DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2123
Revisione delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico interessati da eventi franosi nella regione Emilia-Romagna approvate ai sensi dell'art. 20 della Legge 30 marzo 1998, n. 61, con deliberazione di Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni in
Legge 30 marzo 1998, n. 61 "Ulteriori interventi urgenti in favore
delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi", e' stato stabilito all'art. 20 che nei
territori interessati dagli eventi calamitosi riferiti agli eventi
alluvionali dell'ottobre e dicembre 1996 nelle province di Bologna,
Ravenna, Ferrara, Forli'-Cesena e Rimini "e' vietato procedere alla
ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi
insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle
Direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei Lavori
pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno
essere individuate e perimetrate dalle Regioni entro novanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto";
- che con la L.R. n. 24 del 3 luglio 1998, sono state dettate le
disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel
territorio della regione Emilia-Romagna relativi agli eventi
calamitosi dell'anno 1996, disciplinati dal DL 6/98 convertito in
Legge 61/98;
- che con propria deliberazione 517/98 del 14 aprile 1998 sono state
attivate le procedure di attuazione del DL 6/98 convertito in Legge
61/98, individuando tra gli adempimenti immediati ed urgenti i
compiti di cui alle disposizioni del comma 4 dell'art. 20 della Legge
61/98 a cura della Direzione generale Ambiente - Servizio Difesa del
suolo, d'intesa con il Servizio Protezione civile e le Autorita' di
Bacino;
- che con propria deliberazione n. 1070 del 29 giugno 1998 sono state
approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della Legge
61/98 sopracitato, le perimetrazioni delle seguenti aree interessate
da movimenti franosi:
- loc. Corniglio capoluogo, Corniglio (PR);
- loc. Gallare, Farini (PC);
- loc. Groppo, Vetto (RE);
- loc. Roncovetro, Canossa (RE);
- loc. Ca' Lazzari, Montese (MO);
- loc. Marano, Gaggio Montano (BO);
nonche' la relativa normativa;
considerato:
- che l'art. 4 delle norme citate "Procedure per il superamento o la
modifica dei vincoli" di cui alla propria deliberazione 1070/98
dispone che la Giunta regionale provveda alla revisione delle
zonizzazioni e delle relative normative, sulla base dei risultati dei
monitoraggi e della verifica della funzionalita' e dell'efficacia
delle opere di consolidamento realizzate, mediante le perimetrazioni
di cui all'art. 29 del PTPR;
- che l'art. 1, comma 1 del DL 11 giugno 1998, n. 180, "Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania",
convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267,
prevede che "... le Autorita' di Bacino di rilievo nazionale e
interregionale e le Regioni per i restanti bacini adottano, ove non
si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che
contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle
aree a rischio idrogeologico";
- che l'art. 9 del DL 13 maggio 1999, n. 132 "Interventi urgenti in
materia di protezione civile", convertito dalla Legge 13 luglio 1999,
n. 226, al comma 2, di modifica del comma 1-bis del DL 180/98,
prevede, da parte delle Autorita' di Bacino di rilievo nazionale ed
interregionale e delle Regioni per i restanti bacini, in deroga alle
procedure della Legge 18 maggio 1989, n. 183, l'approvazione di piani
straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' alto;
- che la L.R. 7/04, all'art. 25, comma 2 prevede che gli abitati da
consolidare o da delocalizzare siano perimetrati secondo le modalita'
di cui alla Legge 3 agosto 1998, n. 267, definendo cosi' il principio
per cui le perimetrazioni ex Legge 267/98 siano piu' coerenti con
l'attuale ordinamento della pianificazione territoriale e di bacino;
preso atto:
- che l'Autorita' di Bacino del fiume Po ha approvato con
deliberazione n. 14/99 del 26 ottobre 1999, il "Piano Straordinario
per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS267)",
contenente tra le altre, le perimetrazioni di cui all'oggetto
ricadenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
- che l'Autorita' di Bacino del fiume Reno ha approvato, con
deliberazione n. 2/2 del 28 settembre 1999, il Piano Straordinario
delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, contenente tra le
altre la perimetrazione della frana di Marano, Gaggio Montano (BO);
- che in data 6 dicembre 2002 e' stato adottato, con deliberazione
1/1 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del Reno, il
"Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" per il bacino del fiume
Reno e dei torrenti Idice, Santerno e Sillaro, successivamente
approvato con propria deliberazione n. 567 del 7 aprile 2003;
- che in data 26 aprile 2001 e' stato adottato, con deliberazione n.
18 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino del fiume Po,
il "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico per il bacino
idrografico del fiume Po (PAI)", successivamente approvato con DPCM
24 maggio 2001;
- che le perimetrazioni di cui alla deliberazione 1070/98, gia'
inserite nel citato PS267, sono state successivamente recepite dal
Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po, che ne ha mantenuto
le rispettive zonizzazioni e normativa;
- che la perimetrazione relativa alla frana di Marano, Gaggio Montano
(BO), gia' inserita nel citato Piano Straordinario, e' stata
successivamente recepita, con modifiche, dal Piano Stralcio per
l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno;
- che le perimetrazioni ex Legge 267/98, recepite all'interno dei
Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, soddisfano i criteri per
la revisione prevista dall'art. 4, comma 1 della normativa di cui
alla propria deliberazione 1070/98 in maniera non meno cautelativa di
quanto stabilito all'art. 29 del PTPR e con una metodologia piu'
conforme agli attuali criteri della pianificazione territoriale;
ritenuto pertanto di poter revocare le perimetrazioni e la relativa
normativa per i movimenti franosi di cui alla propria deliberazione
1070/98;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa della presente
delibera espresso dal Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e
della costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa -
Protezione civile
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la
revisione delle perimetrazioni istituite con propria deliberazione
1070/98 e la loro conseguente revoca;
2) di stabilire che le decisioni di cui al precedente punto 1)
producano i loro effetti dalla data di approvazione della presente
deliberazione;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.