LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 9
Obblighi e sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'articolo 2 e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto
dalla normativa nazionale in materia.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione
delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente
competente all'irrogazione delle sanzioni e' la Regione
Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 novembre 2004 VASCO ERRANI
NOTE ALL'ART. 9
Comma 2
1) La Legge 24 novembre 1981, n. 689 concerne Modifiche al sistema
penale.
2) La legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale.
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa:
- dei consiglieri Masella, Amato e Delchiappo presentato in data 1
aprile 2003; oggetto consiliare n. 4345 (VII legislatura);
- della consigliera Guerra presentato in data 31 marzo 2004; oggetto
consiliare n. 5509 (VII legislatura);
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1828 del 13 settembre
2004; oggetto consiliare n. 6041 (VII legislatura), con richiesta di
dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 5 ottobre 2004.
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione rispettivamente nel n. 237 del 10 aprile 2003, nel n. 292 del
7 aprile 2004 e nel n. 318 del 7 ottobre 2004;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione
IV "Sanita' e Politiche sociali".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del 4
novembre 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula della consigliera Daniela Guerra;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 novembre
2004, atto n. 149/2004.