REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2004, n. 2275

Valutazione impatto ambientale (VIA) del progetto per la costruzione di un manufatto-chiavica per il controllo delle piene nel comprensorio di Valle Molino, comune di Comacchio (FE) presa d'atto determinazioni della CDS (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed                
integrazioni sul progetto per la "Costruzione di un                             
manufatto-chiavica per la regolazione ed il controllo delle piene"              
nel comprensorio di Valle Molino, comune di Comacchio (FE),                     
presentato dal Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, poiche'                    
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza            
di Servizi conclusasi il 28 ottobre 2004, nel complesso                         
ambientalmente compatibile;                                                     
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al               
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate             
ai punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di                
Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale            
della presente deliberazione, di seguito trascritte:                            
1. in considerazione delle ripercussioni dell'opera in progetto sul             
sistema scolante di bonifica, le modalita' di gestione dell'insieme             
costituito dalla nuova chiavica in progetto e dalle chiaviche                   
esistenti (nord e sud) dovranno essere oggetto di apposito accordo              
preventivo tra Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e Consorzio di           
Bonifica del II Circondario, da realizzarsi nelle forme che si                  
riterranno piu' opportune;                                                      
2. le attivita' di scavo dovranno essere oggetto di controllo in                
corso d'opera da parte di personale tecnico specializzato                       
(archeologi) sotto il coordinamento e la direzione scientifica della            
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna; per l'esecuzione               
degli scavi dovranno inoltre essere utilizzate macchine operatrici              
dotate di benna liscia;                                                         
3. per la realizzazione dell'opera la ditta appaltatrice dovra'                 
ottenere tutte le autorizzazioni per l'esercizio del cantiere                   
previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni           
rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;                                
4. la dismissione del cantiere dovra' comportare il ripristino dello            
stato originario dei luoghi; per il ripristino delle aree di cantiere           
andra' utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si           
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di                
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per           
evitarne la morte biologica;                                                    
5. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri               
durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti                  
disposizioni: - dovranno essere previste periodiche operazioni di               
bagnatura dei cumuli di materiali che possono generare emissioni                
diffuse di polveri e delle vie di transito da e per i cantieri; - per           
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei               
cassoni con teloni;                                                             
6. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi            
idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste                  
autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle Autorita' competenti ai            
sensi della normativa vigente (DLgs 152/99) preventivamente                     
all'installazione dei cantieri;                                                 
7. l'approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento            
dei materiali di risulta dovra' essere effettuato utilizzando siti              
regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti,                
privilegiando a parita' di idoneita' i siti piu' prossimi all'area di           
realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal                  
trasporto;                                                                      
8. durante la fase di realizzazione andra' garantito il deflusso                
delle portate del canale Guagnino, mediante tubazioni adeguatamente             
dimensionate by-passanti l'area di realizzazione, evitando di                   
scaricare le portate in transito nella Valle Molino; il                         
dimensionamento delle tubazioni dovra' essere tale da garantire il              
deflusso delle portate medie sollevate dall'impianto idrovoro del               
Guagnino, quantificate dal competente Consorzio di Bonifica del II              
Circondario;                                                                    
9. in caso di portate superiori, con condizioni di insufficienza                
delle tubazioni e innalzamento delle quote idrometriche di monte, si            
dovra' comunque permettere il transito nella valle delle portate                
eccedenti mediante l'apertura dei due manufatti di regolazione                  
presenti nell'arginatura del canale (chiaviche nord e sud); in                  
alternativa si dovra' permettere il transito delle portate attraverso           
l'area di cantiere;                                                             
10. il progetto dovra' essere realizzato in periodi tali da                     
minimizzare il disturbo arrecato alla fauna presente; a tal fine                
andranno rispettati i cicli biologici di avifauna nidificante e fauna           
ittica, evitando i lavori di cantiere nel periodo compreso tra marzo            
e luglio;                                                                       
11. in assenza di una classificazione acustica del territorio                   
comunale di Comacchio, i limiti di immissione da rispettare sia                 
durante la fase di realizzazione dell'opera sia in fase di esercizio            
sono quelli previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche per le            
aree di tipo misto (Classe III), con limite diurno di 60 dBA e                  
notturno di 50 dBA; una eventuale previsione di superamento di tali             
limiti durante la fase di realizzazione dovra' comportare la                    
richiesta di autorizzazione in deroga, da presentare al Comune                  
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla             
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";                  
12. per la realizzazione dei pali andranno utilizzate macchine                  
operatrici a vibro-pressione al fine di limitare le emissioni                   
acustiche di cantiere;                                                          
13. nelle aree di cantiere e nei tratti arginali interessati dai                
lavori di realizzazione dovranno essere realizzate opere di                     
ripristino vegetazionale con inerbimenti e piantumazioni di essenze             
autoctone; le opere in questione dovranno essere adeguatamente                  
assistite e monitorate con controlli periodici allo scopo di                    
verificarne l'efficacia e di garantire il conseguimento degli                   
obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti;                               
14. al fine di consentire un corretto inserimento paesaggistico                 
dell'opera, i muri d'ala dei rilevati laterali della chiavica e i due           
ponticelli di attraversamento dell'opera dovranno essere                        
adeguatamente rivestiti con l'utilizzo di legno idraulico Azobe',               
conformemente a quanto indicato negli elaborati di progetto                     
definitivo;                                                                     
c) di dare atto che il parere espresso dalla Provincia di Ferrara, ai           
sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, in merito alla               
valutazione del progetto in esame, e' compreso all'interno del                  
Rapporto di cui alla lettera b);                                                
d) di dare atto che il Comune di Comacchio ha rilasciato con nota               
prot. n. 8204/2004/FM del 19 ottobre 2004, acquisita agli atti della            
Regione Emilia-Romagna al prot. n. 87009/VIM del 26 ottobre 2004,               
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 149 del               
DLgs 42/04, che costituisce l'Allegato 2 parte integrante e                     
sostanziale della presente delibera;                                            
e) di dare atto che il parere espresso dal Comune di Comacchio ai               
sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e la verifica di              
conformita' alle norme urbanistiche ed edilizie ai sensi della L.R.             
31/02 in merito al progetto in esame sono compresi all'interno del              
Rapporto di cui alla lettera b);                                                
f) di dare atto che il parere di conformita' al Piano territoriale              
del Parco del Delta del Po, ai sensi della L.R. 11/88, ed il parere             
previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 sono espressi              
dal Consorzio Parco regionale Delta del Po all'interno del Rapporto             
di cui alla lettera b);                                                         
g) di dare atto che ai sensi del DPR 173/04 (art. 20, comma 4)                  
l'Ufficio del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali                     
competente ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi quando sono           
coinvolte piu' Soprintendenze di settore e' la Direzione regionale              
per i Beni culturali e paesaggistici;                                           
h) di dare atto che il parere di competenza del Ministero per i Beni            
e le Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e           
paesaggistici dell'Emilia-Romagna e' espresso, sentite la                       
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di                  
Ravenna e la Soprintendenza per i Beni archeologici                             
dell'Emilia-Romagna, all'interno del Rapporto di cui alla lettera               
b);                                                                             
i) di dare atto che il parere suddetto e' stato ribadito con lettera            
prot. 9719 del 2 novembre 2004 della Direzione regionale per i Beni             
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, acquisita agli atti              
della Regione Emilia-Romagna con prot. n. 91323/VIM del 9 novembre              
2004;                                                                           
j) di dare atto che i pareri di competenza della Azienda Unita'                 
sanitaria locale di Ferrara e del Consorzio di Bonifica del II                  
Circondario Polesine di San Giorgio sono espressi all'interno del               
Rapporto di cui alla lettera b);                                                
k) di dare atto che il parere di competenza di ARPA - Sezione                   
provinciale di Ferrara, che non ha partecipato alla riunione                    
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi            
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e                   
successive modificazioni;                                                       
l) di dare atto che valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97            
per il progetto in esame e' stata rilasciata dal Servizio Parchi e              
Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.            
16610 dell'11 novembre 2004, che costituisce l'Allegato 3, parte                
integrante e sostanziale della presente delibera;                               
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione al proponente Servizio Tecnico Bacino Po di              
Volano;                                                                         
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al                
Comune di Comacchio, al Consorzio Parco Regionale Delta del Po, alla            
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici                        
dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e            
il Paesaggio di Ravenna, alla Soprintendenza per i Beni archeologici            
dell'Emilia-Romagna, all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara,            
al Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio e al            
Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;               
o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni copia della            
presente deliberazione all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara                
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.                  
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive                  
modificazioni;                                                                  
p) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
q) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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