DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2003, n. 2825
Programma regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione del bando per la richiesta di contributi
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili di energia;
- la Legge 1 giugno 2002, n. 120 recante "Ratifica ed esecuzione del
Protocollo di Kyoto";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali"
ed in particolare gli articoli 29 e 30 concernenti le funzioni e i
compiti dello Stato e delle Regioni relativi alla materia energia;
- il DLgs 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica";
- il DLgs 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva
n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale";
- la deliberazione CIPE 19 dicembre 2002 recante "Revisione delle
Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra" con la quale vengono stabiliti gli obiettivi
nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra;
- il Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE con deliberazione n. 126 del 6 agosto
1999, con il quale si indicano gli obiettivi che devono essere
conseguiti per ciascuna fonte rinnovabile ed in particolare per il
fotovoltaico si stima uno sviluppo tale da consentire di giungere al
2008-2012 ad una potenza installata di circa 300 MW;
- la Legge 13 maggio 1999, n. 133 che all'art. 10 detta norme di
agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro,
l'installazione di impianti utilizzanti fonti rinnovabili di potenza
elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di
distribuzione;
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 6
dicembre 2000, n. 224, concernente la disciplina delle condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non
superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio 16 marzo 2001 che ha definito e avviato il programma
"Tetti fotovoltaici", ed in particolare il sottoprogramma rivolto ai
soggetti pubblici e privati, gestito direttamente dalle Regioni e
dalle Province autonome che aderiscono al sottoprogramma medesimo;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio 28 maggio 2001, n. 292, con il quale la Regione
Emilia-Romagna e' stata ammessa al cofinanziamento statale del
programma "Tetti fotovoltaici" nella misura corrispondente ad Euro
1.422.447,67, per l'attuazione del sottoprogramma di competenza delle
Regioni e delle Province autonome;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2001, n. 1471 con
la quale e' stato approvato il bando per la concessione dei
contributi per l'attuazione, ai sensi del decreto 16 marzo 2001 ed
in conformita' al DD 292/01 sopra citato, del sottoprogramma di
competenza delle Regioni e Province autonome, al quale la Regione
Emilia-Romagna ha contribuito con un proprio cofinanziamento pari ad
Euro 609.620,43;
- il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 21 dicembre 2001, che
apporta nuove risorse finanziarie al programma "Tetti fotovoltaici",
da destinare ai soggetti pubblici e privati selezionati da bandi
pubblici emessi dalle Regioni e Province autonome;
- l'art. 3 del decreto direttoriale 973/2001/SIAR/DEC sopra citato,
che prevede che le Regioni e Province autonome concorrano alla
realizzazione del programma con un finanziamento pari al 50% del
finanziamento pubblico, il cui restante 50% e' a carico del Ministero
dell'Ambiente;
- l'art. 4 del decreto direttoriale 973/2001/SIAR/DEC piu' volte
citato che rimanda a successivo provvedimento la definizione delle
modalita' di attuazione ed i criteri di ripartizione delle risorse
tra le Regioni e Province autonome;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio 24 luglio 2002 recante "Programma tetti fotovoltaici:
bandi regionali", con il quale, nell'ambito della ripartizione delle
risorse tra le Regioni e Province autonome per l'attuazione dei
sottoprogrammi di loro competenza, sono assegnate alla Regione
Emilia-Romagna risorse pari ad Euro 956.705,00;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio 11 aprile 2003 recante "Programma tetti fotovoltaici
2003 - Nuovi bandi regionali", con il quale, in aggiunta alle risorse
ripartite con il decreto 24 luglio 2002, sono assegnate alla Regione
Emilia-Romagna ulteriori risorse pari ad Euro 711.795,87;
- l'art. 6 del decreto 11 aprile 2003 sopra citato che stabilisce
che:
- una prima quota pari al 50% delle risorse assegnate sara'
trasferita alle Regioni a seguito della pubblicazione dei relativi
bandi nei Bollettini Ufficiali regionali;
- una quota del 45% delle risorse assegnate sara' trasferita
all'accettazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio, delle delibere di approvazione delle graduatorie
degli ammessi al finanziamento, emanate dalle Regioni;
- la restante quota del 5% sara' trasferita sulla base di specifica
rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione degli
importi trasferiti;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio 16 marzo 2001, prima citato, ed in particolare l'art. 9
che stabilisce che una quota non inferiore al 3% dell'ammontare
complessivo del contributo pubblico dovra' essere riservata al
monitoraggio degli impianti;
- il Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE sugli
aiuti d'importanza minore "de minimis";
richiamata la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29 "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e
Bilancio pluriennale 2004-2006", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
regionale 193/03, che entrera' in vigore l'1 gennaio 2004;
dato atto che le risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna con i
sopracitati decreti 24 luglio 2002 e 11 aprile 2003, ammontanti
complessivamente ad Euro 1.668.500,87, risultano allocate ai seguenti
capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004:
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32125 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla
attuazione del Piano regionale "Tetti fotovoltaici" (D. direttoriale
SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore Servizio Inquinamento
atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292
del 28 maggio 2001) - Mezzi statali", nell'ambito della UPB
1.4.1.3.12821;
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32105 "Spese per la
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma
"Tetti fotovoltaici" (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001) - -
Mezzi statali", nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12330;
dato atto che le somme di cofinanziamento regionale, ammontanti
complessivamente ad Euro 1.668.500,87, risultano allocate ai seguenti
Capitoli di spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004:
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32123 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla
attuazione del programma ôTetti fotovoltaici' sottoprogramma
regionale (D. direttoriale SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore
Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero
dell'Ambiente n. 292 del 28 maggio 2001) - Quota regionale",
nell'ambito della UPB 1.4.1.3.12820;
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32103 "Spese per la
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001)",
nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12328;
ritenuto che il Programma regionale di intervento risultera' tanto
piu' efficace quanto piu' riuscira' a dare luogo alle seguenti
attivita' complementari in conformita' a quanto stabilito dall'art. 9
del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 16 marzo
2001:
a) creazione di una banca dati e messa in rete delle notizie relative
a costi e rendimenti della tecnologia fotovoltaica, attraverso un
programma operativo di monitoraggio e di check-up in grado di
focalizzare gli elementi di criticita' delle condizioni specifiche di
applicazione e di indirizzare le azioni di miglioramento delle
specifiche progettuali anche in vista di procedure di
certificazione;
b) diffusione delle informazioni presso gli utenti finali in ordine
agli standard prestazionali delle diverse tipologie progettuali;
c) qualificazione e aggiornamento dei progettisti e dei tecnici di
impresa adibiti alla installazione e alla manutenzione degli impianti
fotovoltaici;
d) formulazione di un insieme di raccomandazioni e indirizzi idonei a
facilitare e rendere apprezzabile il raggiungimento dell'obiettivo
dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ed in particolare del
fotovoltaico negli interventi di riqualificazione edilizia, nella
assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione delle
opere pubbliche previsti dalle leggi regionali di settore, nella
predisposizione degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
comunali;
e) adesione ad accordi volontari da parte di Regione, Enti locali e
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le
imprese artigiane e loro forme consortili, anche ai fini del rispetto
degli obblighi di servizio pubblico di cui ai decreti del Ministero
dell'Industria 24 aprile 2001 di attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 16, comma 4 del DLgs 24 maggio 2000, n. 164 e all'art. 9,
comma 1 del DLgs 16 marzo 1999, n. 79;
considerato che l'integrazione dei sistemi fotovoltaici nelle
strutture edilizie, a partire dalla fase progettuale delle medesime,
viene ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei
costi e mitigare i problemi connessi all'occupazione di territorio
causata dalle applicazioni fotovoltaiche tradizionali;
ritenuto opportuno provvedere all'adozione di un atto per la
disciplina delle procedure per la concessione e l'erogazione dei
contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici
conformemente al sottoprogramma di competenza regionale nell'ambito
del programma "Tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del territorio;
ritenuto di approvare il documento dal titolo "Secondo bando per la
attuazione del Programma regionale per la realizzazione di impianti
fotovoltaici" allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (Allegato I), nonche' gli Allegati A, B,
B/bis, C, D ed E ad esso riferiti;
dato atto che per la valutazione delle domande e della documentazione
ai fini della concessione ed erogazione dei contributi, nonche' per
la formulazione delle proposte per dare luogo alle attivita'
complementari, potra' essere costituito apposito Gruppo di Lavoro da
parte del Dirigente competente ai sensi della propria delibera
447/03;
richiamate le seguenti leggi regionali:
- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4";
vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale alle Attivita' produttive, Commercio e Turismo dott. Uber
Fontanesi ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 26 novembre
2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari
espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio-Risorse finanziarie
dott.ssa Amina Curti, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale alle Attivita' produttive,
Sviluppo economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il "Secondo bando per la attuazione del Programma
regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici" allegato
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato 1), nonche' gli Allegati A, B, B/bis, C, D, E ed F ad esso
riferiti;
2) di impegnare il Servizio Politiche energetiche della Regione a
dare esecuzione al bando di cui al punto 1) della presente
deliberazione, secondo le procedure e le scadenze in esso indicate e
tenuto conto degli adempimenti previsti per l'acquisizione ed il
relativo utilizzo delle risorse di cofinanziamento statale, dando
atto altresi' che alla concessione dei finanziamenti conseguenti
all'attuazione del presente programma provvedera', con propria
deliberazione, la Giunta regionale sulla base delle risultanze
dell'istruttoria formulata secondo le modalita' indicate
nell'allegato bando;
3) di dare atto che le risorse necessarie al finanziamento del
Programma regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici
ammontano complessivamente ad Euro 3.337.001,74, di cui Euro
3.194.642,56 per la concessione di contributi in conto capitale ed
Euro 142.359,18 per il monitoraggio degli impianti e la realizzazione
delle attivita' complementari descritte in premessa, e trovano
allocazione ai seguenti Capitoli di spesa del Bilancio di Previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e
Bilancio Pluriennale 2004-2006, negli importi di seguito indicati:
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32125 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla
attuazione del Piano regionale ôTetti fotovoltaici' (D. direttoriale
SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore Servizio inquinamento
atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'Ambiente n. 292
del 28 maggio 2001) - Mezzi statali", nell'ambito della UPB
1.4.1.3.12821;
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32105 "Spese per la
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001) -
Mezzi statali", nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12330;
- quanto ad Euro 1.597.321,28 al Capitolo n. 32123 "Contributi in
conto capitale per la realizzazione di interventi volti alla
attuazione del programma ôTetti fotovoltaici' sottoprogramma
regionale (D. direttoriale SIAR del 16 marzo 2001 e decreto direttore
Servizio Inquinamento Atmosferico e rischi industriali del Ministero
dell'Ambiente n. 292 del 28 maggio 2001) - quota regionale",
nell'ambito della UPB 1.4.1.3.12820;
- quanto ad Euro 71.179,59 al Capitolo n. 32103 "Spese per la
realizzazione del monitoraggio degli impianti relativi al programma
ôTetti fotovoltaici' (art. 9, D. direttoriale SIAR 16 marzo 2001)",
nell'ambito della UPB 1.4.1.2.12328;
4) di dare atto che al finanziamento degli interventi di monitoraggio
degli impianti e delle attivita' complementari descritte in premessa,
nonche' alla definizione delle relative modalita' di erogazione, si
provvedera' con propri successivi atti;
5) di dare atto che la presente programmazione sara' operativa a
decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di Bilancio (1
gennaio 2004);
6) di dare atto che per la valutazione delle domande e della
documentazione ai fini della concessione ed erogazione dei
contributi, nonche' per la formulazione delle proposte per dare luogo
alle attivita' complementari, nel rispetto di quanto indicato ai
punti 3) e 4) precedenti, potra' essere costituito apposito Gruppo di
Lavoro da parte del dirigente competente ai sensi della propria
deliberazione 447/03;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del territorio per le finalita' di cui
all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2003, citato in premessa;
8) di pubblicare il "Secondo bando per la attuazione del Programma
regionale per la realizzazione di impianti fotovoltaici" contenuto
nella presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Secondo bando per la attuazione del Programma regionale per la
realizzazione di impianti fotovoltaici
Art. 1
Finalita' e disponibilita' finanziarie
1.1. Il presente bando disciplina le procedure per la concessione ed
erogazione di contributi pubblici in conto capitale, nella misura
massima del 75% del costo d'investimento ammesso (art. 9 del presente
bando), per l'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla
rete elettrica di distribuzione.
1.2. L'erogazione del contributo pubblico e' a valere su risorse
finanziarie complessivamente pari ad Euro 3.194.642,56.
Art. 2
Requisiti oggettivi
2.1. Possono essere ammessi al contributo esclusivamente gli
interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza
nominale non inferiore a 1 KWp e non superiore a 20 KWp, i cui moduli
fotovoltaici siano installati su strutture edilizie e relative
pertinenze (interventi in sovrastruttura o retrofit) e/o
costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi delle medesime
strutture e pertinenze (interventi di integrazione architettonica).
Sono altresi' ammissibili i sistemi fotovoltaici che costituiscano
elementi di arredo urbano (lampioni, cartelloni informativi,
pensiline, ecc.). Sono comunque esclusi, invece, tutti i sistemi
fotovoltaici poggiati al suolo.
2.2. Un intervento e' considerato di integrazione architettonica nei
seguenti casi:
a. nelle nuove costruzioni, qualora si realizzino parti fisse
integranti moduli fotovoltaici, quali: lucernai, frangisole, vetrate,
balaustre, tettoie/pensiline e similari;
b. nei rifacimenti, qualora il componente fotovoltaico sostituisca
totalmente o parzialmente il componente edile (tipicamente coperture,
rivestimenti, vetrate, tettoie/pensiline, ecc.).
Non costituiscono comunque interventi d'integrazione architettonica i
casi di sovrapposizione del componente fotovoltaico alla copertura o
al rivestimento della struttura edilizia.
2.3. Non rientrano tra gli interventi ammissibili gli interventi di
ampliamento, di ristrutturazione o di sostituzione di parti di
impianti fotovoltaici gia' esistenti.
2.4. Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.
2.5. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi oltre che
alla vigente normativa in materia, alla Specifica Tecnica predisposta
dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), di
cui all'Allegato A, relativa ai requisiti tecnici di ammissibilita',
agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese
e ai criteri di dimensionamento e di progettazione.
2.6. La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica
di distribuzione, attraverso la rete di utente - cioe' la rete
elettrica della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento -
costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini
dell'ammissione al contributo. E' altresi' obbligatorio, ai fini
dell'ammissione al contributo, che la titolarita' del contratto di
fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la
rete di utente, sia in capo al soggetto destinatario del contributo.
2.7. Possono essere collegati alla rete di utente anche piu' impianti
fotovoltaici distinti e separati, purche' le potenze nominali di
detti impianti non siano superiori a 20 kW.
Art. 3
Requisiti soggettivi
e obblighi del richiedente
3.1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente bando tutti
i soggetti pubblici e privati che siano proprietari o esercitino un
diritto reale di godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce
l'intervento.
3.2. E' fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare
e/o dismettere l'impianto fotovoltaico prima che siano trascorsi
almeno 12 anni a partire dalla data del collegamento dell'impianto
stesso alla rete di distribuzione.
3.3. Nel caso di alienazione o di estinzione di diritti reali di
godimento sulla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento
oggetto del contributo, il subentrante nella titolarita'
dell'impianto fotovoltaico deve impegnarsi con atto scritto a
mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista ai sensi
del punto precedente. Il beneficiario del contributo, entro il
termine perentorio di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che
determina l'alienazione o la cessazione del diritto reale di
godimento, deve trasmettere alla Regione Emilia-Romagna,
all'indirizzo di cui all'art. 4, punto 4.9, l'atto da cui risulti il
suddetto impegno, pena la revoca del contributo erogato e la
restituzione del contributo stesso maggiorato del pagamento degli
interessi legali.
3.4. Per quanto riguarda le domande presentate dalle imprese,
l'eventuale contributo e' concesso a titolo "de minimis". Non
verranno pertanto ammesse a istruttoria le domande presentate dalle
sole imprese alle quali non si applica il suddetto Regolamento, ai
sensi dell'art. 1 dello stesso. La disciplina comunitaria vigente in
materia di aiuti di Stato d'importanza minore (Regolamento CE n.
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001) stabilisce che
l'importo complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario,
nell'arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di
Euro 100.000,00. Il contributo o quota parte di esso verra' concesso
solo se il nuovo aiuto "de minimis" non comportera' il superamento
del suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine,
all'atto della presentazione della domanda di contributo, le imprese
devono obbligatoriamente, all'interno del modulo di domanda,
comunicare se nel triennio precedente la richiesta di contributo
hanno ricevuto aiuti "de minimis" e, in caso affermativo, fornire
informazioni con relazione dettagliata.
Art. 4
Presentazione delle domande
4.1. Le domande di contributo, pena la non ammissione a istruttoria,
dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo plico raccomandato
con avviso di ricevimento ed essere redatte in conformita' al modello
di cui all'Allegato B al presente bando ovvero all'Allegato B/bis nel
caso di domande in forma collettiva secondo quanto previsto all'art.
5 seguente. Sul plico dovranno essere apposte dall'ufficio postale di
partenza la data e l'ora della spedizione.
4.2. Ogni busta dovra' contenere, a pena di inammissibilita', una
sola domanda e dovra' riportare la dicitura "Domanda di contributo
per impianti fotovoltaici".
4.3. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente dal 15 marzo
al 30 aprile 2004. Non saranno ammesse a istruttoria le domande che
risultino spedite antecedentemente al 15 marzo o spedite
successivamente al 30 aprile 2004. Non saranno altresi' ammesse a
istruttoria le domande di contributo pervenute al Servizio Politiche
energetiche della Regione oltre il 15 maggio 2004. Ai fini
dell'ammissione delle domande, fara' fede la data e l'ora apposta
dall'Ufficio postale di partenza. In nessun caso la Regione
rispondera' del mancato o ritardato recapito delle domande di
contributo.
4.4. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto della vigente
disciplina dell'imposta di bollo.
4.5. Le domande dovranno essere sottoscritte, in caso di privati, dai
diretti interessati, in caso di pubbliche amministrazioni e di
imprese, dal legale rappresentante o chi per esso delegato a tale
funzione, pena la non ammissione a istruttoria.
4.6. Nel caso in cui lo stesso soggetto intenda richiedere la
concessione del contributo relativamente a piu' interventi distinti,
qualora gli interventi facciano tutti riferimento a uno stesso
contratto di fornitura di energia elettrica, e' ammessa la
presentazione di una unica domanda, fermo restando che la somma delle
potenze nominali di detti impianti deve essere non superiore a 20
kW.
4.7. La domanda dovra' indicare, tra l'altro, la percentuale del
contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali,
nonche', pena la non ammissibilita' a istruttoria, l'ammontare del
preventivo di spesa (al netto di IVA) per la realizzazione
dell'intervento, la potenza nominale dell'intero impianto
fotovoltaico. Qualora l'indicazione della percentuale del contributo
pubblico sia omessa, o qualora sia richiesta una percentuale
maggiore di quella massima ammessa dal presente bando (pari al 75%),
per la domanda sara' assunto comunque quest'ultimo valore.
4.8. Alla domanda dovra' essere allegata, pena la non ammissione a
istruttoria, la seguente documentazione obbligatoria:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la
titolarita' del diritto di proprieta' o la titolarita' del diritto di
godimento e la decorrenza e la durata di quest'ultimo, come da
modello Allegato D;
b) autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento
(nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di
godimento) come da modello Allegato E; tale autorizzazione deve
essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del proprietario firmatario;
c) scheda tecnica, conforme al modello di cui all'Allegato C al
presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto
(una per ogni impianto, in caso di piu' interventi riferiti allo
stesso contratto di fornitura di energia elettrica);
d) preventivo di spesa rilasciato dall'installatore o da ditta
specializzata, dettagliato secondo le voci di spesa di cui al
successivo art. 6;
e) dichiarazione inerente all'assunzione dell'impegno di spesa della
quota a carico del soggetto richiedente (solo in caso di pubbliche
Amministrazioni);
f) sintetica relazione ed elaborato grafico che documenti
l'integrazione architettonica (si veda la definizione all'art. 2,
punto 2.2) per il riconoscimento del fattore moltiplicativo K= 1,3
(solo nel caso di impianto integrato);
g) relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano
stati ricevuti aiuti "de minimis" (solo per le imprese);
h) certificato vigente attestante l'iscrizione alla CCIAA (solo per
le imprese).
4.9. Le domande, corredate della documentazione predetta, dovranno
essere spedite al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna -
Assessorato Attivita' produttive - Servizio Politiche energetiche -
Viale Aldo Moro n. 44 - 40127 Bologna.
Art. 5
Presentazione delle domande
in forma collettiva
5.1. Possono presentare domanda per conto di altri soggetti le
imprese operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le
imprese artigiane o loro forme consortili purche' i progetti
rientrino tra i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 2
e 3. In tal caso i contributi sono concessi a tali imprese alle quali
spetta instaurare ulteriori e separati rapporti con i destinatari
ultimi del finanziamento regionale. Le domande dovranno essere
redatte in conformita' al modello di cui all'Allegato B/bis al
presente bando.
5.2. Il Servizio Politiche energetiche, espletate le procedure
istruttorie, acquisisce l'impegno delle imprese di servizio alla
realizzazione del programma regionale di intervento attraverso la
stipula di una convenzione secondo lo schema di cui all'Allegato F al
presente bando.
5.3. Nell'ambito di detta convenzione, in relazione ai progetti
ammessi a contributo, le imprese di servizio o loro forme consortili
si impegnano a provvedere:
a) all'approvvigionamento e alla installazione dell'impianto
fotovoltaico e relativi componenti e accessori, adottando le migliori
soluzioni progettuali in relazione alle specifiche caratteristiche
dell'utenza finale;
b) alla manutenzione periodica degli impianti in conformita' alla
normativa tecnica vigente e ad intervenire con sollecitudine in caso
di guasti e malfunzionamenti, secondo specifiche previsioni contenute
nei contratti che regolano i rapporti con i clienti;
c) ad inviare alla Regione una relazione annuale, per tre anni
consecutivi, descrittiva delle prestazioni rese dagli impianti
installati, degli elementi di criticita' riscontrati in relazione
alle condizioni specifiche di applicazione, dei suggerimenti per
allestire un programma di formazione e aggiornamento dei tecnici
preposti e per dar luogo a linee guida regionali inerenti le
specifiche progettuali, anche in vista di procedure di
certificazione. I contenuti di detta relazione, comprese le
rappresentazioni grafiche e le immagini fotografiche, debbono essere
conformi a quanto concordato con il Servizio Politiche energetiche;
d) a provvedere all'approvvigionamento, installazione e gestione, in
un numero significativo di impianti fotovoltaici, di sistemi di
acquisizione dati per il monitoraggio delle prestazioni ivi comprese
le iniziative di informazione a favore degli utenti potenziali,
secondo quanto concordato con il Servizio Politiche energetiche in
relazione agli elementi tecnici e qualitativi che caratterizzano gli
impianti, quali: tipologia d'installazione, dimensione e tecnologia
dei moduli fotovoltaici, tecnologia del gruppo di conversione,
eventuali peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche
o funzionali.
5.4. Il finanziamento dei suddetti interventi di monitoraggio di cui
all'art. 5.3. e' effettuato dalla Regione subordinatamente alla
stipula della convenzione di cui all'Allegato F.
5.5. Le imprese di servizio o loro forme consortili, in relazione ai
progetti ammessi a contributo, trasmettono alla Regione il mandato
dei soggetti di cui all'art. 3 destinatari del contributo regionale
ad eseguire gli interventi e la procura a ricevere detto contributo
per conto di questi.
5.6. Per quanto non altrimenti disposto nel presente articolo,
valgono le prescrizioni fissate nell'art. 4 precedente.
Art. 6
Costi ammissibili per la realizzazione
degli impianti fotovoltaici
6.1. Le spese ammissibili al contributo regionale, al netto dell'IVA,
sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- progettazione, direzione lavori, oneri per la sicurezza, collaudo e
certificazioni dell'impianto fotovoltaico;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla
realizzazione dell'impianto;
- installazione e posa in opera dell'impianto;
- eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse
all'installazione dell'impianto fotovoltaico.
6.2. Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese
dovranno essere documentate e dovranno riferirsi a interventi avviati
successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.
6.3. Per quanto attiene alle spese si precisa che non verranno
riconosciute quelle relative all'acquisto di materiali usati, di
consumo o parti di ricambio. Non verranno altresi' riconosciute le
spese relative a moduli fotovoltaici il cui anno di fabbricazione
risulti anteriore al 2001 (l'anno di fabbricazione, come prescritto
nella Specifica Tecnica di cui all'Allegato A, deve essere
documentato in maniera inequivocabile dal costruttore dei moduli).
Art. 7
Esame delle domande
7.1. L'esame delle domande e' effettuato dal Servizio Politiche
energetiche.
7.2. Saranno esclusi dalla concessione del contributo pubblico gli
interventi che presentino gravi inesattezze tecniche e/o non
contengano gli elementi documentali richiesti.
Art. 8
Selezione delle domande
e concessione del contributo
8.1. La scelta delle iniziative ai fini della concessione del
contributo avverra' mediante una graduatoria di merito redatta in
ordine decrescente sulla base del seguente indice:
X = 100*K*(C*P)/(Y*Z)
dove:
C: costo unitario massimo riconosciuto di cui all'art. 9, punto 9.2
(in E./kW)
P: potenza nominale dell'impianto compresa tra 1 e 20 kW (in kW)
Y: costo preventivato di spesa (in Euro)
Z: percentuale di contributo pubblico richiesta (in percento, con due
cifre decimali)
K: fattore moltiplicativo pari a 1,3 (integrazione architettonica)
per la realizzazione di impianti che prevedono l'impiego di moduli
che costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi
della struttura edilizia. Per tutti gli altri casi il fattore
moltiplicativo e' pari ad 1.
L'indice di merito cosi' calcolato sara' arrotondato alla quarta
cifra decimale.
8.2. A parita' di detto indice, la scelta verra' effettuata in ordine
sequenziale, sulla base della data ed ora di spedizione delle
domande, desunte dal timbro a cio' apposto dall'ufficio postale di
partenza, secondo quanto indicato all'art. 4, punto 4.1. In caso di
parita', la scelta verra' effettuata mediante sorteggio pubblico,
fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
8.3. Il sorteggio pubblico sara' effettuato a cura di una commissione
composta da tre funzionari regionali scelti nell'ambito delle
Direzioni generali alle Attivita' produttive, Programmazione e
Pianificazione urbanistica, Affari Istituzionali e Legislativi,
rispettivamente. La sede e la data di effettuazione del sorteggio
verranno opportunamente rese pubbliche.
8.4. I richiedenti individuati dal provvedimento regionale come
beneficiari dei contributi dovranno trasmettere il progetto del
sistema fotovoltaico al Servizio Politiche energetiche della Regione,
all'indirizzo indicato all'art. 4, punto 4.9, entro e non oltre 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, pena la
revoca del contributo concesso. Detto progetto, corredato di schede
tecniche dei materiali installati, come previsto dalla Specifica
Tecnica, e sottoscritto da un tecnico abilitato iscritto ad Ordine,
Albo o Collegio professionale competente per materia, deve essere
costituito dal progetto del sistema fotovoltaico e dal progetto
architettonico dell'intervento e deve comprendere:
a) una relazione tecnica, descrittiva dell'intervento, la quale
evidenzi i criteri di dimensionamento e di progettazione adottati,
l'inserimento della componente fotovoltaica nella struttura edilizia,
atta a consentire la verifica circa il rispetto della Specifica
Tecnica, comprese dettagliate informazioni sui rischi specifici
presenti nell'ambiente in cui il personale addetto alla installazione
e manutenzione dell'impianto dovra' operare e sulle misure di
prevenzione e protezione adottate;
b) schemi elettrici di dettaglio relativi alle connessioni interne al
campo fotovoltaico e tra quest'ultimo e la rete elettrica esistente;
c) elaborati grafici, sia ante che post operam, composti almeno da
una planimetria quotata del piano d'installazione, un prospetto
laterale e uno frontale, atti ad evidenziare la posizione e la sagoma
del generatore fotovoltaico;
d) elaborati grafici relativi ai particolari costruttivi delle
strutture di supporto dei moduli e alle rispettive modalita' di
ancoraggio, comprese le opere e gli apprestamenti ai fini della
sicurezza;
e) eventuali sezioni e quant'altro utile alla comprensione
dell'intervento, soprattutto nel caso di integrazione architettonica
del generatore fotovoltaico;
f) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 13 x 18 cm.
della struttura edilizia sulla quale deve essere installato
l'impianto fotovoltaico e dell'ambiente circostante.
8.5. La Regione si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva,
necessaria ai fini della istruttoria.
8.6. La Regione provvedera' alla valutazione del progetto, della sua
conformita' alla Specifica Tecnica e all'accertamento della sua
corrispondenza con i dati contenuti nella scheda tecnica prodotta
all'atto della presentazione della domanda di contributo.
8.7. Eventuali variazioni progettuali minime rispetto ai dati
contenuti nella scheda tecnica potranno essere tollerate, a giudizio
della Regione, purche' non violino le caratteristiche dell'impianto
cosi' come sintetizzate nei dati della scheda tecnica gia' presente
agli atti e non portino a variazioni significative dei valori dei
parametri dell'indice di merito attribuito tali da collocare il nuovo
indice al di fuori della fascia utile di concessione del contributo.
8.8. Eventuali variazioni non potranno, in ogni caso, comportare
aumenti rispetto all'importo del contributo concesso: in presenza,
invece, di una riduzione dell'investimento si provvedera' al
ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.
8.9. La valutazione negativa della documentazione prodotta portera'
alla non ammissibilita' della domanda di contributo e alla
conseguente revoca, da parte della Regione, del contributo concesso.
8.10. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di
rinunce, revoche o riduzioni di contributo, saranno assegnate, nel
rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente, alle
domande rimaste escluse dalle provvidenze regionali per carenza di
fondi, secondo l'ordine della graduatoria regionale.
Art. 9
Entita' del contributo
9.1. Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo in
conto capitale nella misura massima del 75% dei costi di investimento
ammissibili, IVA esclusa, le cui voci sono state elencate al
precedente art. 6. Tale importo non potra' superare, in ogni caso,
quello calcolato applicando i costi unitari massimi riconosciuti di
cui al successivo punto 9.2. Per il calcolo del contributo, quindi,
si applichera' la percentuale indicata dal richiedente al minore dei
due valori di costo: quello relativo all'investimento ammissibile
(preventivo) e quello massimo riconosciuto dal presente bando di cui
al successivo punto 9.2.
9.2. Al fine della concessione del contributo, per la realizzazione
degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario
massimo d'investimento, riconosciuto dal presente bando, e' fissato
in Euro 8.000,00 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di
potenza superiore e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA
esclusa) e' quello derivante dall'applicazione della seguente
formula:
C = 7.000,00 + (5.000,00/P)
dove:
C: costo unitario massimo riconosciuto (in E./kW);
P: potenza nominale dell'impianto (in kW) (compresa tra 5 e 20 kW).
9.3. Al soggetto richiedente che si avvale o intende avvalersi, per
la realizzazione dell'intervento, di altri meccanismi di
incentivazione in conto capitale, verra' concesso, nei limiti della
percentuale e dei costi massimi ammissibili di cui al presente bando,
il solo complemento al suddetto contributo.
9.4. Nel caso di soggetti per i quali si applica la disciplina
comunitaria sul regime "de minimis", che abbiano ricevuto eventuali
altri aiuti nello stesso regime, durante i tre anni precedenti,
potra' essere concesso un contributo tale da non superare il
massimale consentito dalla vigente normativa comunitaria in materia.
Art. 10
Tempi e modalita'
di realizzazione degli interventi
10.1. Entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di
contributo, pena la revoca del contributo concesso, dovra' essere
dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto. Il soggetto
richiedente dovra' trasmettere alla Regione, entro e non oltre 5
giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei
lavori, l'avvenuto inizio dei lavori stessi, trasmettendo alla
Regione la seguente documentazione:
- copia del verbale di consegna lavori (per i soggetti pubblici)
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del
DPR 445/00 da parte del direttore dei lavori o dell'installatore
attestante la data di inizio dei lavori unitamente alla fotocopia di
un valido documento di identita' del firmatario (per i soggetti
privati);
- copia dei provvedimenti autorizzativi (comunicazione, DIA,
autorizzazione, concessione o licenza a costruire) rilasciati ai
sensi della normativa vigente per l'installazione degli impianti
fotovoltaici unitamente, nel caso di area soggetta a vincolo
ambientale o paesaggistico, a copia del nulla osta ai sensi del DLgs
490/99 ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi del DPR 445/00 a firma del richiedente che attesti che per
l'installazione dell'impianto fotovoltaico non e' richiesta alcuna
autorizzazione o atto analogo.
10.2. L'eventuale istanza di proroga al termine per l'inizio dei
lavori di cui al comma precedente, sottoscritta e motivata, dovra'
essere spedita almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima dello
scadere del termine di cui al comma precedente. La Regione
comunichera' al soggetto richiedente l'esito della valutazione. Non
sara' presa in considerazione una richiesta di proroga presentata
oltre il suddetto termine. In ogni caso la proroga e' concessa una
sola volta e per un periodo non superiore a 120 giorni naturali e
consecutivi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei
lavori.
10.3. Entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di
contributo, pena la revoca del contributo concesso, le opere dovranno
essere completate. Il soggetto richiedente dovra' trasmettere alla
Regione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi a partire dal termine
prefissato per l'ultimazione dei lavori, la copia del verbale o della
comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione
dell'impianto fotovoltaico attestante l'avvenuta ultimazione degli
stessi entro il termine prefissato.
10.4. L'eventuale istanza di proroga al termine per l'ultimazione dei
lavori, sottoscritta e motivata, dovra' essere spedita almeno 30
(trenta) giorni naturali e consecutivi prima dello scadere del
termine di cui al comma precedente. La Regione comunichera' al
soggetto richiedente l'esito della valutazione. Non sara' presa in
considerazione una richiesta di proroga presentata oltre il suddetto
termine. In ogni caso la proroga e' concessa una sola volta e per un
periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei
lavori.
Art. 11
Varianti
11.1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera dovra'
essere inoltrata alla Regione entro 90 giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della
domanda di contributo mediante raccomandata debitamente sottoscritta
e motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa. Non
sara' presa in considerazione una richiesta di variante presentata
oltre il suddetto termine.
11.2. La suddetta variante verra' esaminata dalla Regione che
comunichera' tempestivamente al soggetto richiedente l'approvazione o
meno della stessa. In ogni caso la proposta di variante puo' essere
esaminata una sola volta e deve comportare la fine lavori entro il
termine convenuto.
11.3. L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non potra'
comportare l'aumento del contributo gia' concesso all'intervento
originariamente ammesso. Detto contributo sara' decurtato in
proporzione alla eventuale riduzione della potenza installata.
Art. 12
Erogazione del contributo
12.1. Per ciascun intervento valutato finanziabile, l'erogazione del
contributo concesso avverra' in una unica soluzione, a lavori
ultimati, a seguito della verifica della conformita' e idoneita'
della documentazione a corredo dell'intervento realizzato, inclusa la
documentazione comprovante la verifica tecnico-funzionale
dell'impianto in conformita' alla Specifica Tecnica.
12.2. Per interventi comportanti un investimento ammissibile
superiore ad Euro 30.000,00, qualora l'interessato ne faccia
richiesta, l'erogazione potra' essere disposta in due fasi. Un
acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo concesso, sara'
erogato sulla base della presentazione della comunicazione di
avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto. Ai
soggetti privati e' richiesta la presentazione di fidejussione
bancaria o assicurativa a copertura dell'importo dell'acconto
medesimo e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato
per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se
non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e semplice
richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della
richiesta stessa. Il saldo, determinato sulla base della spesa
ammissibile effettivamente sostenuta e comunque entro il limite
massimo del contributo concesso, sara' erogato al termine dei lavori,
a seguito delle verifiche di cui al punto precedente.
12.3. Ai fini dell'erogazione del contributo a saldo ovvero in unica
soluzione, il soggetto richiedente dovra' trasmettere alla Regione,
entro e non oltre 30 giorni dal termine prefissato per l'ultimazione
dei lavori la seguente documentazione:
a) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi
fiscali, debitamente quietanzate; nelle fatture deve essere distinto
l'ammontare relativo alle spese sostenute nel rispetto della
distinzione delle voci di cui al precedente art. 6: non sono
considerate valide, ai fini del riconoscimento del contributo, le
fatture che non contengono la suddetta distinzione;
b) attestazione da parte del distributore di energia elettrica
dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete
elettrica (contratto di scambio) (vedi successivo punto 12.4);
c) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto secondo
il fac-simile contenuto nella Specifica Tecnica (Allegato A);
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi e per
gli effetti del DPR 445/00 con il quale il soggetto beneficiario
dichiara: - di non aver usufruito o richiesto altri contributi,
nazionali o comunitari, per l'intervento in corso di finanziamento,
ovvero, di aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest'ultimo
caso indicare la fonte di finanziamento e l'ammontare del
contributo); - di non avere ricevuto negli ultimi tre anni - o di
avere ricevuto - aiuti "de minimis" (solo per impresa beneficiaria:
in caso affermativo, rendere informazione dettagliata);
e) dichiarazione di conformita' dell'impianto alle regole dell'arte
ai sensi della Legge 46/90, completa degli allegati obbligatori,
sottoscritta dall'installatore;
f) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi
fiscali, debitamente quietanzate, relative all'approvvigionamento e
installazione del sistema di acquisizione dati, al monitoraggio e
alle iniziative di informazione per i progetti di cui alle lettere
c), d) del punto 5.3;
g) certificazione, fornita dal Costruttore, attestante la data di
fabbricazione ed il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei
moduli fotovoltaici installati;
h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi e per
gli effetti del DPR 445/00 con la quale l'installatore dichiara la
data di fabbricazione, il numero di anni di garanzia delle
prestazioni dei moduli fotovoltaici dell'impianto installato per il
quale e' stato concesso il contributo di cui al presente bando e di
aver consegnato al richiedente i certificati di garanzia relativi
alle apparecchiature installate, il manuale d'uso e manutenzione,
inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di
manutenzione, e tutte le informazioni necessarie ai fini della
sicurezza;
i) dichiarazione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, iscritto ad
Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia,
attestante che per l'opera ammessa a contributo, sono stati espletati
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto
attiene la messa in opera e il funzionamento, comprese opere,
apprestamenti e misure ai fini della sicurezza, e che l'opera stessa
e' stata eseguita in conformita' a quanto dichiarato nella domanda di
contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed
approvata secondo le modalita' di cui al precedente art. 11;
j) documentazione fotografica a colori nel formato minimo 13 x 18
cm., comprendente l'impianto fotovoltaico e la struttura edilizia di
riferimento;
k) scheda contenente i dati anagrafici del creditore e le modalita'
di pagamento.
Detta documentazione verra' valutata dal Servizio Politiche
energetiche della Regione. Si ricorda che la mancata rispondenza al
requisito di integrazione cosi' come definito all'art. 2, punto 2.2,
nel caso in cui l'integrazione stessa sia stata indicata all'atto
della domanda, costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria. La
Regione si riserva la facolta' di richiedere integrazioni e/o
ulteriori verifiche di progetto, qualora lo ritenga necessario.
L'invio di quanto richiesto deve avvenire entro il termine perentorio
di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della
richiesta, pena la revoca del contributo concesso.
12.4. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini per la presentazione
della documentazione finale, non sia disponibile l'attestazione del
distributore di cui alla precedente lettera b), deve essere
presentata copia della richiesta di allacciamento alla rete elettrica
di distribuzione. In tal caso il contributo sara' erogato solo dopo
la presentazione dell'attestazione da parte del Distributore
dell'avvenuto collegamento dell'impianto.
12.5. Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso
soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura
inferiore alla spesa considerata per la concessione del contributo,
il contributo da erogare sara' calcolato in conformita' a tali minori
spese documentate. Al contrario, l'eventuale documentazione di spesa
superiore a quella preventivata ed indicata al momento della domanda,
non comportera' l'aumento del contributo concesso. In quest'ultimo
caso, inoltre, si procedera' alla verifica dell'indice di merito con
l'eventuale revoca del contributo concesso nel caso in cui il nuovo
valore di detto indice dovesse collocarsi al di fuori della fascia
utile considerata per la concessione del contributo.
Art. 13
Verifiche e controlli
13.1. La Regione accertera' la regolare esecuzione e manutenzione
delle opere, nonche' la loro conformita' al progetto presentato
(incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi
fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei
parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in
graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per
procedere all'erogazione del contributo. A tal fine potranno essere
eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in
qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento
dell'impianto alla rete di distribuzione.
13.2. La Regione si riserva, in ognuna delle fasi di attuazione del
presente bando, di effettuare controlli e verifiche a campione al
fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del bando con
particolare riferimento alla Specifica Tecnica.
Art. 14
Decadenza e revoca del contributo
14.1. Comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo:
a) la mancata presentazione del progetto dell'impianto;
b) il mancato inizio dell'intervento o la mancata ultimazione dei
lavori entro i termini prescritti;
c) la mancata presentazione della documentazione attestante l'inizio
o l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti.
14.2. La Regione procedera' alla revoca del contributo concesso e al
recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali
nei seguenti casi:
a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;
b) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in
fase di presentazione della domanda;
c) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato ed
opera realizzata;
d) mancato rispetto della Specifica Tecnica;
e) accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale
presentata in sede di erogazione del contributo, di eventuali
variazioni dei parametri dell'indice di merito che collochino il
valore dell'indice stesso al di fuori della fascia utile di
concessione del contributo.
L'entita' degli scostamenti e/o della difformita' sara' valutata a
giudizio insindacabile della Regione.
Art. 15
Raccolta e diffusione dati sulle prestazioni
15.1. La Regione individuera' un campione significativo di impianti
fotovoltaici, fra quelli che avranno acquisito il diritto al
contributo pubblico di cui all'art. 5, i quali dovranno essere
opportunamente strumentati per la raccolta dei dati di funzionamento
e per l'analisi delle prestazioni, ai fini della creazione di una
banca dati e la messa in rete delle notizie utili.
15.2. La formazione del campione avverra' selezionando gli impianti
piu' significativi sulla base degli elementi tecnici e qualitativi
che li caratterizzano, quali: dimensione, tipologia d'installazione,
tecnologia ed esposizione dei moduli fotovoltaici, tecnologia del
gruppo di conversione, localita' d'installazione, eventuali
peculiarita' dell'impianto e altre caratteristiche tecniche o
funzionali.
15.3. La specifica tecnica del sistema di acquisizione dati, riferita
a ciascun impianto da strumentare, sara' parte integrante della
convenzione sottoscritta dalle imprese di servizio e dalla Regione e
costituira' riferimento per le specifiche di installazione del
sistema di monitoraggio e di fornitura dei dati di sintesi alla
Regione.
15.4. La Regione, sulla base degli elementi informativi raccolti
attivera' specifiche iniziative di informazione e orientamento degli
operatori e degli utenti finali in ordine agli standard prestazionali
e agli elementi di criticita' delle diverse tipologie progettuali.
15.5. La Regione provvedera' inoltre a formulare un programma di
qualificazione ed aggiornamento dei progettisti e degli operatori
addetti alla installazione e alla manutenzione degli impianti
fotovoltaici, anche in vista dell'istituzione di un sistema di
accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli
interventi assistiti dal contributo regionale.
15.6. La Regione provvedera' alla stipula di accordi di programma con
le imprese operanti nel Settore dei servizi energetici per coordinare
gli obiettivi perseguiti dal programma regionale per la realizzazione
di impianti fotovoltaici con gli obiettivi di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle
imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas ai sensi
dell'art. 9, comma 1 del DLgs 79/99 e dell'art. 16, comma 4 del DLgs
164/00, citati in premessa.
Art. 16
Responsabile del procedimento
e tutela della privacy
16.1. Il responsabile del procedimento e' individuato nella persona
del dottor Massimo Cenerini, Responsabile del Servizio Politiche
energetiche.
16.2. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga
in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno
trattati nel rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche ed
integrazioni.
ALLEGATO A
Specifica tecnica per la realizzazione di sistemi fotovoltaici di
potenza nominale non superiore a 20 kW connessi alla rete
Premessa
Vengono di seguito fornite le indicazioni di massima e di normativa
da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del Programma "Tetti
fotovoltaici", di sistemi fotovoltaici di potenza nominale non
inferiore a 1 kWp e non superiore a 20 kWp, destinati a operare in
parallelo alla rete elettrica del distributore locale.
Il presente documento, pertanto, non e' esaustivo ai fini di un
eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e
collegamento alla rete dei sistemi in oggetto.
1. Definzioni
a) un sistema fotovoltaico e' un sistema capace di produrre energia
elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioe' della
radiazione solare, in elettricita' (effetto fotovoltaico);
b) un impianto fotovoltaico e' schematicamente composto, in generale,
dal dispositivo di interfaccia, dal gruppo di condizionamento e
controllo della potenza (o semplicemente convertitore c.c./a.c.) e
dal campo fotovoltaico;
c) il dispositivo di interfaccia e' essenzialmente un organo di
interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;
d) il gruppo di condizionamento e controllo della potenza e'
l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione
dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, e
per il trasferimento di essa sulla rete in ca;
e) il campo (o generatore) fotovoltaico e' l'insieme dei moduli
fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;
f) la potenza nominale di un impianto fotovoltaico (espressa in kWp)
e' la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo
fotovoltaico, cioe' la potenza determinata dalla somma delle singole
potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo
costituente il campo, misurate in STC(1);
g) l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico e' il rapporto fra
la potenza generata dal campo e la potenza della radiazione solare
incidente sull'area totale dei moduli, in STC; detta efficienza puo'
essere numericamente ottenuta anche da una formula pratica, cioe' dal
rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kWp) e
la relativa superficie (espressa in m2) intesa come somma dell'area
dei moduli;
h) l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico e' il
rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e
l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un
determinato intervallo di tempo;
i) il distributore e' il soggetto che presta il servizio di
distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
j) l'utente e' la persona fisica o giuridica titolare di un contratto
di fornitura di energia elettrica.
2. Normativa e leggi di riferimento
La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la
progettazione e realizzazione di un sistema fotovoltaico sono:
- Norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- Norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN
61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli
a film sottile;
- Norma UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione solare, per il
dimensionamento del campo fotovoltaico;
- DM Lavori pubblici del 9/1/1996 e DM Lavori pubblici del 16/1/1996
e successive modificazioni e integrazioni, per le strutture
meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle norme vigenti per quanto
riguarda:
- i quadri elettrici;
- il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal
gruppo di condizionamento e controllo della potenza,
- la compatibilita' elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle
emissioni in RF;
- la conformita' al marchio CE per il gruppo di condizionamento e
controllo della potenza e per le altre apparecchiature.
Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:
- il DPR 547/55 e il DLgs 626/94 e successive modificazioni e
integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
- la Legge 46/90 e il DPR 447/91 (Regolamento di attuazione della
Legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la
sicurezza elettrica.
Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio di un
sistema fotovoltaico, le scelte progettuali devono essere effettuate
anche nel rispetto delle seguenti normative e leggi:
- Norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con
particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);
- Norma CEI 64-8 (III edizione), soprattutto per quanto concerne la
Parte 4 relativa alle prescrizioni per la sicurezza;
- Legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il
comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di
potenza non superiore a 20 kWp, anche collegati alla rete, non e'
soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il
rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia
autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta
all'imposta erariale e alle relative addizionali;
- deliberazione 224/00 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente puo'
optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il
distributore; in tal caso, si applica la: "Disciplina delle
condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto
dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza
nominale non superiore a 20 kWp (deliberazione 224/00)".
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi.
Ulteriori disposizioni di legge, norme, prescrizioni e deliberazioni
in materia, purche' vigenti al momento della pubblicazione della
presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si
considerano applicabili.
3. Dimensionamento, prestazioni e garanzie
Fatto comunque salvo quanto disposto dal citato paragrafo 5.1 della
norma CEI 11-20, la potenza nominale del sistema fotovoltaico (per
potenza nominale di un sistema fotovoltaico si intende la potenza
determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun
impianto costituente il sistema stesso) deve essere tale che la
quantita' di energia elettrica da esso producibile su base annua (in
corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata,
sempre su base annua, dall'utente.
Quest'ultima energia e' quella risultante dalla media dei consumi
degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di
consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto
sopra, si dovra' fare riferimento al consumo annuale presunto,
fornendone adeguata valutazione.Per quanto riguarda la quantita' di
energia elettrica producibile, devono essere impiegati i dati
radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante
Europeo della Radiazione solare) e si deve assumere come valore
dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del valore
dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. In alternativa, il
calcolo dell'energia producibile puo' essere effettuato mediante
l'apposita applicazione disponibile presso il sito web di ENEA:
www.tettifotovoltaici.org.
L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento, oltre a
rispettare anche i requisiti tecnici di cui al successivo punto 5,
devono godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data
dalla verifica tecnico-funzionale del sistema stesso (di cui al
citato punto 5); inoltre, i moduli fotovoltaici devono godere di una
garanzia di funzionamento di almeno 20 anni, mentre il decadimento
delle loro prestazioni deve risultare non superiore al 10% della
potenza nominale nell'arco di 12 anni e non superiore al 20%
nell'arco di 20 anni.
Infine, l'anno di fabbricazione dei moduli deve essere documentato in
maniera inequivocabile e non deve essere antecedente all'1 gennaio
2001.
4. Principali caratteristiche tcniche del sistema
Premesso che alla rete di utente e' ammesso il collegamento di un
solo sistema fotovoltaico (sempre purche' la potenza nominale del
sistema non superi i 20 kWp) e ricordando che (almeno nel presente
contesto) il sistema fotovoltaico puo' essere costituito
indifferentemente da un solo o piu' impianti fotovoltaici, si
distingue il caso del collegamento in monofase (anche se l'utenza e'
trifase) da quello del collegamento del sistema fotovoltaico in
trifase, alla rete di utente.
In ogni caso, e' assolutamente vietato l'impiego di piu' gruppi di
condizionamento e controllo della potenza in parallelo tra loro sul
lato corrente continua (cioe' alimentati da un unico campo
fotovoltaico).
4.1. Sistema fotovoltaico monofase
Il sistema fotovoltaico sara' costituito da un solo impianto qualora
sia presente un solo campo fotovoltaico (2), un solo gruppo di
condizionamento e controllo della potenza e un solo dispositivo di
interfaccia. Nel caso in cui, invece, siano distinguibili piu' gruppi
di condizionamento e controllo della potenza (anche diversi tra loro,
ma sempre connessi alla stessa fase della rete di utente) ciascuno
alimentato dal proprio campo fotovoltaico, allora il sistema sara'
costituito da piu' impianti (tanti quanti i gruppi di condizionamento
e controllo della potenza); in questo caso, inoltre, viene richiesto,
di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno.
4.2. Sistema fotovoltaico trifase
Nel caso specifico in cui siano interessate le tre fasi della rete di
utente, il sistema fotovoltaico sara' costituito da un solo impianto
esclusivamente qualora venga impiegato un solo gruppo di
condizionamento e controllo della potenza effettivamente trifase,
cioe' con un solo ingresso in continua (quindi, un solo campo
fotovoltaico e un solo stadio di MPPT - salvo lo specifico caso di
impiego di un convertitore trifase del tipo "multingresso"), oltre al
dispositivo di interfaccia. In tutti gli altri casi, il sistema
fotovoltaico si comporra' di tanti impianti quanti sono i gruppi di
condizionamento e controllo della potenza (indipendentemente se
monofase e/o trifase) allacciati alla rete di utente.
4.3. Caratteristiche generali del sistema fotovoltaico
Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica
deve essere sempre in bassa tensione e a valle del dispositivo
generale della rete di utente. La figura 1 riporta lo schema di
collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di
scambio.
Qualora le condizioni impiantistiche e di uso del sistema
fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del
distributore una potenza maggiore di quella contrattuale della
fornitura, i termini del contratto stesso dovranno essere aggiornati
affinche' detta potenza risulti non inferiore a quella massima
erogabile in rete.
Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza deve essere
idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla
rete del distributore, in conformita' ai requisiti normativi tecnici
e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente
di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con
quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della
tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con
quelli della rete alla quale viene connesso il sistema. Il
convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a
commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o
riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo
completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza
(MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve
figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.
Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in
modo da massimizzare l'energia annua producibile, nei limiti degli
eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il campo
stesso. L'orientamento e' prioritariamente a Sud; sono comunque
consentiti orientamenti diversi, purche' entro un angolo massimo di
+60 gradi rispetto Sud. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento,
purche' le perdite di energia da essi derivanti siano non superiori
al 7% su base annua. Inoltre, nel caso di applicazioni su coperture a
falda, il piano dei moduli deve essere parallelo a quello della falda
stessa. Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico deve
essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a
terra.
Le stringhe devono essere costituite dalla serie di singoli moduli
fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di
diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non e'
ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro
per anche una sola delle seguenti caratteristiche: esposizione,
marca, modello, numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine,
deve essere dotato di diodi di by-pass, ad eccezione di quelli a film
sottile e la cui conformita' alle norme applicabili sia avvenuta
specificatamente in assenza di detti diodi.
Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in
corrente continua di ciascun impianto costituente il sistema
fotovoltaico e la rete; tale separazione puo' essere sostituita da
una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di
sistemi monofase.
Ciascun impianto costituente il sistema fotovoltaico deve essere
dotato di un proprio complesso di misura dell'energia prodotta
(cumulata) dal singolo impianto e delle relative ore di
funzionamento: a tal fine, puo' essere impiegata l'eventuale
strumentazione di misura in dotazione ai gruppi di condizionamento e
controllo della potenza; altrimenti, si deve ricorrere ad appositi
contatori, preferibilmente di tipo elettromeccanico.
Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono
adottabili, purche' nel rispetto delle norme vigenti e della buona
regola dell'arte.
Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene
ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensita' di corrente
disponibile (dovuta al contributo del sistema fotovoltaico), la rete
stessa o la parte interessata dovra' essere opportunamente adeguata o
protetta.
5. Verifica tecnico-funzionale
L'insieme delle operazioni di realizzazione del sistema fotovoltaico
si conclude con la verifica tecnico-funzionale del sistema stesso, la
quale consiste nel controllare, per ciascun impianto:
- la continuita' elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse
condizioni di potenza generata e nelle varie modalita' previste dal
gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione,
spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: Pca >> 0,75*Pnom*I/ISTC, ove:
- Pca e' la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di
condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore
del 2%;
- Pnom e' la potenza nominale (in kWp) del campo fotovoltaico;
- I e' la radianza (in W/m2) misurata sul piano dei moduli con
precisione migliore del 3% (il valore di detta precisione deve essere
debitamente documentato);
- ISTC, pari a 1000 W/m2, e' la radianza in STC.
Qualora nel corso della misura della potenza attiva (Pca) venga
rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 gradi
centigradi, e' ammessa la correzione in temperatura della potenza
stessa.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori
ultimati, dall'installatore, che dovra' essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalle leggi in materia e dovra' emettere, per ogni
impianto costituente il sistema fotovoltaico installato, una
dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata e siglata in
ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le
predette sono state effettuate.
6. Documentazione
Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti
documenti:
- manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione
consigliata degli interventi di manutenzione;
- progetto esecutivo in versione "come costruito", corredato di
schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo
esito;
- dichiarazione di conformita' ai sensi della Legge 46/90, articolo
1, lettera a);
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la
conformita' alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio
cristallino e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la
conformita' del gruppo di condizionamento e controllo della potenza
alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga
impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore
stesso;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di
funzionamento.
Note:
(1) standard Test Conditions (radianza solare: 1000 W/m2, temperatura
di cella fotovoltaica: 25 gradi centigradi, condizioni del cielo: Air
Mass 1,5)
(2) o piu' campi qualora venga impiegato un convertitore del tipo
"multingresso".
(segue allegato fotografato)