REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150

L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture                
ricettive dirette all'ospitalita'";                                             
richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge,            
che stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali, le               
associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni              
dei consumatori, piu' rappresentative a livello regionale, con                  
appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,                   
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui              
all'art. 4, comma 9, lettere a), b), c), e d), specifica, sentita la            
competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti              
minimi e le modalita' di esercizio che devono possedere le strutture            
ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e                         
classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per             
poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e           
la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici,             
parametri, superfici e cubature, capacita' ricettiva.";                         
visti:                                                                          
- l'art. 6 della L.R. 16/04 che disciplina le strutture ricettive               
all'aria aperta e visti, inoltre, gli articoli 14 "strutture                    
ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico" e l'art. 15 "aree             
attrezzate di sosta temporanea" che disciplinano le tipologie                   
ricettive indicate all'art. 4, comma 9, lettere b) e c);                        
- il primo comma dell'articolo 42 della L.R. 16/04: "Disposizioni               
transitorie generali";                                                          
- il comma 2 dell'articolo 46: "La L.R. 7 gennaio 1985, n.1 (Nuova              
disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) e' abrogata a far           
data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che                      
regolamenta le caratteristiche e i requisiti riguardanti le strutture           
ricettive all'aria aperta  e le tipologie indicate all'art. 4, comma            
9, lettere b) e c), di cui all'art. 3, comma 2.";                               
dato atto:                                                                      
- che in data 11 ottobre 2004 si e' svolta una riunione per l'analisi           
della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui all'art.            
3, comma 2 della L.R. 16/04 per le strutture ricettive all'aria                 
aperta e le tipologie ricettive di cui all'art. 4 comma 9, lettere b)           
e c): strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico                
(art. 14); e aree attrezzate di sosta temporanea: (art. 15), alla               
quale sono stati invitati i soggetti indicati al comma 2                        
dell'articolo 3 Enti locali, associazioni imprenditoriali e                     
associazioni di consumatori, nonche' i componenti della Commissione             
consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione;                                 
- che in data 13 ottobre 2004 si e' svolta una seduta della                     
Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione con                  
all'ordine del giorno l'analisi dell'atto  di Giunta regionale di cui           
all'art. 3, comma 2, relativo alle strutture ricettive all'aria                 
aperta: aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta;             
dato atto infine del parere favorevole in merito alla regolarita'               
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale                   
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Andrea Vecchia ai                
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di                   
turismo;                                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il testo dell'Allegato A: "Standard strutturali e               
requisiti di esercizio per la autorizzazione e la classificazione               
delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non              
aperte al pubblico e aree di sosta", parte integrante della presente            
deliberazione;                                                                  
2) di pubblicare integralmente, cosi' come previsto dall'art. 46,               
comma 2 della L.R. 16/04, il presente atto nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla                 
pubblicazione stessa e' abrogata la legge regionale 1/85, e che                 
sempre da tale data decorre il termine di 6 mesi per la dichiarazione           
dei requisiti posseduti cosi' come previsto dal primo comma dell'art.           
42 della citata L.R. 16/04.                                                     
ALLEGATO "A"                                                                    
Standard strutturali e requisiti di esercizio per la autorizzazione e           
la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte            
al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta                             
Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici -           
aperte al pubblico                                                              
Definizioni                                                                     
Si intendono per:                                                               
equipaggio: il gruppo di persone che soggiornano insieme usufruendo             
di una singola piazzola o unita' abitativa e utilizzano in comune la            
propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio corrisponde di norma una               
tenda, un caravan, un camper o una unita' abitativa.                            
Piazzola: l'area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un                   
equipaggio e si distingue a sua volta, in base all'uso e alla                   
superficie, in piazzola standard e piazzola minima.                             
Unita' abitative: sono alloggi fissi e mobili predisposti dal gestore           
per turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento.                        
Unita' abitative fisse: l'alloggio  realizzato in muratura                      
tradizionale o con sistemi di prefabbricazione in materiali vari,               
vincolato in modo stabile al suolo.                                             
Le unita' abitative fisse sono soggette a permesso di costruire e               
devono essere conformi ai regolamenti edilizi  e alle normative                 
igienico sanitarie.                                                             
Le UAF di nuova realizzazione o in caso di intervento eccedente la              
manutenzione straordinaria devono possedere i seguenti requisiti                
minimi:                                                                         
- superficie utile non inferiore a 18 mq. e non superiore a 54 mq., e           
superficie di veranda non superiore al 40% della superficie utile               
lorda della UAF;                                                                
- bagno allestito con lavandino, doccia, wc;                                    
- angolo cottura, che puo' essere posto anche all'interno della                 
veranda;                                                                        
- altezza interna netta non inferiore a 2,50 m. e piano di calpestio            
superiore al piano di campagna minimo di 20 cm. Nei comuni ubicati              
all'interno dei territori delle comunita' montane, l'altezza interna            
media prevista non puo' essere inferiore a 2,50 m., e l'altezza                 
minima in gronda non puo' essere inferiore a 2,20 m.                            
Ricettivita' massima ammessa, valevole anche come parametro                     
igienico-sanitario: mq. 6 a persona (rapporto superficie                        
lorda/persona), con un massimo di 6 occupanti.                                  
Coibentazione termica del tetto e delle pareti pari a 2  Wmqh.                  
Fornitura di acqua calda.                                                       
Area esterna scoperta e riservata, compreso il posto auto, pari alla            
superficie utile lorda con un minimo di 30 mq.                                  
Unita' abitative mobili: alloggio con accentuate caratteristiche di             
mobilita' comunemente denominato roulotte, caravan, autocaravan,                
camper, casamobile o mobil-house.                                               
I posti letto delle UAM corrispondono a quelli dichiarati dal                   
costruttore. Tutte le UAM, ad esclusione delle tende e delle                    
roulotte, devono essere rifornite di acqua calda e devono disporre di           
area scoperta riservata, compreso il posto auto, pari alla loro                 
superficie massima di ingombro, fatte salve le dimensioni minime                
della piazzola ammesse per livello di classificazione.                          
Capacita' ricettiva: il numero di persone ospitabili in base al                 
numero delle piazzole presenti e al numero delle installazioni                  
igienico sanitarie comuni sommato al numero totale delle persone                
ospitabili nelle unita' abitative dotate di servizi igienico-sanitari           
riservati.                                                                      
Aree ad uso comune: sono aree ad uso comune le superfici destinate ad           
usi ricreativi e sportivi riservati agli ospiti o per fornire servizi           
di comodo o utilita' per gli ospiti (sono comunque escluse da tali              
aree l'area delle piazzole e l'area destinata alla ricettivita'). La            
superficie minima di tale area non deve essere inferiore al 10% della           
superficie complessiva delle piazzole per strutture fino a 3 stelle e           
del 15% per le strutture a 4 stelle.                                            
Installazioni igienico-sanitarie comuni: il complesso di locali                 
destinati a servizi igienico-sanitari uomo e donna e al lavaggio di             
stoviglie e biancheria, ivi compresi i servizi a disposizione dei               
portatori di handicap.                                                          
Servizi igienico-sanitari riservati: i servizi riservati ad un                  
singolo equipaggio.                                                             
Area alberata: una superficie di almeno 180 mq. avente le seguenti              
caratteristiche:                                                                
1) almeno 350 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto con                  
essenze a rapido accrescimento;                                                 
2) almeno 250 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto arboreo              
con almeno il 50% di essenze pregiate autoctone quali pino, abete,              
quercia, ontano, castagno, faggio, frassino e simili;                           
3) almeno 50 piante per ettaro nei casi di vecchio impianto arboreo.            
Denominazione in lingua inglese                                                 
E' possibile l'utilizzo della denominazione in lingua inglese di                
Camping.                                                                        
Norme urbanistiche quadro di raccordo                                           
La realizzazione delle strutture ricettive all'aperto e' soggetta a             
permesso di costruire.                                                          
Le strutture ricettive all'aperto sono realizzabili in aree definite            
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, di norma nelle aree               
destinate dagli strumenti urbanistici per insediamenti produttivi. A            
fronte di particolari condizioni territoriali, puo' essere ammessa la           
formazione di complessi ricettivi all'aria aperta anche nelle aree              
agricole e/o in zone destinate a servizi territoriali, quando queste            
siano prossime ad aree di pregio naturale di cui costituiscono ambiti           
opportunamente destinabili all'accoglienza dei visitatori.                      
Applicazione disposizioni transitorie per strutture ubicate su aree             
ex A.S.D.F.                                                                     
In relazione al disposto dell'art. 42, comma 1 della L.R. 16/04, per            
le strutture all'aria aperta ubicate su aree ex A.S.D.F. (Azienda               
speciale demanio forestale), il termine di sei mesi per la                      
presentazione della nuova dichiarazione dei requisiti posseduti,                
decorre dal momento in cui sono ripristinati regolari rapporti                  
formali di occupazione di tali impianti.                                        
Caratteristiche strutturali                                                     
I complessi turistici all'aria aperta devono essere adeguatamente               
recintati.                                                                      
La recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m. deve essere                    
opportunamente schermata ove occorra, per garantire sicurezza e                 
riservatezza agli ospiti.                                                       
La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli            
con il relativo rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente           
ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli.                           
La viabilita' veicolare interna e di accesso deve essere realizzata             
con materiale arido e con rifinitura idonea a consentire un agevole             
scorrimento delle autovetture e dei relativi rimorchi senza                     
deformazione del fondo e  tale da permettere il deflusso delle acque            
meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere.                     
La struttura deve essere dotata di una o piu' aree parcheggio in                
proprieta' o in uso, con numero di posti auto pari a quello delle               
piazzole.                                                                       
Qualora sia consentita la sosta auto nell'ambito delle singole                  
piazzole, il numero delle aree di parcheggio ad uso comune puo'                 
essere ridotto fino ad un minimo del  5% del numero delle piazzole.             
Apertura annuale o stagionale                                                   
Le strutture ricettive all'aria aperta possono avere apertura annuale           
o stagionale. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura            
di almeno 9 mesi complessivi nell'arco dell'anno solare, per apertura           
stagionale si intende un periodo di apertura nell'anno solare non               
inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9             
mesi nell'arco dell'anno solare.                                                
Il titolare o il gestore comunica, in sede di dichiarazione prezzi e            
strutture, i periodi di apertura e chiusura delle strutture alla                
Provincia. La dichiarazione dei periodi di aperture e chiusura deve             
essere effettuata anche al Comune entro i termini previsti per la               
dichiarazione dei prezzi e strutture alla Provincia. Eventuali                  
chiusure nei periodi di apertura comunicati sono preventivamente                
comunicate al Comune e non possono superare 30 giorni in caso di                
apertura annuale e 20 giorni in caso di apertura stagionale nell'arco           
dell'anno solare. Eventuali aperture straordinarie, devono essere               
comunicate al Comune nei limiti di cui al capoverso precedente.                 
Piazzole                                                                        
I confini della piazzola devono essere delimitati sul terreno con               
picchetti, alberi siepi, aiuole o altri divisori anche artificiali.             
Le piazzole devono essere contrassegnate con un numero o con una                
identificazione alfanumerica corrispondente alla numerazione                    
riportata sulla planimetria presentata al Comune.                               
La superficie minima delle piazzole standard non puo' essere                    
inferiore a  40 mq. e la superficie media delle piazzole non potra'             
essere inferiore a quanto previsto all'allegato per l'attribuzione              
della qualifica, ad eccezione di zone di particolare pregio                     
ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno,               
dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti            
e disboscamenti e' consentita per tutti i livelli di classifica una             
dimensione media di 50 mq.                                                      
Le strutture ricettive all'aria aperta possono dotarsi di piazzole              
minime, e per un numero di piazzole non superiore al 10% del totale             
delle piazzole esistenti. Tali piazzole sono destinate                          
prevalentemente ad ospitare turisti in transito, la superficie minima           
di tali piazzole minime non puo' essere inferiore a 25 mq.  La                  
capacita' ricettiva della piazzola minima e' pari a due persone ai              
soli fini del calcolo della capacita' ricettiva complessiva.                    
Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilita' interna della             
struttura direttamente o mediante passaggi pedonali, e puo' essere              
allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica.                             
Nei periodi di chiusura della struttura ricettiva all'aria aperta e'            
possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprieta'             
dei clienti ed i relativi accessori, purche' gli stessi siano privi             
di riserve di combustibile. In tal caso non e' possibile il loro                
utilizzo da parte dei clienti.                                                  
Unita' abitative allestite in piazzole                                          
Non sono soggetti a  permesso di costruire o a D.I.A. gli                       
allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan,                  
mobilhause o autocaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:            
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;                            
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli                 
allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni           
momento.                                                                        
In caso di nuove installazioni gli allestimenti mobili di                       
pernottamento allestiti dal gestore devono essere improntati alla               
linearita' ed alla omogeneita' degli elementi, secondo standard                 
identici per ciascun campeggio.                                                 
Non e' inoltre soggetto a permesso di costruire ne' a D.I.A                     
l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa,           
eventuale veranda aperta  e  sistemi di copertura a protezione della            
U.A.M realizzata in materiali rigidi comunque smontabili e                      
trasportabili, da accostare alla U.A.M., con funzioni di protezione e           
soggiorno diurno delle persone ed eventuale presenza di punto                   
cottura.                                                                        
Il preingresso compresa la U.A.M non puo' superare i 40 mq. di                  
superficie. Le installazioni gia' presenti anche se con requisiti non           
conformi possono essere mantenute fino alla loro sostituzione, che              
dovra' avvenire con strutture che rispettino i nuovi parametri.                 
In caso di nuove installazioni la struttura accessoria deve essere              
improntata alla linearita', alla modularita' ed alla omogeneita'                
degli elementi secondo standard uniformi per ciascuna struttura                 
ricettiva all'aria aperta.                                                      
Capacita' ricettiva                                                             
Nelle strutture ricettive all'aria aperta la capacita' ricettiva                
massima autorizzabile si calcola moltiplicando per 4 il numero delle            
piazzole standard,  moltiplicando per 2 il numero delle piazzole                
minime,  cui andranno sommati i posti letto autorizzati in unita'               
abitative fisse e mobili con servizi riservati, fatto salvo il                  
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al           
rapporto tra il numero dei servizi e l'utenza.                                  
Il limite massimo di capacita' ricettiva sopraindicato, potra' essere           
superato in misura non superiore al 15% di tali capacita' ricettive             
per un massimo di 10 giorni per anno nelle strutture ad apertura                
stagionale e di 20 giorni per anno nelle strutture ad apertura                  
annuale, purche' in tali situazioni sia prevista almeno una pulizia             
supplementare giornaliera dei servizi igienici rispetto a quanto                
previsto di norma ed il Comune sia  avvertito all'atto di tale                  
evenienza.                                                                      
Impianti idrici                                                                 
L'impianto di raccolta di acque luride e meteoriche, deve essere                
realizzato secondo i dettami dell'Ente locale competente, che                   
recapiti in condotta pubblica o in sistema interno di trattamento e             
depurazione.                                                                    
L'impianto per la raccolta dei reflui direttamente dai veicoli da               
campeggio dotati di appositi serbatoi, deve essere costituito da                
piazzole a due posti in cemento, con drenaggi adeguati e pozzetto di            
raccolta, completo di canna per il lavaggio e di condotta di                    
rifornimento di acqua al veicolo (camper service).                              
Impianto di distribuzione dell'acqua potabile deve ai servizi                   
igienico sanitari e alle installazioni commerciali e ricreative: la             
dotazione di acqua per persona autorizzata deve essere non inferiore            
a 80 litri di cui 30 di acqua potabile. L'eventuale erogazione di               
acqua non potabile dovra' essere adeguatamente segnalata.                       
Impianto di produzione di acqua calda per alimentare servizi igienici           
e le installazioni commerciali. A tale impianto sara' anche richiesto           
di provvedere al riscaldamento dei servizi igienici e di ogni altro             
edificio nei complessi ad attivazione annuale o invernale.                      
La dotazione di acqua per persona autorizzata deve essere non                   
inferiore a 80 litri di cui 30 di acqua potabile, l'eventuale                   
erogazione di acqua non potabile dovra' essere adeguatamente                    
segnalata.                                                                      
Servizi idrosanitari                                                            
L'erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi,               
lavelli per stoviglie, docce, nonche' per i locali dove si                      
somministrano e si vendono cibi e bevande. L'acqua potabile deve                
essere altresi' erogata attraverso fontanelle, in ragione di almeno             
una ogni 150 ospiti.                                                            
I servizi sanitari devono essere realizzati in edifici in muratura o            
in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se                        
prefabbricati, la facilita' di pulizia.                                         
Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve prevedere unita'              
indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini ed alle donne,              
che possono essere raggruppate in un unico stabile purche' abbiano              
ingressi separati.                                                              
L'aerazione e l'illuminazione naturale di ogni singola struttura                
destinata ai servizi, puo' essere ottenuta mediante finestre esterne            
o con aperture anche sul lato superiore delle tramezzature.                     
Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono             
avere le pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali               
impermeabili e lavabili; i pavimenti devono essere impermeabili,                
preferibilmente in gres o ceramica, ed avere uno scarico con sifone             
per permettere il lavaggio a getto d'acqua.                                     
Gli edifici con i servizi igienici devono essere distribuiti sul                
terreno ad una distanza massima di centocinquanta metri dalle                   
piazzole cui sono destinati.                                                    
I gabinetti devono avere l'aerazione diretta all'esterno o essere               
provvisti di adeguata aspirazione meccanica; devono possedere una               
superficie minima di 0,80 mq. e porta chiudibile dall'interno. In               
caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la dimensione             
minima del locale sara' pari a 1,20 mq.Per gli ospiti disabili devono           
essere garantiti almeno due servizi igienici completi di wc, doccia e           
lavabo per disabili.                                                            
Ciascun lavabo deve essere a bacino singolo.                                    
Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni                
minime pari a metri quadrati 0,80 con porta chiudibile dall'interno.            
In caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la                     
dimensione minima del locale sara' pari a mq. 1,20. Il pavimento deve           
essere realizzato in materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce             
aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate            
entro 500 m. e con accesso diretto al mare; esse possono essere                 
situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate.                 
I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per                 
biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari.             
Vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi.            
All'interno, purche' in apposito locale, o nelle adiacenze di ogni              
zona servizi, deve essere presente almeno un vuotatoio per wc                   
realizzato in modo da garantire un'agevole operazione di svuotamento            
e dotato di schermatura. Qualora la distanza sia inferiore a 20                 
metri, devono essere realizzate schermature con essenze vegetali o              
materiali leggeri che impediscano la visuale delle entrate ai                   
servizi.                                                                        
Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni                   
igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nella struttura            
installazioni di uso comune permane, in relazione al numero di                  
persone ospitabili nelle piazzole dotate di installazione igienico              
sanitarie riservate, nella proporzione di una installazione ogni                
cento persone ospitabili.                                                       
L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi              
requisiti e' obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi               
edilizi che li concernono, quando questi eccedano la manutenzione               
straordinaria.                                                                  
Impianto elettrico                                                              
Impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da                  
aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la piu'                   
scrupolosa protezione degli utenti).                                            
Impianto di illuminazione                                                       
L'illuminazione dei varchi e degli accessi, dei parcheggi, dei                  
servizi igienici e relativi percorsi di accesso, deve avere carattere           
tale da consentirne la fruibilita' notturna in sicurezza. I punti               
luce destinati alla illuminazione delle aree di uso comune devono               
essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l'uno                     
dall'altro e comunque in modo da garantire la agevole fruizione della           
viabilita' veicolare.                                                           
Gli impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica           
devono essere realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.                        
Impianto antincendio                                                            
Le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di                
impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conformi              
alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di                   
carattere tecnico,  definite dal Servizio provinciale competente in             
materia di prevenzione incendi.                                                 
Impianto telefonico                                                             
Le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di                
impianto telefonico usufruibile 24 ore su 24, costituito da almeno 1            
linea a disposizione degli ospiti elevata a 2 per le strutture a 4              
stelle. Nelle strutture ubicate in territori con scarsa copertura               
relativamente a servizi di telefonia mobile, deve essere disponibile            
almeno una linea ogni 400 ospiti.                                               
Locali per il pronto soccorso e il servizio                                     
Ogni  struttura ricettiva all'aria aperta deve essere dotata di                 
cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti                   
dall'ASL. La struttura deve inoltre essere dotata di un apposito                
locale dotato di lettino, scrivania, materiale sanitario di rapido              
consumo.                                                                        
Servizio di sorveglianza e ricevimento                                          
Ogni struttura ricettiva all'aria aperta deve garantire:                        
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i                 
periodi di apertura;                                                            
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del               
responsabile o di un suo delegato;                                              
c) ogni struttura deve disporre di un medico reperibile a chiamata in           
tempi brevi;                                                                    
d) all'interno del locale di ricevimento deve essere esposta la                 
planimetria generale del complesso ricettivo all'aria aperta.                   
La vita interna di ogni complesso deve essere organizzata sulla base            
di un apposito regolamento interno.                                             
Pulizie e smaltimento rifiuti                                                   
Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati sistema di                 
raccolta rifiuti solidi tramite appositi contenitori chiusi,                    
conformemente alle prescrizioni localmente vigenti. La raccolta e lo            
smaltimento dei rifiuti, nonche' la pulizia degli appositi                      
recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno.                  
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non                    
garantito da pubblico servizio, deve essere effettuato secondo le               
disposizioni impartite dal Comune.                                              
In assenza di specifiche disposizioni del Comune, i rifiuti solidi              
devono essere raccolti mediante recipienti lavabili, muniti di                  
coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a               
perdere, di capacita' complessiva non inferiore a cento litri per               
ogni quattro piazzole e da esse non distanti piu' di cento metri.               
La pulizia delle aree comuni deve essere assicurata almeno una volta            
al giorno.                                                                      
Garanzie                                                                        
Il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve assicurare            
idonea copertura assicurativa per i rischi di responsabilita' civile            
a favore dei clienti.                                                           
Attrezzature, impianti e arredi                                                 
Le attrezzature e gli impianti devono essere tenuti in buone                    
condizioni di funzionamento anche in relazione alle norme di                    
sicurezza. La condizione degli arredi deve essere adeguata al livello           
di classificazione.                                                             
Animali domestici                                                               
L'introduzione di animali domestici, ove consentita dal gestore, e'             
subordinata alla presentazione del relativo libretto sanitario. Deve,           
inoltre, essere chiaramente stabilito nel regolamento interno  che              
gli animali vanno custoditi in modo da non arrecare danni e molestie,           
 e non  e' consentito agli animali accedere ai locali di uso comune.            
Aree di sosta                                                                   
Le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. 16/04  devono              
essere dotate di:                                                               
a) pozzetto di scarico autopulente;                                             
b) erogatore di acqua potabile;                                                 
c) sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi             
igienici e relativi percorsi di accesso, tale da consentirne la                 
fruibilita' notturna in sicurezza. Gli impianti di illuminazione e di           
distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel                 
rispetto delle norme C.E.I.;                                                    
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata             
nel territorio comunale;                                                        
e) impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da               
aggiornare periodicamente alle norme di sicurezza per la piu'                   
scrupolosa protezione degli utenti);                                            
f) impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme           
alle normative in vigore, ovvero a specifiche disposizioni di                   
carattere tecnico  definite dal servizio provinciale competente in              
materia di prevenzione incendi;                                                 
g) in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi              
igienici, di cui almeno uno attrezzato per i portatori di handicap;             
h) toponomastica della citta'.                                                  
Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti             
per le nuove strutture entro 3 anni dalla  pubblicazione del presente           
atto.                                                                           
L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il                 
deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di            
polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli,  essere                      
opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale            
possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare             
una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata            
con apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale.Qualora i               
servizi forniti fossero a pagamento, i prezzi dei servizi offerti               
devono essere comunicati alla Provincia competente  per territorio,             
entro il primo ottobre di ogni anno con validita' dal primo anno                
successivo. E' consentita una ulteriore variazione entro il primo               
marzo dell'anno successivo con validita' dal primo giugno dello                 
stesso anno. I prezzi dei servizi devono essere riepilogati in una              
apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta.                               
Strutture ricettive all'aria aperta - non aperte al pubblico                    
Le strutture ricettive all'aperto non aperte al pubblico, indicate              
all'art. 14 della L.R 16/04, devono possedere almeno i requisiti                
igienici e di sicurezza previsti per le strutture ad una stella in              
caso di campeggio ed a due stelle in caso di villaggio turistico, ma            
non sono soggette a classificazione. L'autorizzazione all'esercizio             
della struttura puo' essere rilasciata solo quando sia designato un             
gestore e di norma e' previsto l'obbligo di copertura assicurativa              
nei confronti degli ospiti.                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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