LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25
NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Art. 2
Divieto temporaneo
1. Per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed
in funzione della predisposizione di un solido quadro di garanzie
scientifiche e di tutele giuridiche, fino alla scadenza indicata
dalla normativa nazionale per la adozione del Piano regionale inteso
ad assicurare le condizioni di coesistenza tra colture transgeniche,
convenzionali e biologiche e nelle more della fissazione delle soglie
di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi
geneticamente modificati nelle sementi e nel materiale di
moltiplicazione, e' fatto divieto di coltivare specie vegetali ed
allevare animali geneticamente modificati in tutto il territorio
dell'Emilia-Romagna.