DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2004, n. 2275
Valutazione impatto ambientale (VIA) del progetto per la costruzione di un manufatto-chiavica per il controllo delle piene nel comprensorio di Valle Molino, comune di Comacchio (FE) presa d'atto determinazioni della CDS (Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni sul progetto per la "Costruzione di un
manufatto-chiavica per la regolazione ed il controllo delle piene"
nel comprensorio di Valle Molino, comune di Comacchio (FE),
presentato dal Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, poiche'
l'intervento previsto e', secondo gli esiti dell'apposita Conferenza
di Servizi conclusasi il 28 ottobre 2004, nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. in considerazione delle ripercussioni dell'opera in progetto sul
sistema scolante di bonifica, le modalita' di gestione dell'insieme
costituito dalla nuova chiavica in progetto e dalle chiaviche
esistenti (nord e sud) dovranno essere oggetto di apposito accordo
preventivo tra Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e Consorzio di
Bonifica del II Circondario, da realizzarsi nelle forme che si
riterranno piu' opportune;
2. le attivita' di scavo dovranno essere oggetto di controllo in
corso d'opera da parte di personale tecnico specializzato
(archeologi) sotto il coordinamento e la direzione scientifica della
Soprintendenza Archeologica dell'Emilia-Romagna; per l'esecuzione
degli scavi dovranno inoltre essere utilizzate macchine operatrici
dotate di benna liscia;
3. per la realizzazione dell'opera la ditta appaltatrice dovra'
ottenere tutte le autorizzazioni per l'esercizio del cantiere
previste dalle vigenti normative, e non comprese nelle autorizzazioni
rilasciate dalla presente Conferenza di Servizi;
4. la dismissione del cantiere dovra' comportare il ripristino dello
stato originario dei luoghi; per il ripristino delle aree di cantiere
andra' utilizzato il terreno vegetale derivante dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per
evitarne la morte biologica;
5. al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri
durante le fasi di cantiere si dovranno rispettare le seguenti
disposizioni: - dovranno essere previste periodiche operazioni di
bagnatura dei cumuli di materiali che possono generare emissioni
diffuse di polveri e delle vie di transito da e per i cantieri; - per
il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei
cassoni con teloni;
6. le ditte esecutrici dei lavori, titolari degli eventuali scarichi
idrici derivanti dai cantieri, dovranno acquisire le richieste
autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle Autorita' competenti ai
sensi della normativa vigente (DLgs 152/99) preventivamente
all'installazione dei cantieri;
7. l'approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento
dei materiali di risulta dovra' essere effettuato utilizzando siti
regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti,
privilegiando a parita' di idoneita' i siti piu' prossimi all'area di
realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal
trasporto;
8. durante la fase di realizzazione andra' garantito il deflusso
delle portate del canale Guagnino, mediante tubazioni adeguatamente
dimensionate by-passanti l'area di realizzazione, evitando di
scaricare le portate in transito nella Valle Molino; il
dimensionamento delle tubazioni dovra' essere tale da garantire il
deflusso delle portate medie sollevate dall'impianto idrovoro del
Guagnino, quantificate dal competente Consorzio di Bonifica del II
Circondario;
9. in caso di portate superiori, con condizioni di insufficienza
delle tubazioni e innalzamento delle quote idrometriche di monte, si
dovra' comunque permettere il transito nella valle delle portate
eccedenti mediante l'apertura dei due manufatti di regolazione
presenti nell'arginatura del canale (chiaviche nord e sud); in
alternativa si dovra' permettere il transito delle portate attraverso
l'area di cantiere;
10. il progetto dovra' essere realizzato in periodi tali da
minimizzare il disturbo arrecato alla fauna presente; a tal fine
andranno rispettati i cicli biologici di avifauna nidificante e fauna
ittica, evitando i lavori di cantiere nel periodo compreso tra marzo
e luglio;
11. in assenza di una classificazione acustica del territorio
comunale di Comacchio, i limiti di immissione da rispettare sia
durante la fase di realizzazione dell'opera sia in fase di esercizio
sono quelli previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche per le
aree di tipo misto (Classe III), con limite diurno di 60 dBA e
notturno di 50 dBA; una eventuale previsione di superamento di tali
limiti durante la fase di realizzazione dovra' comportare la
richiesta di autorizzazione in deroga, da presentare al Comune
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
12. per la realizzazione dei pali andranno utilizzate macchine
operatrici a vibro-pressione al fine di limitare le emissioni
acustiche di cantiere;
13. nelle aree di cantiere e nei tratti arginali interessati dai
lavori di realizzazione dovranno essere realizzate opere di
ripristino vegetazionale con inerbimenti e piantumazioni di essenze
autoctone; le opere in questione dovranno essere adeguatamente
assistite e monitorate con controlli periodici allo scopo di
verificarne l'efficacia e di garantire il conseguimento degli
obiettivi paesaggistici e naturalistici previsti;
14. al fine di consentire un corretto inserimento paesaggistico
dell'opera, i muri d'ala dei rilevati laterali della chiavica e i due
ponticelli di attraversamento dell'opera dovranno essere
adeguatamente rivestiti con l'utilizzo di legno idraulico Azobe',
conformemente a quanto indicato negli elaborati di progetto
definitivo;
c) di dare atto che il parere espresso dalla Provincia di Ferrara, ai
sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, in merito alla
valutazione del progetto in esame, e' compreso all'interno del
Rapporto di cui alla lettera b);
d) di dare atto che il Comune di Comacchio ha rilasciato con nota
prot. n. 8204/2004/FM del 19 ottobre 2004, acquisita agli atti della
Regione Emilia-Romagna al prot. n. 87009/VIM del 26 ottobre 2004,
l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 146 e 149 del
DLgs 42/04, che costituisce l'Allegato 2 parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
e) di dare atto che il parere espresso dal Comune di Comacchio ai
sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 e la verifica di
conformita' alle norme urbanistiche ed edilizie ai sensi della L.R.
31/02 in merito al progetto in esame sono compresi all'interno del
Rapporto di cui alla lettera b);
f) di dare atto che il parere di conformita' al Piano territoriale
del Parco del Delta del Po, ai sensi della L.R. 11/88, ed il parere
previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996 sono espressi
dal Consorzio Parco regionale Delta del Po all'interno del Rapporto
di cui alla lettera b);
g) di dare atto che ai sensi del DPR 173/04 (art. 20, comma 4)
l'Ufficio del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali
competente ad esprimersi in sede di Conferenza di Servizi quando sono
coinvolte piu' Soprintendenze di settore e' la Direzione regionale
per i Beni culturali e paesaggistici;
h) di dare atto che il parere di competenza del Ministero per i Beni
e le Attivita' culturali - Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna e' espresso, sentite la
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di
Ravenna e la Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia-Romagna, all'interno del Rapporto di cui alla lettera
b);
i) di dare atto che il parere suddetto e' stato ribadito con lettera
prot. 9719 del 2 novembre 2004 della Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, acquisita agli atti
della Regione Emilia-Romagna con prot. n. 91323/VIM del 9 novembre
2004;
j) di dare atto che i pareri di competenza della Azienda Unita'
sanitaria locale di Ferrara e del Consorzio di Bonifica del II
Circondario Polesine di San Giorgio sono espressi all'interno del
Rapporto di cui alla lettera b);
k) di dare atto che il parere di competenza di ARPA - Sezione
provinciale di Ferrara, che non ha partecipato alla riunione
conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi
dell'art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
l) di dare atto che valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97
per il progetto in esame e' stata rilasciata dal Servizio Parchi e
Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna con determinazione n.
16610 dell'11 novembre 2004, che costituisce l'Allegato 3, parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Servizio Tecnico Bacino Po di
Volano;
n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al
Comune di Comacchio, al Consorzio Parco Regionale Delta del Po, alla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i Beni architettonici e
il Paesaggio di Ravenna, alla Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia-Romagna, all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara,
al Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio e al
Servizio Parchi e Risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;
o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni copia della
presente deliberazione all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara
anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dall'art.
14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
p) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
q) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.