COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
Richiesta di modifica disciplinare IGP Fungo di Borgotaro
Il Direttore generale Agricoltura comunica che il Consorzio per la
Tutela della indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro" con
sede a Borgo Val di Taro (Parma) Via Nazionale n. 54, ha presentato
alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE
2081/92, la richiesta di modifica del disciplinare di produzione
relativo alla registrazione di IGP conseguita con Regolamento CE n.
1107 del 12/6/1996.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997 si procede alla pubblicazione della scheda
tecnica relativa alla modifica del disciplinare.
La documentazione resta a disposizione presso il Servizio regionale
Valorizzazione delle produzioni per un periodo, di trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione, valido per la presentazione di
eventuali motivate opposizioni.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Qualificazione delle
produzioni Gloria Savigni tel. 051/284466 - e-mail:
gsavigni@regione.emilia-romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
Disciplinare del Fungo di Borgotaro IGP
INDICE GENERALE
1.0 Premessa
2.0 Definizioni
3.0 Requisiti
3.1 Zona definita 3.1.1 Zona di produzione 3.1.2 Zona di raccolta
3.2 Processo produttivo 3.2.1 Raccolta 3.2.2 Conservazione del
prodotto fresco 3.2.3 Processo di trasformazione 3.2.3.1 Essiccato
3.2.3.2 Congelato/surgelato 3.2.3.3 Sott'olio
3.3 Marchiatura
3.4 Legislazione
3.5 Risorse
4.0 Allegati
1.0 Premessa
Questo "Autentication Specification" definisce i requisiti che devono
essere soddisfatti affinche' si possa utilizzare la denominazione
"Fungo di Borgotaro" sulle confezioni di carpofori raccolti e
confezionati freschi o trasformati.
Il documento e' basato sulla registrazione IGP del "Fungo di
Borgotaro" e quindi contiene i requisiti che includono le
caratteristiche storiche di tradizione e geografiche del prodotto.
Questi requisiti si trovano nella specifica metodologia che deve
essere seguita cosi' come le pratiche che sono specificatamente
escluse.
All'interno del quadro legislativo e nel rispetto di quanto previsto
da questo documento i metodi di produzione sono liberi.
2.0 Definizioni
Ai fini del presente "Autentication Specification" (di seguito AS) si
definiscono:
- produttori: coloro i quali detengono la proprieta' dei boschi
ricadenti nella zona tipica ovvero gli aventi diritto in quanto
utenti delle Comunalie o dei Consorzi forestali ricadenti nella zona
tipica;
- raccoglitori: coloro i quali svolgono l'attivita' di raccolta dei
funghi oggetto del presente AS con lo scopo di porli in commercio;
- commercianti: persona od organizzazione che acquista dai
raccoglitori i funghi oggetto del presente AS, li confeziona secondo
le modalita' previste dal presente AS e li pone in commercio;
- produzione: quantitativo di funghi oggetto del presente AS
raccolti, confezionati e/o trasformati posti in commercio con la
denominazione di "Fungo di Borgotaro".
Si definiscono inoltre "Fungo di Borgotaro" i carpofori derivanti da
crescita spontanea nel territorio definito al paragrafo 3.1 delle
seguenti varieta' del genere Boletus Sez. Boletus secondo Moser:
Boletus aestivalis (anche Boletus reticulatus Schaffer ex Baudin)
chiamato dialettalmente "rosso" o fungo del caldo;
Boletus pinophilus chiamato dialettalmente "moro";
Boletus aereus, chiamato dialettalmente "magnan";
Boletus edulis, chiamato dialettalmente "fungo del freddo".
Le caratteristiche dei carpofori sopra elencati sono indicate in
Appendice 1.
3.0 Requisiti
3.1 Zona definita
3.1.1 Zona di produzione
Si possono denominare "Fungo di Borgotaro" i carpofori raccolti nel
territorio di seguito riportato e confezionati freschi o trasformati
secondo le tipologie sotto menzionate all'interno dei seguenti
confini, come da cartografia allegata:
Confine Nord: partendo dal monte Ragola (a quota 1711 slm) posto al
confine con la provincia di Piacenza, la linea di delimitazione e'
individuata dal limite territoriale tra il comune di Bedonia ed il
comune di Bardi, che corrisponde per l'ultima parte al corso del rio
di Garibando, fino a raggiungere la strada comunale
Liveglia-Frassineto; da qui prosegue lungo la suddetta strada
comunale passante per l'abitato di Cornolo, e Casamurata. Sale poi
sino al Passo dei Morti (a quota 1104 slm) per poi ridiscendere lungo
la strada comunale Cornolo-Ponte Ceno passando per la localita'
Fontanachiosa per arrivare sino all'abitato di Ponte Ceno; da qui
lungo la strada statale Bardi-Salsomaggiore, sale fino al valico di
Monte Vacca' (a quota 800 slm), poi a scendere verso Bedonia lungo il
corso del torrente Pelpirana sino alla confluenza con il fiume Taro,
per poi proseguire lungo il suo corso passando per Borgo Val di Taro
per arrivare sino alla confluenza del torrente Grontone che segna il
confine tra il comune di Berceto e Terenzo.
Il confine Est e' rappresentato dal corso del torrente Grontone
partendo dalla sua immissione nel fiume Taro salendo sino alla
confluenza con il rio Orlando a confine tra il comune di Berceto e
Terenzo sino alla localita' Cavazzola seguendo i confini comunali,
per poi scendere sempre lungo i limiti comunali sino al torrente
Baganza. Da qui sale lungo il torrente Baganza sino alla confluenza
con il torrente Arsiso per poi proseguire sino al crinale e limite
comunale tra Berceto e Corniglio, seguendo il limite tra i due comuni
passando per il rio della Vecchia, per il Lago Bozzo e rincontrando
poi il torrente Baganza. Indi risale lungo il confine comunale tra
Berceto e Corniglio sino al crinale con la regione Toscana passando
per il monte Fontanini (a quota 1399 slm), monte Beccaro (a quota
1377 slm) sino al monte Borgognone (a quota 1401 slm) per poi
ridiscendere in territorio della regione Toscana lungo le sorgenti
del Magra e lungo il suo percorso sino alla localita' Mignegno.
Confine Sud: dalla localita' Mignegno sale sino al cimitero di
Traverde per proseguire lungo la mulattiera dei Chiosi sino a Case
Corvi, passando per la confluenza tra i torrenti Betigna e Verde; da
Case Corvi ci si immette sulla strada comunale che porta alla
localita' Zeri, salendo sino al passo del Rastrello posto a confine
tra la regione Toscana e la regione Liguria. Da qui prosegue lungo il
confine di regione Tosco-Emiliano sino alla localita' Foce dei Tre
Confini (Passo della Colla) che delimita la regione Emilia-Romagna
con la Toscana e la Liguria, sale lungo lo spartiacque tra la regione
Emilia-Romagna e la Liguria sino al raggiungere il monte Go'ttero (a
quota 1639 slm). Indi ridiscende, sempre sullo spartiacque delle due
regioni, passando per il Passo della Cappelletta, per poi raggiungere
il Passo Cento Croci (a quota 1056 slm), per poi salire sempre
tenendo lo spartiacque, sino al Monte Zuccone (a quota 1421 slm).
Ridiscende sullo spartiacque sino alla localita' Pianpintardo, quindi
sino al fiume Taro lungo il limite di confine tra la regione Liguria
e la regione Emilia-Romagna in localita' Pelosa; da qui sale lungo il
fiume Taro che delimita il confine tra le due regioni sino alla
localita' Cerosa, e sale ancora lungo il confine regionale sino al
Monte Malanotte (a quota 1035 slm).
Confine Ovest: parte dal Monte Malanotte (a quota 1035 slm) scende a
confine tra le due regioni (Liguria ed Emilia-Romagna) lungo il rio
della Malanotte per salire alla confluenza con il torrente Tarola.
Sale lungo tale rio per poi proseguire sempre lungo il confine
regionale sino al Monte Bocco (a quota 1085 slm), quindi lungo lo
spartiacque delle due regioni sino al Monte Ghiffi (a quota 1237 slm)
per poi proseguire al Monte Cantomoro (a quota 1654 slm). Scende poi
al Passo dell'Incisa (a quota 1467 slm), per di nuovo risalire verso
il Monte Penna (a quota 1735 slm), per poi scendere nuovamente
attraverso il Passo del Chiodo (a quota 1456 slm), seguendo lo
spartiacque tra la regione Liguria ed Emilia-Romagna, per poi
proseguire sino alla vetta del Monte Tomarlo (a quota 1601 slm). Da
qui ridiscende il Passo Tomarlo lungo lo spartiacque tra le due
regioni fino al Monte Croce Martincano (a quota 1722 slm) per poi
raggiungere il Monte Maggiorasca (a quota 1799 slm) indi il Monte Bue
(a quota 1771 slm). Dal Monte Bue, abbandonando il confine regionale,
prosegue lungo il confine provinciale tra Parma e Piacenza,
raggiungendo il Monte Nero (a quota 1752 slm), per scendere sempre
lungo lo spartiacque provinciale, sino al Passo dello Zovallo (a
quota 1409 slm), per poi risalire verso il Monte Zovallo (a quota
1492 slm) e salire infine al Monte Ragola (a quota 1711 slm).
3.1.2 Zona di raccolta
La zona di raccolta dei carpofori oggetto dal presente AS e'
costituita dai boschi, ubicati nella zona di produzione definita al
paragrafo 3.1, allo stato puro o misto delle seguenti specie:
latifoglie: faggio, castagno, cerro ed altre specie quercine,
carpino, nocciolo, pioppo tremolo, governate a ceduo, ceduo composto
o fustaia sia derivata da evoluzione naturale che da conversione;
conifere: abete bianco e rosso, pino nero, silvestre ed altre specie
di Pinus, duglasia governate a fustaia.
Sono inoltre da considerarsi zona di raccolta le aree arbustive,
prative, pascolive intercluse e confinanti con i boschi sino ad una
distanza di 100 m. dal bordo dei boschi.
I boschi precedentemente definiti devono essere dichiarati idonei
dall'organismo di controllo; tale riconoscimento viene evidenziato
dalla iscrizione dei boschi all'elenco dei produttori appositamente
tenuto, attivato ed aggiornato da Pai ltd.
3.2 Processo produttivo
3.2.1 Raccolta
L'attivita' di raccolta, ai fini del presente AS, deve:
- avvenire all'interno della zona di raccolta definita al paragrafo
3.1;
- riguardare i carpofori definiti al paragrafo 2.0 con diametro della
cappella superiore a due centimetri, sempreche' non siano
concresciuti con carpofori di dimensioni superiori al limite
suddetto.
E' inoltre vietato utilizzare prodotti ottenuti per sintesi chimica
al fine di stimolare la produzione o l'accrescimento dei carpofori.
3.2.2 Conservazione del prodotto fresco
La conservazione dei carpofori freschi deve avvenire in contenitori
di legno di dimensioni di 50 x 30 cm. oppure 25 x 30 cm., a sponde
basse e a temperatura non inferiore a 0 C.
Il "Fungo di Borgotaro" commercializzato fresco, oltre alle
caratteristiche indicate in Appendice 1, deve possedere i seguenti
requisiti:
- odore pulito, non piccante e senza inflessioni di fieno,
liquirizia, legno fresco;
- deve essere sano, con gambo e cappella sprovvisti di terriccio,
foglie od altri corpi estranei;
- non deve presentare alterazioni infracutanee dovute a larve di
ditteri od altri insetti su una superficie superiore al 20%;
- deve presentare superficie liscia, non disidratata;
- deve avere umidita' non superiore al 90% del peso totale, oppure un
peso specifico compreso tra 0,8 e 1,1.
Il confezionamento dei carpofori prevede le seguenti attivita':
- selezione della produzione per eliminare i carpofori che non
rispettano i requisiti previsti;
- pulizia dal terriccio, foglie ed altri corpi estranei con attrezzi
manuali e senza fare uso di acqua o altre sostanze detergenti;
- chiusura della confezione con retina sigillata in modo da impedire
che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo;
- apposizione sul contenitore delle seguenti diciture ed
indicazioni:
- Fungo di Borgotaro;
- Indicazione Geografica Protetta;
- nome, ragione sociale ed indirizzo del commerciante o del
trasformatore;
- data di raccolta;
- peso netto all'origine;
- apposizione dell'etichetta di certificazione sanitaria come
previsto dalle leggi regionali vigenti.
I commercianti dovranno dimostrare i quantitativi di carpofori
acquistati e la loro provenienza secondo procedure definite e
mantenute attive; tali procedure sono allegate e costituiscono parte
integrante del presente AS.
3.2.3 Processo di trasformazione
3.2.3.1 - Essiccato
Fungo di partenza: come previsto dalla legge sulla trasformazione e
commercializzazione del prodotto essiccato.
Sono previste esclusivamente le qualita' extra, speciale e
commerciale.
Lo spessore delle fette da essiccare devono rientrare in un range tra
2 e 4 mm.
I sistemi di essiccazione ammessi sono i seguenti:
- naturale (al sole);
- tradizionale (stufa a legna);
- meccanico (essiccatoi).
Il prodotto essiccato dovra' essere confezionato in contenitori in
legno o vimini, in buste o in contenitori di ceramica o terracotta,
contenenti 20, 50,100 o 200 grammi di prodotto lavorato, e dovranno
presentare un bollino fornito dal Consorzio di Tutela riportante il
logo del "Fungo di Borgotaro IGP", il peso del prodotto ed un numero
di serie.
Per il controllo a cura del Consorzio di Tutela e dell'Ente
certificatore, il rapporto tra il peso fresco che viene acquistato
dal commerciante ed il peso del prodotto essiccato deve essere di
circa 10/1.
3.2 1.2 - Congelato/surgelato
E' ammessa la trasformazione del prodotto fresco in congelato o
surgelato, citando la presenza del fungo di provenienza IGP come mono
ingrediente.
A tal scopo deve essere tenuto un apposito registro di carico e
scarico del fungo destinato a tale impiego.
Il fungo di partenza deve avere le stesse caratteristiche del fresco
IGP.
Le tipologie previste sono "intero", "testa", "cubettato" o
"lamellato".
La pulitura del prodotto di partenza deve essere effettuata
manualmente ed il mantenimento del prodotto finito deve essere
realizzato a norma di legge.
Le confezioni dovranno presentare un bollino fornito dal Consorzio di
Tutela riportante il logo del "Fungo di Borgotaro IGP", il peso del
prodotto ed un numero di serie.
3.2.3.3 - Sott'olio
Il prodotto allo stato fresco puo' essere trasformato in sott'olio
tramite procedura descritta nell'allegato regolamento applicativo.
Il prodotto sott'olio, pur non potendo fregiarsi del marchio di
"Fungo di Borgotaro IGP" per la presenza di altri prodotti necessari
alla sua lavorazione, potra' avvalersi di un apposito logo riportante
la dicitura "Prodotto derivato da Fungo di Borgotaro IGP"; il
prodotto IGP di partenza potra' essere inserito tra gli ingredienti.
3.3 Marchiatura
Le confezioni che soddisfano i requisiti previsti dal presente AS
possono recare sul sigillo previsto al paragrafo 3.2 il marchio PAI
riportato in Appendice 2.
3.4 Legislazione
Decreto 2 dicembre 1993 - Riconoscimento dell'indicazione geografica
protetta "Fungo di Borgotaro";
L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (legge della Regione Emilia-Romagna);
L.R. 22 marzo 1999, n. 16 (legge della Regione Toscana);
Regolamento CE 1107 del 12 giugno 1996;
DLgs 155/97.
3.5 Risorse
Tutte le risorse necessarie per soddisfare i requisiti del presente
documento devono essere presenti; nel caso in cui si renda necessario
il monitoraggio od il controllo dei parametri misurabili, gli
strumenti utilizzati dovranno essere idonei e tali strumenti dovranno
essere riferiti ad altri strumenti di funzionamento certo.
4.0 Allegati
Appendice 1: caratteristiche dei carpofori compresi nella
denominazione "Fungo di Borgotaro"
Cartina del territorio compreso nella IGP
Manuale applicativo della IGP
Regolamento per prodotto sott'olio
Marchio "Fungo di Borgotaro IGP".