COMUNE DI SARSINA (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena

L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio                              
Urbanistica-Edilizia privata comunica la decisione relativa alla                
procedura di verifica (screening) concernente il                                
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena;            
- localizzato: in localita' Fosso Taverna - Sarsina;                            
- presentato da: sig. Botti Pietro residente a Sarsina in Via                   
Lastreto n. 1037.                                                               
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B. 3.4 cave e                   
torbiere.                                                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della               
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come                     
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente            
con atto di Giunta comunale n. 123 del 17/9/2004 ha assunto la                  
seguente decisione:                                                             
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 35/00, in considerazione dello           
scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti              
ambientati, il progetto relativo ad una cava di arenaria tipo pietra            
serena in localita' Lastreto - Fosso della Taverna in Comune di                 
Sarsina (zonizzazione PAE 11S) - presentato dalla ditta Botti Pietro            
- dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                 
1) le attivita' di scavo e lavorazione, dovranno essere svolte                  
mediante l'utilizzo di una sola macchina operatrice alla volta, e               
comunque garantendo il rispetto dei valori limite assoluti e                    
differenziali presso tutti i ricettori presenti;                                
2) in relazione alla presenza a circa 225 m. dell'area di cava di un            
fabbricato identificato nella Tavola 2 della Relazione di screening             
quale "case disabitate, impianti di lavorazione", si ritiene che lo             
stesso sia da considerarsi, anche nel caso sia attualmente                      
disabitato, un potenziale ricettore sensibile, in relazione ad un               
suo, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di                
persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il periodo di                   
esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tale ricettore             
la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito             
presso lo stesso il rispetto dei valori limite di legge mettendo in             
atto tutte le azioni e gli interventi di mitigazione eventualmente              
necessari a garantirne il rispetto;                                             
3) durante le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto                  
materiale dovranno comunque essere messi in atto tutti gli                      
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia                   
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in                   
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', al fine di garantire il rispetto dei valori limite                   
assoluti e differenziali vigenti in prossimita' dei ricettori                   
presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';              
4) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione                   
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto               
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento           
della qualita' dell'aria nella zona. In particolare dovranno essere             
previste le seguenti misure di mitigazione: - umidificazione                    
periodica delle piste non asfaltate e delle aree di transito dei                
mezzi di trasporto; - copertura degli accumuli di materiale mediante            
teloni nei periodi di inattivita';                                              
5) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari              
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite           
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate;                              
6) ad integrazione del sistema di regimazione delle acque                       
superficiali, previsto dal progetto di ripristino dell'area di cava,            
dovra' essere realizzato in fase di ritombamento delle aree di                  
escavazione, un apparato di drenaggio profondo, definito da trincee             
drenanti impostate lungo le direzioni di massima pendenza ed                    
attestato alla base del banco coltivato, necessario a favorire la               
circolazione delle acque sotterranee lungo le direttrici di flusso              
idrico esistenti nelle condizioni originarie e ad evitare eventuali             
sacche di ristagno idrico all'interno dei materiali di riporto;                 
7) la coltre di suolo vegetale che ricopre il substrato dovra' essere           
tenuto separato dal cappellaccio ed accantonato a margine delle aree            
di escavazione, per essere distribuito su tutta l'area di recupero al           
termine dei lavori di estrazione. Per favorire il mantenimento della            
microflora e microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere           
realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia e            
prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi,                  
fogliame o semina di coltura da sovescio;                                       
8) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero                  
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un                   
programma di manutenzione della compagine arbustiva per almeno cinque           
anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della vegetazione                  
erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle piante,                    
l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e la                  
fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta                     
cessione;                                                                       
b) di quantificare in Euro 113,60. pari allo 0,02% del valore                   
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28                
della LR. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a               
carico del proponente;                                                          
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro               
102,24 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per                     
l'attivita' istruttoria da essa svolta; in attuazione di quanto                 
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata            
in premessa.                                                                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina