazione
ed aggiornamento del fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto
quale gestore anagrafico ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati
contenuti nel fascicolo aziendale saranno inseriti nell'archivio
informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole e validati ai
sensi del R.R. 17/03, art. 4, comma 5;
b) per i produttori esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni
di raccolta uve e produzione di vino, ai sensi del Regolamento CE
della Commissione n. 1282/01, art. 2, comma 2, che intendano
presentare domanda per impiantare, estirpare, reimpiantare,
realizzare un sovrainnesto, modificare la forma di allevamento di un
vigneto o trasferire in azienda il diritto di reimpianto acquistato
da terzi: 1. la costituzione, conservazione ed aggiornamento del
fascicolo aziendale spetta al CAA prescelto quale gestore anagrafico
ai sensi del R.R. 17/03, art. 6, i dati contenuti nel fascicolo
aziendale saranno inseriti nell'archivio informatizzato dell'Anagrafe
delle Aziende agricole e validati ai sensi del R.R. 17/03, art. 4,
comma 5;
3) le operazioni di validazione, per i soggetti di cui al citato
punto b), saranno consentite ai CAA mediante le specifiche modifiche
al programma informatizzato dell'Anagrafe delle Aziende agricole
predisposte in accordo con AGREA;
4) di disporre che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
per LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi