DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA DI PARMA 20 luglio 2004, n. 9877
Comunalia di Liveglia - Domanda in data 9/7/2001 di concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica per uso acquedottistico, da sorgente in localita' Liveglia del comune di Bedonia (PR) - R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, art. 37, comma 1, lett. a) e art. 38, L.R. n. 7 del 14/4/2004, art. 50. Concessione preferenziale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis) determina:
a) di assentire alla Comunalia di Liveglia, P.I. 00814910345, con
sede in Bedonia e legalmente domiciliato presso la sede del Comune di
Bedonia, la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica dalla
sorgente "Filastro" in comune di Bedonia, localita' Liveglia da
destinare ad uso acquedottistico, nella quantita' stabilita fino ad
un massimo di moduli 0,03 (l/sec 3), senza restituzione;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata per
un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre
2005, con possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui
all'art. 27 del R.R. 41/01 e all'art. 50 della L.R. 7/04, ed
esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute
nel presente atto e nel disciplinare, che ne costituisce parte
integrante, mediante le opere di presa e adduzione identificate in
domanda;
c) di fissare in Euro 293,40 il valore del canone annuo e in Euro
857,19 l'importo complessivo dei canoni arretrati dovuti alla Regione
Emilia-Romagna, dando atto che l'importo della prima annualita' ed i
canoni arretrati dovranno essere anticipatamente versati al ritiro
del presente provvedimento, mentre gli importi delle annualita'
successive saranno da versare prima della scadenza dell'annualita' in
corso;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 9877 in data 20/7/2004
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini