LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 7
Vigilanza
1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, la Giunta
regionale predispone il Piano annuale dei controlli.
2. Per l'effettuazione dei controlli, la Regione si avvale
dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, nell'ambito
delle funzioni e dei compiti istituzionali attribuiti all'agenzia
stessa dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente - ARPA - dell'Emilia-Romagna), o di altri
Enti o istituti pubblici o privati attraverso la stipulazione di
apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. In attuazione delle norme comunitarie in materia di etichettatura
e' fatto obbligo ai gestori di esercizi commerciali che operano sul
territorio regionale, sia della grande distribuzione che del
commercio al dettaglio, di verificare che i prodotti posti in vendita
siano dotati di etichettatura indicante la presenza di organismi
geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 2
1) La legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 concerne Riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna.
2) Il testo dell'art. 4 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 4 - Conferimento a soggetti esterni di attivita'
amministrative
1. La Regione, nonche' le Province ed i Comuni nell'ambito dei propri
ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialita' e buon
andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicita',
efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive
Amministrazioni lo svolgimento di attivita' propedeutiche
all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di
attivita' materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 e' regolato da apposite
convenzioni stipulate sulla base del principio di concorrenzialita' e
mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono
comunque contenere:
a) la descrizione delle attivita' oggetto della convenzione con le
modalita' di realizzazione di essa;
b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilita' del soggetto al
quale vengono affidate le attivita';
c) le modalita' dei controlli della Regione sull'espletamento delle
attivita' oggetto della convenzione;
d) la durata ed il compenso.
3. La Regione puo' affidare mediante convenzione, anche pluriennale,
ad uno o piu' soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di
contributi. La convenzione puo' altres riguardare la loro concessione
esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione.
L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".