REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 4                                                                
Elenco delle produzioni di qualita' e regolamentate                             
1. Per realizzare le finalita' dell'articolo 1, comma 2, lettera c),            
la Regione Emilia-Romagna predispone l'elenco delle produzioni                  
agroalimentari di qualita' e regolamentate, sementiere e vivaistiche,           
identificando le relative aree geografiche.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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