DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 ottobre 2004, n. 609
L.R. 8 agosto 2001, n. 26, art. 7. Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 (proposta della Giunta regionale in data 30 settembre 2004, n. 1902)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1902 del 30
settembre 2004, recante in oggetto "Legge 26/01, art. 7 -
Approvazione indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli
anni scolastici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007. Proposta al
Consiglio regionale" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo
V della parte seconda della Costituzione";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che
disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali ed
introduce un Piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di
studio;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10", ed in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede
l'approvazione da parte del Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, degli
indirizzi triennali per il diritto allo studio, determinando altresi'
complessivamente le risorse regionali disponibili per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della
legge citata;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro" che:
- all'art. 2, comma 7, stabilisce che Resta ferma la normativa
regionale vigente in materia di diritto allo studio, quale strumento
essenziale per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le opportunita' formative;
- all'art. 25, prevede l'intervento della Regione e degli Enti locali
per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche;
- la L.R. 25 marzo 2004, n. 6: "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'";
rilevate:
- la scadenza, con l'a.s. 2003/2004, dei previgenti indirizzi
regionali per il diritto allo studio adottati con delibera del
Consiglio regionale 18 dicembre 2001, n. 300;
- l'esigenza pertanto di procedere all'approvazione degli indirizzi
triennali per il diritto allo studio relativamente agli aa.ss.
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, nel testo allegato e parte
integrante del presente atto, al fine di consentire lo svolgimento
degli interventi previsti dalla legge a partire dal prossimo anno
scolastico 2004/2005;
sentite le Autonomie locali, l'Amministrazione scolastica regionale e
le Istituzioni scolastiche in merito alla presente proposta in data
10 e 17 settembre 2004;
sentita la Commissione regionale tripartita in data 15 settembre
2004;
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria
delibera n. 447 del 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali ";
dato atto ai sensi della predetta legge e deliberazione:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare gli indirizzi triennali per il diritto allo studio,
nel testo allegato e parte integrante del presente atto, ai sensi
dell'art. 7, comma 1 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26;
2) di proporre la presente deliberazione al Consiglio regionale;
3) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della
Regione, al fine di garantirne la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento
per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" -
Indirizzi regionali per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007
Premessa
La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto nell'ordinamento
nazionale profonde trasformazioni, con particolare riferimento
all'ampliamento della sfera delle competenze regionali in materia di
istruzione e di formazione professionale.
Il successivo intervento legislativo in materia, la Legge 53/03
("Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale"), non e' tuttavia
completamente applicabile, nelle more dell'emanazione degli specifici
decreti legislativi, previsti dalla legge citata al fine di
disciplinarne l'attuazione.
Nell'esercizio delle proprie, rinnovate competenze costituzionali, la
Regione ha approvato la L.R. 12/03 che persegue la finalita' di
garantire ad ognuno, per tutto l'arco della vita ed in condizioni di
pari opportunita', l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, nonche'
il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo
e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
La L.R. 12/03 definisce il quadro di riferimento a livello regionale
e territoriale delle strategie e degli interventi per il
raggiungimento della suddetta finalita', con particolare attenzione
al miglioramento della qualita' del servizio di istruzione, e del
piu' complessivo sistema formativo regionale, fondato tra l'altro
sulla valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
sul rafforzamento delle relazioni tra le scuole stesse e con i
territori, con gli Enti locali e con le organizzazioni sociali e
sull'agire in sinergia da parte di tutte le componenti del sistema al
fine di ridurre i rischi dell'esclusione dal sapere, causa prevalente
di svantaggio, di possibile sottoccupazione, disoccupazione,
precarieta' ed emarginazione sociale. In tale direzione, risulta
particolarmente importante dare risposte di qualita' alla domanda di
istruzione e formazione, facendo convergere le politiche e gli
strumenti verso obiettivi coerenti ed interrelati.
Gli indirizzi per l'attuazione della L.R. 26/01 nel prossimo triennio
(aa.ss. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007) si inquadrano pertanto in
una cornice di riferimento rinnovata e piu' ampia rispetto al
contesto che ne ha determinato la prima applicazione e tengono conto
del fatto che gli interventi di arricchimento qualitativo
dell'offerta formativa sono riconducibili alla L.R. 12/03, ove sono
previsti come strumento significativo per il rafforzamento
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nell'azione di sostegno
agli studenti per il raggiungimento del successo formativo.
Con il presente atto si dettano quindi gli indirizzi in merito alle
seguenti tipologie di interventi:
- i servizi per l'accesso e la frequenza;
- la concessione di borse di studio;
- la concessione di contributi per i libri di testo.
I risultati del precedente triennio di applicazione della L.R.
26/01.
I risultati del precedente triennio sono riportati nelle tabelle
allegate, contenenti i dati piu' significativi relativi ai principali
ambiti di intervento della legge negli anni scolastici di
riferimento, nonche' al numero delle domande ammesse ed al relativo
fabbisogno finanziario per quanto concerne le borse di studio e la
concessione di contributi per i libri di testo.
Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione dei benefici
individuali, l'analisi degli interventi realizzati negli aa.ss.
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 evidenzia un progressivo ampliamento
del numero dei destinatari delle borse di studio che sono aumentati
da 30.821 (a.s. 2001/2002), a 39.980 (a.s. 2002/2003), a 45.140 (a.s.
2003/2004); cosi' come rileva un incremento dei beneficiari dei
contributi per i libri di testo, cresciuti da 17.776 (a.s.
2001/2002), a 20.699 (a.s. 2003/2004), anche se con un andamento
caratterizzato da una leggera flessione per l'a.s. 2002/2003, in cui
i beneficiari di tali contributi sono stati 16.555, a seguito della
tempistica dell'entrata in vigore della normativa relativa all'ISE
per il calcolo delle condizioni economiche dei richiedenti le
prestazioni sociali agevolate.
Le risorse impiegate per la concessione delle borse di studio, che
hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto, sono
state:
- a.s. 2001/2002, pari a Euro 14.858.000,00;
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 16.616.750,00;
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 18.163.025,00.
Le risorse impiegate per la concessione di contributi per i libri di
testo, che hanno soddisfatto la domanda di tutti gli aventi diritto,
sono state:
- a.s. 2001/2002, pari a Euro 3.008.264,69;
- a.s. 2002/2003, pari a Euro 2.917.899,15;
- a.s. 2003/2004, pari a Euro 3.662.469,11.
Relativamente alle altre tipologie di intervento previste dalla L.R.
26/01, si rileva che esse sono state tutte attivate e finanziate, con
un impiego di risorse regionali (sia per spesa corrente sia per spesa
di investimento) pressoche' costante nel triennio considerato, in
ragione della scelta di concentrare le risorse sui benefici di natura
individuale, a garanzia del diritto soggettivo allo studio.
Sotto il profilo qualitativo, l'insieme delle misure per il diritto
allo studio ha sostanzialmente contribuito a mantenere alto il tasso
di scolarita' in regione Emilia-Romagna, come dimostrato dal tasso di
dispersione scolastica che, per l'a.s. 2002/2003, si attesta intorno
al 10%, contro la media nazionale del 30%.
La Regione ha infatti stabilito che interventi quali le borse di
studio ed i contributi per i libri di testo siano attribuiti alla
fascia di utenza che presenta un piu' alto rischio di abbandono o di
dispersione, in quanto rappresentata da coloro che versano in
disagiate condizioni economiche, rilevate attraverso l'indicatore
ISEE fissato alle due soglie di 21.691,00 Euro e di 43.382,00 Euro
per un nucleo familiare di tre persone, a seconda del grado di scuola
frequentata. Conseguentemente, e' stata assunta la decisione di
soddisfare tutto il fabbisogno rilevato sul territorio regionale per
tali benefici, cosi' contribuendo a sostenere gli sforzi delle
famiglie meno abbienti per far proseguire gli studi ai propri figli.
In coerenza con tale approccio, anche il finanziamento di progetti
per la qualificazione scolastica e' stato prioritariamente destinato
a favorire l'integrazione delle fasce di utenza particolarmente
deboli, quali i ragazzi in situazione di handicap ed i ragazzi
stranieri (che presentano difficolta' di inserimento dovute alla
recente immigrazione), a favore dei quali si e' ritenuto opportuno
intervenire con progettualita' specifiche e con servizi dedicati,
anche attraverso il ricorso a professionalita' educative di
supporto.
Le misure a favore del trasporto scolastico e della disponibilita'
dei servizi di mensa sono state indirizzate a dare continuita' e
maggiore incisivita' all'azione condotta in tali ambiti dagli Enti
locali, cui compete istituzionalmente l'assicurare i servizi
strumentali necessari per rendere effettivo il diritto allo studio.
Va inoltre sottolineato il raggiungimento di un importante obiettivo
di sistema, da consolidare ed ampliare, anche in coerenza con le
finalita' della L.R. 12/03. Negli indirizzi del precedente triennio,
infatti, si dava rilievo all'innovazione introdotta dalla legge in
merito alle relazioni fra Regione, Province e Comuni, nonche' allo
sviluppo di rapporti piu' ampi fra le Autonomie locali e le
istituzioni scolastiche autonome, riconoscendo l'esigenza di rivedere
i ruoli precedentemente svolti da tali soggetti in materia di diritto
allo studio in funzione del complessivo miglioramento delle
condizioni di accesso, frequenza, qualita' dei servizi disponibili
sul territorio per tutti gli studenti. A tale proposito, si
evidenziava l'esigenza di attuare, da parte delle Province e dei
Comuni, una strategia di raccordo, di confronto e di consultazione a
livello locale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti
interessati, al fine di costruire una comunita' a rete fra le diverse
autonomie, cosi' ottimizzando energie, progettualita' e risorse.
Tale strategia e' stata perseguita su tutto il territorio ed i buoni
risultati raggiunti, pur con modalita' differenziate da provincia a
provincia a significare le diverse caratteristiche territoriali,
hanno confermato la positivita' delle prassi della concertazione e
partecipazione sociale e della collaborazione istituzionale, peraltro
assunte a principi fondanti della successiva legge sul sistema
formativo regionale (L.R. 12/03).
Vanno segnalati infine i progetti di rilevanza regionale, attraverso
i quali sono state realizzate azioni a favore dell'intero sistema
scolastico su temi quali la diffusione della cultura europea,
l'inserimento degli studenti in situazione di handicap e degli
studenti stranieri, il raccordo tra Enti locali, istituzioni
scolastiche e famiglie, l'interazione tra istituzioni scolastiche,
organismi di formazione professionale accreditati ed imprese al fine
di diffondere negli studenti la conoscenza del mondo del lavoro.
Un'attenzione particolare e' stata posta dalla Regione, d'intesa con
gli Enti locali, alle azioni di controllo. Tali azioni sono state
svolte dagli enti erogatori sulle autocertificazioni prodotte per la
richiesta di borsa di studio nel corso del triennio ed hanno da un
lato contribuito a ridurre il fenomeno delle autocertificazioni
mendaci, dall'altro hanno svolto un ruolo deterrente nei confronti
dei potenziali trasgressori.
I controlli operati direttamente dagli enti erogatori, come previsto
dal DLgs 109/98, sono stati di natura formale in quanto mirati
essenzialmente a verificare la corrispondenza dei dati ISEE
dichiarati dai richiedenti con quanto presente nella banca dati INPS,
la corrispondenza dei componenti il nucleo familiare con le
risultanze delle certificazioni anagrafiche e la corrispondenza dei
redditi dichiarati ai fini ISEE con le risultanze dell'anagrafe
tributaria.
Oltre a tali modalita', e' stata posta in essere una procedura per
effettuare un controllo di natura sostanziale su un numero
predefinito di casi, in base ad uno specifico accordo raggiunto tra
la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale dell'Agenzia delle
Entrate per l'Emilia-Romagna. Tale azione e' risultata molto
significativa, in quanto gli strumenti a disposizione degli uffici
territoriali dell'Agenzia delle Entrate attribuiscono forte valenza
ai controlli sostanziali, sia per la natura dell'ente di verifica,
sia per il valore deterrente esercitato su tutto il sistema.
Indirizzi per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007
Alla luce dei positivi risultati conseguiti nel triennio in scadenza,
si ribadisce il ruolo di coordinamento generale e di programmazione
svolto dalle Province, alle quali l'art 7, comma 3 della L.R. 26/01
attribuisce le risorse per l'attuazione degli interventi. La funzione
di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo quanto
disposto al successivo art. 8, comma 2, con il concorso dei Comuni e
delle scuole del territorio di riferimento.
Tale scelta, volta anche alla semplificazione delle procedure
gestionali ed amministrative, consente altresi' di ricomporre in un
quadro unitario lo svolgimento di interventi che, pur se
riconducibili a competenze di Enti diversi, spesso riguardano le
medesime famiglie. Al tempo stesso, cio' assicura il migliore
coordinamento dell'impiego delle risorse (regionali, statali,
comunitarie e degli Enti locali), ottimizzandone l'utilizzo.
Le Province pertanto concordano la regolazione degli interventi a
livello territoriale con i Comuni al fine di valorizzarne le
competenze, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi
di uniformita' di trattamento e delle pari opportunita' per i
destinatari del diritto allo studio.
Per corrispondere ai citati principi, si ribadisce che qualora gli
studenti interessati frequentino le istituzioni scolastiche
dell'Emilia-Romagna senza essere residenti in regione, competente
allo svolgimento delle procedure relative alla assegnazione di borse
di studio ed alla concessione di contributi per i libri di testo e'
l'Ente locale nel cui territorio insiste la scuola frequentata dallo
studente. Tale previsione e' necessaria in quanto la L.R. 26/01
riconosce come destinatari dei benefici del diritto allo studio i
residenti sul territorio regionale; i benefici finanziati con risorse
statali, quali quelli citati, devono essere tuttavia attribuiti a
tutti gli aventi diritto, pertanto anche agli studenti destinatari di
tali benefici e residenti in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che
- nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo
studio - applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza
che, diversamente, lo studente rimarrebbe escluso sia in
Emilia-Romagna sia nella regione di residenza). Le intese raggiunte
sul territorio fra gli Enti locali in merito alla gestione dei vari
interventi dovranno pertanto tenere conto anche di tali fattispecie.
Particolare attenzione va infine posta agli interventi di supporto
all'inserimento scolastico degli studenti in situazione di handicap.
A tale proposito, si ribadisce che tali azioni vanno realizzate nel
quadro degli Accordi di programma di cui alla legislazione vigente,
come stabilito all'art. 5 della L.R. 26/01, e secondo i principi di
cui alla L.R. 12/03, con particolare riferimento alla logica della
continuita' didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed
agli studenti la partecipazione a percorsi scolastici significativi
per il raggiungimento degli obiettivi formativi, come pure dei piu'
alti livelli di autonomia per l'inserimento sociale. E' a tal fine
indispensabile mettere in atto tutte le modalita' che, nel processo
di condivisione e compartecipazione delineato dalle leggi citate,
possono contribuire al conseguimento degli obiettivi suddetti
attraverso l'intreccio fra le politiche scolastiche e le politiche
sociali e sanitarie e la conseguente integrazione fra i soggetti
competenti in materia e le rispettive azioni. Anche per quanto
attiene alle risorse finanziarie da dedicare agli interventi a cio'
finalizzati, e' pertanto evidente l'esigenza che, oltre alle risorse
che le Province destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti
regionali della L.R. 26/01, i Comuni utilizzino risorse del Fondo
nazionale del piano sociale, di cui alla Legge 328/00, secondo quanto
disposto dalla L.R. 2/03.
Determinazione delle risorse e criteri per la relativa ripartizione
alle Province
Si determina di seguito l'insieme delle risorse destinate alla
realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01 e disponibili
per l'esercizio finanziario 2004. Le annualita' 2005 e 2006 saranno
gestite secondo i presenti indirizzi, nel quadro delle disponibilita'
evidenziate dai relativi stanziamenti del bilancio regionale.
L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli
interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:
a) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3,
dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero di alunni
trasportati e del costo medio regionale del servizio per alunno, per
uno stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio
finanziario 2004, di Euro 3.098.741,39 - spesa corrente - a valere
per l'a.s. 2004-2005;
b) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della
spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei
diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno
complessivo e disponibilita', per uno stanziamento di risorse
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2004, di Euro
2.963.218,69 - spesa corrente -, a valere per l'a.s. 2004-2005;
c) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e
5, dell'assegnazione dell'a.s. precedente, del numero degli alunni
iscritti e degli alunni in situazione di handicap, per uno
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio
finanziario 2004, di Euro 1.500.000,00 - spesa di investimento -
riservato prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed
attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare
l'inserimento di soggetti in situazione di handicap a valere per
l'a.s. 2004-2005;
d) in riferimento all'art. 4, della spesa ammissibile, come
risultante dal fabbisogno a consuntivo comunicato dagli Enti locali,
per uno stanziamento di risorse statali, relativamente all'esercizio
finanziario 2004, di Euro 4.520.701,00 - spesa corrente -, al quale
si aggiungeranno risorse regionali, anche di FSE, secondo le
disponibilita' evidenziate nel Bilancio regionale per l'esercizio
2005;
e) in riferimento all'art. 7, comma 2, dell'assegnazione dell'a.s.
precedente, del numero degli alunni iscritti, del numero degli alunni
stranieri e degli alunni in situazione di handicap, per uno
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio
finanziario 2004, di Euro 309.874,14. Le progettazioni ammissibili a
contributo, riferite ad obiettivi coerenti con la normativa di
riferimento, significativi in relazione all'ambito territoriale
interessato e caratterizzati dalla possibilita' di diffondere le
migliori prassi realizzate, vanno indirizzate ai seguenti ambiti di
priorita': - azioni di sostegno all'inserimento scolastico degli
studenti in situazione di handicap e degli studenti stranieri; -
iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e
famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca
interazione.
Borse di studio
In seguito all'analisi ed al monitoraggio effettuati sui dati
relativi al primo triennio di attuazione della L.R. 26/01, si
conferma anche per il secondo triennio l'attribuzione delle borse di
studio agli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione,
utilizzando, secondo criteri e modalita' coerenti, tutte le risorse
destinate a tale intervento, indipendentemente dalla fonte
finanziaria.
Tale scelta e' altresi' conseguente alla considerazione che per i
frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese
relative all'accesso ed alla frequenza a tale sistema formativo sono
gia' a carico delle risorse del Fondo sociale europeo, le cui regole
stabiliscono la gratuita' a favore degli allievi.
Al fine di perseguire l'equita' di trattamento a favore degli aventi
diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si
stabilisce che le condizioni per raggiungere standard di uniformita'
siano preventivamente concordate con gli Enti locali e deliberate
dalla Giunta regionale in attuazione di quanto previsto all'articolo
4, comma 5 della L.R. 26/01, con particolare riferimento alle
modalita' ed ai contenuti dei bandi da emanarsi a livello locale.
Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento
alle disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della Legge 62/00.
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del
citato DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo
familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della
L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della
corrispondenza all'Indicatore della situazione economica di un nucleo
familiare di identica numerosita'.
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore
a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone
corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a
Euro 21.691,19 e la situazione economica annua non superiore a
30.987,41 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone
corrisponde ad un ISE pari a Euro 43.382,38.
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della
L.R. 26/01, l'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) del richiedente non potra' essere superiore a Euro 10.632,94,
mentre per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 3 della L.R.
26/01, l'ISEE del richiedente non potra' essere superiore a Euro
21.265,87.
Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:
ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai
fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle attivita'
finanziarie (ISR) + 20% Indicatore della situazione patrimoniale
(ISP).
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) =
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.
Scala di equivalenza
N. componenti Parametro
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n.
104 o di invalidita' superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un
unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei
termini suddetti.
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e
della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata
in allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n.155 del
6 luglio 2001.
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione
di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali
controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore
al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con
l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed
efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione - visti
i positivi riscontri derivanti dall'attivita' di controllo
sostanziale svolta dall'Agenzia regionale delle Entrate nel triennio
precedente in virtu' di apposito accordo - assumera' ulteriori
iniziative volte ad assicurare la prosecuzione di tale
collaborazione.
(segue allegato fotografato)visto il favorevole parere espresso al
riguardo dalla Commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola
Formazione Lavoro" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot.
n. 13529 del 13 ottobre 2004;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 30 settembre 2004, progr. n. 1902, riportate
nel presente atto deliberativo.