REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

          Art. 2                                                                
Divieto temporaneo                                                              
1. Per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed             
in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie               
scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata                
dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso            
ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche,            
convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie           
di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi              
geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di                       
moltiplicazione, e' fatto divieto di coltivare specie vegetali ed               
allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio                
dell'Emilia-Romagna.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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