COMUNICATO
Modifiche all'articolo 19 dello Statuto comunale
Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 si
pubblica l'articolo 19 dello Statuto comunale, cosi' come modificato
dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 23 settembre
2004:
"Il Consiglio comunale (omissis) con nove voti favorevoli espressi
per alzata di mano dai nove votanti, essendo dodici i presenti (11
consiglieri ed il Sindaco) e tre gli astenuti (Moglia Marco, Lusardi
Elio e Filetti Giovanni); delibera di modificare, come illustrato in
premessa, l'art. 19 dello Statuto comunale di Compiano, dando atto
che a seguito della modifica tale articolo e' cosi' formulato:
Art. 19 - Composizione della Giunta
La Giunta si compone dal Sindaco che la presiede e da assessori in
numero minimo di due e massimo di quattro secondo la scelta che sara'
operata discrezionalmente dal Sindaco sulla base della valutazione
politico amministrativa.
Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio comunale in numero massimo di due.
Gli assessori esterni devono possedere i requisiti di candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di Consigliere.
Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli
assessori di estrazione consiliare, salvo quanto specificato al comma
3 del precedente art. 13.
Sono garantite le condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna e
viene promossa la presenza di entrambi i sessi nella Giunta
comunale".
IL SEGRETARIO COMUNALE
Letizia Ghezzi