REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2004, n. 2361

Indirizzi interpretativi L.R. 12/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 25 febbraio 2000, n.12 recante:"Ordinamento del sistema               
fieristico regionale";                                                          
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 15           
gennaio 2002 nella causa C-439-99 concernente restrizioni alla libera           
prestazione dei servizi ed alla liberta' di stabilimento in materia             
di organizzazione di fiere ed esposizioni;                                      
acquisiti agli atti d'ufficio:                                                  
- il parere della Direzione generale degli Affari istituzionali e               
legislativi del 2/7/2003 prot. n. 4329/GG avente ad oggetto la                  
verifica di compatibilita' della legislazione regionale in materia              
fieristica alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita'               
europee del 15 gennaio 2002;                                                    
- la comunicazione del 14/7/2004, prot. n. 0323379 con la quale il              
Ministero Affari esteri informa la Regione Emilia-Romagna, insieme              
alle altre Regioni interessate, del parere motivato emesso dalla                
Commissione Europea in data 7/7/2004 indirizzato alla Repubblica                
Italiana a norma dell'art. 228 del Trattato UE per insufficienza dei            
provvedimenti adottati ai fini dell'esecuzione della sopra citata               
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee pronunciata           
il 15 gennaio 2002 nella causa C-439-99, col quale la Commissione               
delle Comunita' Europee ha invitato la Repubblica Italiana a prendere           
le disposizioni necessarie per conformarsi al parere suddetto                   
adottando, entro due mesi dal ricevimento, i provvedimenti che                  
comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di                 
Giustizia;                                                                      
- la comunicazione del 26/10/2004, prot. n. 468089 che fa riferimento           
alla riunione di coordinamento con la Commissione Europea tenutasi a            
Roma in data 8/10/2004, nella quale il Ministero Affari Esteri ha ivi           
evidenziato che la Commissione valutera' la decisione di adire la               
Corte nel corso della prossima riunione collegiale di meta' dicembre            
ed ha invitato pertanto le parti interessate a far pervenire                    
l'indicazione delle modalita' e dei tempi osservati per la modifica             
delle disposizioni normative oggetto del parere motivato entro il 16            
novembre c.a.;                                                                  
- la formale risposta alla suddetta comunicazione del 26/10/2004,               
indirizzata dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero Affari Esteri             
con nota del 15 novembre 2004, prot. n. AIA/AIA/04/38318 e relativa             
memoria allegata, nella quale nel ribadire la propria volonta' di               
cooperazione con la Commissione Europea e di fornire un quadro                  
interpretativo della propria normativa (L.R. 12/00) coerente con                
quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia e dalla                
Commissione in modo da evitare ogni possibile violazione dei principi           
comunitari, si e' peraltro ritenuto di dover evidenziare alla                   
Autorita' italiana i problemi procedurali che si propongono rispetto            
alla correttezza di una applicazione alla fattispecie in oggetto di             
una procedura per inottemperanza di una sentenza della Corte Europea            
ex art. 228 del Trattato CE, rispetto alla considerazione che la                
sentenza di cui la Commissione denuncia l'inottemperanza e' stata               
pronunciata in data 15 gennaio 2002, su di una legge della Regione              
Emilia-Romagna (L.R. 43/80) gia' abrogata da due anni per effetto               
dell'entrata in vigore della nuova normativa, contenuta nella L.R.              
Emilia-Romagna 12/00, legge quest'ultima peraltro mai menzionata ne'            
censurata dalla sentenza medesima;                                              
rilevato:                                                                       
- che il procedimento posto in essere dalla Commissione era stato               
preceduto da una lettera  con la quale, in data 30 aprile 2003, la              
Repubblica Italiana era stata invitata a presentare le sue                      
osservazioni in merito ai provvedimenti assunti per conformare il               
proprio ordinamento alla sentenza suddetta e che in questa fase del             
procedimento la Rappresentanza Permanente della Repubblica Italiana             
aveva fatto pervenire una nota della Regione Emilia-Romagna del 29              
maggio 2002 e la L.R. Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 12;                   
- che, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che i provvedimenti                 
assunti e le osservazioni formulate a seguito della lettera di                  
costituzione in mora non fossero sufficienti ad assicurare la                   
conformita' alla sentenza suddetta e che pertanto il parere motivato            
emesso in data 7 luglio 2004 rappresenta  il presupposto per l'avvio            
di un procedimento avanti la Corte di Giustizia nell'ambito della               
quale la Commissione dovra' altresi' precisare l'importo della somma            
forfettaria o delle penalita' da versare da parte dello Stato membro            
inadempiente che si considerano adeguate alle circostanze;                      
- che nella riunione tenutasi in Roma l'8 ottobre 2004 con la                   
presenza anche dei rappresentanti della Commissione Europea, la                 
Regione Emilia-Romagna, tra le altre, ha potuto esporre in via breve            
e orale i propri chiarimenti in riferimento alla propria legge                  
regionale e all'impegno a far seguire atti formali e che                        
successivamente, a fronte delle contestazioni mosse dalla Commissione           
dell'Unione, con propria nota ha inteso formalmente esporre ed                  
argomentare i propri chiarimenti al fine di evidenziare la                      
conformita' delle previsioni della vigente legge regionale ai dettami           
della sentenza della Corte di Giustizia ed al fine di individuare un            
percorso che consenta, in via interpretativa, una migliore e                    
pienamente intellegibile asseverazione del proprio ordinamento ai               
principi del diritto comunitario;                                               
considerato che per risolvere ogni possibile situazione di                      
incertezza, occorre opportunamente leggere il parere motivato della             
Commissione Europea in stretta connessione con quanto argomentato               
nella sentenza della Corte di Giustizia e che, a tal fine, si rileva            
che la Comunita' Europea sembra pertanto legittimamente orientata a             
richiedere:                                                                     
a) che non vengano effettuate discriminazioni tra operatori italiani            
e comunitari;                                                                   
b) che l'autorizzazione risulti circostanziata alle esigenze di                 
garantire la necessaria qualita' del servizio e la sicurezza della              
manifestazione, secondo principi di proporzionalita' e stretta                  
necessita';                                                                     
c) che i requisiti per l'autorizzazione debbano essere comunque                 
trasparenti, conoscibili in anticipo e dunque predeterminati;                   
d) che il calendario fieristico non presenti valore vincolante, ma              
solo effetti ricognitivi dell'agenda delle manifestazioni e che sia             
data a tutti la possibilita' di far inserire la manifestazione nel              
calendario medesimo;                                                            
e) che gli organismi consultivi preposti alla formazione del                    
calendario e composti anche da rappresentanze degli operatori locali            
non siano in grado di incidere sulle decisioni circa lo svolgimento             
delle manifestazioni fieristiche;                                               
ritenuto, alla luce di quanto esposto, che la L.R. 12/00 puo' ben               
essere letta in tal senso, ovvero che le sue disposizioni siano gia'            
interpretabili conformemente a quanto richiesto nel merito dalla                
Commissione, e cio' in quanto, in coerenza con quanto richiesto dalla           
sentenza della Corte di Giustizia e dalla Commissione comunitarie,              
sulla base della vigente normativa regionale un operatore di altro              
Paese membro non deve sottostare ai requisiti previsti per                      
l'autorizzazione di cui all'articolo 10, la calendarizzazione, frutto           
delle autorizzazioni rilasciate agli eventi, trova giustificati                 
riscontri in motivazioni di ordine generale e la Commissione                    
regionale consultiva detiene un ruolo assai limitato nelle decisioni            
assunte in riferimento allo svolgimento delle manifestazioni                    
fieristiche;                                                                    
considerato, ad ulteriore specificazione e per dimostrarne la                   
congruita' rispetto a quanto richiesto dagli Organismi comunitari,              
che il funzionamento del sistema delle manifestazioni fieristiche               
regionale puo' essere cosi' sintetizzato:                                       
- gli operatori provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea                
risultano gia' legittimati all'organizzazione secondo le norme dei              
rispettivi ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2,               
lettera d) della L.R. 12/00;                                                    
- tali operatori soggiacciono tuttavia, per cio' che riguarda la                
manifestazione, all'autorizzazione dell'evento fieristico che                   
intendono organizzare;                                                          
- le domande degli operatori comunitari di autorizzazione all'evento            
fieristico devono rispondere ai parametri di cui all'articolo 10                
della L.R. 12/00, riferiti alla manifestazione che risultano quindi a           
tal fine predeterminati, circostanziati e trasparenti;                          
- considerato quanto disposto dal citato articolo 2, lettera d) della           
Legge 12/00, per l'autorizzazione dell'evento fieristico da parte di            
operatori comunitari andranno verificati i soli parametri di cui alla           
lettera b) e c) del comma 5 dell'articolo 10, in quanto la lettera a)           
del medesimo comma 5, cosi' come il comma 6 dell'articolo 10 (che               
richiedono capacita' tecniche, economiche ed organizzative adeguate,            
esperienza in almeno due anni nell'analogo settore merceologico e la            
certificazione del bilancio) risultano assorbiti nella previsione per           
la quale i soggetti richiedenti sono legittimati secondo i rispettivi           
ordinamenti;                                                                    
- l'autorizzazione alla manifestazione fieristica sara' rilasciata              
anche avuto riguardo alla necessita' di evitare concomitanze in                 
ragione delle evidenti esigenze di ordine pubblico e dell'impatto               
ambientale, sociale e collettivo dell'evento;                                   
- nel caso di proposte concomitanti per periodo di svolgimento e                
settori merceologici o mercati di commercializzazione la Regione                
promuove l'accordo tra le parti per superare la situazione di                   
conflitto e nel solo caso che tale accordo non sia raggiunto                    
l'Amministrazione regionale competente rilascia l'autorizzazione in             
base ad una valutazione comparativa sulla base dei parametri di cui             
al comma 4, art. 12;                                                            
- di conseguenza, il calendario delle manifestazioni costituira' la             
mera agenda degli eventi, senza che ad esso possano connettersi                 
effetti ultronei alla ricognizione delle manifestazioni e non                   
derivanti dalle decisioni espresse in sede di autorizzazione;                   
considerato, altresi', che le contestazioni mosse dalla Commissione             
investono la non chiara, evidente e manifesta intelleggibilita' della           
normativa regionale su questi punti e ritenuto che, pertanto, si                
rende necessario - proprio in modo da evitare ogni possibile                    
violazione dei principi comunitari - intervenire sulla legge                    
regionale: attraverso la disapplicazione di alcune delle norme della            
L.R. n. 12 del 2000, risultando tale disapplicazione possibile per              
effetto della stessa pronuncia della Corte di Giustizia; nonche'                
attraverso un atto di indirizzo che consenta in via interpretativa di           
chiarire meglio detti punti della L.R. 12/00 e di evidenziare come le           
disposizioni contenute in questa legge, se correttamente                        
interpretate, risultino gia' compatibili con i principi affermati               
dalla Corte di Giustizia  e, quindi, tale da garantire che la                   
normativa regionale, nella parte in cui prevede e disciplina le                 
autorizzazioni, il calendario e la commissione consultiva, sia                  
applicata in senso conforme;                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso                     
congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza dal Direttore              
generale alle Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dott. Andrea           
Vecchia e dal Direttore generale degli Affari istituzionali e                   
legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, ai sensi dell'art. 37, quarto           
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale             
447/03;                                                                         
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo                  
economico, Piano telematico,                                                    
 a voti unanimi e palesi, delibera:                                             
a) di stabilire, alla luce di tutto quanto sopra esposto e                      
considerato, che:                                                               
- l'art. 10, comma 5 lettera a) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12              
deve interpretarsi nel senso che gli organizzatori provenienti da               
Paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati ad organizzare                
manifestazioni e sono in possesso di adeguate capacita' tecniche,               
economiche ed organizzative secondo le norme dei rispettivi                     
ordinamenti di appartenenza, giusto quanto previsto dall'art. 2,                
comma 1, lett. d) della stessa legge;                                           
- il termine del 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si              
svolgono le manifestazioni per la presentazione delle domande di                
manifestazione fieristica, indicato nell'art. 11, comma 1 della L.R.            
25 febbraio 2000, n. 12, deve intendersi come termine ordinatorio e             
non perentorio, atteso che ai sensi dell'art. 14, comma 5 della                 
stessa legge sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario                
fieristico regionale se adeguatamente motivate;                                 
- l'art. 12, comma 4, lett b) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12,               
nella parte in cui prevede  quale criterio preferenziale, in caso di            
valutazione comparativa di manifestazioni concomitanti, la coerenza             
con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di                       
internazionalizzazione dell'economia regionale e locale, deve                   
intendersi disapplicato;                                                        
- l'art. 16, comma 4, lett. b) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12,              
nella parte in cui prevede il parere consultivo della Commissione               
regionale consultiva per il settore fieristico in materia di                    
formazione del calendario fieristico regionale, deve intendersi                 
disapplicato;                                                                   
b) di dare mandato alle strutture regionali competenti per materia di           
provvedere all'istituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di           
una proposta di direttiva al fine di rendere coerente l'azione                  
amministrativa regionale e quella degli altri soggetti  interessati             
ai sensi della normativa regionale in materia di fiere con il                   
contenuto del presente atto e con il contenuto precettivo delle                 
statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia delle             
Comunita' Europee pronunciata il 15 gennaio 2002 nella causa                    
C-439/99;                                                                       
c) di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione e la comunicazione della presente deliberazione alla                    
Commissione delle Comunita' Europee secondo le previste modalita'.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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