DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 ottobre 2004, n. 2072
Indirizzi in ordine alle modalita' di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare
territoriale" ed in particolare l'art. 3 comma 3, lett. a), con la
quale sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative
relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle
concessioni demaniali marittime a finalita' turistico-ricreative;
- la delibera del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468 recante
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi
dell'art. 2, comma 2 della L.R. 9/02";
- il DL 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla
Legge 4 dicembre 1993, n. 494 ed in particolare l'art. 3, comma 4 che
prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali
marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva
utilizzazione del bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione
e' inferiore all'anno, purche' non sussistano strutture che
permangono oltre la durata della concessione stessa;
- il DM 5 agosto 1998, n. 342 recante "Regolamento recante norme per
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative" ed in particolare
l'art. 3 comma 2;
preso atto dell'esigenza manifestata da parte delle Associazioni di
categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali piu'
rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali
marittimi di rapportare i canoni delle aree in concessione al periodo
di effettiva utilizzazione delle stesse in considerazione del fatto
che larga parte delle suddette aree e' utilizzata solo in alcuni
periodi dell'anno;
considerato che le predette aree, ad esclusione del periodo della
stagione balneare, sono effettivamente destinate alla libera
fruizione da parte degli utenti e che lo stesso art. 3, comma 4 del
DL 400/93 convertito con modificazioni dalla Legge 494/93, prevede
che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime,
anche pluriennali, siano rapportati alla effettiva utilizzazione del
bene oggetto della concessione, se l'utilizzazione e' inferiore
all'anno;
viste inoltre le circolari del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione n. 114 del 14/2/2001 e n. 120 del 24/5/2001 con le quali
vengono precisati i presupposti e le modalita' per la corretta
applicazione dell'art. 3, comma 4 della Legge 494/93, nonche' forniti
chiarimenti circa la procedura per la determinazione del canone
dovuto in presenza della fattispecie in parola;
ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra, nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni di programmazione ed indirizzo generale
di cui all'art. 2 della L.R. 9/02 e con riferimento a quanto previsto
dall'art. 3, comma 4 del DL 400/93 convertito con modificazioni dalla
Legge 494/93, fornire indirizzi relativamente alle modalita' di
determinazione dei canoni inerenti le concessioni demaniali marittime
per finalita' turistico-ricreative;
sentite le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni
sindacali piu' rappresentative nel settore turistico dei
concessionari demaniali marittimi;
richiamata la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche, sulla base della
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.
Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 24 marzo
2003, n. 447;
su proposta dell'Assessore al Commercio. Turismo
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) i canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio
marittimo con finalita' turistico-ricreative devono essere rapportati
al periodo di effettiva utilizzazione;
2) il presupposto per l'applicazione del suindicato criterio viene
individuato nell'obbligo, da parte del concessionario, di rimuovere
ogni struttura realizzata o utilizzata al termine del periodo di
utilizzazione, da ritenersi comprensivo anche del tempo necessario
per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in
pristino stato delle aree. Ne consegue che in caso di impianti,
manufatti ed opere che non possano qualificarsi non fissi e
completamente amovibili, tale norma non puo' trovare applicazione.
L'area individuata per l'utilizzo stagionale potra' essere adibita
esclusivamente ad ombreggio. In caso di utilizzazione inferiore
all'anno, l'importo dovuto si determinera' dividendo il canone dovuto
per l'occupazione annuale per 365 moltiplicato per i giorni di
effettiva utilizzazione;
3) gli uffici provvederanno all'attivazione delle necessarie
procedure amministrative per l'applicazione degli indirizzi
suesposti, tenuto conto di eventuali modifiche o integrazioni
sopravvenute a seguito di intervenuti accordi tra lo Stato e le
Regioni;
4) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.