DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1945
Valutazione impatto ambientale (VIA) sul progetto ampliamento bacino idrico ai fini di protezione civile e potenziamento impianti innevamento programmato nel comprensorio sciistico del Corno delle Scale - Lizzano in Belvedere (BO) - Presa d'atto det. della CDS - Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed
integrazioni sul progetto per l'ampliamento del bacino idrico ai fini
di protezione civile e potenziamento dell'impianto di innevamento
programmato nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale nel
comune di Lizzano in Belvedere (BO), proposto dalla Societa' Corno
alle Scale - Iniziative Turistiche, poiche' l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
25 maggio 2004, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1) in considerazione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici
richiamati dal PTCP agli artt. 5.1 e 5.2, si chiede il mantenimento
delle classi quali-quantitative delle acque come attualmente
individuate;
2) le opere previste dovranno verificare le interferenze con
l'alimentazione delle sorgenti e con gli ecosistemi acquatici e
saranno vietati l'uso di sostanze chimiche o biologiche, per i rischi
di inquinamento idrico;
3) dovra' essere posta particolare attenzione alla fase di
cantierizzazione, garantendo anche per questa, il Deflusso minimo
vitale e limitando al massimo la deviazione del normale deflusso
delle acque;
4) i mezzi meccanici potranno circolare solo sulle piste e/o su
strade esistenti nonche' sulle aree dove si dovranno effettuare gli
smantellamenti e le opere di ripristino e solo per il tempo
necessario al compimento dei lavori;
5) al fine di rendere conforme il progetto al PAI del fiume Po, il
Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 "Indirizzi alla
pianificazione urbanistica" dovra' effettuare la variante di
adeguamento al PAI, previa verifica di compatibilita' idraulica e
idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente
con le condizioni di dissesto presenti o potenziali individuate nella
cartografia del piano e avvalendosi, tra l'altro, di analisi di
maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale,
provinciale o della Comunita' Montana di appartenenza. Qualora detta
verifica di compatibilita' individui una delimitazione diversa
dall'area in oggetto che dimostri l'assenza della pericolosita' lungo
il tratto in oggetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del PAI,
all'atto dell'approvazione della suddetta variante, tale
delimitazione dell'area in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi
comprese aggiornera' e integrera' le prescrizioni del Piano;
6) dovra' essere garantita l'ottimale impermeabilizzazione
dell'invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e
di garantire la tenuta idraulica dell'opera;
7) i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto degli
elaborati progettuali presentati. Eventuali modifiche che dovessero
rendersi necessarie in corso d'opera, dovranno preventivamente essere
autorizzate dal Servizio Tecnico di Bacino competente;
8) i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni
dalla data della presente autorizzazione dandone comunicazione almeno
30 giorni prima al Servizio Tecnico di Bacino competente; qualora i
tempi non venissero rispettati, l'autorizzazione decadra'
automaticamente, fatte salve eventuali proroghe rilasciate dal
Servizio Tecnico di Bacino competente a seguito di richiesta,
debitamente motivata, della ditta titolare dell'autorizzazione;
9) il personale tecnico del Servizio Tecnico Bacino competente potra'
procedere, in corso d'opera, alla verifica della corretta esecuzione
dei lavori. La ditta autorizzata ha l'obbligo di attenersi alle
disposizioni che detto personale riterra' utile impartire ai fini
della corretta esecuzione dei lavori;
10) la ditta autorizzata e' tenuta a nominare un direttore dei lavori
che dovra' sovrintendere alla buona esecuzione delle opere, secondo
il progetto approvato. Tale direttore dei lavori dovra'
preventivamente comunicare con congruo anticipo per iscritto al
Servizio Tecnico di Bacino competente la data di inizio dei lavori,
nonche' dare comunicazione dell'avvenuta ultimazione degli stessi,
trasmettendo contestualmente il certificato di regolare esecuzione
dei lavori;
11) il titolare dell'autorizzazione, una volta terminati i lavori, e'
obbligato a richiedere al Servizio Tecnico di Bacino competente il
certificato di rispondenza al progetto autorizzato;
12) se in corso di lavoro il concessionario avesse necessita' di
apportare qualche variante all'opera assentita, ne dovra' chiedere
l'autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino competente;
13) l'opera assentita dovra' essere sempre tenuta in perfetto stato
di manutenzione e il titolare dell'autorizzazione dovra' in ogni
tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei
provvedimenti che il Servizio Tecnico di Bacino competente riterra'
necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e
per la pubblica incolumita'. In particolare dovra' sempre essere
controllata l'efficienza dello sfioratore e dello scarico di fondo,
la tenuta dell'impermeabilizzazione e la stabilita' sia delle sponde
laterali che dell'argine;
14) al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali
condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai
lavori con particolare cura alla stabilita' delle sponde che qualora
dovessero essere soggette a fenomeni di instabilita', per cause da
imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere
ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente,
con spese a carico del concessionario;
15) per eseguire lavori di manutenzione straordinaria (per es.
sostituzione dell'impermeabilizzazione, ripresa di franamenti
dell'argine, ecc,) o per apportare modifiche all'opera realizzata,
dovra' essere richiesta preventiva autorizzazione al Servizio Tecnico
di Bacino competente, presentando un progetto con la descrizione dei
lavori che si intende eseguire;
16) il titolare dell'opera e' tenuto a presentare ogni tre anni, con
riferimento alla data della messa in esercizio, una relazione di
idoneita' statica dell'opera a firma di tecnico specializzato. In
tale relazione dovranno essere riportate anche le letture
inclinometriche e piezometriche previste nel piano di manutenzione
dell'invaso contenuto nel SIA presentato;
17) tutte le opere inerenti e conseguenti alle precedenti
prescrizioni saranno a carico esclusivamente del titolare
dell'autorizzazione;
18) il Servizio Tecnico di Bacino competente si riserva, per esigenze
geologiche, idrauliche o di pubblica incolumita', di revocare, in
qualsiasi momento l'autorizzazione conseguente il presente
disciplinare tecnico, e il proprietario dovra' provvedere a demolire
tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun
diritto di rivalsa;
19) qualora la titolarita' dell'opera in questione dovesse essere
ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto
dovranno essere assunti dal nuovo proprietario. I dati del soggetto
subentrante dovranno essere comunicati tempestivamente al Servizio
Tecnico di Bacino competente; in caso contrario, il Servizio si
riserva di revocare la presente autorizzazione;
20) qualora il titolare dell'opera volesse dismettere l'invaso,
dovra' preventivamente richiederne l'autorizzazione al Servizio
Tecnico di Bacino competente, presentando un progetto che descriva le
modalita' di demolizione dell'opera e che preveda un piano di
recupero dell'area;
21) l'istruttoria di approvazione del progetto, ai sensi della Legge
183/89, e' stata effettuata dal Servizio Tecnico Bacino Reno in
quanto la domanda e' stata presentata dalla Societa' Corno alle Scale
Iniziative Turistiche SpA prima dell'adozione della determina n.
16155 del 25/11/2003, con la quale la Direzione generale Ambiente,
Difesa del suolo e della costa ha ridefinito gli ambiti territoriali
di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino, ma dato che attualmente
il bacino idrografico del torrente Dardagna ricade nel territorio di
competenza del Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia,
qualsiasi ulteriore richiesta da parte della Societa' Corno alle
Scale Iniziative Turistiche SpA, dovra' essere indirizzata al
Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia, cui spetta il
controllo e la sorveglianza dell'impianto;
22) al fine di valutare e controllare gli afflussi all'invaso si
richiede l'installazione di un misuratore di portata sull'opera di
derivazione dal torrente Dardagna. Lo strumento dovra' misurare con
frequenza giornaliera la quantita' di acqua invasata nel bacino. I
dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile
all'Amministrazione provinciale, Servizio Assetto idrogeologico -
Ufficio Tutela e Gestione Risorse idriche;
23) dovra' essere posta particolare cura nella stesa e nella
saldatura dei teli per l'impermeabilizzazione dell'invaso. Le sponde
laterali del lago dovranno essere protette con massi di varie
dimensioni reperiti in loco, in modo da mascherare il piu' possibile
il telo impermeabile. Tale rivestimento dovra' quindi arrivare sino
al limite del livello di magra, onde evitare che in tali periodi il
telo risulti visibile. A loro volta i massi dovranno essere intasati
e ricoperti interamente con terreno vegetale in modo da ottenere uno
strato di almeno 5 cm. da inerbire con specie erbacee autoctone
attraverso idrosemina. Particolare cura dovra' essere tenuta nella
realizzazione del manto erboso delle sponde e della corona
perimetrale che dovra' prevedere l'impiego di tecniche che
garantiscano la tenuta del manto stesso nei confronti di erosioni
future;
24) in merito alle opere di mitigazione della sala macchine per gli
impianti ad uso innevamento, si indica di non impiegare postime
forestale di Fagus selvatica, come indicato in relazione, in quanto
il futuro sviluppo vegetativo presenterebbe notevoli difficolta'
dovute sia all'altitudine che all'esposizione. Si chiede, al
contrario, di ricostituire la tipologia vegetazionale esistente
rappresentata da praterie a Nardus stricta e Brachypodium genuense
(Habitat 6230 prioritario secondo la direttiva 92/43/CEE);
25) le operazioni di periodica ed ordinaria manutenzione previste nel
"Piano di manutenzione dell'invaso" dovranno prevedere anche la
manutenzione, ed eventuale reintegro, del manto erboso di copertura
delle sponde e della corona perimetrale dell'invaso;
26) ai fini della salvaguardia della fauna anfibia esistente e
potenziale, le future operazioni di manutenzione dell'invaso dovranno
essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie
anfibie, che corrisponde, data l'altitudine, al periodo meta'
aprile-meta' settembre;
27) visto il parere del Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna
della Provincia di Bologna, come acquisito al prot. n. 53601/VIM del
6 luglio 2004, il canale progettato per la risalita dei pesci in
sponda orografica sinistra non dovra' essere realizzato e il DMV
dovra' essere garantito tramite apposito dispositivo adeguatamente
dimensionato nella traversa di ritenuta dell'invaso;
28) al fine di utilizzare le acque invasate, oltre che per
l'innevamento programmato, come riserva d'acqua per protezione civile
(uso antincendio) o per altro e diverso uso, ai sensi del R.R. n. 41
del 20 novembre 2001, dovra' essere richiesta apposita concessione
alla derivazione di acqua pubblica;
29) realizzare la centrale di pompaggio arretrata di almeno 2 m. in
direzione sud, per consentire un maggiore interramento della parete a
vista e diminuire l'impatto visivo originato da tale opera; tale
ricollocazione risulterebbe applicabile, onde evitare la ricaduta del
fabbricato in Zona B del Parco regionale del Corno alle Scale,
attraverso la rotazione della centralina fino a portare la parete a
monte in prossimita' del confine del Preparco sciistico - Zona B;
30) non deve essere dato inizio ai lavori prima del prescritto
rilascio, da parte del Comune, del permesso di costruire o prima di
30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio
dell'attivita'; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e'
efficace entro i limiti temporali di validita' del permesso di
costruire medesimo o, in assenza dell'atto amministrativo comunale,
per la durata di 360 giorni dalla data di rilascio;
31) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde
evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilita'
dei terreni ed al buon regime delle acque;
32) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti
immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno
eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotati,
per una sufficiente estensione dell'intorno, di idonee opere di
raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi
costantemente efficienti;
33) nella realizzazione delle opere di sostegno e controllo
dell'erosione superficiale sulle scarpate di neoformazione si
dovranno sempre adottare, ove possibile, le tecniche basate sui
principi dell'ingegneria naturalistica;
34) il terreno di risulta proveniente dall'ampliamento e non
riutilizzato per la sistemazione del lago, computato in circa 20.000
metri cubi, per il quale non vengono forniti ubicazione, modalita' e
garanzie di un corretto utilizzo nell'area di cantiere o nelle
confinanti piste del demanio sciistico, potra' essere impiegato o
ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il
materiale dovra' essere smaltito in discariche autorizzate;
35) l'esecuzione dei riporti dovra' essere preceduta dalla
predisposizione dei piani di posa (scoticatura ed eventuale
gradonatura), il materiale riportato dovra' essere adeguatamente
costipato ed inoltre dovranno essere realizzate, se necessarie, le
opportune opere di contenimento;
36) le scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti
punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite
e piantumate con idonee specie autoctone entro la prima stagione
utile, al fine di evitare fenomeni erosivi o scoscendimenti;
37) le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con
strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in
condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di
erosione, scolo improprio e ristagno;
38) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,
terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area
direttamente interessata dall'intervento autorizzato;
39) tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalita' ed alle
limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia
forestale";
40) dovranno essere adottate le indicazioni e le modalita' esecutive
di cui alla Relazione geologica del dott. M. Zubani, allegata al
progetto;
41) in merito alla realizzazione dello sbarramento del bacino
mediante terre armate si dovra' per quanto possibile prevedere
l'impiego di materiali inerti reperiti in sito;
42) in considerazione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici
richiamati dal PTCP agli artt. 5.1 e 5.2, si chiede il mantenimento
delle classi quali-quantitative delle acque come attualmente
individuate;
43) le opere previste dovranno verificare le interferenze con
l'alimentazione delle sorgenti e con gli ecosistemi acquatici e
saranno vietati l'uso di sostanze chimiche o biologiche, per i rischi
di inquinamento idrico;
44) dovra' essere posta particolare attenzione alla fase di
cantierizzazione, garantendo anche per questa il deflusso minimo
vitale e limitando al massimo la deviazione del normale deflusso
delle acque;
45) i mezzi meccanici potranno circolare solo sulle piste e/o su
strade esistenti nonche' sulle aree dove si dovranno effettuare gli
smantellamenti e le opere di ripristino e solo per il tempo
necessario al compimento dei lavori;
46) al fine di rendere conforme il progetto al PAI del fiume Po, il
Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 "Indirizzi alla
pianificazione urbanistica" dovra' effettuare la variante di
adeguamento al PAI, previa verifica di compatibilita' idraulica e
idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente
con le condizioni di dissesto presenti o potenziali individuate nella
cartografia del piano e avvalendosi, tra l'altro, di analisi di
maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale,
provinciale o della Comunita' Montana di appartenenza. Qualora detta
verifica di compatibilita' individui una delimitazione diversa
dall'area in oggetto che dimostri l'assenza della pericolosita' lungo
il tratto in oggetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del PAI,
all'atto dell'approvazione della suddetta variante, tale
delimitazione dell'area in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi
comprese aggiornera' e integrera' le prescrizioni del Piano;
47) minimizzare gli impatti sull'ambiente circostante e sul
paesaggio, mettendo in atto tutte le azioni di mitigazione e
prevenzione previste nel progetto;
48) all'interno del manufatto destinato alla sala compressori, dovra'
essere predisposta una zona di dimensioni adeguate, riservata al
deposito temporaneo degli olii nuovi ed esausti e delle acque di
condensa. Detta zona dovra' essere perimetrata con cordolo in cemento
al fine di evitare l'eventuale fuoriuscita accidentale dei rifiuti.
Si precisa che tali rifiuti dovranno essere conservati in appositi
contenitori e smaltiti tramite ditte autorizzate alla gestione degli
oli esausti;
49) effettuare sia nell'acqua a monte che a valle dell'invaso,
durante il periodo in cui viene eseguito l'innevamento artificiale,
almeno una analisi all'anno per il controllo chimico e batteriologico
del rispetto dei parametri previsti ai sensi del DLgs 152/99,
Allegato 2 e i referti dovranno essere inviati all'ASL di Bologna,
Area di Igiene e Sanita' pubblica di Porretta Terme;
50) il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della
ritenuta dell'invaso dovra' essere garantito pari a 25 l/s;
51) al fine di valutare e controllare gli afflussi all'invaso si
richiede l'installazione di un misuratore di portata. Lo strumento
dovra' misurare con frequenza giornaliera la quantita' di acqua
immessa nel bacino. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza
mensile all'Amministrazione provinciale, Servizio Assetto
idrogeologico - Ufficio Tutela e Gestione risorse idriche. Poiche'
circa 1,5 km. a valle dell'invaso, sullo stesso torrente Dardagna,
insiste un prelievo di acque per uso potabile di classe A1 (Val di
Gorgo) e l'intero tratto del torrente compreso tra le sorgenti ed il
confine del Parco e' classificato idoneo alla vita acquatica (acque
salmonicole), qualora si dovesse verificare un peggioramento
qualitativo o quantitativo della disponibilita' di risorsa idrica
relativamente a questi usi, certamente prioritari rispetto
all'innevamento del comprensorio sciistico, si interverra'
opportunamente sulla gestione dell'invaso e l'utilizzo delle sue
acque;
52) sull'opera di presa dovra' essere posta in essere, a carico
dell'utente, apposito contatore per la misurazione delle portate
derivate a norma dell'art. 22, comma 3 del DLgs 152/99;
53) in merito all'inserimento paesaggistico, l'invaso di progetto
dovra' avere le medesime caratteristiche di quello esistente. A tal
fine i massi posti a copertura delle sponde laterali del lago e della
corona perimetrale dovranno essere intasati e ricoperti interamente
con terreno vegetale in modo da ottenere uno strato di almeno 5 cm.
da inerbire con specie erbacee autoctone attraverso idrosemina;
54) si prescrive di non aggiungere alcun tipo di additivo alle acque
utilizzate per l'innevamento;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna, previsto
dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla valutazione del
progetto in oggetto e' espresso all'interno del Rapporto di cui al
punto 3.8;
d) di dare atto che il parere del Comune di Lizzano in Belvedere,
previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del
Rapporto di cui al punto 3.8;
e) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico Bacino Reno, ing. Giuseppe Simoni, n. 8898 dell'1 luglio
2004, e' stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione,
esercizio e vigilanza degli invasi artificiali ai sensi della
delibera di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990, che
costituisce l'Allegato A come parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
f) di dare atto che con nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna
al prot. n. 52397/VIM dell'1 luglio 2004, il Direttore del Parco
regionale del Corno alle Scale ha dato il nullaosta ad intervenire
relativamente alla realizzazione dell'ampliamento del bacino in
localita' le Malghe recependo le previsioni contenute nella
relazione integrativa suddetta e tenendo conto delle osservazioni
presentate alla Regione con nota prot. 48607/VIM del 18 giugno 2004;
tali documenti rappresentano l'Allegato B e C e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
g) di dare atto che con nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna
al prot. n. 58896/VIM del 23 luglio 2004, il Comune di Lizzano in
Belvedere ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 3394/2004;
tale documento rappresenta l'Allegato D e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
h) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni architettonici e del
paesaggio ha espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5 del DLgs 42/04,
all'interno della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi,
come riportato nel rapporto ambientale di cui al punto 3.8, parere
concorde con l'Amministrazione comunale in relazione alla
realizzazione del progetto in oggetto;
i) di dare atto che con nota prot. n. 5823 del 15 luglio 2004,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58127/VIM del 21
luglio 2004, la Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno, ai
sensi dell'art. 51 della Legge 142/90, ha autorizzato la Societa'
Corno alle Scale ad eseguire movimento di terreno in area soggetta a
vincolo idrogeologico nel comune di Lizzano in Belvedere, in
localita' Corno alle Scale-Malghe, alle condizioni contenute nel
rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato E e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
j) di dare atto che con nota prot. n. 28840 dell'11 giugno 2004,
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 47867/VIM del 16
luglio 2004, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna,
Dipartimento di Sanita' pubblica ha dato il proprio parere favorevole
alla realizzazione dell'impianto in oggetto, alle condizioni
contenute nel rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato F e
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
k) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico Bacino Reno, ing. Giuseppe Simoni, n. 12380 del 10 settembre
2004, e' stata rilasciata la concessione per la derivazione di acqua
pubblica ai sensi del R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, che
costituisce l'Allegato G ed e' parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
l) di dare atto che con prot. n. 181443 del 19 giugno 2004, acquisita
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58128/VIM del 21 luglio
2004, la Provincia di Bologna si e' espressa con parere favorevole al
progetto in oggetto per quanto riguarda la concessione di derivazione
di acqua pubblica ai sensi del R.R. 41/01 alle condizioni contenute
nel rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato H e costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
m) di dare atto che con prot. n. 181443 del 19 giugno 2004, acquisita
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58128/VIM del 21 luglio
2004, la Provincia di Bologna, Servizio apicale Tutela e Sviluppo
fauna ittica si e' espressa con proprio parere rispetto alla presenza
di fauna ittica nel tratto interessato del Dardagna; tale documento
rappresenta l'Allegato I e costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto deliberativo;
n) di dare atto che con prot. n. 1292 del 14 maggio 2004, acquisita
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 61214/VIM del 2 agosto 2004,
ARPA - Sezione provinciale di Bologna ha espresso il proprio parere
ambientale favorevole in merito al progetto in oggetto, alle
condizioni contenute nel rapporto e riportate in tale atto; tale
documento rappresenta l'Allegato L e costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
o) di dare atto che il Servizio Parchi e Risorse forestali della
Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza dei Servizi, ma con prot. n. AMB/PRN/04/58598 del 22
luglio 2004, ha inviato il proprio parere favorevole per quanto
riguarda la valutazione di incidenza rispetto all'area SIC - ZPS
"Corno alle Scale", ai sensi del DPR 357/97 come modificato dal DPR
102/03; tale documento rappresenta l'Allegato M e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Societa' Corno alle Scale
Iniziative Turistiche;
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al
Comune di Lizzano in Belvedere, alla Comunita' Montana dell'Alta
Media Valle del Reno, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico
Bacino Reno, alla Regione - Servizio Parchi e Risorse forestali, alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,
all'Autorita' di Bacino Po, all'ARPA - Sezione provinciale di
Bologna, all'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna, al Parco
regionale del Corno alle Scale, alla Soprintendenza per i Beni
architettonici e del paesaggio dell'Emilia;
r) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 4;
s) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.