DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 ottobre 2004, n. 610
Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazion della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30 giugno 2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1903)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1903 del 30
settembre 2004, recante in oggetto "Approvazione indirizzi regionali
per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed
educativa e per l'organizzazione della rete scolastica, ex art. 45
della L.R. 12/03, per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007. Proposta al
Consiglio" e che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione";
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
visto il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
considerato che:
- la programmazione dell'offerta formativa ed educativa e
dell'organizzazione della rete scolastica relativa ad un anno
scolastico deve essere definita non oltre il mese di dicembre
dell'anno scolastico precedente, per dare modo agli Enti locali,
all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e
di orientamento per le famiglie;
- nell'anno 2003 la Regione Emilia-Romagna, acquisito il parere
favorevole espresso all'unanimita' dalla Conferenza permanente per
l'istruzione e la formazione, non ha proceduto ad attivare la
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa ed
all'organizzazione della rete scolastica relative all'a.s. 2004-2005,
in ragione dell'emanazione della Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
di formazione professionale" che prevede l'introduzione di profonde
modificazioni negli ordinamenti scolastici, con particolare
riferimento al secondo ciclo, ma che non si presenta ancora
attuativa, in mancanza dell'approvazione dei relativi decreti
legislativi;
- nel corso dell'a.s. 2003-2004 si tuttavia e' evidenziata in alcuni
contesti territoriali l'opportunita' di una piu' razionale
distribuzione dell'esistente offerta di istruzione, con particolare
riferimento all'esigenza di ampliare ulteriormente l'esperienza del
modello organizzativo verticale, ovvero degli istituti comprensivi,
ritenuto particolarmente efficace in relazione agli aspetti
fondamentali della continuita' didattica, dell'integrazione fra le
professionalita' dei docenti e della realizzazione di economie di
scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
valutato pertanto opportuno, nel quadro del complessivo processo di
qualificazione del servizio di istruzione sul territorio regionale,
dare risposta alle esigenze evidenziate, avviando le azioni di
programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di
organizzazione della rete scolastica da parte degli Enti locali
competenti relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007;
considerato altresi' che la programmazione territoriale si svolge nel
quadro di applicazione della citata L.R. 12/03, con particolare
riferimento agli articoli 44, 45 e 46 ed all'approvazione degli
indirizzi regionali in materia, nel testo allegato e parte integrante
del presente atto;
rilevata inoltre l'urgenza di provvedere ad emanare tali indirizzi in
tempo utile per rispettare le scadenze previste dal Ministero
dell'Istruzione per l'attivazione delle procedure inerenti gli
aspetti organizzativi conseguenti alle decisioni della programmazione
territoriale in materia relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e
2006-2007, nonche' per consentire agli Enti locali,
all'Amministrazione scolastica territoriale ed alle istituzioni
scolastiche di provvedere a tutti gli adempimenti necessari a darvi
attuazione, con particolare riferimento alle azioni di informazione e
di orientamento per le famiglie;
sentite le Autonomie locali, l'Amministrazione scolastica regionale e
le istituzioni scolastiche interessate in merito alla presente
proposta in data 10 e 17 settembre 2004;
sentita la Commissione regionale tripartita in data 15 settembre
2004;
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", d.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale
dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete
scolastica per gli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007, nel testo allegato e
parte integrante del presente atto;
2) di proporre il presente atto al Consiglio regionale;
3) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la piu' ampia
diffusione.
ALLEGATO
Indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta
formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica
per gli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007
La programmazione dell'offerta formativa ed educativa inerente
l'istruzione comprende le azioni finalizzate a ridurre il fenomeno
dell'abbandono e della dispersione, i servizi di supporto agli
allievi in situazione di handicap e di disagio, le azioni dirette a
sostenere e diffondere i processi di arricchimento professionale dei
docenti e dei dirigenti scolastici, le capacita' di progettare e
gestire l'innovazione da parte delle scuole, le iniziative di
educazione degli adulti.
In tale ambito rientrano altresi' le azioni inerenti l'istituzione di
nuovi indirizzi di studio per la scuola secondaria superiore, per le
quali, in considerazione della non completa attuazione della Legge
53/03 - con specifico riferimento alla mancata emanazione dei decreti
legislativi relativi al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e
formazione -, non si dispone del quadro di riferimento indispensabile
per procedere allo svolgimento della relativa programmazione. Con il
presente atto, non si dettano pertanto indirizzi in proposito, in
attesa della definizione del contesto normativo di riferimento,
nell'intento di non prefigurare nuove offerte formative che, in tale
fase di incertezza, non possono essere proposte alle famiglie ed agli
studenti con tutte le necessarie garanzie di continuita',
completamento e sviluppo.
Nel quadro della programmazione territoriale, particolare rilevanza
assume inoltre la funzione di organizzazione della rete scolastica.
Al fine di consentire agli Enti locali l'esercizio di tale funzione,
si sottolinea che, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 12/03, essa
riguarda sia la complessiva riorganizzazione della rete sia
interventi parziali e comprende anche le azioni di istituzione,
aggregazione, fusione e soppressione di scuole, da prevedere
garantendo eque condizioni di accesso all'offerta formativa da parte
di tutti i cittadini e tenendo conto della distribuzione efficace del
personale tra le istituzioni scolastiche, dell'utilizzo e della
gestione ottimali degli edifici e delle attrezzature scolastiche,
nonche' della migliore fruibilita' dei servizi per l'accesso e la
frequenza.
In considerazione del fatto che l'attuale assetto delle istituzioni
scolastiche del territorio, risultante dal piano regionale di
dimensionamento approvato dal Consiglio regionale nel 2000, non
presenta particolari criticita' e che il riordino degli ordinamenti
del secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione e', come
gia' rilevato, ancora incompleto, si ritiene che non vi siano le
condizioni per prevedere, nell'arco di validita' dei presenti
indirizzi, l'esigenza di intervenire sull'organizzazione della rete
scolastica attraverso una complessiva revisione del citato piano di
dimensionamento.
Nell'ambito della possibilita', prevista dalla L.R. 12/03, di
procedere ad interventi parziali e limitati, e' tuttavia necessario
stabilire indirizzi e criteri secondo i quali, nel rispetto delle
procedure stabilite dalla legge stessa e delle compatibilita'
relative alle risorse finanziarie e di personale, Province e Comuni
possono provvedere a tali interventi, qualora ne rilevino la
necessita' e ve ne siano le condizioni.
In primo luogo, si sottolinea l'importanza di procedere alla
individuazione, da parte delle Province, degli ambiti territoriali
funzionali al miglioramento dell'offerta di istruzione e formazione,
da individuare secondo quanto disposto dalla L.R. 12/03, art. 45,
comma 9 e da comunicare alla Regione. Gli ambiti rappresentano
infatti riferimento ineludibile per una programmazione territoriale,
che si caratterizza per l'aderenza alle esigenze locali e per la
valorizzazione di tutte le risorse disponibili, in tal senso
particolarmente importante per la localizzazione dei Centri
territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP). Oltre ai
criteri gia' indicati all'art. 45, comma 9, al fine di perseguire
l'obiettivo di dare omogeneita' alla programmazione territoriale, e'
opportuno che nel processo di definizione degli ambiti territoriali
si tenga presente quanto gia' stabilito con i piani di zona di cui
alla Legge 328/00 e alla L.R. 2/03.
A livello territoriale, le sedi per lo svolgimento del processo di
programmazione sono le Conferenze provinciali di coordinamento (art.
46 della L.R. 12/03) che, coinvolgendo tutti gli attori del sistema
formativo locale e le parti sociali e tenendo conto delle
caratteristiche e specificita' territoriali, sono pertanto l'ambito
della rilevazione delle esigenze e della elaborazione di risposte
adeguate e possibili.
Tutti gli interventi di parziale riorganizzazione della rete devono
inoltre essere adeguatamente motivati, devono essere programmati
previa acquisizione del parere obbligatorio delle istituzioni
scolastiche interessate e non devono risultare in un aumento del
numero delle autonomie scolastiche definito in ambito provinciale dal
piano regionale di dimensionamento.
In tale quadro, Comuni e Province, nell'ambito delle rispettive
competenze, svolgono la programmazione territoriale relativa agli
aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007 secondo i criteri che seguono.
In primo luogo, in attuazione di quanto previsto all'art. 24, comma 2
della L.R. 12/03, si determina quale indirizzo prioritario per la
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche da parte dei Comuni la
diffusione degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia e del
ciclo primario di istruzione. Tale modalita' organizzativa, infatti,
e' considerata strategica, anche alla luce dei positivi risultati
delle numerose esperienze di istituti comprensivi gia' esistenti sul
territorio regionale, al fine di sostenere la continuita' didattica
ed educativa a favore degli alunni, particolarmente in una fase in
cui l'entrata in vigore dell'impianto ordinamentale per questo
segmento dell'istruzione, introdotto con la Legge 53/03, richiede
agli Enti locali, alle scuole, alle famiglie ed agli alunni forte
impegno volto a mantenere alto il livello qualitativo raggiunto in
Emilia-Romagna dalle scuole dell'infanzia e del ciclo primario.
I Comuni possono pertanto procedere alla riorganizzazione in istituti
comprensivi di scuola dell'infanzia e del ciclo primario di
istruzione di scuole gia' unificate o aggregate orizzontalmente con
scuole dello stesso grado, nel rispetto dei criteri generali per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, approvati con
deliberazione della Giunta regionale 1571/98.
Quando si tratti di scuole di base a carattere intercomunale, alla
riorganizzazione si procede mediante concertazione fra i Comuni
interessati, ciascuno dei quali puo' assumerne l'iniziativa ed
adottare gli atti conseguenti, a condizione che l'intervento di
riorganizzazione sia stato approvato da tutti i Comuni coinvolti e
dichiarando esplicitamente tale approvazione nei relativi atti.
Le Province possono procedere:
- al fine di realizzare un piu' coerente assetto territoriale delle
istituzioni scolastiche autonome, al trasferimento con aggregazione
ad altra istituzione scolastica di sezioni staccate di scuole
secondarie superiori;
- al completamento dei corsi di studio, il cui avvio in forma di
bienni o trienni e' gia' stato autorizzato nella precedente
programmazione del 2002;
- all'istituzione di corsi serali, relativamente ai soli indirizzi
gia' attivi nella stessa istituzione scolastica ed a condizione che
vi sia un adeguato numero di iscritti, nel rispetto della
compatibilita' delle risorse umane disponibili;
- all'abolizione di indirizzi di studio nell'istruzione secondaria
superiore non piu' rispondenti alle esigenze formative degli
studenti, alle scelte delle famiglie, all'evoluzione delle scienze,
della tecnologia e della didattica, agli sbocchi professionali;
- alla ridistribuzione territoriale dei Centri territoriali
permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), nonche' alla
istituzione di nuovi CTP, compatibilmente con le risorse umane e
finanziarie e le strutture disponibili; in considerazione delle
finalita' dei CTP, con particolare riferimento alla rilevante azione
di acquisizione dei titoli di studio che possono sviluppare anche a
favore dei minori, e nelle more della emanazione dei decreti
attuativi della Legge 53/03, si ritiene opportuno prevedere la
possibilita' di programmare la distribuzione territoriale dei CTP,
includendo l'attivazione degli stessi anche presso istituzioni
scolastiche del secondo ciclo.
Al fine di consentire lo svolgimento della procedura prevista dalla
L.R. 12/03, ed in specifico quanto stabilito all'art. 45, i Comuni e
le Province predispongono gli atti di parziale riorganizzazione della
rete scolastica relativamente agli aa.ss. 2005-2006 e 2006-2007 e li
trasmettono alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a
quello per il quale viene svolto il processo di programmazione. Entro
il 15 dicembre, la Regione, sentito il parere della Conferenza
regionale per il sistema formativo di cui all'art. 49 della L.R.
12/03, puo' esprimere rilievi in ordine alla coerenza degli
interventi programmati con i presenti indirizzi e criteri. In assenza
di rilievi, le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal
successivo anno scolastico.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro" di questo
Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 13527 del 13 ottobre 2004;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 30 settembre 2004, progr. n. 1903, riportate
nel presente atto deliberativo.