DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2004, n. 2361
Indirizzi interpretativi L.R. 12/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 25 febbraio 2000, n.12 recante:"Ordinamento del sistema
fieristico regionale";
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 15
gennaio 2002 nella causa C-439-99 concernente restrizioni alla libera
prestazione dei servizi ed alla liberta' di stabilimento in materia
di organizzazione di fiere ed esposizioni;
acquisiti agli atti d'ufficio:
- il parere della Direzione generale degli Affari istituzionali e
legislativi del 2/7/2003 prot. n. 4329/GG avente ad oggetto la
verifica di compatibilita' della legislazione regionale in materia
fieristica alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita'
europee del 15 gennaio 2002;
- la comunicazione del 14/7/2004, prot. n. 0323379 con la quale il
Ministero Affari esteri informa la Regione Emilia-Romagna, insieme
alle altre Regioni interessate, del parere motivato emesso dalla
Commissione Europea in data 7/7/2004 indirizzato alla Repubblica
Italiana a norma dell'art. 228 del Trattato UE per insufficienza dei
provvedimenti adottati ai fini dell'esecuzione della sopra citata
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee pronunciata
il 15 gennaio 2002 nella causa C-439-99, col quale la Commissione
delle Comunita' Europee ha invitato la Repubblica Italiana a prendere
le disposizioni necessarie per conformarsi al parere suddetto
adottando, entro due mesi dal ricevimento, i provvedimenti che
comporta l'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di
Giustizia;
- la comunicazione del 26/10/2004, prot. n. 468089 che fa riferimento
alla riunione di coordinamento con la Commissione Europea tenutasi a
Roma in data 8/10/2004, nella quale il Ministero Affari Esteri ha ivi
evidenziato che la Commissione valutera' la decisione di adire la
Corte nel corso della prossima riunione collegiale di meta' dicembre
ed ha invitato pertanto le parti interessate a far pervenire
l'indicazione delle modalita' e dei tempi osservati per la modifica
delle disposizioni normative oggetto del parere motivato entro il 16
novembre c.a.;
- la formale risposta alla suddetta comunicazione del 26/10/2004,
indirizzata dalla Regione Emilia-Romagna al Ministero Affari Esteri
con nota del 15 novembre 2004, prot. n. AIA/AIA/04/38318 e relativa
memoria allegata, nella quale nel ribadire la propria volonta' di
cooperazione con la Commissione Europea e di fornire un quadro
interpretativo della propria normativa (L.R. 12/00) coerente con
quanto richiesto dalla sentenza della Corte di Giustizia e dalla
Commissione in modo da evitare ogni possibile violazione dei principi
comunitari, si e' peraltro ritenuto di dover evidenziare alla
Autorita' italiana i problemi procedurali che si propongono rispetto
alla correttezza di una applicazione alla fattispecie in oggetto di
una procedura per inottemperanza di una sentenza della Corte Europea
ex art. 228 del Trattato CE, rispetto alla considerazione che la
sentenza di cui la Commissione denuncia l'inottemperanza e' stata
pronunciata in data 15 gennaio 2002, su di una legge della Regione
Emilia-Romagna (L.R. 43/80) gia' abrogata da due anni per effetto
dell'entrata in vigore della nuova normativa, contenuta nella L.R.
Emilia-Romagna 12/00, legge quest'ultima peraltro mai menzionata ne'
censurata dalla sentenza medesima;
rilevato:
- che il procedimento posto in essere dalla Commissione era stato
preceduto da una lettera con la quale, in data 30 aprile 2003, la
Repubblica Italiana era stata invitata a presentare le sue
osservazioni in merito ai provvedimenti assunti per conformare il
proprio ordinamento alla sentenza suddetta e che in questa fase del
procedimento la Rappresentanza Permanente della Repubblica Italiana
aveva fatto pervenire una nota della Regione Emilia-Romagna del 29
maggio 2002 e la L.R. Emilia-Romagna 25 febbraio 2000, n. 12;
- che, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che i provvedimenti
assunti e le osservazioni formulate a seguito della lettera di
costituzione in mora non fossero sufficienti ad assicurare la
conformita' alla sentenza suddetta e che pertanto il parere motivato
emesso in data 7 luglio 2004 rappresenta il presupposto per l'avvio
di un procedimento avanti la Corte di Giustizia nell'ambito della
quale la Commissione dovra' altresi' precisare l'importo della somma
forfettaria o delle penalita' da versare da parte dello Stato membro
inadempiente che si considerano adeguate alle circostanze;
- che nella riunione tenutasi in Roma l'8 ottobre 2004 con la
presenza anche dei rappresentanti della Commissione Europea, la
Regione Emilia-Romagna, tra le altre, ha potuto esporre in via breve
e orale i propri chiarimenti in riferimento alla propria legge
regionale e all'impegno a far seguire atti formali e che
successivamente, a fronte delle contestazioni mosse dalla Commissione
dell'Unione, con propria nota ha inteso formalmente esporre ed
argomentare i propri chiarimenti al fine di evidenziare la
conformita' delle previsioni della vigente legge regionale ai dettami
della sentenza della Corte di Giustizia ed al fine di individuare un
percorso che consenta, in via interpretativa, una migliore e
pienamente intellegibile asseverazione del proprio ordinamento ai
principi del diritto comunitario;
considerato che per risolvere ogni possibile situazione di
incertezza, occorre opportunamente leggere il parere motivato della
Commissione Europea in stretta connessione con quanto argomentato
nella sentenza della Corte di Giustizia e che, a tal fine, si rileva
che la Comunita' Europea sembra pertanto legittimamente orientata a
richiedere:
a) che non vengano effettuate discriminazioni tra operatori italiani
e comunitari;
b) che l'autorizzazione risulti circostanziata alle esigenze di
garantire la necessaria qualita' del servizio e la sicurezza della
manifestazione, secondo principi di proporzionalita' e stretta
necessita';
c) che i requisiti per l'autorizzazione debbano essere comunque
trasparenti, conoscibili in anticipo e dunque predeterminati;
d) che il calendario fieristico non presenti valore vincolante, ma
solo effetti ricognitivi dell'agenda delle manifestazioni e che sia
data a tutti la possibilita' di far inserire la manifestazione nel
calendario medesimo;
e) che gli organismi consultivi preposti alla formazione del
calendario e composti anche da rappresentanze degli operatori locali
non siano in grado di incidere sulle decisioni circa lo svolgimento
delle manifestazioni fieristiche;
ritenuto, alla luce di quanto esposto, che la L.R. 12/00 puo' ben
essere letta in tal senso, ovvero che le sue disposizioni siano gia'
interpretabili conformemente a quanto richiesto nel merito dalla
Commissione, e cio' in quanto, in coerenza con quanto richiesto dalla
sentenza della Corte di Giustizia e dalla Commissione comunitarie,
sulla base della vigente normativa regionale un operatore di altro
Paese membro non deve sottostare ai requisiti previsti per
l'autorizzazione di cui all'articolo 10, la calendarizzazione, frutto
delle autorizzazioni rilasciate agli eventi, trova giustificati
riscontri in motivazioni di ordine generale e la Commissione
regionale consultiva detiene un ruolo assai limitato nelle decisioni
assunte in riferimento allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche;
considerato, ad ulteriore specificazione e per dimostrarne la
congruita' rispetto a quanto richiesto dagli Organismi comunitari,
che il funzionamento del sistema delle manifestazioni fieristiche
regionale puo' essere cosi' sintetizzato:
- gli operatori provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea
risultano gia' legittimati all'organizzazione secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti di appartenenza, ai sensi dell'articolo 2,
lettera d) della L.R. 12/00;
- tali operatori soggiacciono tuttavia, per cio' che riguarda la
manifestazione, all'autorizzazione dell'evento fieristico che
intendono organizzare;
- le domande degli operatori comunitari di autorizzazione all'evento
fieristico devono rispondere ai parametri di cui all'articolo 10
della L.R. 12/00, riferiti alla manifestazione che risultano quindi a
tal fine predeterminati, circostanziati e trasparenti;
- considerato quanto disposto dal citato articolo 2, lettera d) della
Legge 12/00, per l'autorizzazione dell'evento fieristico da parte di
operatori comunitari andranno verificati i soli parametri di cui alla
lettera b) e c) del comma 5 dell'articolo 10, in quanto la lettera a)
del medesimo comma 5, cosi' come il comma 6 dell'articolo 10 (che
richiedono capacita' tecniche, economiche ed organizzative adeguate,
esperienza in almeno due anni nell'analogo settore merceologico e la
certificazione del bilancio) risultano assorbiti nella previsione per
la quale i soggetti richiedenti sono legittimati secondo i rispettivi
ordinamenti;
- l'autorizzazione alla manifestazione fieristica sara' rilasciata
anche avuto riguardo alla necessita' di evitare concomitanze in
ragione delle evidenti esigenze di ordine pubblico e dell'impatto
ambientale, sociale e collettivo dell'evento;
- nel caso di proposte concomitanti per periodo di svolgimento e
settori merceologici o mercati di commercializzazione la Regione
promuove l'accordo tra le parti per superare la situazione di
conflitto e nel solo caso che tale accordo non sia raggiunto
l'Amministrazione regionale competente rilascia l'autorizzazione in
base ad una valutazione comparativa sulla base dei parametri di cui
al comma 4, art. 12;
- di conseguenza, il calendario delle manifestazioni costituira' la
mera agenda degli eventi, senza che ad esso possano connettersi
effetti ultronei alla ricognizione delle manifestazioni e non
derivanti dalle decisioni espresse in sede di autorizzazione;
considerato, altresi', che le contestazioni mosse dalla Commissione
investono la non chiara, evidente e manifesta intelleggibilita' della
normativa regionale su questi punti e ritenuto che, pertanto, si
rende necessario - proprio in modo da evitare ogni possibile
violazione dei principi comunitari - intervenire sulla legge
regionale: attraverso la disapplicazione di alcune delle norme della
L.R. n. 12 del 2000, risultando tale disapplicazione possibile per
effetto della stessa pronuncia della Corte di Giustizia; nonche'
attraverso un atto di indirizzo che consenta in via interpretativa di
chiarire meglio detti punti della L.R. 12/00 e di evidenziare come le
disposizioni contenute in questa legge, se correttamente
interpretate, risultino gia' compatibili con i principi affermati
dalla Corte di Giustizia e, quindi, tale da garantire che la
normativa regionale, nella parte in cui prevede e disciplina le
autorizzazioni, il calendario e la commissione consultiva, sia
applicata in senso conforme;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso
congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza dal Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dott. Andrea
Vecchia e dal Direttore generale degli Affari istituzionali e
legislativi, dott.ssa Filomena Terzini, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico,
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di stabilire, alla luce di tutto quanto sopra esposto e
considerato, che:
- l'art. 10, comma 5 lettera a) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12
deve interpretarsi nel senso che gli organizzatori provenienti da
Paesi membri dell'Unione Europea sono legittimati ad organizzare
manifestazioni e sono in possesso di adeguate capacita' tecniche,
economiche ed organizzative secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti di appartenenza, giusto quanto previsto dall'art. 2,
comma 1, lett. d) della stessa legge;
- il termine del 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui si
svolgono le manifestazioni per la presentazione delle domande di
manifestazione fieristica, indicato nell'art. 11, comma 1 della L.R.
25 febbraio 2000, n. 12, deve intendersi come termine ordinatorio e
non perentorio, atteso che ai sensi dell'art. 14, comma 5 della
stessa legge sono ammesse integrazioni e modifiche al calendario
fieristico regionale se adeguatamente motivate;
- l'art. 12, comma 4, lett b) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12,
nella parte in cui prevede quale criterio preferenziale, in caso di
valutazione comparativa di manifestazioni concomitanti, la coerenza
con gli obiettivi regionali in materia di promozione e di
internazionalizzazione dell'economia regionale e locale, deve
intendersi disapplicato;
- l'art. 16, comma 4, lett. b) della L.R. 25 febbraio 2000, n. 12,
nella parte in cui prevede il parere consultivo della Commissione
regionale consultiva per il settore fieristico in materia di
formazione del calendario fieristico regionale, deve intendersi
disapplicato;
b) di dare mandato alle strutture regionali competenti per materia di
provvedere all'istituzione di un gruppo di lavoro per la redazione di
una proposta di direttiva al fine di rendere coerente l'azione
amministrativa regionale e quella degli altri soggetti interessati
ai sensi della normativa regionale in materia di fiere con il
contenuto del presente atto e con il contenuto precettivo delle
statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunita' Europee pronunciata il 15 gennaio 2002 nella causa
C-439/99;
c) di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione e la comunicazione della presente deliberazione alla
Commissione delle Comunita' Europee secondo le previste modalita'.