DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149
L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita'";
richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge,
che stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le
associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni
dei consumatori, piu' rappresentative a livello regionale, con
appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui
all'art. 4, comma 9, lettere a), b), c), e d), specifica, sentita la
competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti
minimi e le modalita' di esercizio che devono possedere le strutture
ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e
classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per
poter utilizzare le specificazioni aggiuntive alle tipologie
ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi
requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacita'
ricettiva.";
visti:
- l'art. 13 della L.R. 16/04 che disciplina l'attivita' saltuaria di
alloggio e prima colazione, tipologia ricettiva indicata alla lettera
d) del comma 9 dell'art. 4, ed in particolare il comma 3 che
stabilisce che eventuali ulteriori caratteristiche vincolanti sono
indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2,
congiuntamente ai requisiti minimi e le modalita' di esercizio;
- l'articolo 43: "Disposizioni transitorie riguardanti le attivita'
di Bed & Breakfast";
- il comma 4 dell'articolo 46: "La L.R. 29/01 e' abrogata a far data
dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3,
comma 2 riguardante la gestione delle attivita' di Bed & Breakfast";
dato atto che in data 11 ottobre 2004 si e' svolta una riunione per
l'analisi della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui
all'art. 3, comma 2, della L.R. 16/04 per la tipologia ricettiva di
cui all'art. 4, comma 9, lettera d) attivita' saltuaria di alloggio e
prima colazione definita all'art. 13 della stessa legge, alla quale
sono state invitate cosi' come previsto dalla legge Enti locali,
associazioni imprenditoriali e associazioni di consumatori, nonche' i
componenti della Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola
Formazione;
dato atto che in data 20 ottobre 2004 si e' svolta una seduta della
Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione con
all'ordine del giorno l'analisi dell'atto di Giunta regionale di cui
all'art. 3, comma 2, relativo all'attivita' saltuaria di alloggio e
prima colazione;
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Andrea Vecchia ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il testo dell'Allegato A: "Requisiti e standard
strutturali per l'esercizio dell'attivita' saltuaria di alloggio e
prima colazione", parte integrante della presente deliberazione;2) di
demandare ad un successivo atto del dirigente competente in materia
di turismo l'approvazione dei seguenti modelli relativi all'esercizio
saltuario di alloggio e prima colazione:
a) denuncia di inizio attivita' da presentare al Comune;
b) comunicazione delle attrezzature e dei prezzi da presentare alla
Provincia;
c) cartellino prezzi da esporre nelle camere destinate
all'accoglienza degli ospiti;
3) di pubblicare integralmente, cosi' come previsto dall'art. 46,
comma 4, della L.R. 16/04, il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla
pubblicazione stessa e' abrogata la legge regionale 29/01, e che
sempre da tale data decorre il termine di 6 mesi per effettuare una
nuova denuncia di inizio attivita' cosi' come previsto dall'art. 43
della citata L.R. 16/04.
ALLEGATO "A"
Standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio
saltuario dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione -
B&B
Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali e di
servizio che devono essere rispettati nello svolgimento
dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione prevista
dall'art. 13 della L.R. 16/04, d'ora in poi denominata "B&B".
L'attivita' e' svolta nella abitazione di residenza e dimora, (titolo
del possesso attraverso la proprieta', il diritto d'uso, diritto di
usufrutto, contratto di comodato o di locazione), in non piu' di 3
camere e 6 posti letto piu' eventuale letto aggiunto per minori di 12
anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare,
ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al
servizio della famiglia.
Obbligo di residenza
Il conduttore dell'attivita' ha l'obbligo della residenza anagrafica
nella abitazione dove si esercita l'attivita' di B&B quindi come
stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe; la
residenza deve coincidere con la "dimora abituale" cioe' con il luogo
in cui la persona vive in modo stabile.
Destinazione d'uso residenziale
L'abitazione deve essere classificata come residenziale, sia essa in
centri urbani che in aree rurali, e deve essere in regola con tutte
le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza
previste per le civili abitazioni.
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del
territorio comunale effettuata dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti in base alla destinazione della zona territoriale cosi' come
risulta dalla classificazione urbanistica regionale, ma solamente al
fatto che chi svolge l'attivita' di B&B ha l'obbligo della residenza
intesa in senso anagrafico che, come stabilito dall'art. 43 C.c. e
dalla normativa vigente deve coincidere con la dimora abituale cioe'
il luogo dove la persona vive abitualmente in modo stabile. Resta
inteso che la casa dove viene condotta l'attivita' deve essere
classificata come civile abitazione.
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per
l'esercizio dell'attivita' di B&B, potendo essere esercitata anche
in zone agricole e rurali.
L'attivita' ricettiva di B&B non comporta mutamento della
destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella della civile
abitazione con i relativi obblighi di legge e soggiace alle relative
sanzioni in caso di inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla
normativa vigente (ad esempio per quanto riguarda il foro d'aerazione
in cucina, l'adeguamento alla Legge 46/90 in materia di impianti
elettrici, ecc.).
L'attivita' di B&B non puo' essere esercitata in una unita'
immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la
residenza anagrafica, neppure se immediatamente attigua.
Requisiti igienico-sanitari
L'attivita' di B&B non risulta assoggettabile alle norme igienico
sanitarie che regolano le attivita' di impresa turistica (quali
alberghi, affittacamere...) o di produzione o somministrazione pasti,
in quanto l'attivita' e' dalla legge qualificata sostanzialmente a
conduzione familiare ed i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle
norme in oggetto sono quelli previsti per l'uso abitativo.
Pertanto tale attivita' non soggiace ad autorizzazione sanitaria.
Tuttavia cio' non esime i gestori dal tenere comportamenti comunque
confacenti alle comuni norme igieniche, che possono essere verificati
dal Comune nei periodi di apertura, a tutela degli ospiti, verso i
quali sono in vigore le normali regole rispetto alla responsabilita'
civile in caso si cagioni danni a terzi. A tale proposito pur non
prevedendosi l'obbligo di stipula di una assicurazione R.C. se ne
consiglia l'adozione.
Devono comunque essere assicurati le seguenti caratteristiche e
servizi minimi.
Caratteristiche minime della struttura
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora
l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
3) le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di
porta e finestra; la capacita' ricettiva per camera non puo' superare
i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanita'
vigenti e devono essere arredate con almeno: letto, comodino con
abajour, sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda
oscurante (in caso di finestre senza imposte).
Servizi garantiti
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito con la
famiglia);
2) riordino e pulizia quotidiana dei locali;
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due
volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Durata del soggiorno
La permanenza degli ospiti non puo' protrarsi oltre i sessanta giorni
consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a cinque
giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.
Marchio di identificazione B&B
Il marchio di identificazione B&B, che puo' essere apposto
all'esterno della abitazione in cui si svolge l'attivita' saltuaria
di alloggio e prima colazione, deve essere conforme ai modelli
approvati con delibera di Giunta n. 2871 del 17/12/2001.
Periodo di disponibilita all'accoglienza
Il periodo di disponibilita' all'accoglienza deve essere dichiarato
al Comune in sede di denuncia di inizio attivita' e alla Provincia
ogni anno in sede di dichiarazione dei prezzi. In tale sede deve
essere fatta l'opzione relativamente al tipo di tetto di ospitalita',
scegliendo fra l'apertura di 120 giorni di apertura anche non
continuativi o il tetto di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno.
Raggiungimento dei tetti di accoglienza
L'ospitalita' puo' essere fornita per un massimo di 120 giorni di
apertura anche in piu' periodi o, in alternativa, per un massimo di
500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare. Qualora si scelga
l'opzione di 500 pernottamenti, una volta raggiunto il tetto si
dovra' comunicare a Provincia e Comune la sospensione dell'attivita'
fino all'anno solare successivo.
Organizzazione
L'attivita' deve essere svolta senza la fornitura di servizi
aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di
impresa.
Informazione privata e istituzionale
Si considerano normali attivita' di informazione, oltre a cartelli,
frecce e indicazioni previste dalla deliberazione della Giunta
regionale 2871/01, anche i siti Internet privati purche' non siano
inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con
caratteristiche che travalichino una semplice informazione,
indicazione di visibilita' o delle coordinate quali indirizzo,
telefono, fax ed e-mail.
Le Province e i Comuni possono inserire i B&B in pubblicazioni
collettive o in siti Internet.
Prezzi
Entro il primo ottobre di ogni anno si dovranno dichiarare alla
Provincia i prezzi massimi comprensivi della colazione.
In ogni stanza destinata all'accoglienza dovra' essere affisso
l'apposito cartellino dei prezzi, comprensivo della prima colazione.
Rilevazioni statistiche
Alla Provincia dovranno inoltre essere trasmessi i dati sul movimento
dei clienti secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.
Dichiarazione degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 del TULPS
Le presenze devono essere comunicate alla locale autorita' di
Pubblica Sicurezza entro 24 ore e dev'essere tenuta copia della
scheda di registrazione.
Controlli e sanzioni
Qualora durante i controlli che possono essere effettuati dal Comune
competente per territorio, durante il periodo di disponibilita'
all'accoglienza, dovesse verificarsi la mancanza dei requisiti
dichiarati, o una conduzione che non rispetti le norme previste in
particolare in materia di igiene della struttura e degli alimenti,
il Comune oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie potra'
adottare un provvedimento di sospensione dell'attivita' da cinque a
trenta giorni e nel caso di recidiva potra' vietare il proseguimento
dell'esercizio dell'attivita'.
Denuncia di inizio attivita'
La denuncia di inizio attivita' deve essere presentata al Comune
sulla base del modello che verra' approvato con successivo atto dal
dirigente competente in materia di turismo e deve essere completato
dagli allegati previsti, in difetto dei quali la denuncia si intende
come non presentata.
Elementi:
a) generalita' complete del soggetto che inizia l'attivita' di B&B
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), ubicazione
dell'immobile (via, n. civico, scala, piano, numero
dell'appartamento, ecc.), titolo di disponibilita' e indicazione
dell'unita' immobiliare catastale in cui svolge l'attivita';
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono
destinati i vari locali, in particolare le stanze, i posti letto ed i
servizi igienici destinati all'accoglienza;
c) certificato di abitabilita' o dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
d) dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneita'
degli impianti;
e) data di inizio dell'attivita' e il periodo di disponibilita'
all'accoglienza (120 gg anche non continuativi o 500 pernottamenti
nell'arco dell'anno);
f) eventuali collaboratori familiari al servizio della famiglia.
Caratteristiche minime della struttura:
1) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora
l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e
riscaldamento;
3) le stanze in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di
porta e finestra e deve essere esposto il cartellino prezzi; la
capacita' ricettiva per camera non puo' superare i limiti previsti
dai regolamenti comunali di edilizia e sanita' vigenti e devono
essere arredate con almeno: letto, comodino con abajour, sedia per
ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda oscurante in caso
di finestre senza imposte.
Servizi garantiti:
1) somministrazione della prima colazione (stabilito con la
famiglia);
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque
ad ogni cambio dell'ospite;
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due
volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.
Dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza che:
1. il Comune puo' in ogni momento verificare la veridicita' della
documentazione prodotta e durante il periodo di disponibilita'
all'accoglienza verificare che le strutture abbiano i requisiti
dichiarati e che l'attivita' sia svolta in modo conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente e dichiarato nella denuncia di
inizio attivita';
2. di dovere presentare entro l'1/10 di ogni anno, la dichiarazione
dei prezzi alla Provincia competente per territorio valida per l'anno
successivo e il periodo di disponibilita' all'accoglienza, con
l'opzione fra 120 giorni di apertura anche non continuativi e 500
pernottamenti;
3. di dovere presentare su apposito modello ISTAT il movimento degli
ospiti, sulla base delle indicazioni date dalla Provincia competente
per territorio;
4. di dovere comunicare le presenze alla locale autorita' di Pubblica
Sicurezza entro 24 ore e tenere copia della scheda di registrazione.