DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150
L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita'";
richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge,
che stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, le
associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni
dei consumatori, piu' rappresentative a livello regionale, con
appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui
all'art. 4, comma 9, lettere a), b), c), e d), specifica, sentita la
competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti
minimi e le modalita' di esercizio che devono possedere le strutture
ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e
classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per
poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e
la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici,
parametri, superfici e cubature, capacita' ricettiva.";
visti:
- l'art. 6 della L.R. 16/04 che disciplina le strutture ricettive
all'aria aperta e visti, inoltre, gli articoli 14 "strutture
ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico" e l'art. 15 "aree
attrezzate di sosta temporanea" che disciplinano le tipologie
ricettive indicate all'art. 4, comma 9, lettere b) e c);
- il primo comma dell'articolo 42 della L.R. 16/04: "Disposizioni
transitorie generali";
- il comma 2 dell'articolo 46: "La L.R. 7 gennaio 1985, n.1 (Nuova
disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) e' abrogata a far
data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che
regolamenta le caratteristiche e i requisiti riguardanti le strutture
ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma
9, lettere b) e c), di cui all'art. 3, comma 2.";
dato atto:
- che in data 11 ottobre 2004 si e' svolta una riunione per l'analisi
della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui all'art.
3, comma 2 della L.R. 16/04 per le strutture ricettive all'aria
aperta e le tipologie ricettive di cui all'art. 4 comma 9, lettere b)
e c): strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
(art. 14); e aree attrezzate di sosta temporanea: (art. 15), alla
quale sono stati invitati i soggetti indicati al comma 2
dell'articolo 3 Enti locali, associazioni imprenditoriali e
associazioni di consumatori, nonche' i componenti della Commissione
consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione;
- che in data 13 ottobre 2004 si e' svolta una seduta della
Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione con
all'ordine del giorno l'analisi dell'atto di Giunta regionale di cui
all'art. 3, comma 2, relativo alle strutture ricettive all'aria
aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta;
dato atto infine del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Andrea Vecchia ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il testo dell'Allegato A: "Standard strutturali e
requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione
delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non
aperte al pubblico e aree di sosta", parte integrante della presente
deliberazione;
2) di pubblicare integralmente, cosi' come previsto dall'art. 46,
comma 2 della L.R. 16/04, il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla
pubblicazione stessa e' abrogata la legge regionale 1/85, e che
sempre da tale data decorre il termine di 6 mesi per la dichiarazione
dei requisiti posseduti cosi' come previsto dal primo comma dell'art.
42 della citata L.R. 16/04.
ALLEGATO "A"
Standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e
la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte
al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta
Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici -
aperte al pubblico
Definizioni
Si intendono per:
equipaggio: il gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo
di una singola piazzola o unita' abitativa e utilizzano in comune la
propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una
tenda, un caravan, un camper o una unita' abitativa.
Piazzola: l'area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un
equipaggio e si distingue a sua volta, in base all'uso e alla
superficie, in piazzola standard e piazzola minima.
Unita' abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore
per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento.
Unita' abitative fisse: l'alloggio realizzato in muratura
tradizionale o con sistemi di prefabbricazione in materiali vari,
vincolato in modo stabile al suolo.
Le unita' abitative fisse sono soggette a permesso di costruire e
devono essere conformi ai regolamenti edilizi e alle normative
igienico sanitarie.
Le UAF di nuova realizzazione o in caso di intervento eccedente la
manutenzione straordinaria devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
- superficie utile non inferiore a 18 mq. e non superiore a 54 mq., e
superficie di veranda non superiore al 40% della superficie utile
lorda della UAF;
- bagno allestito con lavandino, doccia, wc;
- angolo cottura, che puo' essere posto anche all'interno della
veranda;
- altezza interna netta non inferiore a 2,50 m. e piano di calpestio
superiore al piano di campagna minimo di 20 cm. Nei comuni ubicati
all'interno dei territori delle comunita' montane, l'altezza interna
media prevista non puo' essere inferiore a 2,50 m., e l'altezza
minima in gronda non puo' essere inferiore a 2,20 m.
Ricettivita' massima ammessa, valevole anche come parametro
igienico-sanitario: mq. 6 a persona (rapporto superficie
lorda/persona), con un massimo di 6 occupanti.
Coibentazione termica del tetto e delle pareti pari a 2 Wmqh.
Fornitura di acqua calda.
Area esterna scoperta e riservata, compreso il posto auto, pari alla
superficie utile lorda con un minimo di 30 mq.
Unita' abitative mobili: alloggio con accentuate caratteristiche di
mobilita' comunemente denominato roulotte, caravan, autocaravan,
camper, casamobile o mobil-house.
I posti letto delle UAM corrispondono a quelli dichiarati dal
costruttore. Tutte le UAM, ad esclusione delle tende e delle
roulotte, devono essere rifornite di acqua calda e devono disporre di
area scoperta riservata, compreso il posto auto, pari alla loro
superficie massima di ingombro, fatte salve le dimensioni minime
della piazzola ammesse per livello di classificazione.
Capacita' ricettiva: il numero di persone ospitabili in base al
numero delle piazzole presenti e al numero delle installazioni
igienico sanitarie comuni sommato al numero totale delle persone
ospitabili nelle unita' abitative dotate di servizi igienico-sanitari
riservati.
Aree ad uso comune: sono aree ad uso comune le superfici destinate ad
usi ricreativi e sportivi riservati agli ospiti o per fornire servizi
di comodo o utilita' per gli ospiti (sono comunque escluse da tali
aree l'area delle piazzole e l'area destinata alla ricettivita'). La
superficie minima di tale area non deve essere inferiore al 10% della
superficie complessiva delle piazzole per strutture fino a 3 stelle e
del 15% per le strutture a 4 stelle.
Installazioni igienico-sanitarie comuni: il complesso di locali
destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di
stoviglie e biancheria, ivi compresi i servizi a disposizione dei
portatori di handicap.
Servizi igienico-sanitari riservati: i servizi riservati ad un
singolo equipaggio.
Area alberata: una superficie di almeno 180 mq. avente le seguenti
caratteristiche:
1) almeno 350 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto con
essenze a rapido accrescimento;
2) almeno 250 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto arboreo
con almeno il 50% di essenze pregiate autoctone quali pino, abete,
quercia, ontano, castagno, faggio, frassino e simili;
3) almeno 50 piante per ettaro nei casi di vecchio impianto arboreo.
Denominazione in lingua inglese
E' possibile l'utilizzo della denominazione in lingua inglese di
Camping.
Norme urbanistiche quadro di raccordo
La realizzazione delle strutture ricettive all'aperto e' soggetta a
permesso di costruire.
Le strutture ricettive all'aperto sono realizzabili in aree definite
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, di norma nelle aree
destinate dagli strumenti urbanistici per insediamenti produttivi. A
fronte di particolari condizioni territoriali, puo' essere ammessa la
formazione di complessi ricettivi all'aria aperta anche nelle aree
agricole e/o in zone destinate a servizi territoriali, quando queste
siano prossime ad aree di pregio naturale di cui costituiscono ambiti
opportunamente destinabili all'accoglienza dei visitatori.
Applicazione disposizioni transitorie per strutture ubicate su aree
ex A.S.D.F.
In relazione al disposto dell'art. 42, comma 1 della L.R. 16/04, per
le strutture all'aria aperta ubicate su aree ex A.S.D.F. (Azienda
speciale demanio forestale), il termine di sei mesi per la
presentazione della nuova dichiarazione dei requisiti posseduti,
decorre dal momento in cui sono ripristinati regolari rapporti
formali di occupazione di tali impianti.
Caratteristiche strutturali
I complessi turistici all'aria aperta devono essere adeguatamente
recintati.
La recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m. deve essere
opportunamente schermata ove occorra, per garantire sicurezza e
riservatezza agli ospiti.
La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli
con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente
ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli.
La viabilita' veicolare interna e di accesso deve essere realizzata
con materiale arido e con rifinitura idonea a consentire un agevole
scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi senza
deformazione del fondo e tale da permettere il deflusso delle acque
meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.
La struttura deve essere dotata di una o piu' aree parcheggio in
proprieta' o in uso, con numero di posti auto pari a quello delle
piazzole.
Qualora sia consentita la sosta auto nell'ambito delle singole
piazzole, il numero delle aree di parcheggio ad uso comune puo'
essere ridotto fino ad un minimo del 5% del numero delle piazzole.
Apertura annuale o stagionale
Le strutture ricettive all'aria aperta possono avere apertura annuale
o stagionale. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura
di almeno 9 mesi complessivi nell'arco dell'anno solare, per apertura
stagionale si intende un periodo di apertura nell'anno solare non
inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9
mesi nell'arco dell'anno solare.
Il titolare o il gestore comunica, in sede di dichiarazione prezzi e
strutture, i periodi di apertura e chiusura delle strutture alla
Provincia. La dichiarazione dei periodi di aperture e chiusura deve
essere effettuata anche al Comune entro i termini previsti per la
dichiarazione dei prezzi e strutture alla Provincia. Eventuali
chiusure nei periodi di apertura comunicati sono preventivamente
comunicate al Comune e non possono superare 30 giorni in caso di
apertura annuale e 20 giorni in caso di apertura stagionale nell'arco
dell'anno solare. Eventuali aperture straordinarie, devono essere
comunicate al Comune nei limiti di cui al capoverso precedente.
Piazzole
I confini della piazzola devono essere delimitati sul terreno con
picchetti, alberi siepi, aiuole o altri divisori anche artificiali.
Le piazzole devono essere contrassegnate con un numero o con una
identificazione alfanumerica corrispondente alla numerazione
riportata sulla planimetria presentata al Comune.
La superficie minima delle piazzole standard non puo' essere
inferiore a 40 mq. e la superficie media delle piazzole non potra'
essere inferiore a quanto previsto all'allegato per l'attribuzione
della qualifica, ad eccezione di zone di particolare pregio
ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno,
dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti
e disboscamenti e' consentita per tutti i livelli di classifica una
dimensione media di 50 mq.
Le strutture ricettive all'aria aperta possono dotarsi di piazzole
minime, e per un numero di piazzole non superiore al 10% del totale
delle piazzole esistenti. Tali piazzole sono destinate
prevalentemente ad ospitare turisti in transito, la superficie minima
di tali piazzole minime non puo' essere inferiore a 25 mq. La
capacita' ricettiva della piazzola minima e' pari a due persone ai
soli fini del calcolo della capacita' ricettiva complessiva.
Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilita' interna della
struttura direttamente o mediante passaggi pedonali, e puo' essere
allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva all'aria aperta e'
possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprieta'
dei clienti ed i relativi accessori, purche' gli stessi siano privi
di riserve di combustibile. In tal caso non e' possibile il loro
utilizzo da parte dei clienti.
Unita' abitative allestite in piazzole
Non sono soggetti a permesso di costruire o a D.I.A. gli
allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan,
mobilhause o autocaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli
allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni
momento.
In caso di nuove installazioni gli allestimenti mobili di
pernottamento allestiti dal gestore devono essere improntati alla
linearita' ed alla omogeneita' degli elementi, secondo standard
identici per ciascun campeggio.
Non e' inoltre soggetto a permesso di costruire ne' a D.I.A
l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa,
eventuale veranda aperta e sistemi di copertura a protezione della
U.A.M realizzata in materiali rigidi comunque smontabili e
trasportabili, da accostare alla U.A.M., con funzioni di protezione e
soggiorno diurno delle persone ed eventuale presenza di punto
cottura.
Il preingresso compresa la U.A.M non puo' superare i 40 mq. di
superficie. Le installazioni gia' presenti anche se con requisiti non
conformi possono essere mantenute fino alla loro sostituzione, che
dovra' avvenire con strutture che rispettino i nuovi parametri.
In caso di nuove installazioni la struttura accessoria deve essere
improntata alla linearita', alla modularita' ed alla omogeneita'
degli elementi secondo standard uniformi per ciascuna struttura
ricettiva all'aria aperta.
Capacita' ricettiva
Nelle strutture ricettive all'aria aperta la capacita' ricettiva
massima autorizzabile si calcola moltiplicando per 4 il numero delle
piazzole standard, moltiplicando per 2 il numero delle piazzole
minime, cui andranno sommati i posti letto autorizzati in unita'
abitative fisse e mobili con servizi riservati, fatto salvo il
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al
rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.
Il limite massimo di capacita' ricettiva sopraindicato, potra' essere
superato in misura non superiore al 15% di tali capacita' ricettive
per un massimo di 10 giorni per anno nelle strutture ad apertura
stagionale e di 20 giorni per anno nelle strutture ad apertura
annuale, purche' in tali situazioni sia prevista almeno una pulizia
supplementare giornaliera dei servizi igienici rispetto a quanto
previsto di norma ed il Comune sia avvertito all'atto di tale
evenienza.
Impianti idrici
L'impianto di raccolta di acque luride e meteoriche, deve essere
realizzato secondo i dettami dell'Ente locale competente, che
recapiti in condotta pubblica o in sistema interno di trattamento e
depurazione.
L'impianto per la raccolta dei reflui direttamente dai veicoli da
campeggio dotati di appositi serbatoi, deve essere costituito da
piazzole a due posti in cemento, con drenaggi adeguati e pozzetto di
raccolta, completo di canna per il lavaggio e di condotta di
rifornimento di acqua al veicolo (camper service).
Impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve ai servizi
igienico sanitari e alle installazioni commerciali e ricreative: la
dotazione di acqua per persona autorizzata deve essere non inferiore
a 80 litri di cui 30 di acqua potabile. L'eventuale erogazione di
acqua non potabile dovra' essere adeguatamente segnalata.
Impianto di produzione di acqua calda per alimentare servizi igienici
e le installazioni commerciali. A tale impianto sara' anche richiesto
di provvedere al riscaldamento dei servizi igienici e di ogni altro
edificio nei complessi ad attivazione annuale o invernale.
La dotazione di acqua per persona autorizzata deve essere non
inferiore a 80 litri di cui 30 di acqua potabile, l'eventuale
erogazione di acqua non potabile dovra' essere adeguatamente
segnalata.
Servizi idrosanitari
L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi,
lavelli per stoviglie, docce, nonche' per i locali dove si
somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve
essere altresi' erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno
una ogni 150 ospiti.
I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o
in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se
prefabbricati, la facilita' di pulizia.
Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unita'
indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini ed alle donne,
che possono essere raggruppate in un unico stabile purche' abbiano
ingressi separati.
L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura
destinata ai servizi, puo' essere ottenuta mediante finestre esterne
o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.
Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono
avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali
impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili,
preferibilmente in gres o ceramica, ed avere uno scarico con sifone
per permettere il lavaggio a getto d'acqua.
Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul
terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle
piazzole cui sono destinati.
I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere
provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono possedere una
superficie minima di 0,80 mq. e porta chiudibile dall'interno. In
caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la dimensione
minima del locale sara' pari a 1,20 mq.Per gli ospiti disabili devono
essere garantiti almeno due servizi igienici completi di wc, doccia e
lavabo per disabili.
Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.
Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni
minime pari a metri quadrati 0,80 con porta chiudibile dall'interno.
In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la
dimensione minima del locale sara' pari a mq. 1,20. Il pavimento deve
essere realizzato in materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce
aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate
entro 500 m. e con accesso diretto al mare; esse possono essere
situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.
I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per
biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari.
Vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.
All'interno, purche' in apposito locale, o nelle adiacenze di ogni
zona servizi, deve essere presente almeno un vuotatoio per wc
realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento
e dotato di schermatura. Qualora la distanza sia inferiore a 20
metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o
materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai
servizi.
Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni
igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura
installazioni di uso comune permane, in relazione al numero di
persone ospitabili nelle piazzole dotate di installazione igienico
sanitarie riservate, nella proporzione di una installazione ogni
cento persone ospitabili.
L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi
requisiti e' obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi
edilizi che li concernono, quando questi eccedano la manutenzione
straordinaria.
Impianto elettrico
Impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da
aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la piu'
scrupolosa protezione degli utenti).
Impianto di illuminazione
L'illuminazione dei varchi e degli accessi, dei parcheggi, dei
servizi igienici e relativi percorsi di accesso, deve avere carattere
tale da consentirne la fruibilita' notturna in sicurezza. I punti
luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune devono
essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno
dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della
viabilita' veicolare.
Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica
devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.
Impianto antincendio
Le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di
impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conformi
alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di
carattere tecnico, definite dal Servizio provinciale competente in
materia di prevenzione incendi.
Impianto telefonico
Le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di
impianto telefonico usufruibile 24 ore su 24, costituito da almeno 1
linea a disposizione degli ospiti elevata a 2 per le strutture a 4
stelle. Nelle strutture ubicate in territori con scarsa copertura
relativamente a servizi di telefonia mobile, deve essere disponibile
almeno una linea ogni 400 ospiti.
Locali per il pronto soccorso e il servizio
Ogni struttura ricettiva all'aria aperta deve essere dotata di
cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti
dall'ASL. La struttura deve inoltre essere dotata di un apposito
locale dotato di lettino, scrivania, materiale sanitario di rapido
consumo.
Servizio di sorveglianza e ricevimento
Ogni struttura ricettiva all'aria aperta deve garantire:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i
periodi di apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del
responsabile o di un suo delegato;
c) ogni struttura deve disporre di un medico reperibile a chiamata in
tempi brevi;
d) all'interno del locale di ricevimento deve essere esposta la
planimetria generale del complesso ricettivo all'aria aperta.
La vita interna di ogni complesso deve essere organizzata sulla base
di un apposito regolamento interno.
Pulizie e smaltimento rifiuti
Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati sistema di
raccolta rifiuti solidi tramite appositi contenitori chiusi,
conformemente alle prescrizioni localmente vigenti. La raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, nonche' la pulizia degli appositi
recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non
garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le
disposizioni impartite dal Comune.
In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti solidi
devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di
coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a
perdere, di capacita' complessiva non inferiore a cento litri per
ogni quattro piazzole e da esse non distanti piu' di cento metri.
La pulizia delle aree comuni deve essere assicurata almeno una volta
al giorno.
Garanzie
Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve assicurare
idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile
a favore dei clienti.
Attrezzature, impianti e arredi
Le attrezzature e gli impianti devono essere tenuti in buone
condizioni di funzionamento anche in relazione alle norme di
sicurezza. La condizione degli arredi deve essere adeguata al livello
di classificazione.
Animali domestici
L'introduzione di animali domestici, ove consentita dal gestore, e'
subordinata alla presentazione del relativo libretto sanitario. Deve,
inoltre, essere chiaramente stabilito nel regolamento interno che
gli animali vanno custoditi in modo da non arrecare danni e molestie,
e non e' consentito agli animali accedere ai locali di uso comune.
Aree di sosta
Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. 16/04 devono
essere dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi
igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la
fruibilita' notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di
distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel
rispetto delle norme C.E.I.;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata
nel territorio comunale;
e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da
aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la piu'
scrupolosa protezione degli utenti);
f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme
alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di
carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in
materia di prevenzione incendi;
g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi
igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap;
h) toponomastica della citta'.
Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti
per le nuove strutture entro 3 anni dalla pubblicazione del presente
atto.
L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il
deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di
polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, essere
opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale
possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare
una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata
con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale.Qualora i
servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti
devono essere comunicati alla Provincia competente per territorio,
entro il primo ottobre di ogni anno con validita' dal primo anno
successivo. E' consentita una ulteriore variazione entro il primo
marzo dell'anno successivo con validita' dal primo giugno dello
stesso anno. I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una
apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta.
Strutture ricettive all'aria aperta - non aperte al pubblico
Le strutture ricettive all'aperto non aperte al pubblico, indicate
all'art. 14 della L.R 16/04, devono possedere almeno i requisiti
igienici e di sicurezza previsti per le strutture ad una stella in
caso di campeggio ed a due stelle in caso di villaggio turistico, ma
non sono soggette a classificazione. L'autorizzazione all'esercizio
della struttura puo' essere rilasciata solo quando sia designato un
gestore e di norma e' previsto l'obbligo di copertura assicurativa
nei confronti degli ospiti.
(segue allegato fotografato)