DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2004, n. 1576
Prime disposizioni inerenti la figura professionale del "Mediatore interculturale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro";
- la propria deliberazione n. 936 del 17 maggio 2004 avente per
oggetto "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del
sistema regionale delle qualifiche";
- gli "Indirizzi per il sistema formativo integrato dell'istruzione,
della formazione professionale, dell'orientamento e delle politiche
del lavoro - Biennio 2003/2004", approvati con deliberazione del
Consiglio regionale n. 440 del 19/12/2002 (proposta della Giunta
regionale n. 2359 del 2/12/2002);
- la propria deliberazione n. 177 del 10/2/2003 avente ad oggetto
"Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle
regole per l'accreditamento degli organismi di formazione
professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1263 del 28 giugno 2004 recante
"Approvazione disposizioni attuative del Capo II Sezione III
Finanziamento delle attivita' e sistema informativo della L.R.
12/03";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21
febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2" ed, in particolare l'art.
17, comma e), ove sono previste azioni volte al consolidamento di
competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la
normativa regionale in materia di formazione professionale, e
finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una
specifica professionalita';
considerato che la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli
articoli 4, 5 e 32 della L.R. 12/03 sopracitata e nelle more di una
definizione a livello nazionale di standard condivisi per il
riconoscimento di qualifiche nazionali, ha avviato un lavoro di
riordino e razionalizzazione dell'elenco delle qualifiche regionali
riconosciute, in coerenza con gli esiti delle diverse indagini sui
fabbisogni realizzate a livello nazionale e regionale;
precisato:
- che il percorso tecnico e concertativo sull'individuazione delle
qualifiche regionali, attuato secondo la procedura prevista dalla
sopracitata deliberazione 936/04 e tuttora in corso, ha esaminato ad
oggi una parte delle qualifiche regionali, tra cui anche la qualifica
di "Mediatore interculturale", di cui all'Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicate le
prime disposizioni in ordine agli standard professionali della figura
stessa;
- che, sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Politiche
per l'accoglienza e l'integrazione sociale dell'Assessorato alle
Politiche sociali, il numero degli operatori presenti sul territorio
regionale, che svolgono da anni attivita' di mediazione
interculturale all'interno dei servizi sociali, scolastici,
giudiziari, sanitari, ecc., e' stimato in circa 350-400 unita';
preso atto che, in relazione a tali operatori, ai sensi dell'art. 5,
comma 1 della L.R. 12/03, risulta indispensabile attivare in tempi
brevi specifiche azioni formative finalizzate al conseguimento della
qualifica di "Mediatore interculturale";
ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione delle prime
disposizioni inerenti la figura professionale del "Mediatore
interculturale", fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che
potranno essere ulteriormente concordate in sede di definitiva
validazione del completo elenco delle qualifiche regionali e nelle
more di dare piena attuazione all'art. 32 della L.R. 12/03 e da
quanto ivi stabilito;
precisato che i contenuti previsti nelle prime disposizioni inerenti
la figura professionale di "Mediatore interculturale", come riportato
nell'Allegato 1), costituiscono "standard professionali essenziali"
di riferimento anche per la progettazione formativa ed il rilascio
della qualifica medesima;
ritenuto opportuno, al fine di garantire l'omogeneita' degli
interventi su tutto il territorio regionale, rimandare ad un
successivo apposito atto l'individuazione degli standard formativi
del percorso, con particolare riferimento a durata, requisiti e
modalita' di accesso dei partecipanti;
sentita la Commissione regionale Tripartita in data 22/7/2004;
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03, di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa
Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
prime disposizioni inerenti la figura professionale di "Mediatore
interculturale", nelle more dell'adozione dell'elenco completo delle
qualifiche regionali e dei relativi standard professionali e nelle
more di dare piena attuazione all'art. 32 della L.R. 12/03 e da
quanto ivi stabilito;
2) di stabilire che, al fine di garantire l'omogeneita' degli
interventi su tutto il territorio regionale, saranno individuati con
successivo apposito atto gli standard formativi del percorso, con
particolare riferimento a durata, requisiti e modalita' di accesso
dei partecipanti;
3) di disporre infine la pubblicazione integrale del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)