LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 3
Ricerca e sperimentazione
1. Per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 2, lettera b), la
Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle
biotecnologie orientate al miglioramento della qualita', alla difesa
dalle patologie, alla sostenibilita' ambientale delle produzioni
agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altres, un
programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze
in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero
delle Politiche agricole e forestali e di altre Regioni, nonche' alle
indicazioni dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare.
2. E' istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta
regionale e composto da cinque personalita' di comprovata competenza
scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione
consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di
coesistenza e sulle linee di intervento per l'attivita' di ricerca e
sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica
della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla
competente Commissione consiliare.