DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 17 settembre 2004, n. 85
Procedura di verifica (screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 come modificata dalla L.R. 35/00 relativa al progetto per la coltivazione di una cava di materiale lapideo in localita' Versara, "Ambito 9S". Provvedimenti
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di prendere
atto e di far proprio il parere tecnico espresso dall'Amministrazione
provinciale, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale sub. lettera "A", e pertanto di escludere, ai sensi
dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo
degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il
progetto relativo ad una cava di arenaria, tipo pietra serena, in
localita' Versara in comune di Galeata (ambito 9S del PAE),
presentato dalla ditta Castellucci Marino, dall'ulteriore procedura
di VIA;
2) di disporre le seguenti prescrizioni, cosi' come valutate e
predisposte dall'Amministrazione provinciale con nota prot. n. 70475
del 16/9/2004:
a) la documentazione tecnica da predisporre ai fini del rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva, ai sensi
della L.R. 17/91, dovra' essere comprensiva di un elaborato grafico
riportante la planimetria di sistemazione finale dell'area di cava
nel quale sia precisamente individuabile la dislocazione degli
elementi arborei ed arbustivi previsti dal progetto di recupero
dell'area di cava, unicamente descritti e quantificati nella
documentazione predisposta ai fini della presente procedura;
b) durante tutte le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto
materiale dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili
al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l'impiego delle
piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in
materia di emissione acustica ambientale, sia mediante una adeguata
organizzazione delle singole attivita', al fine di garantire il
rispetto dei valori limite assoluti e differenziali vigenti in
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei
periodi di loro attivita';
c) in relazione alla presenza, nell'immediata vicinanza dell'area di
cava di un fabbricato "Vigne", non preso in esame nella relazione, si
ritiene che lo stesso sia da considerarsi, sebbene attualmente
disabitato, potenziale ricettore sensibile, sia per quanto riguarda
il rumore che la qualita' dell'aria, in relazione ad un suo, anche se
non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di persone. Cio'
premesso, nel caso in cui durante il periodo di esercizio
dell'attivita' di cava si verifichi presso tale ricettore la
permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito
presso gli stessi il rispetto dei valori limite di legge mettendo in
atto tutte le azioni e gli interventi di mitigazione eventualmente
necessari a garantirne il rispetto;
d) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento
della qualita' dell'aria nella zona, come indicate nella relazione
relativa all'individuazione degli impatti ambientali di progetto,
consistenti principalmente nell'umidificazione periodica delle piste
di transito dei mezzi di servizio;
e) si ritiene necessario, come peraltro previsto nella Relazione
d'impatto acustico presentata, che vengano effettuati i rilievi
fonometrici di verifica secondo le modalita' di seguito descritte: -
devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimita' dei
ricettori presenti maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettore Rl). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di
attivita' di lavorazione e il livello equivalente di rumore
ambientale con cava in attivita'; - devono essere eseguiti rilievi in
esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area della cava
(ricettore Rl), secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili
incrementi di rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto
ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle
aree monitorate; - il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra'
essere eseguito entro e non oltre 6 mesi dall'inizio attivita' di
coltivazione, in situazione di funzionamento a regime massimo
dell'attivita' estrattiva e in condizioni di lavorazione maggiormente
gravose per i ricettori monitorati (macchine operatrici ubicate
presso il confine di scavo maggiormente prossimo ai ricettori
identificati); - le comunicazioni della data di inizio coltivazione
della cava in oggetto dovranno essere trasmesse a cura del proponente
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e al Comune di Galeata; - tutti i
risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi
all'Amministrazione comunale di Galeata e all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale; -
in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti dovuto
all'attivita' oggetto di valutazione, dovranno essere progettati e
realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e entro i 3
mesi successivi al termine di esecuzione dei rilievi sopra descritti,
interventi di mitigazione e bonifica acustica necessari per garantire
il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
f) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate ed i mezzi d'opera,
al termine della giornata lavorativa, dovranno essere rimessati al di
fuori delle aree di scavo;
g) sull'area di escavazione denominata dal progetto "Zona A",
constatato che gli spessori di riporto assumono una certa rilevanza,
dovra' essere integrato, in fase di recupero dell'area, il sistema di
regimazione idraulica prevedendo un drenaggio profondo, tipo trincea
drenante, posto alla base della superficie di escavazione e collegato
alla rete di scolo superficiale, necessario ad intercettare ed
allontanare le acque di infiltrazione ed evitare eventuali ristagni
idrici all'interno del materiale detritico di riporto;
h) la coltre di suolo vegetale che ricopre il substrato dovra' essere
tenuto separato dal cappellaccio ed accantonato a margine delle aree
di escavazione, per essere distribuito su tutta l'area di recupero al
termine dei lavori di estrazione. Per favorire il mantenimento della
microflora e microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere
realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia e
prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi,
fogliame o semina di coltura da sovescio;
i) al fine di permettere l'attecchimento delle essenze arboree e
arbustive previste, lo spessore di terreno vegetale da posare dovra'
essere almeno pari a 30 cm. su tutte le aree nelle quali verra'
eseguita la piantumazione;
j) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arborea - arbustiva per
almeno tre anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della
vegetazione erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle
piante, l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e
la fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
3) di trasmettere il presente atto alla ditta proponente Castellucci
Marino, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena e di
pubblicarlo, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R.
9/99 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(omissis)