REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 2082

Servizi di trasporto pubblico regionale e locale; indirizzi di uniformazione delle disposizioni relative all'ammissione del personale in servizio di Polizia stradale, di Pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 30/98, all'art. 39, comma 1 prevede che la Regione                
persegua l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al              
fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la                  
massima integrazione tra i diversi modi di trasporto;                           
- che nell'esercizio della suddetta funzione compete alla Regione               
regolare le condizioni per il sistema tariffario del trasporto                  
pubblico determinando le modalita', i criteri per l'accesso al                  
servizio di trasporto (art. 39, comma 2) nei principi                           
dell'integrazione dei diversi operatori e della sicurezza piu'                  
estesamente indicati dall'art. 2 della L.R. 30/98;                              
- che la L.R. 30/98, all'art. 39, comma 5 prevede il divieto di                 
trasporto gratuito salvo i casi previsti dalle disposizioni vigenti             
in materia;                                                                     
riscontrato che, in attuazione di normative nazionali in vigore, con            
particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada,              
nella generalita' delle gestioni dei servizi autofilotranviari sono             
applicate disposizioni che prevedono la libera ammissione degli                 
appartenenti alle categorie di personale in servizio di Polizia                 
stradale e di pubblica sicurezza, per l'accesso ai servizi urbano ed            
extraurbano della regione, mediante l'utilizzo della tessera di                 
servizio rilasciata dai rispettivi comandi;                                     
riscontrato anche il beneficio, alla sicurezza dell'insieme dei                 
viaggiatori e dell'esercizio in generale, derivante dalla maggiore              
presenza sui mezzi degli appartenenti al personale in servizio di               
Polizia stradale e di pubblica sicurezza, a seguito delle                       
disposizioni di cui sopra;                                                      
atteso che la Regione esplica le funzioni e i compiti di                        
programmazione e amministrazione inerenti a tutto il trasporto                  
pubblico d'interesse regionale e locale, secondo le disposizioni                
indicate nel DLgs 422/97 e successive modifiche e integrazioni e                
recepite nella L.R. 30/98 e successive modifiche e integrazioni;                
preso atto che le disposizioni sopra richiamate della L.R. 30/98 sono           
contenute nel Titolo V della medesima legge regionale e pertanto                
vanno applicate a tutti i servizi di trasporto pubblico locale, cioe'           
indistintamente alle gestioni di tipo autofilotranviario come a                 
quelle di tipo ferroviario;                                                     
ritenuto pertanto necessario esprimere un indirizzo che uniformi le             
disposizioni riguardanti l'ammissione del personale in servizio di              
Polizia stradale, di pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria ai                
servizi di trasporto pubblico regionale e locale;valutato opportuno             
nel contempo:                                                                   
- individuare le categorie di personale in servizio di Polizia                  
stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria aventi diritto al                 
libero accesso sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale,            
meglio identificandole all'Allegato A parte integrante del presente             
provvedimento;                                                                  
- indicare quale modalita' di verifica della condizione di libero               
accesso ai servizi medesimi, l'esibizione al personale addetto ai               
controlli della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi                   
comandi. Qualora siano adottate soluzioni organizzative e                       
tecnologiche particolari a supporto della bigliettazione il soggetto            
responsabile rilascera' gli idonei titoli ai comandi competenti;                
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 1901 del 30 settembre 2004 di definizione delle attivita'                  
dell'Agenzia Trasporti pubblici;                                                
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione delle             
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti di             
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/4/2004)";                                                                     
- n. 447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore dell'Agenzia Trasporti pubblici ing. Bruno Ginocchini ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della                       
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;                          
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare l'Allegato A parte integrante del presente                      
provvedimento, in cui sono elencate, sulla base della normativa                 
vigente, le categorie di personale in servizio di pubblica sicurezza,           
di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria a cui si applicano le              
condizioni di accesso di cui al successivo punto b);                            
b) di esprimere, per le motivazioni riportate in premessa,                      
l'indirizzo uniforme per tutti i servizi di trasporto pubblico locale           
svolgentisi sul territorio regionale di prevedere la libera                     
ammissione degli appartenenti alle categorie di personale in servizio           
di pubblica sicurezza, di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria             
categorie indicate nell'Allegato A, indipendentemente dal fatto che             
si tratti di gestioni di tipo autofilotranviario oppure di tipo                 
ferroviario;                                                                    
c) di indicare, quale modalita' di verifica della condizione di                 
libero accesso ai servizi suddetti, l'esibizione al personale addetto           
ai controlli della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi                
comandi. Qualora siano adottate soluzioni organizzative e                       
tecnologiche particolari a supporto della bigliettazione il soggetto            
responsabile rilascera' gli idonei titoli ai comandi competenti;                
d) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della            
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
Elenco delle categorie di personale in servizio di pubblica                     
sicurezza, di Polizia stradale e di Polizia giudiziaria a cui si                
applicano le condizioni di libero accesso ai servizi di trasporto               
pubblico regionale e locale della Regione Emilia-Romagna                        
Fanno parte del presente elenco gli Ufficiali ed Agenti di Polizia              
stradale, di pubblica sicurezza e giudiziaria ovvero:                           
- Polizia di Stato e Polizia stradale                                           
a) Dirigenti, Commissari, Ispettori, Sovraintendenti ed altri ai                
quali l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza               
riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia gudiziaria;                       
b) personale al quale l'ordinamento dell'Amministrazione della                  
pubblica sicurezza riconosce la qualita' di Agente di Polizia                   
giudiziaria.                                                                    
- Carabinieri                                                                   
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla                
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva               
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia                   
giudiziaria;                                                                    
b) Agenti.                                                                      
- Guardia di Finanza                                                            
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla                
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva               
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia                   
giudiziaria;                                                                    
b) Agenti.                                                                      
- Polizia penitenziaria (ex agenti di custodia)                                 
a) Dirigenti, Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri                       
appartenenti alla predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento              
della rispettiva Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale             
di Polizia giudiziaria;                                                         
b) Agenti.                                                                      
- Corpo Forestale dello Stato                                                   
a) Ufficiali e Sottufficiali nonche' gli altri appartenenti alla                
predetta forza di Polizia ai quali l'ordinamento della rispettiva               
Amministrazione riconosce la qualita' di Ufficiale di Polizia                   
giudiziaria;                                                                    
b) Agenti (Guardie Forestali).                                                  
- Polizia provinciale e guardie dei Comuni nell'ambito territoriale             
dell'Ente di appartenenza.                                                      
- Corpi e servizi di Polizia municipale nell'ambito del territorio di           
competenza: Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.                         
- Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al Servizio di                  
Polizia stradale.                                                               
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: Personale direttivo,                    
Sottufficiali, Vigili scelti e Vigili.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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