REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 9                                                                
Obblighi e sanzioni amministrative                                              
1. Chiunque non ottemperi al divieto di cui all'articolo 2 e' punito            
con una sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto              
dalla normativa nazionale in materia.                                           
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle                  
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla                
Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla             
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione             
delle sanzioni amministrative di competenza regionale). L'ente                  
competente all'irrogazione delle sanzioni e' la Regione                         
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 22 novembre 2004  VASCO ERRANI                                         
NOTE ALL'ART. 9                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La Legge 24 novembre 1981, n. 689 concerne Modifiche al sistema              
penale.                                                                         
2) La legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concerne Disciplina                 
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale.                                                                      
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa:                                                 
- dei consiglieri Masella, Amato e Delchiappo presentato in data 1              
aprile 2003; oggetto consiliare n. 4345 (VII legislatura);                      
- della consigliera Guerra presentato in data 31 marzo 2004; oggetto            
consiliare n. 5509 (VII legislatura);                                           
- della Giunta regionale: deliberazione n. 1828 del 13 settembre                
2004; oggetto consiliare n. 6041 (VII legislatura), con richiesta di            
dichiarazione d'urgenza, approvata dal Consiglio regionale nella                
seduta del 5 ottobre 2004.                                                      
Pubblicati nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della              
Regione rispettivamente nel n. 237 del 10 aprile 2003, nel n. 292 del           
7 aprile 2004 e nel n. 318 del 7 ottobre 2004;                                  
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione             
IV "Sanita' e Politiche sociali".                                               
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 4/II.4 del 4           
novembre 2004, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula della consigliera Daniela Guerra;                                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16 novembre                
2004, atto n. 149/2004.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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