DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 9 dicembre 2004, n. 623
Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). (Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 386
dell'1 marzo 2004, recante in oggetto "Direttiva per la
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi di
quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 12/3/2003, n. 2 - Proposta al
Consiglio";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Sanita' e Politiche sociali", in sede
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.
15888 in data 1 dicembre 2004;
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
viste:
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali), ed in
particolare l'articolo 10;
- il DLgs 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali);
richiamato in particolare il Titolo IV della L.R. 2/03, "Riordino
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Aziende
pubbliche di servizi alla persona", che definisce i principi per il
riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), di seguito denominate "Istituzioni", e la loro trasformazione
in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di seguito
denominate "Aziende";
ricordato che la L.R. 2/03 all'articolo 2, comma 2 delinea un sistema
integrato di interventi e servizi sociali realizzato dalla Regione e
dagli Enti locali con il concorso di una pluralita' di soggetti, in
particolare del Terzo settore, che partecipano alla progettazione,
realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema dei servizi
sociali a rete (articolo 20, comma 2 della L.R. 2/03), ed il cui
apporto e' il frutto di una consolidata e radicata esperienza
professionale nel territorio;
ricordato inoltre che la trasformazione delle Istituzioni, a seguito
del riordino di cui al presente atto, portera' alla costituzione di
Aziende o di Associazioni o Fondazioni di diritto privato e che tali
soggetti sono inseriti nel sistema dei servizi sociali a rete e
partecipano alla realizzazione degli obiettivi con le modalita'
indicate dalla L.R. 2/03;dato atto che dal complesso delle norme
della L.R. 2/03 si delinea un sistema in cui:
- le Aziende derivanti dal processo di trasformazione delle attuali
Istituzioni devono innanzitutto garantire la continuita' dei servizi
attualmente gestiti dalle stesse Istituzioni ed assumere il ruolo di
produzione ed erogazione di eventuali ulteriori servizi nell'ambito e
secondo le esigenze della pianificazione locale, cosi' come definita
dai Piani di zona (il cui ambito territoriale coincide con quello del
Distretto sanitario), attuando un processo di aziendalizzazione, in
una logica di sviluppo delle proprie capacita' gestionali ed
organizzative, per essere in grado di produrre ed erogare servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari necessari alle esigenze della
programmazione locale, garantendo efficienza, economicita', qualita'
delle prestazioni; la L.R. 2/03 prevede infatti, all'articolo 15,
comma 4, che i Comuni possano avvalersi delle Aziende per la gestione
dei servizi e delle attivita', anche ulteriori rispetto a quelli gia'
gestiti dalle Istituzioni;
- il processo di trasformazione che si avvia a partire dal presente
atto prevede una progressiva implementazione della definizione, da
parte della Regione e degli Enti locali, dei contenuti e delle azioni
da porre in essere al fine di raggiungere gli obiettivi sopra
indicati; con l'atto di Giunta regionale, previsto all'articolo 23,
comma 2 della L.R. 2/03, saranno - tra l'altro - indicate le azioni
da porre in essere per arrivare a definire i piani di trasformazione
aziendale di cui si dira' piu' oltre; le risorse gia' previste
nell'ambito del riparto del Fondo sociale regionale 2003 sono
destinate al sostegno di tali azioni;
- la Regione, di concerto con il sistema delle autonomie locali,
governa complessivamente il processo di trasformazione previsto,
costituisce le nuove Aziende e ne approva lo statuto, promuove la
predisposizione di strumenti per la valorizzazione dei patrimoni
immobiliari ed esercita inoltre le altre funzioni indicate nella L.R.
2/03;
- i Comuni, in quanto titolari della funzione di progettazione e
realizzazione della rete locale dei servizi e degli interventi, al
cui interno deve coerentemente collocarsi l'attivita' delle
costituende Aziende, esercitano, nell'ambito territoriale della zona,
la funzione di governo e di indirizzo dei processi locali che
porteranno alla costituzione delle Aziende, con le modalita' e
nell'ambito degli indirizzi generali previsti con il presente atto; i
Comuni svolgono inoltre le funzioni di indirizzo, controllo e
vigilanza sull'attivita' delle Aziende, che esercitano anche
coordinandosi con le Province; i Comuni possono avvalersi delle
Aziende per la gestione dei servizi e delle attivita' previsti dalla
L.R. 2/03;
- le Province svolgono, cosi' come previsto dall'articolo 18, comma 3
della L.R. 2/03, un ruolo di coordinamento nell'ambito del processo
di programmazione zonale, ruolo che deve essere assicurato anche
rispetto al processo di aziendalizzazione, unitamente ad una azione
di monitoraggio;
dato atto:
- che il processo di trasformazione e di aziendalizzazione avviene
assumendo - a livello regionale e locale - il confronto e la
concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni
sindacali e con i soggetti del Terzo settore, come previsto
dall'articolo 2, comma 4, lettera c) della L.R. n. 2 del 2003 e
dall'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999;
dato atto inoltre:
- che le Istituzioni presenti in Emilia-Romagna alla data dell'1
gennaio 2004 sono distribuite per territorio provinciale ed ambito
d'intervento come segue:
BO FE FC MO PR PC RA RE RN TOT %
Minori 13 4 2 5 2 3 7 4 3 41 16,7
Anziani 14 3 12 10 12 14 14 10 6 95 37,0
Disabili 1 0 1 1 1 1 0 2 0 7 2,7
Contributi 4 2 0 4 0 1 4 1 0 16 6,2
Scuole 4 0 3 7 11 4 0 2 3 34 13,2
Altro 10 4 7 7 2 4 5 2 0 41 16,0
Inattive 4 0 4 4 4 0 4 0 1 21 8,2
Totale 50 13 29 38 32 27 34 21 13 257 100,0
- che le Istituzioni gia' amministrate dai disciolti Enti comunali di
assistenza (di seguito denominate "ECA") sono n. 13 e che i Consorzi
costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge 17 luglio 1890, n.
6972 (Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
sono n. 1;
- che, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03, le ipotesi di
trasformazione delle Istituzioni sono diversificate in relazione a
diversi elementi quali:
- possesso dei parametri per la trasformazione in Aziende cosi' come
definiti dal presente atto;
- attivita' o inattivita' dell'Istituzione;
- svolgimento diretto o indiretto dell'attivita'
socio-assistenziale;
- possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in
materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto
privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a
carattere regionale ed infraregionale) di seguito indicato come
"decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio
1990";
- svolgimento prevalente dell'attivita' socio-assistenziale o
socio-sanitaria;
- istituzioni che operano in ambito prevalentemente scolastico;
- consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n. 6972
del 1890;
ritenuto:
- di considerare, secondo quanto previsto dal DLgs n. 207 del 2001,
come attivita' socio-assistenziale indiretta quella svolta mediante
l'erogazione ad enti ed organismi pubblici e privati operanti nel
settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di Amministrazione
del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute;
- di fissare i requisiti minimi delle Istituzioni per individuare la
loro potenziale capacita' aziendale, sulla base dei parametri
indicati all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R.
2/03, e precisamente: numero e tipologia di utenza, volume di
bilancio, patrimonio mobiliare ed immobiliare, che indicano le
dimensioni che devono avere le Istituzioni per la loro trasformazione
in Azienda; ritenuto inoltre che gli ulteriori parametri indicati al
medesimo comma 1 (territorio servito, tipologia di servizi,
complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte) vanno invece
riferiti alle caratteristiche che dovranno possedere le Aziende, e
cio' sia per un dato letterale;
- la L.R. 2/03 esplicitamente prevede il parametro "territorio
servito dall'Azienda" (comma 1, lettera a), sia perche' tale
interpretazione e' coerente con le finalita' e gli obiettivi indicati
dalla L.R. 2/03 la quale, all'articolo 22, espressamente individua
l'ambito territoriale, la tipologia e la complessita' dei servizi
erogati come elementi che dovranno caratterizzare le future Aziende;
- che tutte le Istituzioni, per la trasformazione in Azienda, debbano
presentare al Comitato di Distretto un piano di trasformazione che
preveda un percorso, anche graduale, di riorganizzazione
dell'attivita' e della struttura, tale da configurare processi di
integrazione e fusione tra piu' Istituzioni - fatto salvo quanto
indicato successivamente - finalizzati alla costituzione di una
Azienda con le caratteristiche di seguito indicate, accompagnato
dalla proposta di statuto della nuova Azienda;
ritenuto opportuno e necessario ricercare i modi e le forme utili a
sostenere ed agevolare il processo di trasformazione o fusione delle
Istituzioni in Aziende attraverso:
a) la promozione di un programma di formazione in collaborazione con
gli Enti locali e d'intesa con le Organizzazioni sindacali e con le
Organizzazioni rappresentative delle Istituzioni;
b) azioni ed interventi di supporto al processo di trasformazione
destinando - per le finalita' di cui alle lettere a) e b) - apposite
risorse provenienti da organismi dell'Unione Europea e dal Fondo
sociale regionale;
c) riduzioni e/o esenzioni tributarie, compatibilmente con le
disponibilita' del bilancio regionale, nei confronti delle
Istituzioni riordinate in Aziende;
d) forme di incentivazione destinate a sostenere le scelte di
costituzione di Aziende di ambito distrettuale coerenti con le
indicazioni regionali programmatiche del presente atto;
valutate positivamente le recenti esperienze realizzate di
costituzione di organismi composti da Regioni ed Enti locali per
sostenere ed orientare le scelte di innovazione istituzionale,
fornendo al contempo il supporto tecnico-amministrativo ai rilevanti
processi di cambiamento in corso;
valutato inoltre che il processo che si avvia a partire dal presente
atto richiede la messa in campo di rilevanti competenze e sinergie
dei diversi soggetti coinvolti oltre che, come gia' detto, una
progressiva implementazione nella definizione delle azioni da porre
in essere da parte della Regione e degli Enti locali;
ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni piu' sopra indicate, che
presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali si
costituisca il "Comitato regionale a supporto del processo di
trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle Aziende",
composto dagli attuali componenti della cabina di regia tra Regione
ed Enti locali, istituita per l'attuazione della L.R. n. 2 del 2003
presso l'Assessorato alle Politiche sociali, eventualmente integrato
da ulteriori rappresentanti degli Enti locali e da rappresentanti
delle Associazioni delle Istituzioni maggiormente rappresentative;
ritenuto, inoltre, opportuno che il Comitato regionale sia supportato
da un "Nucleo tecnico operativo" in grado di fornire agli Enti locali
ed alle Istituzioni interessate dai processi di trasformazione
supporto e consulenza giuridica, economica, organizzativa nella
definizione degli atti e dei documenti che il processo di
trasformazione prevede, nonche' di svolgere funzioni di monitoraggio
dei processi in corso e di proporre al Comitato regionale azioni in
ordine alla necessita' di implementazione del sistema fino a qui
delineato;
il Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, sentito il
Comitato regionale a supporto del processo di trasformazione delle
Istituzioni e di costituzione delle Aziende, provvedera' con proprio
atto formale, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 dell'allegato
alla delibera di Giunta regionale n. 447 del 2003, alla costituzione
del Nucleo tecnico operativo, composto da tecnici regionali, degli
Enti locali e delle Istituzioni;
il Nucleo tecnico operera' fino al termine del processo di riordino e
in ogni caso fino all'avvio dell'attivita' delle costituende Aziende.
Al termine di tale periodo la Giunta presenta al Consiglio una
relazione sugli esiti del processo del trasformazione;
ricordato:
- che l'articolo 4, comma 5 del DLgs n. 207 del 2001 prevede che i
Comuni, le Province e la Regione possano adottare nei confronti delle
Istituzioni riordinate in Azienda la riduzione e l'esenzione dal
pagamento dei tributi di loro pertinenza;
- che la Legge finanziaria 2004 - Legge del 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2004) - all'articolo 1, comma 24, ha
previsto la modifica del comma 4 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del
2001, stabilendo che l'esenzione dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e
relativa imposta sostitutiva sugli atti relativi al riordino delle
Istituzioni in Aziende, gia' prevista fino al 31 dicembre 2003, sia
ora prevista fino al 31 dicembre 2005;
- che a norma del comma 2 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001
sono estese alle Istituzioni riordinate in Aziende le disposizioni
contenute all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
- nella specie si tratta della riduzione della meta' dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche;
- che a norma del comma 6 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001
sono previste agevolazioni e riduzioni tariffarie per le Istituzioni
riordinate in Aziende in materia di imposta di registro;
- che a norma del comma 7 dell'articolo 4 del DLgs n. 207 del 2001 la
disciplina delle erogazioni liberali prevista all'articolo 13 del
DLgs 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale) e' estesa alle Istituzioni riordinate in Aziende;
ritenuto che il piano di trasformazione come sopra enunciato dia
l'avvio al processo teso a costituire Aziende funzionali alle
esigenze della programmazione zonale sia socio-assistenziale che
socio-sanitaria, attraverso la trasformazione della struttura
amministrativa ed organizzativa e la riorganizzazione delle attivita'
assistenziali per renderle aderenti ai principi di efficienza,
efficacia e qualita' tecnica, professionale e relazionale;
considerato:
- che i Comuni esercitano, attraverso il Comitato di Distretto,
funzioni strategiche in ordine alla programmazione ed alla
realizzazione del sistema locale dei servizi e degli interventi
nell'ambito territoriale della zona sociale (coincidente con l'ambito
territoriale del Distretto sanitario);
- che in ambito provinciale o di Azienda Unita' sanitaria locale, i
Comuni, insieme alla Provincia, attraverso la Conferenza territoriale
sociale e sanitaria prevista dall'articolo 11 della L.R. 12 maggio
1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale
ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal DLgs 7
dicembre 1993, n. 517), cosi' come modificato dall'articolo 57 della
L.R. 2/03:
- partecipano alle funzioni di programmazione regionale e locale;
- promuovono e coordinano la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio-sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale sociale e sanitario,
assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute;
- ed in generale svolgono le funzioni previste dalla normativa in
materia di servizi sociali;
ritenuto quindi necessario ed opportuno che i Comuni e le Province,
nell'ambito delle rispettive competenze svolgano, con le modalita' e
nell'ambito degli indirizzi generali previsti dal presente atto, la
funzione di governo e di indirizzo dei processi locali di
trasformazione in particolare attraverso:
- un'azione generale di indirizzo dei processi di valutazione
all'interno delle Istituzioni da riorganizzare e trasformare, per
fornire orientamenti e supportare le scelte da compiere nell'ottica
dei fabbisogni e delle esigenze della pianificazione di zona;
- l'approvazione - con le modalita' indicate all'articolo 29, comma
3, in materia di approvazione dei Piani di zona, della L.R. 2/03 -
del Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito
della zona sociale; il Programma, che costituisce allegato al Piano
di zona, dovra' definire in particolare - in accordo con le
Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi
di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui
dovranno operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri
soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo
settore;
- l'espressione del parere della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria sui Programmi delle trasformazioni aziendali come sopra
indicati. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria dovra'
esprimere un parere obbligatorio in ordine alla congruita', coerenza
e sostenibilita' economica dei Programmi con le esigenze della
programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel
presente atto. I Programmi delle trasformazioni aziendali, unitamente
al parere, dovranno essere trasmessi alla Regione entro 6 mesi dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23,
comma 2 della L.R. 2/03;
- l'invio alla Regione, da parte del Comitato di Distretto, dei piani
di trasformazione aziendale, corredati del parere di congruita'
rispetto al Programma delle trasformazioni aziendali approvato;sulla
base di quanto previsto dalla L.R. 2/03 e di quanto finora indicato,
il quadro che si delinea e' il seguente:
1) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in
possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono
tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale
come piu' sopra delineato, fatta salva la facolta' di optare per la
trasformazione in persona giuridica privata, con le modalita' di cui
al successivo punto 4), se in possesso dei requisiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990;
2) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico,
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,
che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare
alla Regione il piano di trasformazione aziendale come piu' sopra
delineato;
3) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,
possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal
fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale
come piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in
persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
4) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 possono
trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine
presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come
piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona
giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
5) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad
altre attivita', possono trasformarsi in Azienda o in persona
giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato o deliberano la
loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi
termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione
aziendale;
6) i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n.
6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro
forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23,
comma 3 e comma 9 della L.R. 2/03);
7) le Istituzioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) che non
presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione
aziendale come piu' sopra delineato e neppure deliberano la
trasformazione in persone giuridiche private, sono estinte (articolo
23, comma 7 della L.R. 2/03); sono altresi' estinte le Istituzioni
gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso
dei requisiti per la trasformazione in Aziende e non provvedano a
fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita'
presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della
L.R. 2/03); in caso di estinzione delle Istituzioni gia' amministrate
dai disciolti ECA il patrimonio e' trasferito al Comune sede
dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali della Istituzione
(articolo 24, comma 2 della L.R. 2/03); sono infine estinte le
Istituzioni inattive che non presentano un piano di trasformazione
aziendale come piu' sopra delineato (articolo 23, comma 7 della L.R.
2/03);
8) nei confronti delle Istituzioni di cui ai precedenti punti 1) e
2), che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 e che non
presentano, nel termine previsto, il piano di trasformazione
aziendale come piu' sopra delineato, sono attivati i poteri
sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R. 2/03;
9) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,
la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli
eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la
trasformazione in Aziende, eliminare le finalita' statutarie
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro
trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le
modalita' indicate ai punti precedenti; in caso di mancata
presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione
aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalita'
indicate al precedente punto 7);
ricordato che:
- i piani di trasformazione aziendale da presentare alla Regione
devono essere predisposti in coerenza con il Programma delle
trasformazioni aziendali;
- con atto di Giunta regionale dovranno essere stabilite le procedure
da seguire per la trasformazione, fusione ed estinzione delle
Istituzioni, le modalita' per la definizione dei piani di
trasformazione aziendale, che possono prevedere un percorso anche
graduale di riorganizzazione dell'attivita' e della struttura, che
dovra' concludersi entro un termine massimo di tre anni
dall'approvazione dell'atto di Giunta regionale, che sara' definito
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione e che il termine per la presentazione dei
piani di trasformazione aziendale da parte delle Istituzioni e' di 12
mesi dalla pubblicazione di tale atto di Giunta, e che il medesimo
termine e' fissato anche per la presentazione della deliberazione di
trasformazione in persona giuridica di diritto privato da parte delle
Istituzioni che, avendone la facolta', optano per tale scelta;
preso atto che occorre provvedere alla definizione di requisiti
minimi che devono possedere le Istituzioni per la trasformazione in
Aziende, fissando le dimensioni sufficienti per tale trasformazione
(articolo 23, comma 6, lettera b) della L.R. 2/03);
ritenuto, a tale ultimo fine, di utilizzare i dati risultanti dal
questionario inviato a tutte le Istituzioni della Regione in data 1
agosto 2003, individuando nel possesso di almeno uno dei requisiti
minimi di seguito indicati, l'indicatore di potenziale capacita'
aziendale necessaria al fine della trasformazione in Azienda:
- per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel
Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 500.000 oppure
patrimonio di valore superiore a Euro 1.500.000, da considerare
secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza
superiore alle 65 unita';
- per il settore minori e altro: volume di spese correnti riportate
nel Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 150.000 oppure
patrimonio di valore superiore a Euro 750.000, da considerare secondo
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza
superiore alle 16 unita';
le differenze di dimensioni richieste per i diversi settori
considerati dipendono dalle diverse caratteristiche organizzative che
contraddistinguono in particolare il settore anziani ed il settore
minori;
ritenuto infine di fissare i successivi parametri di cui alle lettere
a), b) e c) dell'articolo 23, comma 1 della L.R. 2/03, relativi alle
caratteristiche che dovranno possedere le future Aziende e che dai
piani di trasformazione aziendale dovra' risultare il rispetto di
tutti i parametri di seguito specificati:
a) territorio servito dall'Azienda: cosi' come previsto all'articolo
22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03, l'ambito territoriale di
attivita' dell'Azienda e' quello della zona sociale; le Istituzioni
che operano nello stesso settore di attivita' e nello stesso ambito
territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda,
fatte salve le eccezioni di seguito indicate. In deroga a quanto
previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03,
possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se
maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della
programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali
coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per
la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la
costituzione di Aziende in questi casi e' prevista dal Comitato di
Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali
relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio
e vincolante del Comune sede dell'Istituzione. In deroga al principio
secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di
attivita' ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica
Azienda, sono esonerate dall'obbligo di fusione, tenuto conto del
complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la
compatibilita' con le esigenze della programmazione zonale, le
Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel Bilancio di
previsione 2004 e' superiore a Euro 4.000.000 per il settore anziani
e 1.500.000 per il settore minori ed altro, fermo restando il
possesso delle caratteristiche indicate al successivo punto b);
b) tipologia dei servizi: l'Azienda puo', per garantire le necessario
sinergie nell'erogazione dell'attivita' assistenziale, nell'ambito
del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attivita' e
della struttura ed in accordo con il Comitato di Distretto,
caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso
settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali
valuta l'opportunita' che l'Azienda estenda la propria attivita'
anche in altri settori. Il Programma delle trasformazioni aziendali
tiene conto, nella definizione dell'attivita' dell'Azienda come
multiservizi e/o multisettoriale, del carattere pluralistico del
sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati
da altri soggetti, in particolare del Terzo settore. In deroga al
principio dell'Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso settore
di assistenza, possono essere costituite Aziende che svolgono un solo
tipo di servizio, purche' dotato di elevata specializzazione ed
operante in un bacino di utenza almeno regionale;
c) complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte: l'Azienda
deve amministrare un volume di attivita' e di bilancio adeguati ad
una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti
riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve
essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attivita' e
della struttura delineato dal piano di trasformazione, e fatti salvi
i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un
valore, attualizzato all'anno 2004, di Euro 4.000.000 per il settore
anziani e 1.500.000 per il settore minori e altro. In deroga e'
comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le
Istituzioni operanti nello stesso settore di attivita' e stesso
ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non
raggiunga tale volume di bilancio;
ricordato:
- che l'Azienda deve dotarsi degli strumenti di gestione
dell'attivita' e degli strumenti contabili previsti dalla L.R. 2/03
all'articolo 25, commi 10, 11 e 12 ed in particolare: il bilancio
sociale dell'attivita', il piano programmatico, il bilancio
pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il
bilancio consuntivo;
- che verra' ulteriormente definito il ruolo delle nuove Aziende nel
sistema integrato mediante la successiva direttiva del Consiglio
regionale che definira' i principi di autonomia delle Aziende stesse,
secondo quanto disposto dalla lettera d), comma 1 dell'articolo 22
della L.R. 2/03;
dato atto che si rinvia a tale provvedimento la definizione delle
inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo possono
prevedere il commissariamento dell'Azienda, provvedimento previsto al
comma 13 dell'articolo 25 della L.R. 2/03;
previa votazione palese, mediante apparecchiatura elettronica, che
da' il seguente risultato:
presenti n 35
assenti n. 15
voti favorevoli n. 25
voti contrari n. 9
voti nulli n. 1
astenuti n. -
delibera:
1) di approvare, secondo quanto esposto in premessa e cosi' come
previsto all'articolo 23, comma 1, lettere d), e) ed f) della L.R.
2/03, i requisiti minimi il cui possesso costituisce obbligo per le
Istituzioni di trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla
persona, come segue:
a) per il settore anziani: volume di spese correnti riportate nel
Bilancio di previsione 2004 superiore a Euro 500.000, oppure
patrimonio di valore superiore ad Euro 1.500.000, da considerare
secondo il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza
superiore alle 65 unita';
b) per il settore minori ed altro: volume di spese correnti riportate
nel Bilancio di previsione 2004 superiore ad Euro 150.000, oppure
patrimonio di valore superiore a Euro 750.000, da considerare secondo
il valore catastale rivalutato del 5 per cento, oppure utenza
superiore alle 16 unita';
2) di stabilire che l'obbligo di trasformazione in Azienda sorge per
le Istituzioni in possesso di almeno uno dei requisiti indicati al
punto 1);
3) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, le caratteristiche che dovranno
possedere le costituende Aziende (articolo 23, comma 1, lettere a),
b) e c) della L.R. 2/03), che dovranno risultare congiuntamente dai
piani di trasformazione aziendale, come segue:
a) territorio servito dall'Azienda: cosi' come previsto all'articolo
22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03, l'ambito territoriale di
attivita' dell'Azienda e' quello della zona sociale; le Istituzioni
che operano nello stesso settore di attivita' e nello stesso ambito
territoriale di zona sono tenute a fondersi in un'unica Azienda,
fatte salve le eccezioni di seguito indicate. In deroga a quanto
previsto all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 2/03,
possono essere costituite Aziende di ambito sub o sovra zonale se
maggiormente funzionali o coerenti con le esigenze della
Programmazione sociale di zona (ad esempio: ambiti territoriali
coincidenti con Associazioni intercomunali costituite dai Comuni per
la gestione dei servizi sociali, territori montani, ecc.); la
costituzione di Aziende in questi casi e' prevista dal Comitato di
Distretto nell'ambito del Programma delle trasformazioni aziendali
relative alla zona sociale, acquisito il positivo parere obbligatorio
e vincolante del Comune sede dell'Istituzione. In deroga al principio
secondo cui le Istituzioni che operano nello stesso settore di
attivita' ed ambito territoriale sono tenute a fondersi in un'unica
Azienda, sono esonerate dal l'obbligo di fusione, tenuto conto del
complesso delle Istituzioni presenti nel Distretto e valutata la
compatibilita' con le esigenze della Programmazione zonale, le
Istituzioni il cui volume di spese correnti riportate nel Bilancio di
previsione 2004 e' superiore a Euro 4.000.000 per il settore anziani
e 1.500.000 per il settore minori e altro, fermo restando il possesso
delle caratteristiche indicate al successivo punto b);
b) tipologia dei servizi: l'Azienda puo', per garantire le necessarie
sinergie nell'erogazione dell'attivita' assistenziale, nell'ambito
del percorso, anche graduale, di riorganizzazione dell'attivita' e
della struttura e in accordo con il Comitato di Distretto,
caratterizzarsi come Azienda multiservizi nell'ambito dello stesso
settore di assistenza; il Programma delle trasformazioni aziendali
valuta l'opportunita' che l'Azienda estenda la propria attivita'
anche in altri settori. Il Programma delle rasformazioni aziendali
tiene conto, nella definizione dell'attivita' dell'Azienda come
multiservizi e/o multisettoriale, del carattere pluralistico del
sistema integrato ed in particolare dell'offerta di servizi erogati
dai soggetti del Terzo settore. In deroga al principio dell'Azienda
multiservizi nell'ambito dello stesso settore di assistenza, possono
essere costituite Aziende che svolgono un solo tipo di servizio,
purche' dotato di elevata specializzazione ed operante in un bacino
di utenza almeno regionale;
c) complessita' ed innovativita' delle attivita' svolte: l'Azienda
deve amministrare un volume di attivita' e di bilancio adeguati ad
una scelta aziendale; a tal fine il volume di spese correnti
riportate nel bilancio di previsione della futura Azienda deve
essere, al termine del percorso di riorganizzazione dell'attivita' e
della struttura delineato nel piano di trasformazione, e fatti salvi
i casi in deroga previsti alla precedente lettera a), superiore ad un
valore, attualizzato all'anno 2004, di Euro 4.000.000 per il settore
anziani e 1.500.000 per il settore minori ed altro. In deroga e'
comunque ammissibile l'Azienda che, costituita da tutte le
Istituzioni operanti nello stesso settore di attivita' e stesso
ambito di zona, come previsto alla precedente lettera a), non
raggiunga tale volume di bilancio;
4) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, che:
a) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, in
possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda, sono
tenute a presentare alla Regione il piano di trasformazione aziendale
come piu' sopra delineato, fatta salva la facolta' di optare per la
trasformazione in persona giuridica privata se in possesso dei
requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 febbraio 1990;
b) le Istituzioni che operano prevalentemente in ambito scolastico,
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,
che non possiedono i requisiti previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, sono tenute a presentare
alla Regione il piano di trasformazione aziendale come piu' sopra
delineato;
c) le Istituzioni che svolgono direttamente o indirettamente
attivita' socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, non
in possesso dei requisiti minimi per la trasformazione in Azienda,
possono trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal
fine presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale
come piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in
persona giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
d) le Istituzioni in possesso dei requisiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 possono
trasformarsi in Azienda o in persona giuridica privata; a tal fine
presentano alla Regione il piano di trasformazione aziendale come
piu' sopra delineato o deliberano la loro trasformazione in persona
giuridica privata entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale;
e) le Istituzioni che non svolgono prioritariamente attivita'
socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa rispetto ad
altre attivita', possono trasformarsi in Azienda o in persona
giuridica privata; a tal fine presentano alla Regione il piano di
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato o deliberano la
loro trasformazione in persona giuridica privata entro gli stessi
termini previsti per la presentazione dei piani di trasformazione
aziendale;
f) i Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 61-a della Legge n.
6972 del 1890 sono tenuti a deliberare la trasformazione della loro
forma giuridica entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dei piani di trasformazione aziendale (articolo 23,
comma 3 e comma 9 della L.R. 2/03);
g) le Istituzioni di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) che non
presentano - nel termine previsto - il piano di trasformazione
aziendale come piu' sopra delineato e neppure deliberano la
trasformazione in persona giuridica privata, sono estinte (articolo
23, comma 7 della L.R. 2/03); sono altresi' estinte le Istituzioni
gia' amministrate dai disciolti ECA, qualora non siano in possesso
dei requisiti per la trasformazione in Azienda e non provvedano a
fondersi con altre Istituzioni dell'ambito territoriale di attivita'
presentando un piano di trasformazione aziendale (articolo 24 della
L.R. 2/03); in caso di estinzione delle Istituzioni gia' amministrate
dai disciolti ECA il patrimonio e' trasferito al Comune sede
dell'Istituzione stessa, con vincolo di destinazione al
raggiungimento delle finalita' socio-assistenziali della Istituzione
stessa (articolo 24, comma 2 della L.R. 2/03);
h) le Istituzioni inattive che non presentano un piano di
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato sono estinte
(articolo 23, comma 7 della L.R. 2/03); in quest'ultimo caso il
patrimonio e' destinato in base agli statuti vigenti e, qualora non
vi siano disposizioni in tal senso, ad altre Aziende con analoghe
finalita' presenti nell'ambito territoriale di attivita' o, in
assenza di queste, al Comune sede dell'Istituzione estinta o, qualora
l'attivita' si svolga in un comune diverso da quello ove ha sede
l'Istituzione, al comune nel quale si svolge l'attivita' prevalente,
con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalita'
socio-assistenziali dell'Istituzione stessa (articolo 23, comma 8
della L.R. 2/03);
i) nei confronti delle Istituzioni di cui alle precedenti lettere a)
e b) che non presentano - nel termine previsto - il piano di
trasformazione aziendale come piu' sopra delineato, sono attivati i
poteri sostitutivi previsti all'articolo 23, comma 3 della L.R.
2/03;
l) le Istituzioni che prevedono nei propri statuti finalita'
incompatibili con la natura pubblica delle Aziende quali, ad esempio,
la destinazione di parte delle rendite del proprio patrimonio agli
eredi dell'originario fondatore devono, se vogliono optare per la
trasformazione in Aziende, eliminare le finalita' statutarie
incompatibili; in caso contrario devono deliberare la loro
trasformazione in persona giuridica di diritto privato con le
modalita' indicate ai punti precedenti; in caso di mancata
presentazione, nei termini previsti, del piano di trasformazione
aziendale o della delibera di trasformazione in persona giuridica di
diritto privato, tali Istituzioni sono estinte con le modalita'
indicate alla precedente lettera g);
5) di stabilire che tutte le Istituzioni per trasformarsi in Azienda
devono presentare alla Regione, tramite i Comitati di Distretto,
entro i termini indicati al successivo punto 9), un piano di
trasformazione aziendale coerente con le indicazioni del Programma
delle trasformazioni aziendali di cui al successivo punto 8), con le
caratteristiche indicate al precedente punto 3), accompagnato dalla
proposta di statuto della nuova Azienda;
6) di dare atto che il piano di trasformazione e lo statuto sono
valutati ed approvati dalla Regione sulla base di quanto previsto dal
presente atto e di quanto verra' stabilito con l'atto previsto
dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 2/03 e nei termini
che verranno stabiliti con l'atto di Giunta regionale previsto
all'articolo 23, comma 2 della medesima L.R. 2/03;
7) di dare atto che nei termini che verranno indicati nella delibera
di Giunta regionale prevista all'articolo 23, comma 2 della L.R. 2/03
la Regione costituisce le Aziende;
8) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, che:
- il Programma delle trasformazioni aziendali relativo all'ambito
della zona sociale venga approvato con le modalita' indicate
all'articolo 29, comma 3 della L.R. 2/03 in materia di approvazione
dei Piani di zona; il Programma, che costituisce allegato del Piano
di zona, dovra' definire in particolare - in accordo con le
Istituzioni del territorio - le Istituzioni interessate da processi
di fusione, le Aziende che si dovranno costituire, i settori in cui
dovranno operare, anche tenendo conto e valorizzando gli altri
soggetti erogatori presenti sul territorio, in particolare del Terzo
settore;
- il Comitato di Distretto motivi adeguatamente la sostenibilita'
economica e le ragioni di convenienza organizzativa della scelta di
costituire una Azienda e consideri con particolare attenzione i casi
in cui la costituzione si prevede avvenga nelle ipotesi di deroghe
ammesse al precedente punto 3);
- il Sindaco che ha promosso l'Accordo di programma trasmetta alla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria i Programmi delle
trasformazioni aziendali sopra indicati;
- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprima un parere in
ordine alla congruita', coerenza e sostenibilita' economica dei
Programmi delle trasformazioni aziendali con le esigenze della
programmazione socio-sanitaria e con le indicazioni contenute nel
presente atto;
- la Conferenza territoriale sociale e sanitaria trasmetta alla
Regione i Programmi delle trasformazioni aziendali unitamente al
parere piu' sopra indicato, entro 8 mesi dalla pubblicazione
dell'atto di Giunta regionale previsto all'articolo 23, comma 2 della
L.R. 2/03;
- il Comitato di Distretto trasmetta alla Regione i piani di
trasformazione aziendale corredati del parere in ordine alla
congruita' degli stessi rispetto al Programma delle trasformazioni
aziendali;
9) di dare atto che, cosi' come previsto all'articolo 23, comma 3
della L.R. 2/03, il termine per la presentazione alla Regione dei
piani di trasformazione aziendale e' di 12 mesi a decorrere dalla
pubblicazione dell'atto di Giunta regionale previsto al comma 2 del
medesimo articolo 23, che dovra' stabilire le procedure da seguire
per la trasformazione, fusione ed estinzione delle Istituzioni;
10) di dare atto inoltre che il termine previsto per la deliberazione
della trasformazione in persona giuridica privata delle Istituzioni
che, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/03 e dal presente atto,
hanno titolo a deliberare tale trasformazione e' lo stesso indicato
al precedente punto 9);
11) di dare atto infine che con il provvedimento previsto
dall'articolo 22, comma 1, lettera d) della L.R. 2/03, verranno
stabilite le inadempienze per le quali gli enti preposti al controllo
possono prevedere il commissariamento dell'Azienda, cosi' come
indicato all'articolo 25, comma 13 della L.R. 2/03;
12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.