COMUNICATO
Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena
L'Autorita' competente Comune di Sarsina - Ufficio
Urbanistica-Edilizia privata comunica la decisione relativa alla
procedura di verifica (screening) concernente il
- progetto: coltivazione di una cava di arenaria tipo pietra serena;
- localizzato: in localita' Fosso Taverna - Sarsina;
- presentato da: sig. Botti Pietro residente a Sarsina in Via
Lastreto n. 1037.
Il progetto appartiene alla seguente Categoria: B. 3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificato dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 l'Autorita' competente
con atto di Giunta comunale n. 123 del 17/9/2004 ha assunto la
seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 35/00, in considerazione dello
scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti
ambientati, il progetto relativo ad una cava di arenaria tipo pietra
serena in localita' Lastreto - Fosso della Taverna in Comune di
Sarsina (zonizzazione PAE 11S) - presentato dalla ditta Botti Pietro
- dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) le attivita' di scavo e lavorazione, dovranno essere svolte
mediante l'utilizzo di una sola macchina operatrice alla volta, e
comunque garantendo il rispetto dei valori limite assoluti e
differenziali presso tutti i ricettori presenti;
2) in relazione alla presenza a circa 225 m. dell'area di cava di un
fabbricato identificato nella Tavola 2 della Relazione di screening
quale "case disabitate, impianti di lavorazione", si ritiene che lo
stesso sia da considerarsi, anche nel caso sia attualmente
disabitato, un potenziale ricettore sensibile, in relazione ad un
suo, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con permanenza di
persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il periodo di
esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tale ricettore
la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere garantito
presso lo stesso il rispetto dei valori limite di legge mettendo in
atto tutte le azioni e gli interventi di mitigazione eventualmente
necessari a garantirne il rispetto;
3) durante le attivita' di estrazione, lavorazione e trasporto
materiale dovranno comunque essere messi in atto tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia
mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita', al fine di garantire il rispetto dei valori limite
assoluti e differenziali vigenti in prossimita' dei ricettori
presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro attivita';
4) in fase di estrazione e lavorazione (scavo, movimentazione
materiale, carico mezzi, trasporto) dovranno essere messe in atto
tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento
della qualita' dell'aria nella zona. In particolare dovranno essere
previste le seguenti misure di mitigazione: - umidificazione
periodica delle piste non asfaltate e delle aree di transito dei
mezzi di trasporto; - copertura degli accumuli di materiale mediante
teloni nei periodi di inattivita';
5) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari
all'utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovra' avvenire in apposite
aree opportunamente confinate e impermeabilizzate;
6) ad integrazione del sistema di regimazione delle acque
superficiali, previsto dal progetto di ripristino dell'area di cava,
dovra' essere realizzato in fase di ritombamento delle aree di
escavazione, un apparato di drenaggio profondo, definito da trincee
drenanti impostate lungo le direzioni di massima pendenza ed
attestato alla base del banco coltivato, necessario a favorire la
circolazione delle acque sotterranee lungo le direttrici di flusso
idrico esistenti nelle condizioni originarie e ad evitare eventuali
sacche di ristagno idrico all'interno dei materiali di riporto;
7) la coltre di suolo vegetale che ricopre il substrato dovra' essere
tenuto separato dal cappellaccio ed accantonato a margine delle aree
di escavazione, per essere distribuito su tutta l'area di recupero al
termine dei lavori di estrazione. Per favorire il mantenimento della
microflora e microfauna presente nel terreno i cumuli dovranno essere
realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia e
prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi,
fogliame o semina di coltura da sovescio;
8) allo scopo di garantire il buon esito del previsto recupero
ambientale dell'area, dovra' essere predisposto ed attuato un
programma di manutenzione della compagine arbustiva per almeno cinque
anni dal suo impianto, prevedendo lo sfalcio della vegetazione
erbacea, necessario ad evitare il soffocamento delle piante,
l'irrigazione di soccorso, il risarcimento delle fallanze e la
fertilizzazione del terreno con concimi a rapida ed a lenta
cessione;
b) di quantificare in Euro 113,60. pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28
della LR. 9/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sono a
carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato, pari a Euro
102,24 all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per
l'attivita' istruttoria da essa svolta; in attuazione di quanto
previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata
in premessa.