DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA DI PARMA 10 settembre 2004, n. 12356
La Felinese Salumi SpA, cav. Umberto Boschi SpA, Prosciuttificio Trestelle SpA - Domanda in data 9/7/2001 di concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea per uso industriale, tramite pozzo in localita' Via Aldo Moro del comune di Felino (PR) - R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38, L.R. n. 7 del 14/4/2004, art. 50. Concessione preferenziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire a La Felinese Salumi SpA, partita IVA 00163830342,
con sede in Felino, Via Aldo Moro n. 4/A, cav. Umberto Boschi SpA,
partita IVA 00145930343 con sede in Felino, Via Aldo Moro n. 3/A e
Prosciuttificio Tre Stelle SpA, partita IVA 00728900341 con sede in
Felino, Via Aldo Moro n. 2/A e legalmente domiciliati presso la sede
del Comune di Felino, la concessione preferenziale a derivare acqua
pubblica da un pozzo sito in comune di Felino, localita' Via Aldo
Moro, da destinare ad uso industriale, nella quantita' stabilita fino
ad un massimo di moduli 0,022 (mc./anno 66.000);b) di stabilire che
la concessione di derivazione sia accordata per un periodo successivo
e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005, con possibilita' di
rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del R.R. 41/01 e
all'art. 50 della L.R. 7/04, ed esercitata nel rispetto degli
obblighi e delle condizioni contenute nel presente atto e nel
disciplinare, che ne costituisce parte integrante, mediante le opere
di presa e adduzione identificate in domanda;
c) di fissare in Euro 1.757,50 il valore del canone annuo e in Euro
5.136,38 l'importo complessivo dei canoni arretrati (2001, 2002,
2003) dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'importo
della prima annualita' ed i canoni arretrati dovranno essere
anticipatamente versati al ritiro del presente provvedimento, mentre
gli importi delle annualita' successive saranno da versare prima
della scadenza dell'annualita' in corso;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 12356 in data 10/9/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini