COMUNICATO
Modifica all'art. 22 dello Statuto comunitario
Con delibera di Consiglio n. 34 del 27/9/2004, si modifica l'art. 22,
come segue:
"Art. 22
Composizione della Giunta
1. La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero fino a sei
componenti. La composizione deve garantire la rappresentanza di tutti
i Comuni facenti parte del territorio della Comunita' Montana.
2. Possono essere eletti Assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio comunitario in numero non superiore a due.
3. Possono ricoprire la carica di Assessore esclusivamente Sindaci,
Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
4. Gli Assessori non Consiglieri sono compresi nella lista dei
candidati contenuta nel documento programmatico ove sono illustrate
le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze
tecnico-amministrative che maturano le candidature.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del
Consiglio senza diritto di voto.".
IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Rumpianesi