DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 2082
Servizi di trasporto pubblico regionale e locale; indirizzi di uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione del personale in servizio di Polizia stradale, di Pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 30/98, all'art. 39, comma 1 prevede che la Regione
persegua l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al
fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la
massima integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- che nell'esercizio della suddetta funzione compete alla Regione
regolare le condizioni per il sistema tariffario del trasporto
pubblico determinando le modalita', i criteri per l'accesso al
servizio di trasporto (art. 39, comma 2) nei principi
dell'integrazione dei diversi operatori e della sicurezza piu'
estesamente indicati dall'art. 2 della L.R. 30/98;
- che la L.R. 30/98, all'art. 39, comma 5 prevede il divieto di
trasporto gratuito salvo i casi previsti dalle disposizioni vigenti
in materia;
riscontrato che, in attuazione di normative nazionali in vigore, con
particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada,
nella generalita' delle gestioni dei servizi autofilotranviari sono
applicate disposizioni che prevedono la libera ammissione degli
appartenenti alle categorie di personale in servizio di Polizia
stradale e di pubblica sicurezza, per l'accesso ai servizi urbano ed
extraurbano della regione, mediante l'utilizzo della tessera di
servizio rilasciata dai rispettivi comandi;
riscontrato anche il beneficio, alla sicurezza dell'insieme dei
viaggiatori e dell'esercizio in generale, derivante dalla maggiore
presenza sui mezzi degli appartenenti al personale in servizio di
Polizia stradale e di pubblica sicurezza, a seguito delle
disposizioni di cui sopra;
atteso che la Regione esplica le funzioni e i compiti di
programmazione e amministrazione inerenti a tutto il trasporto
pubblico d'interesse regionale e locale, secondo le disposizioni
indicate nel DLgs 422/97 e successive modifiche e integrazioni e
recepite nella L.R. 30/98 e successive modifiche e integrazioni;
preso atto che le disposizioni sopra richiamate della L.R. 30/98 sono
contenute nel Titolo V della medesima legge regionale e pertanto
vanno applicate a tutti i servizi di trasporto pubblico locale, cioe'
indistintamente alle gestioni di tipo autofilotranviario come a
quelle di tipo ferroviario;
ritenuto pertanto necessario esprimere un indirizzo che uniformi le
disposizioni riguardanti l'ammissione del personale in servizio di
Polizia stradale, di pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria ai
servizi di trasporto pubblico regionale e locale;valutato opportuno
nel contempo:
- individuare le categorie di personale in servizio di Polizia
stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria aventi diritto al
libero accesso sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale,
meglio identificandole all'Allegato A parte integrante del presente
provvedimento;
- indicare quale modalita' di verifica della condizione di libero
accesso ai servizi medesimi, l'esibizione al personale addetto ai
controlli della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi
comandi. Qualora siano adottate soluzioni organizzative e
tecnologiche particolari a supporto della bigliettazione il soggetto
responsabile rilascera' gli idonei titoli ai comandi competenti;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 1901 del 30 settembre 2004 di definizione delle attivita'
dell'Agenzia Trasporti pubblici;
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/4/2004)";
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare l'Allegato A parte integrante del presente
provvedimento, in cui sono elencate, sulla base della normativa
vigente, le categorie di personale in servizio di pubblica sicurezza,
di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria a cui si applicano le
condizioni di accesso di cui al successivo punto b);
b) di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa,
l'indirizzo uniforme per tutti i servizi di trasporto pubblico locale
svolgentisi sul territorio regionale di prevedere la libera
ammissione degli appartenenti alle categorie di personale in servizio
di pubblica sicurezza, di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria
categorie indicate nell'Allegato A, indipendentemente dal fatto che
si tratti di gestioni di tipo autofilotranviario oppure di tipo
ferroviario;
c) di indicare, quale modalita' di verifica della condizione di
libero accesso ai servizi suddetti, l'esibizione al personale addetto
ai controlli della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi
comandi. Qualora siano adottate soluzioni organizzative e
tecnologiche particolari a supporto della bigliettazione il soggetto
responsabile rilascera' gli idonei titoli ai comandi competenti;
d) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Elenco delle categorie di personale in servizio di pubblica
sicurezza, di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria a cui si
applicano le condizioni di libero accesso ai servizi di trasporto
pubblico regionale e locale della Regione Emilia-Romagna
Fanno parte del presente elenco gli Ufficiali ed Agenti di Polizia
stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria ovvero:
- Polizia di Stato e Polizia stradale
a) Dirigenti, Commissari, Ispettori, Sovraintendenti ed altri ai
quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia gudiziaria;
b) personale al quale l'ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce la qualita' di Agente di Polizia
giudiziaria.
- Carabinieri
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia
giudiziaria;
b) Agenti.
- Guardia di Finanza
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia
giudiziaria;
b) Agenti.
- Polizia penitenziaria (ex agenti di custodia)
a) Dirigenti, Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri
appartenenti alla predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento
della rispettiva Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale
di Polizia giudiziaria;
b) Agenti.
- Corpo Forestale dello Stato
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia
giudiziaria;
b) Agenti (Guardie Forestali).
- Polizia provinciale e guardie dei Comuni nell'ambito territoriale
dell'Ente di appartenenza.
- Corpi e servizi di Polizia municipale nell'ambito del territorio di
competenza: Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.
- Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al Servizio di
Polizia stradale.
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: Personale direttivo,
Sottufficiali, Vigili scelti e Vigili.