REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1945

Valutazione impatto ambientale (VIA) sul progetto ampliamento bacino idrico ai fini di protezione civile e potenziamento impianti innevamento programmato nel comprensorio sciistico del Corno delle Scale - Lizzano in Belvedere (BO) - Presa d'atto det. della CDS - Titolo III, L.R. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed                
integrazioni sul progetto per l'ampliamento del bacino idrico ai fini           
di protezione civile e potenziamento dell'impianto di innevamento               
programmato nel comprensorio sciistico del Corno alle Scale nel                 
comune di Lizzano in Belvedere (BO), proposto dalla Societa' Corno              
alle Scale - Iniziative Turistiche, poiche' l'intervento previsto e',           
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il             
25 maggio 2004, nel complesso ambientalmente compatibile;                       
b) di ritenere quindi possibile realizzare l'intervento di cui al               
punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate             
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza             
di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e                     
sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:                
1) in considerazione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici               
richiamati dal PTCP agli artt. 5.1 e 5.2, si chiede il mantenimento             
delle classi quali-quantitative delle acque come attualmente                    
individuate;                                                                    
2) le opere previste dovranno verificare le interferenze con                    
l'alimentazione delle sorgenti e con gli ecosistemi acquatici e                 
saranno vietati l'uso di sostanze chimiche o biologiche, per i rischi           
di inquinamento idrico;                                                         
3) dovra' essere posta particolare attenzione alla fase di                      
cantierizzazione, garantendo anche per questa, il Deflusso minimo               
vitale e limitando al massimo la deviazione del normale deflusso                
delle acque;                                                                    
4) i mezzi meccanici potranno circolare solo sulle piste e/o su                 
strade esistenti nonche' sulle aree dove si dovranno effettuare gli             
smantellamenti e le opere di ripristino e solo per il tempo                     
necessario al compimento dei lavori;                                            
5) al fine di rendere conforme il progetto al PAI del fiume Po, il              
Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 "Indirizzi alla                       
pianificazione urbanistica" dovra' effettuare la variante di                    
adeguamento al PAI, previa verifica di compatibilita' idraulica e               
idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente              
con le condizioni di dissesto presenti o potenziali individuate nella           
cartografia del piano e avvalendosi, tra l'altro, di analisi di                 
maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale,                  
provinciale o della Comunita' Montana di appartenenza. Qualora detta            
verifica di compatibilita' individui una delimitazione diversa                  
dall'area in oggetto che dimostri l'assenza della pericolosita' lungo           
il tratto in oggetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del PAI,                   
all'atto dell'approvazione della suddetta variante, tale                        
delimitazione dell'area in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi            
comprese aggiornera' e integrera' le prescrizioni del Piano;                    
6) dovra' essere garantita l'ottimale impermeabilizzazione                      
dell'invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e             
di garantire la tenuta idraulica dell'opera;                                    
7) i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto degli                   
elaborati progettuali presentati. Eventuali modifiche che dovessero             
rendersi necessarie in corso d'opera, dovranno preventivamente essere           
autorizzate dal Servizio Tecnico di Bacino competente;                          
8) i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni             
dalla data della presente autorizzazione dandone comunicazione almeno           
30 giorni prima al Servizio Tecnico di Bacino competente; qualora i             
tempi non venissero rispettati, l'autorizzazione decadra'                       
automaticamente, fatte salve eventuali proroghe rilasciate dal                  
Servizio Tecnico di Bacino competente a seguito di richiesta,                   
debitamente motivata, della ditta titolare dell'autorizzazione;                 
9) il personale tecnico del Servizio Tecnico Bacino competente potra'           
procedere, in corso d'opera, alla verifica della corretta esecuzione            
dei lavori. La ditta autorizzata ha l'obbligo di attenersi alle                 
disposizioni che detto personale riterra' utile impartire ai fini               
della corretta esecuzione dei lavori;                                           
10) la ditta autorizzata e' tenuta a nominare un direttore dei lavori           
che dovra' sovrintendere alla buona esecuzione delle opere, secondo             
il progetto approvato. Tale direttore dei lavori dovra'                         
preventivamente comunicare con congruo anticipo per iscritto al                 
Servizio Tecnico di Bacino competente la data di inizio dei lavori,             
nonche' dare comunicazione dell'avvenuta ultimazione degli stessi,              
trasmettendo contestualmente il certificato di regolare esecuzione              
dei lavori;                                                                     
11) il titolare dell'autorizzazione, una volta terminati i lavori, e'           
obbligato a richiedere al Servizio Tecnico di Bacino competente il              
certificato di rispondenza al progetto autorizzato;                             
12) se in corso di lavoro il concessionario avesse necessita' di                
apportare qualche variante all'opera assentita, ne dovra' chiedere              
l'autorizzazione al Servizio Tecnico di Bacino competente;                      
13) l'opera assentita dovra' essere sempre tenuta in perfetto stato             
di manutenzione e il titolare dell'autorizzazione dovra' in ogni                
tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei                
provvedimenti che il Servizio Tecnico di Bacino competente riterra'             
necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e             
per la pubblica incolumita'. In particolare dovra' sempre essere                
controllata l'efficienza dello sfioratore e dello scarico di fondo,             
la tenuta dell'impermeabilizzazione e la stabilita' sia delle sponde            
laterali che dell'argine;                                                       
14) al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali                   
condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai                 
lavori con particolare cura alla stabilita' delle sponde che qualora            
dovessero essere soggette a fenomeni di instabilita', per cause da              
imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere                       
ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente,              
con spese a carico del concessionario;                                          
15) per eseguire lavori di manutenzione straordinaria (per es.                  
sostituzione dell'impermeabilizzazione, ripresa di franamenti                   
dell'argine, ecc,) o per apportare modifiche all'opera realizzata,              
dovra' essere richiesta preventiva autorizzazione al Servizio Tecnico           
di Bacino competente, presentando un progetto con la descrizione dei            
lavori che si intende eseguire;                                                 
16) il titolare dell'opera e' tenuto a presentare ogni tre anni, con            
riferimento alla data della messa in esercizio, una relazione di                
idoneita' statica dell'opera a firma di tecnico specializzato. In               
tale relazione dovranno essere riportate anche le letture                       
inclinometriche e piezometriche previste nel piano di manutenzione              
dell'invaso contenuto nel SIA presentato;                                       
17) tutte le opere inerenti e conseguenti alle precedenti                       
prescrizioni saranno a carico esclusivamente del titolare                       
dell'autorizzazione;                                                            
18) il Servizio Tecnico di Bacino competente si riserva, per esigenze           
geologiche, idrauliche o di pubblica incolumita', di revocare, in               
qualsiasi momento l'autorizzazione conseguente il presente                      
disciplinare tecnico, e il proprietario dovra' provvedere a demolire            
tutta, od in parte, l'opera assentita a proprie spese, senza alcun              
diritto di rivalsa;                                                             
19) qualora la titolarita' dell'opera in questione dovesse essere               
ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto           
dovranno essere assunti dal nuovo proprietario. I dati del soggetto             
subentrante dovranno essere comunicati tempestivamente al Servizio              
Tecnico di Bacino competente; in caso contrario, il Servizio si                 
riserva di revocare la presente autorizzazione;                                 
20) qualora il titolare dell'opera volesse dismettere l'invaso,                 
dovra' preventivamente richiederne l'autorizzazione al Servizio                 
Tecnico di Bacino competente, presentando un progetto che descriva le           
modalita' di demolizione dell'opera e che preveda un piano di                   
recupero dell'area;                                                             
21) l'istruttoria di approvazione del progetto, ai sensi della Legge            
183/89, e' stata effettuata dal Servizio Tecnico Bacino Reno in                 
quanto la domanda e' stata presentata dalla Societa' Corno alle Scale           
Iniziative Turistiche SpA prima dell'adozione della determina n.                
16155 del 25/11/2003, con la quale la Direzione generale Ambiente,              
Difesa del suolo e della costa ha ridefinito gli ambiti territoriali            
di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino, ma dato che attualmente            
il bacino idrografico del torrente Dardagna ricade nel territorio di            
competenza del Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia,                 
qualsiasi ulteriore richiesta da parte della Societa' Corno alle                
Scale Iniziative Turistiche SpA, dovra' essere indirizzata al                   
Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia, cui spetta il                  
controllo e la sorveglianza dell'impianto;                                      
22) al fine di valutare e controllare gli afflussi all'invaso si                
richiede l'installazione di un misuratore di portata sull'opera di              
derivazione dal torrente Dardagna. Lo strumento dovra' misurare con             
frequenza giornaliera la quantita' di acqua invasata nel bacino. I              
dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile                              
all'Amministrazione provinciale, Servizio Assetto idrogeologico -               
Ufficio Tutela e Gestione Risorse idriche;                                      
23) dovra' essere posta particolare cura nella stesa e nella                    
saldatura dei teli per l'impermeabilizzazione dell'invaso. Le sponde            
laterali del lago dovranno essere protette con massi di varie                   
dimensioni reperiti in loco, in modo da mascherare il piu' possibile            
il telo impermeabile. Tale rivestimento dovra' quindi arrivare sino             
al limite del livello di magra, onde evitare che in tali periodi il             
telo risulti visibile. A loro volta i massi dovranno essere intasati            
e ricoperti interamente con terreno vegetale in modo da ottenere uno            
strato di almeno 5 cm. da inerbire con specie erbacee autoctone                 
attraverso idrosemina. Particolare cura dovra' essere tenuta nella              
realizzazione del manto erboso delle sponde e della corona                      
perimetrale che dovra' prevedere l'impiego di tecniche che                      
garantiscano la tenuta del manto stesso nei confronti di erosioni               
future;                                                                         
24) in merito alle opere di mitigazione della sala macchine per gli             
impianti ad uso innevamento, si indica di non impiegare postime                 
forestale di Fagus selvatica, come indicato in relazione, in quanto             
il futuro sviluppo vegetativo presenterebbe notevoli difficolta'                
dovute sia all'altitudine che all'esposizione. Si chiede, al                    
contrario, di ricostituire la tipologia vegetazionale esistente                 
rappresentata da praterie a Nardus stricta e Brachypodium genuense              
(Habitat 6230 prioritario secondo la direttiva 92/43/CEE);                      
25) le operazioni di periodica ed ordinaria manutenzione previste nel           
"Piano di manutenzione dell'invaso" dovranno prevedere anche la                 
manutenzione, ed eventuale reintegro, del manto erboso di copertura             
delle sponde e della corona perimetrale dell'invaso;                            
26) ai fini della salvaguardia della fauna anfibia esistente e                  
potenziale, le future operazioni di manutenzione dell'invaso dovranno           
essere effettuate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie             
anfibie, che corrisponde, data l'altitudine, al periodo meta'                   
aprile-meta' settembre;                                                         
27) visto il parere del Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna                
della Provincia di Bologna, come acquisito al prot. n. 53601/VIM del            
6 luglio 2004, il canale progettato per la risalita dei pesci in                
sponda orografica sinistra non dovra' essere realizzato e il DMV                
dovra' essere garantito tramite apposito dispositivo adeguatamente              
dimensionato nella traversa di ritenuta dell'invaso;                            
28) al fine di utilizzare le acque invasate, oltre che per                      
l'innevamento programmato, come riserva d'acqua per protezione civile           
(uso antincendio) o per altro e diverso uso, ai sensi del R.R. n. 41            
del 20 novembre 2001, dovra' essere richiesta apposita concessione              
alla derivazione di acqua pubblica;                                             
29) realizzare la centrale di pompaggio arretrata di almeno 2 m. in             
direzione sud, per consentire un maggiore interramento della parete a           
vista e diminuire l'impatto visivo originato da tale opera; tale                
ricollocazione risulterebbe applicabile, onde evitare la ricaduta del           
fabbricato in Zona B del Parco regionale del Corno alle Scale,                  
attraverso la rotazione della centralina fino a portare la parete a             
monte in prossimita' del confine del Preparco sciistico - Zona B;               
30) non deve essere dato inizio ai lavori prima del prescritto                  
rilascio, da parte del Comune, del permesso di costruire o prima di             
30 giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio                  
dell'attivita'; l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e'           
efficace entro i limiti temporali di validita' del permesso di                  
costruire medesimo o, in assenza dell'atto amministrativo comunale,             
per la durata di 360 giorni dalla data di rilascio;                             
31) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto                  
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella            
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde           
evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilita'           
dei terreni ed al buon regime delle acque;                                      
32) gli scavi e gli sbancamenti dovranno essere seguiti                         
immediatamente dalle opere di consolidamento e di sostegno                      
eventualmente necessarie, opportunamente drenate a tergo e dotati,              
per una sufficiente estensione dell'intorno, di idonee opere di                 
raccolta e smaltimento delle acque di percolazione, da mantenersi               
costantemente efficienti;                                                       
33) nella realizzazione delle opere di sostegno e controllo                     
dell'erosione superficiale sulle scarpate di neoformazione si                   
dovranno sempre adottare, ove possibile, le tecniche basate sui                 
principi dell'ingegneria naturalistica;                                         
34) il terreno di risulta proveniente dall'ampliamento e non                    
riutilizzato per la sistemazione del lago, computato in circa 20.000            
metri cubi, per il quale non vengono forniti ubicazione, modalita' e            
garanzie di un corretto utilizzo nell'area di cantiere o nelle                  
confinanti piste del demanio sciistico, potra' essere impiegato o               
ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il           
materiale dovra' essere smaltito in discariche autorizzate;                     
35) l'esecuzione dei riporti dovra' essere preceduta dalla                      
predisposizione dei piani di posa (scoticatura ed eventuale                     
gradonatura), il materiale riportato dovra' essere adeguatamente                
costipato ed inoltre dovranno essere realizzate, se necessarie, le              
opportune opere di contenimento;                                                
36) le scarpate originate dalle movimentazioni di cui ai precedenti             
punti, dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite           
e piantumate con idonee specie autoctone entro la prima stagione                
utile, al fine di evitare fenomeni erosivi o scoscendimenti;                    
37) le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con                
strutture proporzionate e durature e opportunamente convogliate in              
condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di             
erosione, scolo improprio e ristagno;                                           
38) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,           
terreni e scoli esistenti nelle immediate adiacenze dell'area                   
direttamente interessata dall'intervento autorizzato;                           
39) tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalita' ed alle            
limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia                 
forestale";                                                                     
40) dovranno essere adottate le indicazioni e le modalita' esecutive            
di cui alla Relazione geologica del dott. M. Zubani, allegata al                
progetto;                                                                       
41) in merito alla realizzazione dello sbarramento del bacino                   
mediante terre armate si dovra' per quanto possibile prevedere                  
l'impiego di materiali inerti reperiti in sito;                                 
42) in considerazione degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici              
richiamati dal PTCP agli artt. 5.1 e 5.2, si chiede il mantenimento             
delle classi quali-quantitative delle acque come attualmente                    
individuate;                                                                    
43) le opere previste dovranno verificare le interferenze con                   
l'alimentazione delle sorgenti e con gli ecosistemi acquatici e                 
saranno vietati l'uso di sostanze chimiche o biologiche, per i rischi           
di inquinamento idrico;                                                         
44) dovra' essere posta particolare attenzione alla fase di                     
cantierizzazione, garantendo anche per questa il deflusso minimo                
vitale e limitando al massimo la deviazione del normale deflusso                
delle acque;                                                                    
45) i mezzi meccanici potranno circolare solo sulle piste e/o su                
strade esistenti nonche' sulle aree dove si dovranno effettuare gli             
smantellamenti e le opere di ripristino e solo per il tempo                     
necessario al compimento dei lavori;                                            
46) al fine di rendere conforme il progetto al PAI del fiume Po, il             
Comune, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 "Indirizzi alla                       
pianificazione urbanistica" dovra' effettuare la variante di                    
adeguamento al PAI, previa verifica di compatibilita' idraulica e               
idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente              
con le condizioni di dissesto presenti o potenziali individuate nella           
cartografia del piano e avvalendosi, tra l'altro, di analisi di                 
maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale,                  
provinciale o della Comunita' Montana di appartenenza. Qualora detta            
verifica di compatibilita' individui una delimitazione diversa                  
dall'area in oggetto che dimostri l'assenza della pericolosita' lungo           
il tratto in oggetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del PAI,                   
all'atto dell'approvazione della suddetta variante, tale                        
delimitazione dell'area in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi            
comprese aggiornera' e integrera' le prescrizioni del Piano;                    
47) minimizzare gli impatti sull'ambiente circostante e sul                     
paesaggio, mettendo in atto tutte le azioni di mitigazione e                    
prevenzione previste nel progetto;                                              
48) all'interno del manufatto destinato alla sala compressori, dovra'           
essere predisposta una zona di dimensioni adeguate, riservata al                
deposito temporaneo degli olii nuovi ed esausti e delle acque di                
condensa. Detta zona dovra' essere perimetrata con cordolo in cemento           
al fine di evitare l'eventuale fuoriuscita accidentale dei rifiuti.             
Si precisa che tali rifiuti dovranno essere conservati in appositi              
contenitori e smaltiti tramite ditte autorizzate alla gestione degli            
oli esausti;                                                                    
49) effettuare sia nell'acqua a monte che a valle dell'invaso,                  
durante il periodo in cui viene eseguito l'innevamento artificiale,             
almeno una analisi all'anno per il controllo chimico e batteriologico           
del rispetto dei parametri previsti ai sensi del DLgs 152/99,                   
Allegato 2 e i referti dovranno essere inviati all'ASL di Bologna,              
Area di Igiene e Sanita' pubblica di Porretta Terme;                            
50) il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della                 
ritenuta dell'invaso dovra' essere garantito pari a 25 l/s;                     
51) al fine di valutare e controllare gli afflussi all'invaso si                
richiede l'installazione di un misuratore di portata. Lo strumento              
dovra' misurare con frequenza giornaliera la quantita' di acqua                 
immessa nel bacino. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza                
mensile all'Amministrazione provinciale, Servizio Assetto                       
idrogeologico - Ufficio Tutela e Gestione risorse idriche. Poiche'              
circa 1,5 km. a valle dell'invaso, sullo stesso torrente Dardagna,              
insiste un prelievo di acque per uso potabile di classe A1 (Val di              
Gorgo) e l'intero tratto del torrente compreso tra le sorgenti ed il            
confine del Parco e' classificato idoneo alla vita acquatica (acque             
salmonicole), qualora si dovesse verificare un peggioramento                    
qualitativo o quantitativo della disponibilita' di risorsa idrica               
relativamente a questi usi, certamente prioritari rispetto                      
all'innevamento del comprensorio sciistico, si interverra'                      
opportunamente sulla gestione dell'invaso e l'utilizzo delle sue                
acque;                                                                          
52) sull'opera di presa dovra' essere posta in essere, a carico                 
dell'utente, apposito contatore per la misurazione delle portate                
derivate a norma dell'art. 22, comma 3 del DLgs 152/99;                         
53) in merito all'inserimento paesaggistico, l'invaso di progetto               
dovra' avere le medesime caratteristiche di quello esistente. A tal             
fine i massi posti a copertura delle sponde laterali del lago e della           
corona perimetrale dovranno essere intasati e ricoperti interamente             
con terreno vegetale in modo da ottenere uno strato di almeno 5 cm.             
da inerbire con specie erbacee autoctone attraverso idrosemina;                 
54) si prescrive di non aggiungere alcun tipo di additivo alle acque            
utilizzate per l'innevamento;                                                   
c) di dare atto che il parere della Provincia di Bologna, previsto              
dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla valutazione del            
progetto in oggetto e' espresso all'interno del Rapporto di cui al              
punto 3.8;                                                                      
d) di dare atto che il parere del Comune di Lizzano in Belvedere,               
previsto dall'art. 18, comma 6 della L.R. 9/99 in merito alla                   
valutazione del progetto in oggetto e' espresso all'interno del                 
Rapporto di cui al punto 3.8;                                                   
e) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio            
Tecnico Bacino Reno, ing. Giuseppe Simoni, n. 8898 dell'1 luglio                
2004, e' stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione,                    
esercizio e vigilanza degli invasi artificiali ai sensi della                   
delibera di Consiglio regionale n. 3109 del 19 marzo 1990, che                  
costituisce l'Allegato A come parte integrante e sostanziale del                
presente atto deliberativo;                                                     
f) di dare atto che con nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna             
al prot. n. 52397/VIM dell'1 luglio 2004, il Direttore del Parco                
regionale del Corno alle Scale ha dato il nullaosta ad intervenire              
relativamente alla realizzazione dell'ampliamento del bacino in                 
localita' le Malghe recependo le previsioni contenute  nella                    
relazione integrativa suddetta e tenendo conto delle osservazioni               
presentate alla Regione con nota prot. 48607/VIM del 18 giugno 2004;            
tali documenti rappresentano l'Allegato B e C e costituiscono parte             
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;                        
g) di dare atto che con nota acquisita dalla Regione Emilia-Romagna             
al prot. n. 58896/VIM del 23 luglio 2004, il Comune di Lizzano in               
Belvedere ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica n. 3394/2004;            
tale documento rappresenta l'Allegato D e costituisce parte                     
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;                        
h) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni architettonici e del           
paesaggio ha espresso ai sensi dell'art. 146, comma 5 del DLgs 42/04,           
all'interno della seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi,               
come riportato nel rapporto ambientale di cui al punto 3.8, parere              
concorde con l'Amministrazione comunale in relazione alla                       
realizzazione del progetto in oggetto;                                          
i) di dare atto che con nota prot. n. 5823 del 15 luglio 2004,                  
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58127/VIM del 21             
luglio 2004, la Comunita' Montana Alta e Media Valle del Reno, ai               
sensi dell'art. 51 della Legge 142/90, ha autorizzato la Societa'               
Corno alle Scale ad eseguire movimento di terreno in area soggetta a            
vincolo idrogeologico nel comune di Lizzano in Belvedere, in                    
localita' Corno alle Scale-Malghe, alle condizioni contenute nel                
rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato E e costituisce parte           
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;                        
j) di dare atto che con nota prot. n. 28840 dell'11 giugno 2004,                
acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 47867/VIM del 16             
luglio 2004, l'Azienda Unita' sanitaria locale di Bologna,                      
Dipartimento di Sanita' pubblica ha dato il proprio parere favorevole           
alla realizzazione dell'impianto in oggetto, alle condizioni                    
contenute nel rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato F e               
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto                    
deliberativo;                                                                   
k) di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio            
Tecnico Bacino Reno, ing. Giuseppe Simoni, n. 12380 del 10 settembre            
2004, e' stata rilasciata la concessione per la derivazione di acqua            
pubblica ai sensi del R.R. n. 41 del 20 novembre 2001, che                      
costituisce l'Allegato G ed e' parte integrante e sostanziale del               
presente atto deliberativo;                                                     
l) di dare atto che con prot. n. 181443 del 19 giugno 2004, acquisita           
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58128/VIM del 21 luglio                
2004, la Provincia di Bologna si e' espressa con parere favorevole al           
progetto in oggetto per quanto riguarda la concessione di derivazione           
di acqua pubblica ai sensi del R.R. 41/01 alle condizioni contenute             
nel rapporto; tale documento rappresenta l'Allegato H e costituisce             
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;                  
m) di dare atto che con prot. n. 181443 del 19 giugno 2004, acquisita           
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 58128/VIM del 21 luglio                
2004, la Provincia di Bologna, Servizio apicale Tutela e Sviluppo               
fauna ittica si e' espressa con proprio parere rispetto alla presenza           
di fauna ittica nel tratto interessato del Dardagna; tale documento             
rappresenta l'Allegato I e costituisce parte integrante e sostanziale           
del presente atto deliberativo;                                                 
n) di dare atto che con prot. n. 1292 del 14 maggio 2004, acquisita             
dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 61214/VIM del 2 agosto 2004,           
ARPA - Sezione provinciale di Bologna ha espresso il proprio parere             
ambientale favorevole in merito al progetto in oggetto, alle                    
condizioni contenute nel rapporto e riportate in tale atto; tale                
documento rappresenta l'Allegato L e costituisce parte integrante e             
sostanziale del presente atto deliberativo;                                     
o) di dare atto che il Servizio Parchi e Risorse forestali della                
Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva                
della Conferenza dei Servizi, ma con prot. n. AMB/PRN/04/58598 del 22           
luglio 2004, ha inviato il proprio parere favorevole per quanto                 
riguarda la valutazione di incidenza rispetto all'area SIC - ZPS                
"Corno alle Scale", ai sensi del DPR 357/97 come modificato dal DPR             
102/03; tale documento rappresenta l'Allegato M e costituisce parte             
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;                        
p) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18                
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione al proponente Societa' Corno alle Scale                  
Iniziative Turistiche;                                                          
q) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna, al                
Comune di Lizzano in Belvedere, alla Comunita' Montana dell'Alta                
Media Valle del Reno, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico            
Bacino Reno, alla Regione - Servizio Parchi e Risorse forestali, alla           
Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua,           
all'Autorita' di Bacino Po, all'ARPA - Sezione provinciale di                   
Bologna, all'Azienda Unita' sanitaria locale Bologna, al Parco                  
regionale del Corno alle Scale, alla Soprintendenza per i Beni                  
architettonici e del paesaggio dell'Emilia;                                     
r) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 4;                                                                      
s) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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