DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2004, n. 1455
Approvazione schema di "Addendum per la modifica, integrazione e attuazione del secondo stralcio della convenzione per la riqualificazione del materiale rotabile e per l'integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna del 19/12/2003"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare lo schema di "Addendum per la modifica, integrazione
e attuazione del secondo stralcio della Convenzione per la
riqualificazione del materiale rotabile e per l'integrazione
tariffaria nella regione Emilia-Romagna del 19/12/2003" nel testo
allegato parte integrante della presente deliberazione;
b) di dare atto che alla sottoscrizione dell'"Addendum" di cui al
precedente punto a) procedera' il Presidente della Giunta regionale e
che lo stesso, potra' apportare al testo le modifiche, non
sostanziali, che si rendessero necessarie per raggiungere il buon
fine dello stesso;
c) di programmare e di assegnare a Trenitalia SpA il contributo
regionale pari a Euro 5.000.000,00 per l'acquisto e la messa in
esercizio, a partire dall'anno 2005, di ulteriori tre convogli di
tipo "Minuetto" e di una "Composizione a doppio piano" (convoglio a
composizione bloccata bidirezionale formata da 4 carrozze a doppio
piano di nuovo tipo e da una carrozza semipilota trainata da
locomotiva E464) destinati al servizio ferroviario regionale, dando
atto che le suddette risorse trovano allocazione al Capitolo 43256
"Contributi per investimenti in mezzi per il trasporto pubblico
regionale e locale. Mutui con oneri di ammortamento a carico dello
Stato (art. 31, comma 2, lettera c), art. 34, comma 1, lettera a),
comma 6, lettere a), b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 e successive
modificazioni; art. 2, comma 5, Legge 18 giugno 1998, n. 194; art.
13, comma 2, Legge 1 agosto 2002, n. 166; DI 5 maggio 2003),
afferente all'UPB 1.4.3.3.16020 "Investimenti nel settore del
trasporto pubblico regionale e locale - Altre risorse vincolate" del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2004 e Bilancio pluriennale 2004-2006;
d) di confermare le disposizioni relative alla concessione, impegno,
liquidazione e revoca dei contributi regionali gia' individuate con
la DGR 2186/03 all'Allegato "Condizioni e modalita' per i
finanziamenti" e alle lettere i) e f) del dispositivo;
e) di prevedere in capo a Trenitalia SpA i vincoli relativi al
materiale rotabile come gia' indicati in premessa e piu'
specificatamente individuati all'articolo 5 dello schema di
"Addendum";
f) di disporre, per estratto, la pubblicazione della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Addendum per la modifica, integrazione e attuazione del secondo
stralcio della convenzione per la riqualificazione del materiale
rotabile e per l'integrazione tariffaria nella regione Emilia-Romagna
del 19 dicembre 2003
Tra
la Regione Emilia-Romagna, nel seguito denominata solamente
"Regione", con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale
n. 80062590379, nella persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione, a cio'
autorizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
la Societa' Trenitalia SpA, societa' soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, nel seguito denominata
solamente "Trenitalia", con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.
1, codice fiscale e partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , iscritta al
Registro delle imprese del Tribunale di Roma, nella persona . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso:
- che il Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce
il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione
al quale i Comuni adeguano i propri piani urbanistici, in conformita'
a quanto disposto dai Piani territoriali di coordinamento
provinciale;
- che il PRIT, attualmente vigente, ha incernierato nel trasporto
ferroviario il sistema integrato della mobilita' al fine di
perseguire il rafforzamento dell'azione di tutela e risanamento
ambientale e lo sviluppo della mobilita' sostenibile;
- che fra le azioni necessarie all'attuazione di tali obiettivi,
fondati sulla riqualificazione del servizio ferroviario al fine di
incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico, il PRIT indica il
rinnovo del materiale rotabile che deve presentare caratteristiche
idonee alla specificita' dei servizi richiesti sia in termini di
prestazioni offerte sia in termini di caratteristiche di capacita' e
comfort.
Premesso inoltre:
- che in data 19 dicembre 2003 e' stata sottoscritta fra la Regione e
Trenitalia la "Convenzione per la riqualificazione del materiale
rotabile e per l'integrazione tariffaria nella regione
Emilia-Romagna" (di seguito denominata "Convenzione del 19/12/2003")
con la quale le Parti hanno definito i reciproci impegni finalizzati
all'acquisto da parte di Trenitalia, con il contributo della Regione,
sia del materiale rotabile da utilizzare per il servizio ferroviario
regionale, sia delle strumentazioni tecnologiche necessarie all'avvio
della riforma del sistema tariffario integrato regionale (Stimer);
- che, in particolare, per quanto riguarda il materiale rotabile, con
la suddetta convenzione, si e' ribadito l'impegno:
- per Trenitalia, a mettere in esercizio, dall'anno 2004 ed entro
l'anno 2006, n. 15 convogli tipo "Minuetto" in composizione da tre
vetture ciascuno, destinati al servizio ferroviario regionale,
disciplinato dal Contratto di Servizio stipulato tra le Parti;
- per la Regione, a ricercare risorse finanziarie per contribuire
all'investimento con l'importo di un milione di Euro per ogni
convoglio messo in esercizio da Trenitalia, fino all'importo
complessivo di quindici milioni di Euro;
dato atto:
- che quale "primo stralcio attuativo", contenuto nella convenzione
del 19/12/2003, Trenitalia si e' impegnata a mettere in esercizio dal
2004 i primi tre convogli di tipo "Minuetto", a fronte
dell'immissione in servizio dei quali la Regione contribuira' con
l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, pari a un milione di Euro
per ogni convoglio;
ricordato:
- che la Convenzione del 19/12/2003 prevede, fra l'altro, che le
Parti, di comune intesa, possano stabilire, previa verifica delle
rispettive disponibilita' finanziarie, ulteriori azioni ed interventi
ad integrazione e a completamento di quelli gia' previsti nella
convenzione stessa, soprattutto al fine di dare completa attuazione
agli impegni assunti;
- che l'attuazione di tali interventi integrativi e di completamento
dove essere regolata mediante opportuni atti da sottoscriversi tra le
parti.
Rilevato:
- che la Regione e Trenitalia, in data 11/2/2004, hanno preso atto
con reciproca soddisfazione dell'avvenuto completo inserimento in
servizio del materiale rotabile oggetto dell'Accordo "Progetto
Qualita'" e del materiale rotabile per la riqualificazione dei
servizi interregionali previsto dal Contratto di Servizio 2002-2003;
- che Trenitalia ha precisato l'impegno a mettere in servizio il
primo dei tre convogli tipo "Minuetto" previsti dal primo stralcio
attuativo a settembre 2004 e a proseguire in tempi rapidi con
l'immissione delle altre composizioni;
- che la Regione e Trenitalia hanno inoltre convenuto di proseguire
nell'attuazione dell'impegno sottoscritto con la Convenzione del
19/12/2003 acquisendo ulteriori tre convogli tipo "Minuetto".
Rilevato inoltre:
- che nel verbale dell'11/2/2004 la Regione e Trenitalia hanno anche
evidenziato la necessita' di introdurre una ulteriore tipologia di
materiale rotabile adatta a servizi caratterizzati da frequentazione
medio-alta e percorrenza medio-lunga;
- che a tal fine sono state individuate composizioni bloccate
bidirezionali formate da carrozze a doppio piano di nuovo tipo,
trainate da locomotive E464 ricomprese nella composizione.
Ritenuto:
- che ai fini di quanto sopra sia necessario modificare e integrare i
contenuti della Convenzione del 19/12/2003, limitatamente alle
questioni riguardanti il materiale rotabile e senza intervenire sul
primo stralcio attuativo gia' in corso;
- che in conseguenza delle urgenze sopra rilevate e tenendo conto
delle disponibilita' finanziarie del bilancio regionale sia opportuno
provvedere a un "secondo stralcio attuativo".
Tutto cio' premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene
e si stipula quanto segue.
Art. 1
Richiamo delle premesse
1. Le premesse alla presente Convenzione ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.
Art. 2
Oggetto delle modifiche e integrazioni della Convenzione
1. Oggetto del presente atto e' la definizione degli impegni delle
Parti finalizzati alla messa in servizio da parte di Trenitalia, con
il contributo della Regione Emilia-Romagna, di materiale rotabile da
utilizzare per il servizio ferroviario regionale, a parziale
modifica, integrazione e ulteriore attuazione di quanto previsto
nella Convenzione del 19/12/2003 richiamata in premessa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,
ad attuare quanto indicato ai successivi articoli del presente atto
secondo la normativa e le leggi vigenti.
Art. 3
Impegni di Trenitalia
1. A parziale modifica ed integrazione di quanto concordato nella
Convenzione del 19/12/2003, Trenitalia si impegna a mettere in
esercizio, per i servizi di competenza della Regione, un quantitativo
di nuovi convogli di tipo "Minuetto" e di convogli a composizione
bloccata bidirezionale formata da 4 carrozze a doppio piano di nuovo
tipo e da una carrozza semipilota trainata da locomotiva E464 (di
seguito denominati "Composizione a doppio piano") meglio specificato
al comma successivo.
2. L'insieme del materiale rotabile oggetto della Convenzione del
19/12/2003 e' da intendersi pertanto modificato come segue: in luogo
ed in sostituzione dei 15 convogli di tipo "Minuetto" previsti
dall'articolo 4 della Convenzione del 19/12/2003, 8 treni di tipo
"Minuetto" e 4 nuove "Composizioni a doppio piano".
3. Trenitalia, quale secondo stralcio attuativo della Convenzione del
19/12/2003, cosi' come modificata ed integrata dal presente atto, si
impegna a mettere in esercizio, dall'anno 2005, ulteriori tre
convogli di tipo "Minuetto" ed una nuova "Composizione a doppio
piano" destinandoli ai servizi ferroviari di interesse della Regione
ricompresi nel relativo Contratto di Servizio.
4. Trenitalia, in analogia all'impegno assunto con la Convenzione del
19/12/2003, verifichera' con la Regione la rispondenza degli
allestimenti interni dei convogli alle esigenze dell'utenza
emiliano-romagnola.
Art. 4
Impegni della Regione
1. La Regione, oltre a confermare l'impegno a ricercare risorse per
contribuire all'acquisto da parte di Trenitalia dei convogli di tipo
"Minuetto", con l'importo di un milione di Euro ciascuno, rinnova
l'impegno a ricercare risorse per contribuire all'acquisto da parte
di Trenitalia delle nuove "Composizioni a doppio piano" nella misura
di due milioni di Euro ciascuna.
2. La previsione finanziaria complessiva per la Regione passa da 15
milioni di Euro a 16 milioni di Euro.
3. La Regione finanziera' il secondo stralcio attuativo della
Convenzione del 19/12/2003 cosi' come modificata ed integrata dal
presente atto (richiamato dal precedente art. 3, terzo comma), con un
importo complessivo pari a Euro 5.000.000,00, contribuendo per ognuno
dei tre convogli di tipo "Minuetto", con Euro 1.000.000,00 e per la
prima delle quattro "Composizioni a doppio piano" previste con Euro
2.000.000,00.
4. Il contributo sara' erogato, previa richiesta scritta della
Divisione Trasporto regionale di Trenitalia, con le modalita' e i
tempi previsti dalle leggi regionali, a presentazione della
documentazione attestante l'acquisto di ogni singolo convoglio, la
dimostrazione che nelle spese rientrino quelle inerenti al materiale
rotabile oggetto del contributo e la dimostrazione della immissione
in servizio per lo svolgimento dei treni regionali e interregionali
di interesse della Regione Emilia-Romagna.
Art. 5
Vincoli relativi al materiale rotabile
1. Analogamente a quanto gia' specificato nella Convenzione del
19/12/2003, il materiale rotabile di cui al precedente articolo 3
sara' acquistato direttamente da Trenitalia che ne sara' proprietaria
ad ogni effetto di legge, con il vincolo dell'utilizzo esclusivo per
l'effettuazione dei servizi regionali ed interregionali di interesse
della Regione Emilia-Romagna.
2. Trenitalia si impegna a:
a) mantenere in efficienza ed a custodire con la massima cura e
diligenza il materiale rotabile finanziato;
b) utilizzare il predetto materiale rotabile per il servizio
ferroviario regionale dell'Emilia-Romagna e, comunque, per
l'effettuazione dei servizi compresi nei Contratti di Servizio
stipulati con la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del DLgs 422/97 e
successive modifiche, fermo restando che nel prezzo dei servizi non
sara' compreso l'ammortamento dello stesso materiale rotabile per la
quota contribuita dalla Regione. Tali risparmi sono resi disponibili
dalla Regione ai fini dell'acquisizione dei servizi di cui al primo
capoverso del presente punto b);
c) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
convogli in tutte le loro parti, nonche' alla loro pulizia ed al
decoro delle parti interne ed esterne;
d) garantire idonea copertura assicurativa del materiale rotabile per
danni, incendi o danneggiamenti;
e) provvedere alla manutenzione corrente del suddetto materiale
rotabile in officine presenti nel territorio della regione
Emilia-Romagna;
f) provvedere affinche' su ciascun elemento del materiale rotabile
acquistato ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate, sia
riportata la dicitura standard "Regione Emilia-Romagna - Trasporti
pubblici" con accanto il "logo" della stessa Regione.
3. L'accettazione da parte di Trenitalia dei contributi finanziari
regionali comporta l'impegno a rispettare le condizioni previste
dall'art. 35 della L.R. 30/98 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 6
Attuazione del presente atto
In caso di ritardi o inesattezze nell'adempimento degli obblighi
previsti dal presente atto le parti, preso atto delle ragioni che
hanno provocato gli inadempimenti, adotteranno tutte le iniziative
necessarie per eliminare sollecitamente le cause, procedendo - ove
necessario, e comunque sempre di comune intesa - alla revisione del
presente atto.
Il mancato rispetto degli obblighi da parte di uno dei contraenti
solleva l'altro contraente dai conseguenti reciproci impegni.
Le parti possono provvedere in ogni momento alla revisione del
presente atto qualora, di comune intesa, ne ravvisino la necessita',
al fine di adeguare gli impegni assunti ovvero a seguito di modifiche
del quadro normativo che rendano necessario riconsiderare il presente
atto.
Art. 7
Verifica del presente atto. Rinvio
1. La verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal
presente atto e' attribuita al Nucleo tecnico misto istituito ai
sensi dell'articolo 9 della Convenzione del 19/12/2003.
2. Per tutto quanto non espressamente modificato o integrato dal
presente atto, rimangono confermati gli impegni e le condizioni
assunte dalle Parti con la Convenzione del 19/12/2003.
Il presente atto, composto di n. . . . . (. . . ) pagine
dattiloscritte e redatto in due originali, una per ciascuna delle
Parti firmatarie, e' sottoscritto dalle Parti come sopra costituite.
Le spese di bollo, registro e tutte le altre eventuali spese
conseguenti all'uso del presente atto sono a carico di Trenitalia.
. . . . . . . . . . . . . . . , li'
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA per TRENITALIA SPA