DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA DI PARMA 10 settembre 2004, n. 12360
La Felinese SpA - Domanda in data 9/7/2001 di concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso industriale, tramite due pozzi in localita' Via Garibaldi del comune di Felino (PR) - R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38, L.R. n. 7 del 14/4/2004, art. 50. Concessione preferenziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire a La Felinese SpA, partita IVA 00163830342, con sede
in Felino, Via Aldo Moro n. 4/A e legalmente domiciliato presso la
sede del Comune di Felino, la concessione preferenziale a derivare
acqua pubblica sotterranea tramite due pozzi in Comune di Felino
(PR), localita' Via Garibaldi, da destinare ad uso industriale, nella
quantita' stabilita fino ad un massimo di moduli 0,005 (mc./anno
14.000);
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in
domanda;
c) di fissare in Euro 1.757,50 il valore del canone annuo e in Euro
5.136,38 l'importo complessivo dei canoni arretrati dovuti alla
Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'importo della prima
annualita' ed i canoni arretrati dovranno essere anticipatamente
versati al ritiro del presente provvedimento, mentre gli importi
delle annualita' successive saranno da versare prima della scadenza
dell'annualita' in corso;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 12360 in data 10/9/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini