REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 5                                                                
Esclusione dai marchi di qualita'                                               
1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi            
geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come           
materia prima, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso ai             
marchi di qualita' di cui alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28           
(Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con                
tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.               
Abrogazione delle leggi regionali 29/92 e 51/95).                               
2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che              
utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da              
organismi geneticamente modificati.                                             
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 concerne Valorizzazione            
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose            
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione della legge           
regionale 29/92 e legge regionale 51/95.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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