REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 6                                                                
Consultazione e informazione pubblica                                           
1. Per realizzare le finalita' indicate dall'articolo 1, comma 2,               
lettera d), la Regione Emilia-Romagna provvede ad individuare le                
modalita' volte ad accertare la volonta' degli agricoltori ad                   
esercitare una rinuncia volontaria in determinate aree e per                    
determinate produzioni, nonche' ad adottare le eventuali prescrizioni           
necessarie per rendere effettiva tale rinuncia.                                 
2. La partecipazione e l'informazione di tutti i cittadini e degli              
operatori agricoli iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole                 
vengono assicurate attraverso l'utilizzo di opportuni strumenti                 
informatici.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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