DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SANITA' PUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 13871
Disciplina delle modalita' tecniche delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la L.R. n 19 del 29 luglio 2004 recante "Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria", e in particolare l'art. 10 che, al
comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali la disciplina delle modalita' tecniche e delle
procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei
resti mortali, nonche' la individuazione degli obblighi di
comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle
precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli
operatori;
ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all'art. 10
citato, all'adozione del presente atto al fine di garantire
uniformita', semplificazione ed adeguatezza di prescrizioni tecniche
e procedure amministrative sul territorio della regione, tutelando
gli interessi degli utenti dei servizi funebri e degli operatori;
richiamata la deliberazione di Giunta regionale, esecutiva ai sensi
di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione
di Giunta regionale sopra citata;
determina:
1) di disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'art. 10 della
L.R. 19/04, le modalita' tecniche e le procedure da osservarsi nel
trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali nei termini
di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pierluigi Macini
ALLEGATO
Il trasporto di salma
Ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto
privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in
abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta
dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per
l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle
strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le
apposite strutture adibite al commiato.
Emerge pertanto una sostanziale novita' rispetto a quanto previsto
dalla normativa previgente che subordinava la possibilita' di
spostamento della salma alla sola casistica della inidoneita'
dell'alloggio affinche' vi si svolgesse la prescritta osservazione.
Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal
medico del dipartimento di Sanita' pubblica che attestasse la
inidoneita' dell'abitazione.
Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico
dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale
intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui
i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in
altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che
la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma puo'
avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
Il medico intervenuto in occasione del decesso puo' eventualmente
rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per
avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al
decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della
Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8
della L.R. 19/04 le funzioni di coordinamento, consulenza e
supervisione delle attivita' di medicina necroscopica.
La certificazione di cui sopra e' titolo valido per il trasporto
della salma, purche' lo stesso si svolga interamente nell'ambito del
territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e
uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di
certificazione da utilizzare.
Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze
delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella
propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa,
riducendo il numero delle figure mediche che intervengono
immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto
della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per
motivazioni di ordine psicologico o di opportunita',
indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.
L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della
certificazione medica di cui sopra al personale della struttura
ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere
pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al
commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto,
trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra
via telematica, al Comune ove e' avvenuto il decesso e al servizio di
Medicina legale dell'Azienda Unita' sanitaria locale competente per
territorio (quella che opera sul territorio ove e' ubicato il comune
in cui e' avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di
Medicina legale delle Aziende Sanitarie e' motivata dal ruolo dei
medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di
coordinamento su tutta l'attivita' di Medicina necroscopica al fine
di garantirne correttezza e rigore.
Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra
l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza,
dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste
informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui
e' avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura
ricevente, se diverso dal primo.
La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto
della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e
che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verra'
successivamente consegnata al Comune in cui e' avvenuto il decesso.
Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere
riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni
di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di
apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale
la medesima, secondo le modalita' ed i requisiti che la Giunta
regionale deve individuare con apposito atto (art. 13, L.R. 19/04).
Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato
da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.
La salma puo' essere trasferita presso:
1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate;
3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R.
19/04,
ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di
osservazione, secondo le modalita' previste dalla legge, e deve
essere effettuato l'accertamento della realta' della morte da parte
del medico necroscopo.
Il trasporto di resti mortali
Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si
deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e
biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in
relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome,
data di morte del defunto.
Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli
o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure
precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente
comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e
sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura
ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva
operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la
cremazione.
Il trasporto di cadavere
Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma
e' definita "cadavere".
Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. 19/04 prevede
che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento
il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es.
dalla abitazione ove e' avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al
cimitero).
L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di
destinazione del cadavere.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione
va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la
sosta del feretro per tributare speciali onoranze.
Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre,
deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini
numerici e per conoscenza delle modalita' regolamentari) e nel
rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei
lavoratori.
L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio,
deve verificare in particolare:
a) la corrispondenza della identita' del defunto con le generalita'
contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della
destinazione;
c) le modalita' di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al
trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando
e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale
procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.
Poiche' la attivita' sopra descritta viene attribuita dalla L.R.
19/04 direttamente alle imprese che effettuano l'attivita' funebre (e
che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come
previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso),
non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte
le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca,
modulistica) necessari.
Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno
il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attivita' funebre,
ai sensi dell'art. 13 della L.R. 19/04, e il numero identificativo
dell'autorizzazione.
In Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre
internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione
all'estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti
all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.
La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29,
comma 1, lettera b) del DPR 285/90 e' sostituita a tutti gli effetti
dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al
trasporto, comprovante l'idoneita' del feretro in funzione del
trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.
Attestato medico per il trasporto di salma (art. 10, comma 2, L.R.
19/04)
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(generalita' del defunto), nato/a il . . . . . /. . . . . /. . . . .
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( . . . . . )
deceduto/a il . . . . . . . /. . . . . . . /. . . . . . . . . alle
ore . . . . . . . . .
Io sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . medico . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (medico curante, continuita'
assistenziale, emergenza territoriale o altro)
certifico
di essere intervenuto, alle ore . . . . . .del giorno . . . /. . . /.
. . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . .;
di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata non
ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei
modi previsti dalla L.R. 19/04, puo' svolgersi senza pregiudizio per
la salute pubblica.
La salma verra' trasportata, come da richiesta dei familiari, presso
la seguente struttura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
Rilasciato il . . . /. . . /. . . . . . alle ore . . . . . . . .
timbro e firma . . . . . . . . . . . .
Nota
Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/04, la salma deve essere
riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non
sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni
di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
Inoltre il trasporto dovra' essere effettuato da impresa in possesso
di apposita autorizzazione (art. 13, L.R. 19/04), con mezzi adeguati
e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori addetti.
La salma puo' essere trasferita presso:
1) l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2) i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate;
3) strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2 della L.R.
19/04,
ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di
osservazione secondo le modalita' previste dalla legge e deve essere
effettuato l'accertamento della realta' della morte da parte del
medico necroscopo.
Attestato di garanzia per il trasporto di cadavere
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di addetto al trasporto
funebre della impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , incaricata dagli aventi
titolo del trasporto di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ., nato il . . . /. . . /. . . . . .
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. prov. . . . . . . . . Paese . . . . . . . . . . . . . . deceduto il
. . . / . . . /. . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ,
da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme
regionali e statali vigenti,in veste di incaricato di pubblico
servizio,
attesta:
1) di aver identificato il defunto attraverso: [. . . . . . . . . . .
. . . ] carta identita' n. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rilasciata dal Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. il . . . . . . . . . . . [. . . . . . .] o nella seguente forma: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . e che l'identita' del cadavere corrisponde con le
generalita' contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla
inumazione, tumulazione o cremazione;
2) che il feretro utilizzato e' rispondente per modalita' costruttive
e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in
relazione alla immediata destinazione;
3) che la partenza avviene, alle ore . . . . del giorno . . . / . .
. /. . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . per la seguente
destinazione: [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] cimitero di . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sito nel
comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . [. . . . . . . . . . . . . . . . . ] crematorio di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sito nel comune di
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . . .
. . . . . . . . . . . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . sito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e
che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione
accompagnatrice: [. . . . . . . . ] . . . . . . . . . autorizzazione
alla inumazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . . autorizzazione
alla tumulazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . . autorizzazione
alla cremazione [. . . . . . . . ] . . . . . . . . . autorizzazione
al trasporto
4) con l'utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge,
targato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . .