REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 4 Elenco delle produzioni di qualita' e regolamentate 1. Per realizzare le finalita' dell'articolo 1, comma 2, lettera c), la Regione Emilia-Romagna predispone l'elenco delle produzioni agroalimentari di qualita' e regolamentate, sementiere e vivaistiche, identificando le relative aree geografiche.