REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149

L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture                
ricettive dirette all'ospitalita'";                                             
richiamato in particolare il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge,            
che stabilisce: "La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le               
associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni              
dei consumatori, piu' rappresentative a livello regionale, con                  
appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,                   
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui              
all'art. 4, comma 9, lettere a), b), c), e d), specifica, sentita la            
competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti              
minimi e le modalita' di esercizio che devono possedere le strutture            
ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e                         
classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per             
poter utilizzare le specificazioni aggiuntive alle tipologie                    
ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi                    
requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacita'                   
ricettiva.";                                                                    
visti:                                                                          
- l'art. 13 della L.R. 16/04 che disciplina l'attivita' saltuaria di            
alloggio e prima colazione, tipologia ricettiva indicata alla lettera           
d) del comma 9 dell'art. 4, ed in particolare il comma 3 che                    
stabilisce che eventuali ulteriori caratteristiche vincolanti sono              
indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2,              
congiuntamente ai requisiti minimi e le modalita' di esercizio;                 
- l'articolo 43: "Disposizioni transitorie riguardanti le attivita'             
di Bed & Breakfast";                                                            
- il comma 4 dell'articolo 46: "La L.R. 29/01 e' abrogata a far data            
dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 3,            
comma 2 riguardante la gestione delle attivita' di Bed & Breakfast";            
dato atto che in data 11 ottobre 2004 si e' svolta una riunione per             
l'analisi della bozza dell'atto di Giunta contenente i criteri di cui           
all'art. 3, comma 2, della L.R. 16/04 per la tipologia ricettiva di             
cui all'art. 4, comma 9, lettera d) attivita' saltuaria di alloggio e           
prima colazione definita all'art. 13 della stessa legge, alla quale             
sono state invitate cosi' come previsto dalla legge Enti locali,                
associazioni imprenditoriali e associazioni di consumatori, nonche' i           
componenti della Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola                
Formazione;                                                                     
dato atto che in data 20 ottobre 2004 si e' svolta una seduta della             
Commissione consiliare Turismo, Cultura, Scuola Formazione con                  
all'ordine del giorno l'analisi dell'atto  di Giunta regionale di cui           
all'art. 3, comma 2, relativo all'attivita' saltuaria di alloggio e             
prima colazione;                                                                
dato atto del parere favorevole in merito alla regolarita'                      
amministrativa del presente atto, reso dal Direttore generale                   
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dott. Andrea Vecchia ai                
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di                   
turismo;                                                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare il testo dell'Allegato A: "Requisiti e standard                 
strutturali per l'esercizio dell'attivita' saltuaria di alloggio e              
prima colazione", parte integrante della presente deliberazione;2) di           
demandare ad un successivo atto del dirigente competente in materia             
di turismo l'approvazione dei seguenti modelli relativi all'esercizio           
saltuario di alloggio e prima colazione:                                        
a) denuncia di inizio attivita' da presentare al Comune;                        
b) comunicazione delle attrezzature e dei prezzi da presentare alla             
Provincia;                                                                      
c) cartellino prezzi da esporre nelle camere destinate                          
all'accoglienza degli ospiti;                                                   
3) di pubblicare integralmente, cosi' come previsto dall'art. 46,               
comma 4, della L.R. 16/04, il presente atto nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna, specificando che a far data dalla                 
pubblicazione stessa e' abrogata la legge regionale 29/01, e che                
sempre da tale data decorre il termine di 6 mesi per effettuare una             
nuova denuncia di inizio attivita' cosi' come previsto dall'art. 43             
della citata L.R. 16/04.                                                        
ALLEGATO "A"                                                                    
Standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio                   
saltuario dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione -              
B&B                                                                             
Il presente atto stabilisce e chiarisce i requisiti strutturali e di            
servizio che devono essere rispettati nello svolgimento                         
dell'attivita' saltuaria di alloggio e prima colazione prevista                 
dall'art. 13 della L.R. 16/04, d'ora in poi denominata "B&B".                   
L'attivita' e' svolta nella abitazione di residenza e dimora, (titolo           
del possesso attraverso la proprieta', il diritto d'uso, diritto di             
usufrutto, contratto di comodato o di locazione), in non piu' di 3              
camere e 6 posti letto piu' eventuale letto aggiunto per minori di 12           
anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare,           
ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al                 
servizio della famiglia.                                                        
Obbligo di residenza                                                            
Il conduttore dell'attivita' ha l'obbligo della residenza anagrafica            
nella abitazione dove si esercita l'attivita' di B&B quindi come                
stabilito dalla normativa vigente in materia di anagrafe; la                    
residenza deve coincidere con la "dimora abituale" cioe' con il luogo           
in cui la persona vive in modo stabile.                                         
Destinazione d'uso residenziale                                                 
L'abitazione deve essere classificata come residenziale, sia essa in            
centri urbani che in aree rurali, e deve essere in regola con tutte             
le leggi e regolamenti per quanto riguarda la salute e la sicurezza             
previste per le civili abitazioni.                                              
Con uso residenziale non si fa riferimento alla suddivisione del                
territorio comunale effettuata dagli strumenti urbanistici comunali             
vigenti in base alla destinazione della zona territoriale cosi' come            
risulta dalla classificazione urbanistica regionale, ma solamente al            
fatto che chi svolge l'attivita' di B&B ha l'obbligo della residenza            
intesa in senso anagrafico che, come stabilito dall'art. 43 C.c. e              
dalla normativa vigente deve coincidere con la dimora abituale cioe'            
il luogo dove la persona vive abitualmente in modo stabile. Resta               
inteso che la casa dove viene condotta l'attivita' deve essere                  
classificata come civile abitazione.                                            
Ne deriva che non esiste una limitazione d'area territoriale per                
l'esercizio  dell'attivita' di B&B, potendo essere esercitata anche             
in zone agricole e rurali.                                                      
L'attivita' ricettiva di B&B non comporta mutamento della                       
destinazione d'uso dell'immobile che rimane quella della civile                 
abitazione con i relativi obblighi di legge e soggiace alle relative            
sanzioni in caso di inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla           
normativa vigente (ad esempio per quanto riguarda il foro d'aerazione           
in cucina, l'adeguamento alla Legge 46/90 in materia di impianti                
elettrici, ecc.).                                                               
L'attivita' di B&B non puo' essere esercitata in una unita'                     
immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la            
residenza anagrafica, neppure se immediatamente attigua.                        
Requisiti igienico-sanitari                                                     
L'attivita' di B&B non risulta assoggettabile alle norme igienico               
sanitarie che regolano le attivita' di impresa turistica (quali                 
alberghi, affittacamere...) o di produzione o somministrazione pasti,           
in quanto l'attivita' e' dalla legge qualificata sostanzialmente a              
conduzione familiare ed i requisiti igienico-sanitari richiesti dalle           
norme in oggetto sono quelli previsti per l'uso abitativo.                      
Pertanto tale attivita' non soggiace ad autorizzazione sanitaria.               
Tuttavia cio' non esime i gestori dal tenere comportamenti comunque             
confacenti alle comuni norme igieniche, che possono essere verificati           
dal Comune nei periodi di apertura, a tutela degli ospiti, verso i              
quali sono in vigore le normali regole rispetto alla responsabilita'            
civile in caso si cagioni danni a terzi. A tale proposito pur non               
prevedendosi l'obbligo di stipula di una assicurazione R.C. se ne               
consiglia l'adozione.                                                           
Devono comunque essere assicurati le seguenti caratteristiche e                 
servizi minimi.                                                                 
Caratteristiche minime della struttura                                          
1) Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora                      
l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;                                    
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e                       
riscaldamento;                                                                  
3) le stanze  in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di            
porta e finestra; la capacita' ricettiva per camera non puo' superare           
i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanita'                
vigenti  e devono essere arredate con almeno: letto, comodino con               
abajour, sedia per ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda           
oscurante (in caso di finestre senza imposte).                                  
Servizi garantiti                                                               
1) Somministrazione della prima colazione (in orario stabilito con la           
famiglia);                                                                      
2) riordino e pulizia quotidiana dei locali;                                    
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque             
ad ogni cambio dell'ospite;                                                     
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due               
volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.                                
Durata del soggiorno                                                            
La permanenza degli ospiti non puo' protrarsi oltre i sessanta giorni           
consecutivi e deve intercorrere un periodo non inferiore a cinque               
giorni per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.             
Marchio di identificazione B&B                                                  
Il marchio di identificazione B&B, che puo' essere apposto                      
all'esterno della abitazione in cui si svolge l'attivita' saltuaria             
di alloggio e prima colazione, deve essere conforme ai modelli                  
approvati con delibera di Giunta n. 2871 del 17/12/2001.                        
Periodo di disponibilita all'accoglienza                                        
Il periodo di disponibilita' all'accoglienza deve essere dichiarato             
al Comune in sede di denuncia di inizio attivita' e alla Provincia              
ogni anno in sede di dichiarazione dei prezzi. In tale sede deve                
essere fatta l'opzione relativamente al tipo di tetto di ospitalita',           
scegliendo fra l'apertura di 120 giorni di apertura anche non                   
continuativi o il tetto di 500 pernottamenti nell'arco dell'anno.               
Raggiungimento dei tetti di accoglienza                                         
L'ospitalita' puo' essere fornita per un massimo di 120 giorni di               
apertura anche in piu' periodi o, in alternativa, per un massimo di             
500 pernottamenti nell'ambito dell'anno solare. Qualora si scelga               
l'opzione di 500 pernottamenti, una volta raggiunto il tetto si                 
dovra' comunicare a Provincia e Comune la sospensione dell'attivita'            
fino all'anno solare successivo.                                                
Organizzazione                                                                  
L'attivita' deve essere svolta senza la fornitura di servizi                    
aggiuntivi e in ogni caso senza l'organizzazione in forma di                    
impresa.                                                                        
Informazione privata e istituzionale                                            
Si considerano normali attivita' di informazione, oltre a cartelli,             
frecce e indicazioni previste dalla deliberazione della Giunta                  
regionale 2871/01, anche i siti Internet privati purche' non siano              
inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione con                  
caratteristiche che travalichino una semplice informazione,                     
indicazione di visibilita' o delle coordinate quali indirizzo,                  
telefono, fax ed e-mail.                                                        
Le Province e i Comuni  possono inserire i B&B in pubblicazioni                 
collettive o in siti Internet.                                                  
Prezzi                                                                          
Entro il primo ottobre di ogni anno si dovranno dichiarare alla                 
Provincia i prezzi massimi comprensivi della colazione.                         
In ogni stanza destinata all'accoglienza dovra' essere affisso                  
l'apposito cartellino dei prezzi, comprensivo della prima colazione.            
Rilevazioni statistiche                                                         
Alla Provincia dovranno inoltre essere trasmessi i dati sul movimento           
dei clienti secondo le modalita' indicate dall'ISTAT.                           
Dichiarazione degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 del TULPS                 
Le presenze devono essere comunicate alla locale autorita' di                   
Pubblica Sicurezza entro 24 ore e dev'essere tenuta copia della                 
scheda di registrazione.                                                        
Controlli e sanzioni                                                            
Qualora durante i controlli che possono essere effettuati dal Comune            
competente per territorio, durante il periodo di disponibilita'                 
all'accoglienza, dovesse verificarsi la mancanza dei requisiti                  
dichiarati, o una conduzione che non rispetti le norme previste in              
particolare in materia  di igiene della struttura e degli alimenti,             
il Comune oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie potra'                  
adottare un provvedimento di sospensione dell'attivita' da cinque a             
trenta giorni e nel caso di recidiva potra' vietare il proseguimento            
dell'esercizio dell'attivita'.                                                  
Denuncia di inizio attivita'                                                    
La denuncia di inizio attivita' deve essere presentata al Comune                
sulla base del modello che verra' approvato con successivo atto dal             
dirigente competente in materia di turismo e deve essere completato             
dagli allegati previsti, in difetto dei quali la denuncia si intende            
come non presentata.                                                            
Elementi:                                                                       
a) generalita' complete del soggetto che inizia l'attivita' di B&B              
(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale), ubicazione            
dell'immobile (via, n. civico, scala, piano, numero                             
dell'appartamento, ecc.), titolo di disponibilita' e indicazione                
dell'unita' immobiliare catastale in cui svolge l'attivita';                    
b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono                
destinati i vari locali, in particolare le stanze, i posti letto ed i           
servizi igienici destinati all'accoglienza;                                     
c) certificato di abitabilita' o dichiarazione sostitutiva di                   
certificazione;                                                                 
d) dichiarazione di adeguamento alle vigenti normative di idoneita'             
degli impianti;                                                                 
e) data di inizio dell'attivita' e il periodo di disponibilita'                 
all'accoglienza (120 gg anche non continuativi o 500 pernottamenti              
nell'arco dell'anno);                                                           
f) eventuali collaboratori familiari al servizio della famiglia.                
Caratteristiche minime della struttura:                                         
1) un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora                      
l'attivita' si svolga in piu' di una stanza;                                    
2) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e                       
riscaldamento;                                                                  
3) le stanze  in cui si accolgono gli ospiti devono essere dotate di            
porta e finestra e deve essere esposto il cartellino prezzi;  la                
capacita' ricettiva per camera non puo' superare i limiti previsti              
dai regolamenti comunali di edilizia e sanita' vigenti  e devono                
essere arredate con almeno: letto, comodino con abajour, sedia per              
ogni ospite, armadio, cestino porta rifiuti, tenda oscurante in caso            
di finestre senza imposte.                                                      
Servizi garantiti:                                                              
1) somministrazione della prima colazione (stabilito con la                     
famiglia);                                                                      
2) pulizia quotidiana dei locali;                                               
3) cambio delle lenzuola almeno due volte alla settimana e comunque             
ad ogni cambio dell'ospite;                                                     
4) cambio della biancheria da bagno (viso, bidet, telo bagno) due               
volte la settimana e ad ogni cambio dell'ospite.                                
Dichiarazione del conduttore di essere a conoscenza che:                        
1. il Comune puo' in ogni momento verificare la veridicita' della               
documentazione prodotta e durante il periodo di disponibilita'                  
all'accoglienza verificare che le strutture abbiano i requisiti                 
dichiarati e che l'attivita' sia svolta in modo conforme a quanto               
previsto dalla normativa vigente e dichiarato nella denuncia di                 
inizio attivita';                                                               
2. di dovere presentare entro l'1/10 di ogni anno, la dichiarazione             
dei prezzi alla Provincia competente per territorio valida per l'anno           
successivo e il periodo di disponibilita' all'accoglienza, con                  
l'opzione fra 120 giorni di apertura anche non continuativi e 500               
pernottamenti;                                                                  
3. di dovere presentare su apposito modello ISTAT il movimento degli            
ospiti, sulla base delle indicazioni date dalla Provincia competente            
per territorio;                                                                 
4. di dovere comunicare le presenze alla locale autorita' di Pubblica           
Sicurezza entro 24 ore e tenere copia della scheda di registrazione.            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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