LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 6
Consultazione e informazione pubblica
1. Per realizzare le finalita' indicate dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le
modalita' volte ad accertare la volonta' degli agricoltori ad
esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per
determinate produzioni, nonche' ad adottare le eventuali prescrizioni
necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.
2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli
operatori agricoli iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole
vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti
informatici.