REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 624

Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) - Primo provvedimento (proposta della Giunta regionale in data 26 aprile 2004, n. 773)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 773 del            
26 aprile 2004, recante in oggetto "Definizione norme e principi che            
regolano l'autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile            
e finanziaria delle Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo           
quanto previsto all'art. 22, comma 1, lett. d), L.R. n. 2 del 2003 -            
Primo provvedimento. Prop. al cons.";                                           
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede                   
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
15890 in data 1 dicembre 2004,                                                  
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
viste:                                                                          
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione           
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in                   
particolare l'articolo 10;                                                      
- il DLgs 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);                             
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali);visto in particolare il Titolo IV della           
L.R. 2/03, "Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e                
beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona", che                    
definisce i principi per il riordino delle Istituzioni pubbliche di             
assistenza e beneficenza (IPAB), di seguito denominate "Istituzioni",           
e la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona           
(ASP), di seguito denominate "Aziende";                                         
ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 386 dell'1            
marzo 2004 "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni                   
pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi           
alla persona ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della L.R.            
12/3/2003, n. 2 - Proposta al Consiglio", recepita dal Consiglio                
regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004, sono             
stati definiti i requisiti e le condizioni per la trasformazione                
delle Istituzioni in Aziende;                                                   
ricordato in particolare che, come piu' ampiamente definito nella               
deliberazione piu' sopra citata:                                                
- le Aziende derivanti dal processo di trasformazione delle attuali             
Istituzioni devono innanzitutto garantire la continuita' dei servizi            
attualmente gestiti dalle stesse Istituzioni ed assumere il ruolo di            
produzione ed erogazione di eventuali ulteriori servizi nell'ambito e           
secondo le esigenze della pianificazione locale, cosi come definita             
dai Piani di zona (il cui ambito territoriale coincide con quello del           
Distretto sanitario);                                                           
- il processo di trasformazione che si e' avviato prevede una                   
progressiva implementazione della definizione, da parte della Regione           
e degli Enti locali, dei contenuti e delle azioni da porre in essere            
al fine di raggiungere gli obiettivi sopra indicati;                            
- la Regione, di concerto con il sistema delle autonomie locali,                
governa complessivamente il processo di trasformazione;                         
- i Comuni esercitano attraverso il Comitato di Distretto,                      
nell'ambito territoriale della zona e nell'ambito della piu'                    
complessiva funzione di governo volta alla realizzazione del sistema            
locale dei servizi sociali a rete, la funzione di governo e di                  
indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione delle            
Aziende e di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attivita' delle              
Aziende, che esercitano anche coordinandosi con le Province;                    
- le Province svolgono, nell'ambito del complessivo ruolo di                    
coordinamento del processo di programmazione zonale, un ruolo di                
coordinamento del processo di aziendalizzazione, unitamente ad una              
azione di monitoraggio;                                                         
dato atto che il processo di trasformazione e di aziendalizzazione              
avviene assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la            
concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni                    
sindacali, con i soggetti del Terzo settore e con l'organizzazione              
maggiormente rappresentativa delle Associazioni delle Istituzioni;              
ricordato inoltre che, cosi' come previsto dall'articolo 22, comma 1,           
lettera d) della L.R. 2/03, il Consiglio regionale deve stabilire le            
norme ed i principi che definiscono l'ambito dell'autonomia                     
statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle             
Aziende;                                                                        
dato atto che la figura giuridica dell'Azienda pubblica di servizi              
alla persona e' stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento            
regionale dalla citata L.R. n. 2 del 2003, in attuazione della                  
competenza legislativa riconosciuta alla Regione dalla Costituzione a           
seguito della riforma del Titolo V, recata dalla Legge costituzionale           
18 ottobre 2001, n. 3. Dato atto che la disciplina in materia di                
Aziende pubbliche e' quella definita dalla L.R. 2/03 e da quanto                
verra' stabilito con i successivi atti del Consiglio regionale ivi              
previsti, tenuto conto che la disciplina recata dal DLgs n. 207 del             
2001, oltre a non essere comunque esaustiva, e' stata adottata                  
precedentemente alla riforma costituzionale sopra indicata e quindi             
non vincolante per la Regione nelle materie di sua competenza                   
esclusiva, come si evince anche dal tenore letterale dell'articolo 22           
della L.R. 2/03, che prevede che la Regione "si ispira" ai principi             
della Legge n. 328 del 2000 e del DLgs n. 207 del 2001 nella                    
definizione ed attuazione del riordino delle Istituzioni e della loro           
trasformazione in Azienda, anziche' disporre "in attuazione" dei                
provvedimenti statali indicati;                                                 
ritenuto pertanto, alla luce di quanto piu' sopra esposto, di                   
definire il quadro di riferimento per le Aziende previsto                       
dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 2/03, tenuto conto:            
- di quanto previsto dalla L.R. 2/03 e dalla deliberazione della                
Giunta regionale n. 386 del 2004, recepita dal Consiglio regionale              
con deliberazione progr. n. 623 del 9 dicembre 2004;                            
- del ruolo riconosciuto agli Enti locali, ed in particolare ai                 
Comuni, nei confronti delle Aziende e della loro attivita';                     
- dei compiti e del ruolo gia' riconosciuto alle Conferenze                     
territoriali sociali e sanitarie in ordine al processo di                       
aziendalizzazione e della necessita' che le stesse siano poste nella            
condizione di monitorare l'andamento dell'attivita' delle Aziende in            
relazione alle esigenze della programmazione sociale e sanitaria;               
- del ruolo assegnato alle Aziende nell'ambito del sistema locale dei           
servizi sociali a rete;                                                         
- dell'assenza attuale di una disciplina organica che regoli la vita            
e l'attivita' delle Aziende e quindi della necessita' di ispirarsi,             
nella sua definizione, ad istituti e norme gia' previsti per soggetti           
con analoghe finalita', laddove si ritengano applicabili;                       
- della peculiarita' dei soggetti di che trattasi e della loro                  
origine, disponendo affinche' venga salvaguardata l'ispirazione                 
fondativa, pur nell'ambito del mutato contesto sociale, istituzionale           
ed economico;                                                                   
preso e dato atto che, sulla base di quanto finora esposto, la                  
complessita' e la necessaria articolazione dei temi che sara'                   
necessario trattare con il presente provvedimento suggeriscono                  
l'opportunita', anche per maggiore possibilita' di fruizione da parte           
dei destinatari finali, di individuare i titoli ed i temi degli                 
argomenti da trattare, rinviando la trattazione sistematica degli               
stessi ad un allegato parte integrante del presente atto;                       
ritenuto pertanto di individuare i temi da trattare nell'allegato               
parte integrante come segue:                                                    
1. Autonomia statutaria                                                         
Natura e finalita' dell'Azienda; denominazione; costituzione,                   
trasformazione ed estinzione; organi: funzioni, requisiti,                      
composizione, modalita' di funzionamento, incompatibilita', durata,             
modalita' di cessazione anticipata, controlli; direttore: requisiti             
per l'incarico, rapporto di lavoro; personale: modalita' di                     
reclutamento, rapporto di lavoro.                                               
2. Autonomia gestionale                                                         
Rapporti con la programmazione di zona; assenza di fine di lucro;               
obbligo del pareggio di bilancio; atti di programmazione; atti di               
organizzazione e di gestione; competenza all'adozione degli atti,               
pareri; sperimentazioni gestionali; controllo sull'attivita' e sulla            
gestione.                                                                       
3. Autonomia patrimoniale                                                       
Definizione del patrimonio e caratteristiche; legame con il                     
territorio di provenienza: pareri obbligatori in caso di                        
trasformazione o alienazione e finalizzazione delle rendite; vicende            
del patrimonio: trasformazione ed alienazione; gestione del                     
patrimonio: valorizzazione; monitoraggio e controllo sui risultati              
della gestione patrimoniale.                                                    
4. Autonomia contabile e finanziaria                                            
Rapporti tra l'Azienda ed i Comuni che conferiscono servizi ed                  
attivita'; atti di organizzazione e di gestione, competenza ad                  
assumerli, pareri.                                                              
5. Funzioni regionali                                                           
Costituzione dell'Azienda, approvazione dello statuto e delle                   
successive modifiche.                                                           
6. Norma transitoria e finale                                                   
Previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che              
da' il seguente risultato:                                                      
presenti  n. 36                                                                 
assenti  n. 14                                                                  
voti favorevoli  n. 27                                                          
voti contrari  n.  7                                                            
voti nulli  n.  1                                                               
astenuti  n.  1                                                                 
delibera:                                                                       
- di approvare, secondo quanto previsto all'articolo 22, comma 1,               
lettera d) della L.R. 2/03, per le motivazioni indicate in premessa,            
l'allegato parte integrante della presente deliberazione recante                
"Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria,           
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende                 
pubbliche di servizi alla persona - Primo provvedimento";                       
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia statutaria,            
gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle Aziende                 
pubbliche di servizi alla persona - Primo provvedimento                         
L'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), di seguito indicata           
come "Azienda", e' inserita nel sistema regionale di interventi e               
servizi sociali definito dalla L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la           
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del                
sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed orienta la sua           
attivita' al rispetto dei principi dalla stessa indicati.                       
I Comuni dell'ambito di attivita' dell'Azienda e l'Azienda Unita'               
sanitaria locale, per le prestazioni ad integrazione socio-sanitaria            
di propria competenza, possono avvalersi della stessa; i Comuni                 
esercitano le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza                      
sull'attivita' delle Aziende.                                                   
L'Azienda svolge la propria attivita' di gestione ed erogazione di              
servizi alla persona di norma in ambito distrettuale e secondo le               
esigenze della pianificazione locale, cosi' come definita dai Piani             
di zona, compreso quanto indicato in materia di integrazione                    
socio-sanitaria e gia' indicato anche nei Programmi delle attivita'             
territoriali citati all'articolo 29, comma 3 della L.R. 2/03.                   
L'Azienda e' disciplinata dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalle norme e              
principi definiti dal presente atto e dai successivi, adottati ai               
sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della citata legge                  
regionale.                                                                      
L'Azienda ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di           
autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e                     
finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con               
atto del Consiglio regionale, e non ha fini di lucro. L'Azienda                 
svolge la propria attivita' secondo criteri di efficienza, efficacia            
ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire            
attraverso l'equilibrio dei costi e ricavi.                                     
1. Autonomia statutaria                                                         
1.1 Natura e finalita' dell'Azienda                                             
Lo statuto e' l'atto fondamentale per il governo dell'Azienda.                  
Lo statuto individua le finalita', il settore di attivita', gli                 
organi, la loro composizione, le relative attribuzioni e la durata in           
carica, l'ambito territoriale di attivita', le responsabilita' del              
direttore.                                                                      
L'Azienda persegue le finalita' definite dal piano di trasformazione            
aziendale, previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 386           
dell'1/3/2004, salvaguardando l'ispirazione fondativa delle                     
Istituzioni da cui deriva.                                                      
1.2 Denominazione dell'Azienda                                                  
La denominazione dell'Azienda deve ricordare le origini storiche                
delle Istituzioni da cui deriva.                                                
1.3 Costituzione dell'Azienda                                                   
L'Azienda, cosi' come configurata dal piano di trasformazione                   
aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 386               
dell'1 marzo 2004, recepita dal Consiglio regionale con deliberazione           
progr. n. 623 del 9 dicembre 2004, e' costituita dalla Regione, che             
ne approva lo statuto e le successive modifiche.                                
A tal fine il piano di trasformazione aziendale, previsto dalla                 
deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 2004, deve essere               
accompagnato da una proposta di Statuto.                                        
La Regione, in sede di approvazione dello statuto, valuta la coerenza           
e la congruita' dei contenuti della proposta di statuto con quanto              
previsto dal presente atto e da quanto definito dai piani di                    
trasformazione aziendale previsti dall'atto n. 386 del 2004.                    
Con il successivo atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23,            
comma 2 della L.R. 2/03 saranno definite le modalita' per la                    
costituzione e per l'insediamento degli organi.                                 
1.4 Organi dell'Azienda                                                         
Sono organi dell'Azienda: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di                 
amministrazione, il Presidente del Consiglio di amministrazione,                
l'Organo di revisione contabile.                                                
L'Assemblea dei soci e' l'organo di indirizzo e di vigilanza                    
sull'attivita' dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti                 
funzioni:                                                                       
- definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;                                
- nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;                         
- revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi                
previsti e definiti con successivo atto del Consiglio regionale;                
- nomina due revisori all'interno del Collegio di revisione, laddove            
e' previsto il Collegio;                                                        
- approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano               
programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio               
economico preventivo e il bilancio consuntivo;                                  
- approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a                   
disponibile, nonche' le alienazioni del patrimonio disponibile con le           
modalita' indicate al successivo paragrafo 3;                                   
- delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione               
della Regione;                                                                  
- delibera l'ammissione di nuovi soci;                                          
- adotta il proprio regolamento di funzionamento.                               
L'Assemblea dei soci e' composta dai rappresentanti degli Enti                  
pubblici territoriali che conferiscono all'Azienda la gestione di               
attivita' assistenziali e beni patrimoniali, comprese le attivita'              
gia' gestite ed i beni patrimoniali delle Istituzioni al momento                
della trasformazione.                                                           
La rappresentanza degli Enti pubblici territoriali all'interno                  
dell'Assemblea dei soci e' commisurata all'entita' delle attivita' e            
dei patrimoni conferiti cosi' come sopra indicati, sulla base di                
quote stabilite in apposita convenzione stipulata fra gli Enti                  
pubblici territoriali rappresentati nell'Assemblea dei soci,                    
garantendo che le quote rappresentate dagli Enti pubblici                       
territoriali costituiscano la maggioranza assoluta del totale delle             
quote.                                                                          
All'Assemblea dei soci partecipano inoltre altri componenti di nomina           
pubblica e privata qualora gli statuti delle Istituzioni trasformate            
ne prevedessero la presenza nei Consigli di amministrazione; la                 
rappresentanza di tali componenti in seno alla Assemblea e' definita            
nella proposta di statuto dell'Azienda.                                         
L'ammissione all'Assemblea dei soci di nuovi Enti pubblici                      
territoriali che conferiscono attivita' e risorse, e' deliberata                
dalla stessa Assemblea; l'ammissione di nuovi soci comporta la                  
ridefinizione delle quote di partecipazione.L'Assemblea nomina tra i            
suoi componenti il Presidente che ha il compito di convocarla e di              
presiederla.                                                                    
Le funzioni dell'Assemblea dei soci sono svolte dal Comune quando               
quest'ultimo e' l'unico soggetto titolare di quote di                           
partecipazione.                                                                 
Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo che da' attuazione agli             
indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le            
strategie e gli obiettivi della gestione.                                       
Il Consiglio di amministrazione adotta, in particolare, i seguenti              
atti:                                                                           
- proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione,              
bilancio economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre               
alla approvazione dell'Assemblea dei soci;                                      
- proposta di modifica statutaria;                                              
- regolamento di organizzazione;                                                
- nomina del direttore;                                                         
- adozione del proprio regolamento di funzionamento.                            
Il Consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di 3 ad un             
massimo di 5 componenti, compreso il Presidente; il numero dei                  
componenti e' definito dallo statuto in ragione del volume e                    
dell'ambito territoriale di attivita' dell'Azienda.                             
I componenti dell'Assemblea dei soci che rappresentano gli Enti                 
locali territoriali devono designare almeno la maggioranza dei                  
componenti il Consiglio di amministrazione; gli altri soggetti                  
pubblici e i soggetti privati, se presenti nell'Assemblea dei soci,             
designano i propri rappresentanti nei Consigli di amministrazione               
delle Aziende, secondo quanto previsto dagli statuti.                           
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni           
e sono rinominabili una sola volta.                                             
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza             
legale dell'Azienda, e' nominato dal Consiglio nel suo seno nella               
seduta di insediamento, convoca e presiede il Consiglio, sovraintende           
al regolare funzionamento dell'Azienda ed in particolare alla                   
esecuzione degli atti, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori              
dell'Assemblea dei soci.                                                        
L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla                     
regolarita' contabile e vigila sulla correttezza della gestione                 
economico finanziaria dell'Azienda.                                             
L'Organo di revisione contabile e' costituito da 3 membri qualora il            
bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 10.000.000 di               
Euro attualizzati all'anno 2004; dei 3 membri 2 sono nominati                   
dall'Assemblea dei soci ed il terzo, con funzioni di Presidente, e'             
nominato dalla Regione.                                                         
L'Organo di revisione contabile e' costituito da un revisore unico,             
nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata                         
dall'Assemblea dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia                   
inferiore ad un valore di 10.000.000 di Euro attualizzati all'anno              
2004.                                                                           
L'Organo di revisione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono           
rieleggibili una sola volta.                                                    
1.5 Direttore e personale dell'Azienda                                          
Il Direttore e' nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al             
di fuori della dotazione organica. E' responsabile della gestione               
aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio           
di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane,            
finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di                            
amministrazione.                                                                
Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un contratto,                
rinnovabile, di durata non superiore a quella del Consiglio di                  
amministrazione che lo ha nominato.                                             
Il direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'Azienda. Puo'             
assumere incarichi di carattere temporaneo previa autorizzazione del            
Consiglio di amministrazione.                                                   
Il rapporto di lavoro del personale e' regolato dal Contratto                   
collettivo di lavoro nazionale di comparto, dal Codice civile ed e'             
oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa                      
riservata.I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono           
definiti da apposito Regolamento.                                               
2. Autonomia gestionale                                                         
I Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda che si avvalgono dei             
servizi della stessa regolano i reciproci rapporti attraverso la                
stipula di contratti di servizio, individuando strumenti tecnici                
comuni, insieme all'Azienda unita' sanitaria locale per quanto                  
riguarda l'integrazione socio-sanitaria.                                        
Il contratto di servizio disciplina i rapporti finanziari, gli                  
obblighi e le garanzie rispettivamente assunti, la durata                       
dell'affidamento, l'individuazione degli standards qualitativi e                
quantitativi del servizio, le modalita' di risoluzione del contratto            
e della revoca del servizio da parte dei Comuni. Per quanto riguarda            
le prestazioni socio-sanitarie il contratto con l'Azienda e'                    
stipulato congiuntamente tra i Comuni e l'Azienda Unita' sanitaria              
locale.                                                                         
La disciplina dei rapporti finanziari nell'ambito dei contratti di              
cui sopra tiene conto di eventuali accordi tra Regione ed Autonomie             
locali per la definizione delle rette e tariffe delle prestazioni e             
dei servizi socio-sanitari.                                                     
L'Azienda puo' porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di              
diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza             
pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati, fatto            
salvo quanto di seguito indicato.                                               
L'Azienda puo' partecipare a forme di gestione sperimentali di                  
servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza                  
territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei                
soci. L'autorizzazione e' concessa previa verifica del progetto                 
presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento              
della qualita' dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda puo'           
inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi                 
sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e                  
sanitaria.                                                                      
Al fine di valutare gli esiti delle sperimentazioni gestionali delle            
Aziende per una eventuale diffusione delle stesse, la Regione e gli             
Enti locali definiscono le forme e le modalita' di monitoraggio,                
nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali ed in coerenza            
con quanto previsto dall'articolo 27 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6             
(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione                  
europea e relazioni intemazionali. Innovazione e semplificazione.               
Rapporti con l'Universita').                                                    
3. Autonomia patrimoniale                                                       
L'Azienda e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da beni                
mobili ed immobili; l'inventario del patrimonio distingue il                    
patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del                     
patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.                      
L'inventario cosi' redatto e' trasmesso alla Regione secondo                    
modalita' che verranno successivamente stabilite con atto della                 
Giunta regionale.                                                               
Il patrimonio e' costituito dai beni delle Istituzioni da cui e'                
sorta l'Azienda, nonche' dalle acquisizioni successive, compresi gli            
eventuali ed ulteriori conferimenti, e va iscritto nello stato                  
patrimoniale del bilancio.                                                      
L'inventario indica per ciascun bene il soggetto che ha effettuato il           
conferimento. Per i beni delle Istituzioni trasformate, il Comune che           
effettua il conferimento e' il Comune sede dell'Istituzione o,                  
qualora l'attivita' dell'Istituzione trasformata si svolga in Comune            
diverso da quello sede dell'Istituzione, il Comune nel quale si                 
svolge l'attivita' prevalente.                                                  
Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono            
approvate dall'Assemblea dei soci, acquisito il parere della                    
Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su parere obbligatorio e           
vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento del bene;             
le alienazioni del patrimonio disponibile sono approvate                        
dall'Assemblea dei soci, acquisito il parere della Conferenza                   
territoriale sociale e sanitaria con il parere obbligatorio del                 
soggetto che ha effettuato il conferimento del bene.A seguito di                
trasformazioni e alienazioni patrimoniali deve essere aggiornato                
l'inventario, che deve essere trasmesso alla Regione.                           
L'Azienda predispone, nell'ambito del piano programmatico, un piano             
di gestione e valorizzazione del proprio patrimonio.                            
Il piano di gestione e valorizzazione, per quanto riguarda il                   
patrimonio disponibile, deve assicurare, a conclusione del piano di             
trasformazione, una redditivita' in linea con i valori di mercato.              
La Regione, con successivo atto, definisce indirizzi per la                     
valorizzazione del patrimonio, anche di valore artistico, delle                 
Aziende, nonche' per l'adozione, da parte delle stesse, di strumenti            
finalizzati a realizzare una efficace gestione del patrimonio,                  
secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 26 della L.R.                 
2/03.                                                                           
4. Autonomia contabile e finanziaria                                            
L'Azienda ha autonomia contabile e finanziaria; le entrate sono                 
costituite da risorse derivanti dai proventi dei servizi resi, dalle            
rendite del patrimonio e da altre entrate.                                      
Le Aziende si dotano, nell'ambito degli indirizzi e criteri stabiliti           
con successivo atto di Giunta regionale, dei seguenti documenti                 
contabili:                                                                      
- piano programmatico;                                                          
- bilancio pluriennale di previsione;                                           
- bilancio annuale economico preventivo;                                        
- bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle                    
attivita'.                                                                      
La Giunta regionale definisce uno schema tipo di regolamento di                 
contabilita' con cui si introduce la contabilita' economica e si                
provvede all'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare                   
omogeneita' nella rilevazione, valutazione, classificazione ed                  
aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del              
bilancio; le Aziende si dotano di un proprio regolamento di                     
contabilita' coerente con lo schema tipo regionale.                             
Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda e            
specifica gli obiettivi e gli indirizzi di gestione della stessa. Al            
suo interno sono in particolare evidenziati:                                    
a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli              
obiettivi del piano;                                                            
b) il programma pluriennale degli investimenti e le sue modalita' di            
finanziamento;                                                                  
c) gli indicatori di economicita' aziendale e di qualita' delle                 
prestazioni;                                                                    
d) le eventuali azioni per la riorganizzazione e la ristrutturazione            
dei servizi;                                                                    
e) le politiche del personale, con particolare riferimento alla                 
formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed           
alle modalita' di reperimento delle stesse;                                     
f) le indicazioni in ordine alla politica dei costi e dei ricavi.               
Il piano programmatico ha durata triennale e viene aggiornato                   
annualmente in coincidenza con la presentazione del bilancio annuale            
economico preventivo.                                                           
Il piano programmatico viene approvato dall'Assemblea dei soci su               
proposta del Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della            
Conferenza territoriale sociale e sanitaria.                                    
Il bilancio pluriennale di previsione e' redatto in conformita' allo            
schema tipo definito dalla Regione; ha la durata del piano                      
programmatico, in conformita' al quale e' redatto ed a cui deve                 
riferirsi per la formulazione dei valori aziendali e deve indicare              
distintamente per ciascun esercizio le previsioni dei costi e dei               
ricavi di gestione.                                                             
Il Bilancio annuale economico preventivo e' redatto in conformita'              
allo schema tipo definito dalla Regione; esso esprime analiticamente            
il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno             
solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di                     
previsione. E' corredato da una relazione illustrativa, che ne                  
costituisce parte integrante.                                                   
Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 30 novembre di ogni           
anno il bilancio di previsione pluriennale e annuale da sottoporre              
all'approvazione dell'Assemblea dei soci.                                       
Il bilancio consuntivo si compone del conto economico, dello stato              
patrimoniale, della nota integrativa e relazione gestionale. Esso               
viene deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile            
e sottoposto, corredato da apposita relazione dell'Organo di                    
revisione contabile, all'Assemblea dei soci che lo deve approvare               
entro il 30 giugno.                                                             
Al bilancio consuntivo e' allegato il bilancio sociale delle                    
attivita' il quale rende conto alla collettivita' dell'operato                  
dell'Azienda e traduce le cifre di bilancio in termini di risultati             
raggiunti a favore della propria collettivita'.                                 
Le Aziende sono tenute ad utilizzare eventuali avanzi di gestione               
unicamente per lo sviluppo delle attivita' indicate dallo statuto, la           
riduzione dei costi delle prestazioni e la conservazione del                    
patrimonio.                                                                     
Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, il Consiglio             
di amministrazione propone all'Assemblea dei soci un piano di                   
rientro, secondo modalita' stabilite dallo statuto; l'approvazione da           
parte della Assemblea dei soci comporta l'assunzione a carico di                
ciascun socio della eventuale quota parte di disavanzo non coperta              
dal piano di rientro.                                                           
5. Funzioni regionali                                                           
L'Azienda, cosi' come configurata dal piano di trasformazione di cui            
alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del 2004, recepita             
dal Consiglio regionale con deliberazione progr. n. 623 del 9                   
dicembre 2004, e' costituita dalla Regione che ne approva lo statuto            
e le successive modifiche.                                                      
La Regione definisce con proprio successivo atto ulteriori norme e              
principi che regolano l'attivita' delle Aziende ed in particolare: i            
casi di incompatibilita' e decadenza dei componenti il Consiglio di             
amministrazione, i casi di revoca del Consiglio di amministrazione o            
di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci, i criteri per la           
determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di                      
amministrazione e dei direttori, le modalita' per la pubblicizzazione           
dei documenti contabili.                                                        
6. Norma transitoria e finale                                                   
I rapporti di lavoro del personale dipendente ed i rapporti di                  
collaborazione in corso con le Istituzioni da cui deriva l'Azienda al           
momento della costituzione della stessa, proseguono fino alla                   
eventuale scadenza prevista; il personale mantiene i diritti                    
acquisiti al momento del subentro dell'Azienda nella titolarita' dei            
rapporti.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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