REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CIRCOLARE 20 ottobre 2004, n. 20623

CIRCOLARE DELL'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, POLITICHE ABITATIVE, RIQUALIFICAZIONE URBANA, protocollo n. AED/20623 del 20/10/2004 Indicazioni generali per l'applicazione nella Regione Emilia-Romagna del condono edilizio, ai sensi della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, con annessa modulistica

1. AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 26  pag.  26 2. LA DOMANDA - ART. 27           
 pag.  26 2.1. Soggetti legittimati  pag.  26 2.2. Presentazione                
della domanda  pag.  26 2.3. Elaborati grafici e fotografici e                  
progetto delle opere di completamento e adeguamento  pag.  27 2.4.              
Asseverazione del professionista - Art. 29  pag.  27 2.4.1.                     
Prescrizioni della legislazione urbanistica oggetto                             
dell'asseverazione  pag.  28 2.5. Versamenti  pag.  28 2.5.1.                   
Determinazione del contributo di costruzione - Art. 28  pag.  28                
2.5.2. Quota integrativa dell'oblazione - Art. 31  pag.  29 2.5.3.              
Diritti di segreteria - Art. 27, comma 8  pag.  29 2.6. Domande                 
presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge  pag.  29              
2.7. Domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente             
legge  pag.  30 3. IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO IN                
SANATORIA - ART. 27  pag.  30 3.1. Il parere della Commissione per la           
qualita' architettonica e il paesaggio - Art. 30  pag.  31 4. OPERE             
NON SANABILI - ART. 32  pag.  31 4.1. Opere non sanabili per effetto            
del richiamo all'art. 32 del D.L. 269/03  pag.  31 4.2. Opere non               
sanabili ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23/04  pag.  31 5.                    
INTERVENTI EDILIZI SUSCETTIBILI DI SANATORIA  pag.  32 5.1.                     
Interventi di nuova costruzione - Art. 33  pag.  32 5.1.1. Interventi           
di costruzione di nuovi manufatti edilizi      fuori terra o                    
interrati - Art. 33, comma 1  pag.  32 5.1.2. Interventi di nuova               
costruzione di cui alle lettere g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7)                   
dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002. - Art. 33, comma 2  pag.  33            
5.1.3. Interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti                 
esistenti - Art. 33, commi 3 - 7  pag.  33 5.1.4. Installazione di              
tettoie e manufatti leggeri - Art. 33, comma 8  pag.  36 5.2.                   
Interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 34  pag.  38 5.3.                
Opere di restauro scientifico e interventi di restauro e risanamento            
conservativo - Art. 35  pag.  39 5.4. Interventi di manutenzione                
straordinaria, opere non valutabili in termini  pag.  40     di                 
superficie e di volume edilizio e opere pertinenziali - Art. 36                 
5.4.1. Interventi di manutenzione straordinaria - Art. 36, commi 1 e            
2  pag.  41 5.4.2. Opere non valutabili in termini di superficie e di           
volume edilizio - Art. 36, comma 3  pag.  41 5.4.3. Opere                       
pertinenziali - Art. 36, comma 4  pag.  41 5.5. Mutamento di                    
destinazione d'uso  e  aumento delle superfici utili - Art. 37  pag.            
42 5.5.1. Mutamento di destinazione d'uso - Art. 37, comma 1  pag.              
42 5.5.2. Aumento delle superfici utili - Art. 37, comma 2  pag.  43            
5.6. Interventi conformi alla pianificazione urbanistica vigente -              
Art. 38  pag.  43 MODELLO DI DOMANDA  pag.  45 MODELLI DI                       
ASSEVERAZIONE  pag.  53                                                         
La presente circolare e' predisposta per dare prime indicazioni                 
operative sulla disciplina del condono edilizio nella Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La Regione, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn.             
196-198 del 2004, ha definito nel Titolo II della L.R. 21  ottobre              
2004, n. 23 (di seguito denominata presente legge) i limiti, le                 
modalita' e le condizioni per il rilascio del titolo in sanatoria               
delle opere abusive eseguite in difformita' o in assenza del titolo             
abilitativo.                                                                    
Viene regolata quindi l'applicazione del condono edilizio, introdotto           
dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, relativamente alle opere                 
abusive realizzate entro la data del 31 marzo 2003; le disposizioni             
del Titolo II definiscono il procedimento e le condizioni per la                
regolarizzazione delle violazioni edilizie, individuano le tipologie            
e i limiti dimensionali degli interventi edilizi sanabili e i casi di           
esclusione dal condono.                                                         
1. AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 26                                             
Le norme del Titolo II si applicano alle richieste di rilascio del              
titolo in sanatoria presentate ai Comuni dalla data di entrata in               
vigore del D.L. 269/2003 e alle richieste che saranno trasmesse in              
applicazione della presente legge.                                              
Le domande inoltrate ai Comuni prima dell'entrata in vigore della               
presente legge saranno accoglibili ai fini amministrativi qualora le            
opere abusive oggetto della richiesta rientrino nelle tipologie, nei            
casi e nei limiti di opere sanabili definiti dalla stessa legge                 
regionale.                                                                      
Diversamente le domande presentate in data antecedente l'entrata in             
vigore della presente legge che abbiano ad oggetto opere non ammesse            
alla sanatoria non potranno avere esito positivo e le relative                  
violazioni edilizie sono soggette alle sanzioni amministrative                  
ordinarie. Si e' data quindi applicazione al principio per il quale             
il provvedimento (cioe' il titolo in sanatoria) e' rilasciato secondo           
la normativa vigente alla data di emissione.                                    
Non occorre il rilascio del titolo abilitativo per le opere                     
autorizzate ed eseguite prima dell'entrata in vigore della Legge n.             
10 del 1977 (cioe' prima del 30 gennaio 1977) che presentino                    
difformita' rispetto al titolo abilitativo originario. Tali                     
difformita' se eseguite nel corso dei lavori relativi all'intervento            
autorizzato sono regolarizzate ope legis (art. 26, comma 4) e                   
pertanto  non sono dovute le somme relative al contributo di                    
costruzione, ai diritti di segreteria e alla quota aggiuntiva                   
dell'oblazione.                                                                 
Si sottolinea che tale regolarizzazione opera "a regime" e non ai               
soli fini della disciplina della presente legge, cosicche' le                   
difformita' sopra descritte non potranno essere contestate, sotto               
l'aspetto edilizio, in data successiva alla scadenza dei termini del            
condono. Quanto alla prova che le difformita' rispetto al titolo                
abilitativo originario siano state eseguite nel corso dei lavori                
relativi all'intervento autorizzato, dovra' essere fornita, a                   
richiesta dell'Amministrazione comunale, idonea documentazione atta a           
dimostrare tali circostanze, quali l'originario accatastamento,                 
l'assenza di interventi edilizi successivi, o altri documenti                   
probanti.                                                                       
2. LA DOMANDA - ART. 27                                                         
2.1. Soggetti legittimati                                                       
Sono legittimati a presentare domanda di sanatoria edilizia tutti               
coloro che hanno titolo per presentare o richiedere il rilascio del             
titolo abilitativo ordinario.                                                   
La titolarita' deve essere posseduta al momento della domanda.                  
Come previsto dalle Circolari statali 17 giugno 1995, n. 2241 e n.              
3357/25 del 30 luglio 1985, entrambe del Ministero dei Lavori                   
pubblici, sui precedenti condoni edilizi e' legittimato a chiedere la           
sanatoria il proprietario dell'opera abusiva e nel caso di                      
comproprieta' la domanda puo' essere presentata dall'amministratore             
del condominio o dai singoli condomini. E' legittimato anche il                 
proprietario del suolo sul quale e' stata eseguita l'opera abusiva e            
il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione,                    
superficie, concessione di bene pubblico) che comporta la facolta' di           
trasformazione edilizia del suolo.                                              
Si puo' ritenere, secondo le precedenti circolari statali, che siano            
legittimati a fare domanda anche tutti i soggetti che possono trarre            
un vantaggio economico o giuridico dalla regolarizzazione delle                 
violazioni edilizie.                                                            
Sono legittimati, oltre ai soggetti privati che hanno realizzato                
abusi su beni privati, anche:                                                   
- soggetti terzi che hanno realizzato abusi su beni di proprieta'               
statale, su beni del demanio statale e su aree di proprieta' degli              
enti pubblici territoriali (art. 26, comma 1),                                  
- gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici                            
istituzionalmente competenti relativamente ad abusi edilizi                     
realizzati su opere pubbliche o di interesse pubblico (art. 26, comma           
3).                                                                             
2.2. Presentazione della domanda                                                
La domanda di rilascio del titolo in sanatoria e' presentata, secondo           
il modello allegato, allo sportello unico per l'edilizia del Comune             
competente fino al 10 dicembre 2004, a pena di decadenza.                       
Sono oggetto della domanda le opere ultimate entro il 31 marzo 2003.            
Per definire l'opera ultimata occorre fare riferimento alle                     
indicazioni contenute nelle citate circolari statali, secondo le                
quali il manufatto realizzato deve essere tale da consentire la                 
definizione della volumetria da sanare. L'edificio quindi deve essere           
completato nelle parti strutturali e nella copertura.                           
I contenuti della domanda hanno riguardo all'indicazione dei dati               
relativi al richiedente, dei dati dell'unita' immobiliare da sanare             
(ubicazione, riferimenti catastali e destinazione d'uso), dei dati              
sintetici relativi alla descrizione dell'abuso, della tipologia di              
abuso, del calcolo dell'oblazione e della quota integrativa, delle              
somme da versare a titolo di contributo di costruzione.                         
Il soggetto richiedente deve dichiarare che l'ultimazione dei lavori            
e' avvenuta entro il 31 marzo 2003; specificare se esistono vincoli             
che interessano l'immobile oggetto di domanda di sanatoria e                    
dichiarare se l'asseverazione del professionista e' presentata in               
forma completa ovvero se si riserva di presentarla entro il 10 giugno           
2005, per i profili igienico sanitari, della sicurezza statica e                
della prevenzione degli incendi e degli infortuni.                              
2.3. Elaborati grafici e fotografici e progetto delle opere di                  
completamento e adeguamento                                                     
La documentazione da produrre deve essere tale da consentire al                 
Comune il rilascio del titolo in sanatoria e pertanto dalla stessa              
deve risultare la descrizione dell'opera realizzata. Quindi, oltre              
alla documentazione fotografica, e' prevista la rappresentazione,               
attraverso un apposito elaborato grafico, degli elementi essenziali             
necessari alla individuazione dell'opera abusiva.                               
Inoltre, nel caso in cui l'opera stessa sia stata realizzata al                 
rustico alla data del 31 marzo 2003 e non sia stata ancora completata           
all'atto della presentazione della domanda, occorre allegare alla               
domanda un atto unilaterale d'obbligo, con il quale il richiedente si           
impegna a concludere i lavori entro il 10 giugno 2005, e i relativi             
elaborati di progetto.                                                          
Piu' in particolare, se alla scadenza del termine di presentazione              
della domanda di condono l'opera da sanare e' da completare, il                 
richiedente deve provvedere entro il 10 giugno 2005 ad ultimare i               
lavori, secondo il progetto presentato, anche attuando le modifiche             
necessarie per ricondurre le opere abusive realizzate entro i casi e            
i limiti di sanatoria previsti dalla presente legge, adempiendo in              
tal modo all'impegno assunto con apposito atto unilaterale d'obbligo            
allegato alla domanda.                                                          
In via equitativa, la stessa possibilita' viene  riconosciuta                   
relativamente alle opere abusive gia' completamente realizzate alla             
data di presentazione della domanda, per le quali sia possibile un              
loro adeguamento alle prescrizioni della presente legge. Anche in               
tale caso e' necessario un progetto grafico che rappresenti i lavori            
da eseguire e un atto unilaterale d'obbligo che rechi l'impegno allo            
svolgimento dei suddetti lavori.                                                
Nell'uno e nell'altro caso, la presentazione della domanda di                   
condono, accompagnata dall'atto unilaterale d'obbligo e dagli                   
allegati elaborati progettuali, consentono al richiedente di eseguire           
i lavori ivi descritti entro il termine perentorio del 10 giugno                
2005. L'osservanza del medesimo termine e' inderogabile, in quanto il           
professionista abilitato deve predisporre e presentare allo Sportello           
unico per l'edilizia la propria asseverazione integrativa entro il 10           
giugno 2005, a pena di decadenza della domanda, ai sensi dell'art.              
27, comma 4, della presente legge.                                              
 Sia nei casi di completamento delle opere realizzate al rustico alla           
data del 31 marzo 2003, sia nei casi di adeguamento dell'opera alle             
prescrizioni della presente legge, l'asseverazione del                          
professionista, da presentarsi entro il 10 giugno 2005, dovra'                  
attestare che la medesima opera abusiva, a seguito dell'effettiva               
realizzazione dei lavori di completamento e di adeguamento, presenta            
le condizioni richieste per il rilascio del titolo in sanatoria ai              
sensi del Titolo II della presente legge ed e' conforme alle                    
disposizioni legislative e alla rispettiva normativa tecnica vigenti            
alla data del 31 marzo 2003, in materia igienico sanitaria di                   
sicurezza statica e prevenzione degli incendi e degli infortuni.                
Pertanto, in tali casi entro il 10 giugno 2005 dovra' essere prodotta           
allo Sportello unico per l'edilizia una asseverazione completa del              
professionista abilitato, redatta sullo stesso modello utilizzato per           
l'asseverazione da allegare alla domanda di condono.                            
2.4. Asseverazione del professionista - Art. 29                                 
Le norme regionali sul condono confermano l'orientamento assunto                
dalla legislazione regionale che ha conferito al professionista                 
abilitato la responsabilita' di attestare la coerenza tra la                    
normativa sull'attivita' costruttiva e l'opera da realizzare.                   
Mentre nel procedimento edilizio ordinario con l'asseverazione il               
professionista dichiara la conformita' dell'intervento progettato               
alla pianificazione urbanistica e territoriale nonche' alla normativa           
tecnica vigente, nel procedimento per il rilascio del titolo in                 
sanatoria il professionista e' chiamato ad asseverare che l'opera               
presenta le condizioni richieste per la sanabilita' delle diverse               
tipologie di abusi, ai sensi del Titolo II della presente legge (si             
veda quanto specificato nella parte quinta della presente                       
circolare).                                                                     
Tali asseverazioni devono essere allegate, a pena di irricevibilita',           
alla domanda di rilascio del titolo in sanatoria.                               
Oltre a tali ambiti l'asseverazione del professionista deve                     
riferirsi, come per l'ordinario procedimento edilizio, anche ai                 
profili igienico-sanitari, della sicurezza statica e della                      
prevenzione degli incendi e degli infortuni.                                    
In considerazione del breve lasso di tempo entro il quale deve essere           
presentata la domanda di sanatoria, la presente legge ha previsto che           
l'asseverazione del professionista circa gli aspetti appena                     
menzionati possa essere presentata nei sei mesi successivi, quindi              
entro il 10 giugno 2005.                                                        
Puo' essere posticipata alla stessa data anche l'asseverazione                  
richiesta per le opere realizzate nei Comuni classificati sismici               
(1), relativa alla possibilita' di eseguire gli  interventi di                  
adeguamento o miglioramento, necessari ai sensi della normativa                 
tecnica sismica vigente.                                                        
Infine, relativamente al rispetto delle norme igienico sanitarie per            
le unita' abitative, occorre precisare ai sensi dell'art. 29, comma             
1, lettera b), punto 1), che gli interventi di nuova costruzione,               
ampliamento e soprelevazione devono essere asseverati secondo la                
normativa di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975; mentre per              
gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro scientifico            
e restauro e risanamento conservativo e di manutenzione                         
straordinaria, il medesimo decreto ministeriale si applica solo per             
gli aspetti che non trovano diretta disciplina nell'art. 34, comma 2,           
lettere b), c) e d) della presente legge, in materia di recupero a              
fini abitativi dei sottotetti, di altezza media interna utile e di              
disciplina dei locali interrati.                                                
In allegato alla presente circolare sono forniti due modelli di                 
asseverazione. Uno riguarda l'asseverazione completa di tutti gli               
aspetti definiti all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c), da                  
allegare alla domanda di sanatoria e da utilizzare anche per                    
l'asseverazione da produrre a pena di decadenza entro il 10 giugno              
2005, in caso di realizzazione di lavori di completamento e                     
adeguamento, secondo quanto specificato al precedente punto 2.3.                
L'altro modello riguarda l'asseverazione integrativa da presentare a            
pena di decadenza entro il 10 giugno 2005 per i profili relativi                
all'art. 29, comma 1, lettere b) e c) ed e' utilizzabile qualora non            
si sia proceduto a lavori di completamento e adeguamento secondo                
quanto specificato al precedente punto 2.3.                                     
L'asseverazione puo' essere presentata da piu' professionisti                   
ciascuno dei quali dovra' compilare una copia dell'allegato modello,            
indicando con esattezza l'ambito relativo alla propria asseverazione.           
E' ovvio quindi che in tali casi dovranno essere presentate piu'                
asseverazioni per l'opera da sanare.                                            
2.4.1. Prescrizioni della legislazione urbanistica oggetto                      
dell'asseverazione                                                              
Per tutte le tipologie di opere edilizie, la presente legge richiede            
per il rilascio dei titoli in sanatoria la conformita' alla                     
legislazione urbanistica: pertanto il professionista abilitato deve             
innanzitutto verificare che l'intervento per il quale si intende                
presentare domanda di sanatoria sia conforme alle prescrizioni                  
legislative che attengono alla seguenti tematiche:                              
- normativa tecnica edilizia, in materia di:                                    
- requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione;                         
- sicurezza statica e normativa antisismica (per i comuni                       
classificati sismici);                                                          
- cemento armato;                                                               
- barriere architettoniche;                                                     
- sicurezza degli impianti;                                                     
- prevenzione degli incendi e degli infortuni;                                  
- contenimento del consumo di energia;                                          
- distanze dai confini;                                                         
- limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza             
fra i fabbricati;                                                               
- vincoli di inedificabilita' assoluta;                                         
- zone di rispetto:                                                             
- stradale;                                                                     
- ferroviario;                                                                  
- aeroportuale;                                                                 
- cimiteriale;                                                                  
- per i metanodotti;                                                            
- per i corsi d'acqua;                                                          
- per gli impianti di depurazione;                                              
- limiti all'esposizione ai campi elettrici e magnetici.                        
2.5. Versamenti                                                                 
2.5.1. Determinazione del contributo di costruzione - Art. 28                   
La regola generale e' che il contributo di costruzione dovuto per la            
regolarizzazione degli abusi edilizi e' raddoppiato rispetto alle               
misure previste dalla normativa regionale e comunale vigente alla               
data di entrata in vigore della presente legge. Quindi:                         
1) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione e di                         
ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente comportano il                 
versamento in misura doppia della quota prevista per tali opere dalla           
normativa vigente. Gli stessi interventi se rientranti nei casi di              
esonero dal contributo di cui all'art. 30 della L.R. n. 31 del 2002,            
comportano, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria, il                    
versamento del contributo di costruzione in misura pari a quella                
stabilita dalla stessa normativa;                                               
2) gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento           
conservativo eseguiti abusivamente comportano il versamento del                 
contributo previsto dalla normativa vigente per la ristrutturazione             
edilizia applicando le diverse quote stabilite per l'aumento o senza            
aumento del carico urbanistico;                                                 
3) il cambio di destinazione d'uso senza opere con aumento del carico           
urbanistico comporta il versamento, in misura doppia, della                     
differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione            
e gli oneri previsti, nella nuova costruzione, per la destinazione              
d'uso in atto prima dell'abuso;                                                 
4) l'aumento della superficie utile senza opere comporta il                     
versamento in misura doppia degli oneri previsti per la                         
ristrutturazione edilizia con aumento del carico urbanistico.                   
Il calcolo del contributo di costruzione e' effettuato dal                      
professionista.                                                                 
Per le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente           
legge occorre sottrarre dall'importo totale la misura gia' versata a            
titolo di anticipazione degli oneri di concessione.                             
Gli interventi edilizi abusivi e i mutamenti d'uso senza opere con              
nuovo carico urbanistico sono soggetti in via ordinaria alla                    
monetizzazione delle aree:                                                      
- per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in caso in cui             
queste siano carenti rispetto alle quantita' previste dal piano                 
urbanistico per la zona o nell'ambito interessato dall'abuso;                   
- per i parcheggi pertinenziali nel caso in cui non sia assicurata la           
misura prevista dall'art. 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942.               
Il Comune puo' chiedere agli interessati entro la data del 10 marzo             
2005 di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, con                 
"scomputo" degli oneri di urbanizzazione dovuti, e di realizzare                
altresi' i parcheggi pertinenziali se l'abuso sia stato eseguito su             
lotto non completamente urbanizzato e nei casi di significativa                 
carenza pregressa carenza delle opere di urbanizzazione.                        
In relazione alle peculiarita' della disciplina urbanistica relativa            
alle strutture commerciali, l'art. 28, comma 7, della presente legge            
prevede che le opere abusive realizzate su tali immobili siano                  
soggette, oltre al versamento del contributo di costruzione nella               
misura indicata precedentemente, anche alla piena osservanza della              
disciplina sulle opere di urbanizzazione stabilita dalla normativa              
regionale.                                                                      
L'esenzione dal contributo di costruzione e' prevista per gli                   
interventi abusivi su opere pubbliche e di interesse pubblico                   
realizzati da enti territoriali e da Enti pubblici istituzionalmente            
competenti (art. 26, comma 3).                                                  
Non sono soggetti al medesimo versamento inoltre gli interventi                 
abusivi di manutenzione straordinaria (art. 36, comma 1) e le opere             
non valutabili in termini di superficie e di volume (art. 36, comma             
3).                                                                             
2.5.2. Quota integrativa dell'oblazione - Art. 31                               
La quota aggiuntiva del 10% dell'intera oblazione definita dalla                
Tabella C allegata al D.L. 269/2003 e' da versare entro il 10                   
dicembre 2004 sul conto corrente postale n. 367409 intestato a                  
Presidente Giunta regionale Via Aldo Moro n. 52 - Bologna, con                  
indicazione della causale "10% quota integrativa dell'oblazione".               
In ordine alle domande trasmesse ai Comuni prima dell'entrata in                
vigore della presente legge, il versamento della quota aggiuntiva e'            
effettuato al momento dell'integrazione della domanda di cui al                 
successivo punto 2.7.                                                           
2.5.3.  Diritti di segreteria - Art. 27, comma 8                                
La presente legge stabilisce una maggiorazione del 20% dei diritti di           
segreteria dovuti per il rilascio dei titoli edilizi richiesti in via           
ordinaria per l'opera oggetto della  domanda di sanatoria; ma                   
consente ai Comuni di escludere tale maggiorazione entro trenta                 
giorni dall'entrata in vigore della legge regionale stessa, definendo           
le modalita' di restituzione delle somme eventualmente riscosse.                
Queste risorse sono utilizzate dall'Amministrazione comunale per                
finanziare il programma speciale per l'esame delle pratiche di                  
condono. Appare utile sottolineare che, dal momento che l'attivita'             
amministrativa relativa al condono edilizio rientra pienamente                  
nell'ambito delle funzioni di vigilanza e controllo dell'attivita'              
edilizia, l'Amministrazione comunale potra' stabilire di destinare al           
finanziamento di detto programma anche quote delle altre risorse che            
la presente legge destina all'esercizio di dette funzioni, di cui               
agli artt. 2, comma 7, 21, comma 1, e 28, comma 3.                              
2.6. Domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente                 
legge                                                                           
Le richieste inoltrate a seguito dell'entrata in vigore della                   
presente legge ed entro il 10 dicembre 2004 devono essere corredate a           
pena di irricevibilita' dai seguenti atti:                                      
1) domanda di definizione dell'illecito edilizio (come da modello               
allegato);                                                                      
2) elaborati grafici che illustrino le opere realizzate;                        
3) documentazione fotografica;                                                  
4) dichiarazione del professionista circa la corrispondenza tra                 
l'opera abusiva realizzata e la fattispecie prevista dalla presente             
legge come opera condonabile;                                                   
5) attestazioni di versamento:                                                  
- della prima rata dell'oblazione prevista dall'art. 32 del D.L.                
269/03;                                                                         
- della quota del 10% dell'intera oblazione prevista dall'art. 32 del           
D.L. 269/03;                                                                    
- dei diritti di segreteria, come previsti dalle amministrazioni                
comunali per il rilascio dei titoli abilitativi ordinari,aumentati              
del 20%;                                                                        
- del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di             
costruzione) e delle eventuali monetizzazioni delle aree per opere di           
urbanizzazione e per parcheggi pertinenziali.                                   
2.7. Domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente             
legge                                                                           
Le domande presentate prima della data di entrata in vigore della               
presente legge sono fatte salve ma saranno  esaminate secondo le                
disposizioni della presente legge.                                              
E' data all'interessato la facolta' di ritirare, modificare e                   
integrare, entro il 10 dicembre 2004, la domanda gia' presentata                
sostituendola con il modello allegato ed integrandola con la                    
documentazione richiesta dalla presente legge. Si tratta di una                 
facolta' finalizzata ad agevolare e rendere piu' spedita l'attivita'            
istruttoria dello Sportello unico per l'edilizia.                               
Pertanto, lo Sportello unico per l'edilizia prendera' in carico le              
domande di condono solo ad avvenuta scadenza del termine massimo per            
la presentazione delle stesse; potendo ciascuna Amministrazione                 
comunale, nella propria autonomia, definire le modalita'                        
organizzative del ricevimento delle domande e di svolgimento delle              
attivita' appena ricordate.                                                     
Al fine di adeguare la propria domanda l'interessato dovra'                     
provvedere, entro la stessa data, a presentare:                                 
- l'asseverazione del professionista che dichiari la corrispondenza             
tra l'opera abusiva realizzata e le tipologie di opere ammesse a                
sanatoria dalla presente legge nonche' l'asseverazione degli aspetti            
igienico-sanitari, della sicurezza statica e della prevenzione degli            
incendi e infortuni (fatta salva la possibilita' per quest'ultima               
asseverazione di una presentazione nei successivi 180 giorni);                  
- con l'attestazione del versamento del contributo di costruzione,              
con scomputo delle somme gia' versate;                                          
- con l'attestazione del versamento del 10% della quota integrativa             
dell'oblazione;                                                                 
- con l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria                   
maggiorati del 20%.                                                             
3. IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO IN SANATORIA - ART. 27            
L'art. 27 della presente legge definisce al comma 6 alcuni criteri              
generali che i Comuni sono tenuti ad applicare nella regolazione del            
procedimento amministrativo in discorso.                                        
Il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia rilascia il                
titolo in sanatoria entro il 31 dicembre 2006. Ai fini del rilascio             
lo Sportello unico per l'edilizia deve compiere un controllo formale            
sulla domanda e sulla documentazione presentata che riguarda:                   
- la completezza della documentazione;                                          
- la completezza della asseverazione del professionista che deve                
coprire tutti gli aspetti sopra menzionati;                                     
- la correttezza dei versamenti effettuati;                                     
- l'osservanza degli adempimenti fiscali previsti dal comma 37                  
dell'art. 32 del D.L. 269/03 (denuncia al catasto, denuncia ai fini             
ICI e denuncia ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti               
solidi e urbani e per l'occupazione del suolo pubblico).                        
E' obbligatorio un controllo di merito su un campione del 20% delle             
asseverazioni presentate dai professionisti, mentre il controllo                
sistematico e' stabilito sulle asseverazioni relative agli interventi           
di sopraelevazione nei Comuni classificati sismici (2) e agli                   
interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano interessato                 
elementi strutturali dell'edificio.                                             
Lo Sportello unico per l'edilizia che svolge l'istruttoria delle                
domande puo' chiedere una sola volta integrazioni documentali e                 
convocare i soggetti interessati per chiarimenti. Esso puo' inoltre             
convocare, ai sensi dell'art. 27, comma 6, lettera d), il richiedente           
e il progettista abilitato, che ha predisposto gli elaborati e le               
asseverazioni allegate alla domanda, al fine di rimuovere le                    
irregolarita' e i vizi formali riscontrati. Cio' allo scopo di                  
definire un meccanismo semplificato di risoluzione delle                        
irregolarita' riscontrate nel corso dell'esame della documentazione,            
da svolgersi con il contraddittorio degli interessati, e favorire, in           
tal modo, la corretta interpretazione e applicazione della presente             
legge.                                                                          
Lo Sportello unico per l'edilizia provvede a richiedere il parere               
della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio e ad            
acquisire direttamente pareri ed atti di assenso dalle                          
Amministrazioni competenti, qualora non vi abbia provveduto                     
l'interessato.                                                                  
Si indicano a tal proposito i principali vincoli sugli immobili,                
previsti dalla normativa statale e regionale, che richiedono                    
l'acquisizione del parere dell'autorita' preposta, ai sensi dell'art.           
32 della Legge n. 47 del 1985:                                                  
- vincolo storico artistico e paesaggistico;                                    
- vincolo idrogeologico e zone a rischio idraulico;                             
- aree naturali protette;                                                       
- zone di protezione speciale e siti di interesse comunitario;                  
- norme sul rischio di incidenti rilevanti;                                     
- zone di rispetto del demanio marittimo.                                       
Le disposizioni regionali, diversamente dalla normativa statale, non            
consentono che il titolo in sanatoria possa considerarsi tacitamente            
concesso con l'inutile decorso del tempo previsto per il suo rilascio           
(c.d. silenzio-assenso).                                                        
La sanatoria deve infatti essere contenuta in un provvedimento                  
espresso e pertanto in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale,           
previa diffida a provvedere entro 15 giorni dal ricevimento                     
dell'istanza, l'interessato puo' chiedere alla Giunta provinciale la            
nomina di un commissario ad acta che provvede nei 60 giorni                     
successivi all'atto di nomina.                                                  
Sono stati chiariti infine i rapporti tra la sanatoria e                        
l'agibilita'. L'art. 27, comma 6, lettera f), secondo il quale il               
titolo in sanatoria ha il valore e gli effetti del certificato di               
conformita' edilizia e di agibilita', intende escludere che possano             
essere rilasciati titoli edilizi qualora l'opera non possieda i                 
requisiti  necessari per l'agibilita'.                                          
Per evitare che possano essere condonati immobili inagibili  un                 
professionista abilitato deve attestare, sin dalla presentazione                
della domanda o nei successivi sei mesi, la sussistenza delle                   
condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione degli              
incendi e infortuni il cui rispetto non e' verificato, come nei                 
precedenti condoni, in un momento successivo al rilascio del titolo             
in sanatoria, ma condiziona la sanabilita' edilizia delle opere.                
3.1. Il parere della Commissione per la qualita' architettonica e il            
paesaggio - Art. 30                                                             
L'art. 30 della presente legge regola l'intervento della Commissione            
per la qualita' architettonica e il paesaggio nel procedimento di               
definizione degli illeciti edilizi.                                             
Il parere, obbligatorio e non vincolante, deve essere richiesto se              
l'opera abusiva e' stata realizzata:                                            
- su edifici di interesse storico architettonico vincolati dai piani            
urbanistici comunali;                                                           
- all'interno della zona omogenea A, o nel centro storico e negli               
insediamenti storici per i Comuni dotati di piano strutturale,                  
operativo e di regolamento urbanistico e edilizio;                              
- in aree soggette a vincolo paesaggistico o ambientale, stabilito              
dalla legge statale o regionale o dal piano urbanistico, nel caso in            
cui il Comune sia Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.             
Il parere deve essere rilasciato nel termine stabilito dal programma            
speciale comunale, previsto dall'art. 27, comma 7, ovvero in mancanza           
del programma, entro 90 giorni dalla richiesta del responsabile dello           
Sportello unico per l'edilizia.                                                 
E' previsto il rilascio del titolo in sanatoria prescindendo dal                
parere, se questo non viene reso nel termine definito dalla presente            
legge.Le competenze della Commissione possono essere ampliate a                 
discrezione dei Comuni, i quali entro il termine di 30 giorni                   
all'entrata in vigore della presente legge possono individuare nuove            
tipologie di opere, oltre a quelle appena elencate, da sottoporre al            
parere dell'organo.                                                             
4. OPERE NON SANABILI - ART. 32                                                 
4.1. Opere non sanabili per effetto del richiamo all'art. 32 del D.L.           
269/03                                                                          
L'art. 32 della presente legge esclude dal condono edilizio le opere            
comunque non suscettibili di sanatoria che sono elencate al comma 27,           
dell'articolo 32 del D.L. 269/03.                                               
Pertanto e' esclusa la sanatoria:                                               
- in presenza di divieti espressi ai sensi degli artt. 32 e 33 della            
Legge n. 47 del 1985;                                                           
- per le opere eseguite dal proprietario o dall'avente causa                    
condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui all'art.                
416-bis (associazione mafiosa), all'art. 648-bis (riciclaggio) e                
all'art. 648-ter (utilizzo di denaro, beni o utilita' di provenienza            
illecita) del codice penale o da terzi per suo conto;                           
- per impossibilita' di eseguire interventi di adeguamento                      
antisismico sulle opere abusive;                                                
- per le opere realizzate su aree di proprieta' dello Stato e degli             
Enti pubblici territoriali se non e' espressa la disponibilita'                 
dell'ente proprietario a concedere onerosamente l'uso dell'area;                
- per le opere realizzate su immobili vincolati in data antecedente             
alla commissione dell'abuso nei casi in cui il vincolo sia imposto              
sulla base di leggi statali e regionali per la tutela degli interessi           
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e                    
paesaggistici nonche' dei parchi e delle aree protette nazionali,               
regionali e provinciali;                                                        
- per le opere eseguite su immobili dichiarati monumento nazionale o            
dichiarati di interesse rilevante ai sensi del DLgs n. 42 del 2004;             
- per le opere realizzate su aree boscate o su pascolo che siano                
state percorse dal fuoco;                                                       
- per le opere realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al               
demanio marittimo, di preminente interesse nazionale.                           
4.2. Opere non sanabili ai sensi dell'art. 32 della L.R. 23/04                  
L'art. 32 della presente legge introduce due ulteriori fattispecie di           
opere abusive per le quali e' escluso il rilascio del titolo in                 
sanatoria.                                                                      
Il primo caso e' relativo alle ipotesi in cui gli interventi abusivi            
siano stati realizzati usufruendo di contributi pubblici erogati,               
successivamente al 1995, a qualunque titolo dallo Stato, dalla                  
Regione o dagli Enti locali. L'esenzione non opera in tutti i casi              
nei quali i titolari di una unita' immobiliare abbiano usufruito di             
un contributo pubblico, comunque riferibile ad interventi                       
sull'immobile, ma opera nella piu' limitata ipotesi nella quale il              
citato contributo sia stato erogato, in data successiva al 31                   
dicembre 1995, proprio per finanziare l'intervento edilizio che e'              
stato realizzato abusivamente (3).                                              
La seconda ipotesi di intervento edilizio non suscettibile di                   
sanatoria ricorre nei casi di opere realizzate su una unita'                    
immobiliare, avente destinazione abitativa, che gia' in occasione dei           
precedenti condoni edilizi sia stata oggetto di sanatoria, per un               
intervento di:                                                                  
- nuova costruzione;                                                            
- ristrutturazione;                                                             
- ampliamento o soprelevazione, che abbia comportato la realizzazione           
di nuove unita' immobiliari.                                                    
Viene dunque sanzionata la realizzazione di un nuovo abuso edilizio             
nella medesima unita' immobiliare abitativa, indipendentemente dalla            
natura e gravita' dello stesso, ma solo nel caso in cui detta unita'            
immobiliare sia stata oggetto nel passato di un rilevante abuso                 
edilizio, sanato in occasione dei precedenti condoni.                           
5. INTERVENTI EDILIZI SUSCETTIBILI DI SANATORIA                                 
La presente parte quinta della circolare fornisce una definizione               
analitica degli interventi per i quali e' ammesso il rilascio del               
titolo in sanatoria, precisandosi per ciascuna tipologia di                     
intervento edilizio quanto segue:                                               
a) la definizione dell'intervento edilizio, come desumibile                     
dall'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, integrata da                 
talune eventuali precisazioni;                                                  
b) l'ammissibilita' della sanatoria, cioe' la precisazione                      
preliminare dei casi nei quali per detta tipologia di intervento e'             
comunque escluso il rilascio del titolo in sanatoria ovvero dei casi            
nei quali il rilascio dello stesso e' ammesso, sia pure alle                    
condizioni, nei limiti o subordinatamente all'attuazione di taluni              
adempimenti, stabiliti dalla legge;                                             
c) le condizioni e limiti alla condonabilita', cioe' la descrizione             
analitica degli eventuali limiti dimensionali, (4) condizioni,                  
adempimenti, ecc. cui e' subordinato il rilascio del titolo in                  
sanatoria.                                                                      
Naturalmente la distinzione tra gli elementi di cui alle lettere b) e           
c) risponde esclusivamente ad esigenze espositive, dal momento che ai           
fini del rilascio del titolo in sanatoria devono essere osservate               
tutte le prescrizioni di legge, cosi' come riportate nelle suddette             
lettere.                                                                        
5.1. Interventi di nuova costruzione - Art. 33                                  
Occorre innanzitutto sottolineare che la legge introduce una                    
disciplina profondamente differenziata per le diverse ipotesi che               
rientrano, ai sensi della legge regionale n. 31 del 2002 in un'unica            
categoria generale (denominata "interventi di nuova costruzione"). Si           
distingue, in particolare, tra:                                                 
5.1.1. interventi di costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori               
terra o interrati;                                                              
5.1.2. interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2),                
g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del            
2002;                                                                           
5.1.3. interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti                 
esistenti;                                                                      
5.1.4. installazione di tettoie e manufatti leggeri.                            
Occorre, di conseguenza, esaminare le diverse ipotesi distintamente.            
5.1.1. Interventi di costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori               
terra o interrati - Art. 33, comma 1                                            
5.1.1.1. Definizione                                                            
Per "interventi di costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra           
o interrati" si intende la realizzazione di opere edilizie, in aree             
precedentemente libere da costruzioni, nel territorio extraurbano, in           
lotti inedificati del territorio urbanizzato, in aree pertinenziali             
di edifici esistenti, ecc.                                                      
5.1.1.2. Ammissibilita' della sanatoria                                         
La presente legge stabilisce all'art. 33, comma 1, che in tutto il              
territorio della regione, nel caso di costruzione di nuovi manufatti            
edilizi fuori terra o interrati, non e' ammesso il rilascio dei                 
titoli in sanatoria se l'intervento risulta in contrasto con la                 
legislazione urbanistica (si veda il precedente punto 2.4.1.) ovvero            
se risulta in contrasto con le prescrizioni degli strumenti                     
urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003.In altre parole, la             
costruzione di questi nuovi manufatti puo' essere sanata solo nel               
caso in cui la realizzazione degli stessi risulta, con riferimento              
alla data del 31 marzo 2003, conforme alla legislazione urbanistica             
ed e' espressamente prevista dal piano urbanistico comunale.                    
La fattispecie concreta nella quale e' ammesso il rilascio del titolo           
in sanatoria finisce, in tal modo, per coincidere con quella prevista           
dall'art. 38 della presente legge, cioe' con il caso in cui                     
l'intervento e' stato realizzato in assenza o in difformita' dal                
titolo abilitativo edilizio, ma vi erano, quantomeno al 31 marzo                
2003, tutte le condizioni per richiedere la sanatoria, attraverso               
l'accertamento di conformita' di cui all'art. 17, comma 2, della                
presente legge (c.d. sanatoria giurisprudenziale). (Si veda anche               
quanto precisato al punto 5.6.)                                                 
5.1.1.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Non vi sono limiti e condizioni particolari alla sanabilita' degli              
interventi di costruzione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o              
interrati, che al 31 marzo 2003 risultino conformi alla legislazione            
urbanistica e alle prescrizioni di piano (5).                                   
5.1.2.  Interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2),               
g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del            
2002 - Art. 33, comma 2                                                         
5.1.2.1.  Definizione degli interventi                                          
Si tratta di un nutrito elenco di interventi che l'allegato alla L.R.           
n. 31 del 2002 equipara alla costruzione di nuovi manufatti edilizi,            
dandone la seguente definizione:                                                
"g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria                    
realizzati da soggetti diversi dal Comune;"                                     
"g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per                 
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di           
suolo inedificato;"                                                             
"g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti                          
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di                         
telecomunicazione da realizzare sul suolo;"                                     
"g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli                  
strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio               
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi             
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un              
volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio                       
principale;"                                                                    
"g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la                  
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove               
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione               
permanente del suolo inedificato.".                                             
5.1.2.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
Ai sensi dell'art. 33, comma 2, gli interventi appena descritti sono            
sanabili qualora risultino conformi sia alla legislazione urbanistica           
(si veda il precedente punto 2.4.1.) che alle prescrizioni degli                
strumenti urbanistici. Valgono per loro, dunque, le medesime                    
considerazioni gia' svolte al precedente punto 5.1.1.2., con riguardo           
alla realizzazione di nuovi manufatti edilizi.                                  
5.1.2.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Non vi sono limiti e condizioni particolari alla sanabilita' degli              
interventi in esame (purche' risultino conformi alla legislazione               
urbanistica e alle prescrizioni di piano).                                      
5.1.3.  Interventi di ampliamento e sopraelevazione di manufatti                
esistenti - Art. 33, commi 3 - 7                                                
5.1.3.1. Definizione degli interventi                                           
Per ampliamento e soprelevazione di manufatti esistenti, si deve                
intendere (ai sensi della seconda parte della lettera g1)                       
dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002) l'aumento di volumetria dei             
manufatti all'esterno della sagoma esistente, sia dunque in altezza             
degli edifici che in larghezza.                                                 
Questo intervento deve portare all'ampliamento delle superfici utili            
o accessorie dell'edificio originario (e dunque a nuovi volumi aventi           
la medesima destinazione funzionale dell'edificio originario).                  
L'intervento si distingue per questa sua caratteristica, sia dalla              
realizzazione di tettoie e manufatti leggeri, sia dalla realizzazione           
di volumi tecnici o di opere pertinenziali; tuttavia occorre                    
considerare che il legislatore, consapevole della difficolta' a                 
livello pratico di tenere distinte le diverse fattispecie, ha                   
assoggettato tutte queste ipotesi di intervento alla medesima                   
disciplina.                                                                     
5.1.3.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
Gli interventi di ampliamento e soprelevazione di edifici esistenti             
non sono in alcun caso sanabili se in contrasto con la legislazione             
urbanistica (si veda il precedente punto 2.4.1.).                               
I medesimi interventi, qualora conformi, sia alla legislazione                  
urbanistica sia alle prescrizioni di piano, sono pienamente sanabili            
e senza alcun limite e condizione, ai sensi dell'art. 38 della                  
presente legge (si vedano le considerazioni gia' svolte al precedente           
punto 5.1.1.2.).                                                                
Ai sensi del comma 7 dell'art. 33, l'ampliamento o la soprelevazione            
di edifici esistenti, conformi alla legislazione urbanistica, ma in             
contrasto con taluna prescrizione di piano, non sono sanabili qualora           
l'abuso sia stato realizzato:                                                   
a) sugli edifici di interesse storico architettonico, vincolati in              
base alla legge statale o regionale ovvero dalle previsioni degli               
strumenti urbanistici comunali;                                                 
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e                  
boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e              
nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel           
piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali            
e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;                           
c) all'interno delle aree naturali protette statali, regionali,                 
provinciali e comunali, dei siti di interesse comunitario (SIC) e               
delle zone di protezione speciale (ZPS);                                        
d) sul demanio regionale, provinciale o comunale;                               
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione              
territoriale e urbanistica a vincolo di inedificabilita' assoluta, in           
forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi              
pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale                
pubblica, di cui alla Legge n. 167 del 1962;                                    
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato,               
come perimetrate dalla Regione ai sensi del decreto legge 11 giugno             
1998, n. 180 (convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998,           
n. 267).                                                                        
Fuori dai casi appena ricordati, l'ampliamento e la soprelevazione di           
edifici esistenti, conformi alla legislazione urbanistica, ma in                
contrasto con taluna prescrizione di piano, sono invece sanabili se             
risultano rispettati i limiti e le condizioni indicate al successivo            
paragrafo 5.1.3.3.                                                              
5.1.3.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
5.1.3.3.1. Limiti dimensionali                                                  
L'ampliamento e la soprelevazione di edifici esistenti, conformi alla           
legislazione urbanistica, ma in contrasto con taluna prescrizione di            
piano, sono sanabili se rispettano innanzitutto i limiti dimensionali           
(6), previsti dall'art. 33, comma 3, lettere a) e b) e comma 5 della            
presente legge, con riguardo alla destinazione d'uso e alle tipologie           
dell'edificio originario cui l'intervento accede.  Occorre cosi'                
distinguere tra i seguenti casi di ampliamento e di soprelevazione:             
a) per gli edifici produttivi, agricoli non residenziali,                       
direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi e' stabilita                   
l'osservanza di un doppio limite: da una parte l'ampliamento e la               
sopraelevazione non possono essere  superiore al 10% della singola              
unita' immobiliare originaria, dall'altra le nuove volumetrie                   
derivanti dall'ampliamento e dalla sopraelevazione non possono                  
superare, in termini assoluti, le seguenti dimensioni massime per               
l'intero edificio: 1. i 300 metri cubi per ciascun edificio oggetto             
dell'ampliamento; 2. i 600 metri cubi per l'insieme degli edifici               
produttivi posseduti da una azienda nel singolo comune; 3. la meta'             
dei volumi indicati ai punti precedenti qualora gli immobili                    
interessati dall'intervento di ampliamento e sopraelevazione siano              
localizzati all'interno del perimetro del centro storico (come                  
definito dagli strumenti urbanistici comunali) ovvero qualora i                 
suddetti edifici siano collocati all'interno delle "zone di                     
riqualificazione della costa e dell'arenile", come perimetrate nel              
piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali            
e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione. Vi e' dunque un           
doppio limite dimensionale: uno che attiene al rapporto tra l'opera             
abusiva e l'edificio originario (10%), l'altro che attiene ad un                
valore dimensionale assoluto dell'abuso (300 mc o 600 mc in caso di             
cumulo di piu' edifici produttivi ampliati o soprelevati). (7) Nel              
caso di cui al precedente punto 3. opera il medesimo meccanismo del             
doppio limite dimensionale, con l'unica particolarita' che il limite            
assoluto e' ridotto della meta'. Pertanto: l'ampliamento e la                   
soprelevazione di edifici produttivi, agricoli non residenziali,                
direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi, situati nel centro            
storico e nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile,            
sono sanabili solo entro il limite massimo del 10% dell'edificio                
originario e sempre che il nuovo volume non superi i 150 mc. Si noti            
che nel caso di una pluralita' di edifici produttivi tutti situati              
nel centro storico e nelle zone di riqualificazione della costa e               
dell'arenile la sanabilita' e' condizionata al fatto che ciascun                
ampliamento e soprelevazione non superino il limite massimo del 10%             
del volume dell'edificio originario e alla condizione che il cumulo             
dei diversi interventi non superi il limite massimo dei 300 mc. Non             
risulta invece disciplinato dalla presente legge il caso in cui la              
medesima azienda sia titolare di una pluralita' di edifici                      
produttivi, in parte situati nel centro storico e nelle zone di                 
riqualificazione della costa e dell'arenile e in parte in altri                 
ambiti del territorio comunale. In tale ipotesi, si ritiene che si              
debba dare attuazione all'evidente ratio della legge, che e' quella             
di assicurare una maggiore tutela alle suddette zone, senza che cio'            
comporti una irragionevole penalizzazione delle imprese interessate             
(per il solo fatto di essere titolari di edifici nelle suddette                 
zone). Pertanto, occorre utilizzare un metodo combinatorio, per il              
quale gli interventi di ampliamento e soprelevazione realizzati in              
detti ambiti di maggior tutela dovranno osservare i limiti piu'                 
ridotti (10% dell'edificio originario e un massimo di 150 mc per il             
cumulo degli ampliamenti o soprelevazioni da sanare nel centro                  
storico e nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile),           
rimanendo salvo il fatto che il tetto massimo dei volumi abusivi                
sanabili, realizzati nel Comune, rimane fissato nei 600 mc                      
complessivi;                                                                    
b) per le unita' immobiliari aventi funzione abitativa operano i                
seguenti limiti massimi, a seconda della diversa tipologia degli                
edifici: 1. nel caso di edifici residenziali plurifamiliari, in                 
assenza di ogni altra specifica indicazione, opera il solo limite del           
10%, per singola unita' immobiliare (di cui all'alinea dell'art. 33,            
comma 3, lettera a) (8); 2. nel caso di edifici residenziali                    
bifamiliari, indipendentemente dalle dimensioni di ciascuna unita'              
immobiliare, opera il limite complessivo di 100 mc per ciascuna delle           
medesime unita' immobiliari. Questo  limite e' ridotto alla meta', e            
dunque a 50 mc, per gli edifici residenziali bifamiliari situati nel            
centro storico o nelle zone di riqualificazione della costa e                   
dell'arenile (art. 33, comma 3, lettera b) (9); 3. nel caso di                  
edifici residenziali monofamiliari, operano gli stessi limiti                   
previsti per i bifamiliari; pertanto potranno essere sanati                     
l'ampliamento e la soprelevazione dell'unita' immobiliare se non                
ecceda il limite complessivo di 100 mc, indipendentemente dalle                 
dimensioni dell'unita' immobiliare medesima. Questo  limite e' sempre           
ridotto alla meta', e dunque a 50 mc, per gli edifici residenziali              
monofamiliari situati nel centro storico o nelle zone di                        
riqualificazione della costa e dell'arenile (art. 33, comma 3,                  
lettera b) (10);                                                                
c) per le unita' immobiliari aventi funzione abitativa il comma 5               
dell'art. 33, precisa che i limiti dimensionali indicati alla                   
precedente lettera b) non operano ai fini del rilascio del titolo in            
sanatoria per interventi di chiusura di logge e balconi (11).                   
In detti casi l'unica condizione richiesta per la sanabilita'                   
dell'intervento e' costituita dall'osservanza della normativa vigente           
in materia igienico sanitaria. Cio' comporta che, sia il locale                 
ricavato dalla suddetta chiusura del balcone o della loggia, sia i              
locali che originariamente si affacciavano sugli stessi, debbano                
mantenere  i requisiti minimi di illuminazione, di ricambio d'aria,             
ecc.  previsti dalla legge e dalla relativa normativa tecnica.                  
Il comma 6 dell'art. 33 chiarisce che il mancato rispetto dei limiti            
dimensionali appena richiamati comporta il diniego del rilascio del             
titolo in sanatoria per la singola domanda di condono, qualora                  
l'abuso superi i limiti fissati per ogni singola unita' immobiliare,            
per l'insieme delle domande presentate, qualora il cumulo degli                 
interventi abusivi superi il limite stabilito per interi edifici. In            
altre parole, qualora per uno stesso edificio produttivo, agricolo              
non residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo e ricreativo              
siano presentate una pluralita' di domande e il cumulo delle stesse             
superi il limite massimo assoluto della lettera a) del comma 3                  
dell'art. 33, e' escluso il rilascio del titolo abilitativo per tutte           
le domande presentate.                                                          
5.1.3.3.2. Esclusione della realizzazione di nuove  unita'                      
immobiliari - Art. 35, comma 3, lettera c)                                      
Un secondo ordine di requisiti cui e' subordinato il rilascio del               
titolo in sanatoria e' stabilito dalla lettera c) del comma 3                   
dell'art. 33, secondo cui non puo' essere sanato l'ampliamento e la             
soprelevazione che abbiano comportato la realizzazione di una nuova             
unita' immobiliare. E' dunque ammessa la sanatoria di interventi che            
comportino l'aumento della dimensione complessiva dell'unita'                   
immobiliare preesistente e non la sanatoria che comporti il                     
frazionamento della stessa unita' in due o piu' unita' immobiliari.             
5.1.3.3.3.  Vincolo ventennale all'uso non abitativo - art. 33, comma           
Ai sensi del comma 4 dell'art. 33 il rilascio del titolo in                     
sanatoria, in caso di ampliamento e soprelevazione di edificio con              
originaria funzione diversa da quella abitativa, comporta l'obbligo a           
mantenere, nei vent'anni successivi alla data di entrata in vigore              
della presente legge, una destinazione d'uso non abitativa (12).                
L'obbligo ha natura reale e di conseguenza pur non essendo prescritto           
dalla legge alcun obbligo di trascrizione nei registri immobiliari,             
vieta per il suddetto periodo il rilascio di un titolo abilitativo              
edilizio che, pur risultando magari conforme al PRG (in quanto la               
nuova destinazione residenziale e' considerata compatibile dalle                
norme di piano), comporti la violazione del suddetto obbligo di                 
legge.                                                                          
5.1.3.3.4.  Sopraelevazione nei comuni classificati sismici                     
Nei comuni della regione classificati sismici (13), il rilascio del             
titolo in sanatoria e' subordinato alla avvenuta realizzazione entro            
il 31 dicembre 2006 dei lavori di adeguamento antisismico della                 
struttura originaria ed alla conseguente certificazione comunale                
circa l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo               
carico. In tal modo il legislatore ha voluto assicurare, anche per le           
soprelevazioni abusive da sanare, le medesime garanzie di sicurezza             
statica richieste, per i procedimenti edilizi ordinari, dall'art. 90            
del DPR n. 380 del 2001.                                                        
Piu' in particolare gli interessati, una volta presentata la domanda            
di condono, che contenga l'asseverazione di cui al precedente punto             
2.4., dovranno depositare apposito progetto relativo alle opere di              
adeguamento antisismico necessarie per mettere in sicurezza la                  
costruzione, comprensiva della sopraelevazione realizzata                       
abusivamente, avvalendosi dell'attivita' di professionisti abilitati,           
competenti alla progettazione e direzione lavori di detti                       
interventi.                                                                     
Il progetto dovra' essere oggetto di autonoma autorizzazione                    
preventiva comunale (o dell'ente delegato dal Comune), con le                   
modalita' procedurali previste dall'art. 36 della L.R. n. 31 del                
2002, secondo quanto specificato dalla nota della Direzione generale            
Ambiente e Difesa del suolo e della costa della Regione, prot. n.               
60287/04 del 28 luglio 2004. Il Comune ai fini del rilascio della               
suddetta autorizzazione dovra' valutare la idoneita' delle opere                
progettate ad assicurare la sicurezza statica dell'intero edificio,             
comprensivo della sua soprelevazione per la quale e' pendente domanda           
di sanatoria edilizia.                                                          
Ai sensi dell'art. 27, comma 6, lettera c), della presente legge, il            
Comune, e' tenuto a svolgere sia un controllo di merito sulla                   
asseverazione del professionista allegata alla domanda di condono (in           
merito alla possibilita' di realizzare gli interventi di adeguamento            
antisismico) sia il controllo in corso d'opera dei lavori di                    
adeguamento.                                                                    
All'avvenuta conclusione dei lavori, il Comune (o l'ente delegato               
dallo stesso), rilascia il titolo edilizio in sanatoria, certificando           
che la struttura dell'edificio, a seguito degli interventi di                   
adeguamento realizzati, e' idonea a sopportare il carico derivante              
dalla soprelevazione.                                                           
Naturalmente non puo' escludersi che la soprelevazione abusiva sia              
stata realizzata in conformita' alla normativa tecnica antisismica.             
Tale circostanza dovra' essere adeguatamente asseverata e documentata           
dal progettista abilitato competente, nell'asseverazione di cui                 
all'art. 29, comma 1, lettera c) della presente legge e dovra' essere           
oggetto di apposita certificazione del Comune, ai fini del rilascio             
del titolo in sanatoria, dandosi cosi' atto della non necessita' di             
realizzare ulteriori interventi di adeguamento antisismico.                     
5.1.4.  Installazione di tettoie e manufatti leggeri - Art. 33, comma           
La quarta tipologia di interventi, rientranti nella categoria                   
generale delle nuove costruzioni,  e per la quale l'art. 33, comma 8,           
della presente legge stabilisce una specifica disciplina, e'                    
costituita dall'installazione di tettoie, manufatti leggeri e di                
altre strutture che non siano utilizzati come abitazione o ambienti             
di lavoro, che prevedano la permanenza di persone, bensi' come                  
depositi, magazzini e simili, ovvero per gli usi ammessi dagli                  
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003.                      
5.1.4.1.  Definizione degli interventi                                          
La norma ha riguardo alle tettoie e alle strutture leggere, anche               
prefabbricate, normalmente caratterizzate dalla agevole possibilita'            
di realizzazione e di rimozione e dalla non stabile incorporazione al           
suolo, quali i gazebo e i capanni, i ripari, i ricoveri, i magazzini            
per gli attrezzi, ecc.                                                          
Non possono farsi rientrare in tali categorie le strutture che per              
loro caratteristica sono destinate ad essere utilizzate come                    
abitazioni o come ambienti di lavoro. Dette strutture vanno infatti             
equiparate, anche agli effetti dell'applicazione della sanatoria,               
alla realizzazione di nuove costruzioni (14).                                   
Le tettoie e i manufatti leggeri possono assumere una differente                
qualificazione a seconda che siano realizzati come pertinenze di un             
edificio principale, gia' presente nell'area interessata, ovvero come           
opera autonoma, non pertinenziale, realizzata in un lotto nel quale             
non sia presente un altro edificio: questa distinzione e' utile ai              
fini del calcolo delle dimensioni massime ammissibili, ai sensi del             
successivo punto 5.1.4.3.1.                                                     
Occorre inoltre distinguere dette opere dagli interventi minori che,            
non presentando un significativo impatto urbanistico ed edilizio, non           
sono soggetti, in via ordinaria, a titolo abilitativo, e la cui                 
realizzazione, di conseguenza, rientra nel novero dell'attivita'                
edilizia libera: quali le opere di sistemazione e gli elementi di               
arredo delle aree pertinenziali, i pergolati e altre analoghe                   
strutture integrate alla vegetazione, ecc. (15).                                
5.1.4.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
La legge precisa al comma 8 dell'art. 33 che le strutture individuate           
al precedente punto 5.1.4.1. sono sanabili, anche se realizzate in              
contrasto con la pianificazione urbanistica vigente alla data del 31            
marzo 2003 (purche' soddisfino le condizioni di cui al punto                    
successivo).                                                                    
Ai fini della sanabilita', nulla viene invece precisato in merito               
alla necessaria conformita' di tali interventi alla legislazione                
urbanistica vigente alla medesima data. Tuttavia, trattandosi di                
principio generale che e' affermato ripetute volte dalla legge (per             
interventi che vanno dalle nuove costruzioni alle opere non                     
valutabili in termini di superficie o di volume), si deve ritenere              
che anche dette strutture possano essere sanate solo nel caso in cui            
non contrastino con la legislazione urbanistica (si veda il                     
precedente punto 2.4.1.).                                                       
5.1.4.3. Condizioni e limiti alla condonabilita'                                
La sanatoria di tettoie e di manufatti leggeri, nonche' delle altre             
strutture di cui alla lettera g.5) dell'Allegato alla legge regionale           
n. 31 del 2002, non conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla            
data del 31 marzo 2003, e' consentita, nell'osservanza dei limiti di            
cui all'art. 33, comma 3, lettere a) e b), qualora non siano                    
utilizzati come abitazione o ambienti di lavoro che prevedano la                
permanenza di persone, bensi' come depositi, magazzini e simili ,               
ovvero per gli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti alla             
data del 31 marzo 2003.                                                         
5.1.4.3.1.  Limiti dimensionali                                                 
Per il rilascio del titolo in sanatoria di tettoie e manufatti                  
leggeri, la presente legge richiama espressamente l'osservanza dei              
limiti massimi dimensionali di cui al comma 3 lettere a) e b)                   
dell'art. 33, descritti al precedente punto 5.1.3.3.1. lettere a) e             
b).                                                                             
Piu' in particolare le tettoie e le strutture leggere che si                    
configurano come pertinenze di altro edificio principale possono                
essere realizzate nell'osservanza dei seguenti limiti:                          
a) qualora costituiscano pertinenza di unita' immobiliari produttive,           
agricole non residenziali, direzionali, commerciali, ricettive o                
ricreative, le tettoie e le strutture leggere non possono avere                 
volume superiore al 10% dell'unita' immobiliare principale, e                   
comunque non possono superare, in termini assoluti, le seguenti                 
dimensioni massime: 1. i 300 metri cubi per ciascuna tettoia o                  
struttura leggera; 2. i 600 metri cubi nel caso di piu' tettoie e               
strutture leggere che accedono ad una pluralita' di edifici                     
produttivi, posseduti da una azienda nel singolo comune; 3. la meta'            
dei volumi indicati ai punti precedenti qualora le tettoie e le                 
strutture leggere siano localizzate all'interno del perimetro del               
centro storico (come definito dagli strumenti urbanistici comunali)             
ovvero qualora le suddette strutture siano  collocate all'interno               
delle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile come                  
perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale ovvero nei              
piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne                     
attuazione;                                                                     
b) qualora le tettoie e i manufatti leggeri costituiscano pertinenza            
di edifici aventi funzione abitativa operano i seguenti limiti                  
massimi, a seconda della diversa tipologia degli edifici: 1. nel caso           
di edifici residenziali plurifamiliari, opera il solo limite del 10%,           
per singola unita' immobiliare (di cui all'alinea della lettera a)              
dell'art. 33, comma 3); 2. nel caso di edifici residenziali                     
bifamiliari indipendentemente dalle dimensioni di ciascuna unita'               
immobiliare, opera il limite complessivo di 100 mc per ciascuna delle           
unita' immobiliari. Questo  limite e' ridotto alla meta', e dunque a            
50 mc, per gli edifici residenziali bifamiliari situati nel centro              
storico o nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile             
(lettera b) dell'art. 33, comma 3); 3. nel caso di edifici                      
residenziali monofamiliari, operano gli stessi limiti previsti per i            
bifamiliari; pertanto potranno essere sanati l'ampliamento o                    
soprelevazione dell'unita' immobiliare se non eccedano il limite                
complessivo di 100 mc, indipendentemente dalle dimensioni dell'unita'           
immobiliare medesima. Questo  limite e' sempre ridotto alla meta', e            
dunque a 50 mc, per gli edifici residenziali monofamiliari situati              
nel centro storico o nelle zone di riqualificazione della costa e               
dell'arenile (lettera b) dell'art. 33, comma 3).                                
Qualora le tettoie e le strutture leggere non si configurino come               
pertinenze di un edificio principale, le stesse possono essere sanate           
nell'osservanza dei soli limiti dimensionali assoluti appena                    
richiamati:                                                                     
a) per gli ambiti aventi nel piano urbanistico comunale destinazione            
produttiva, agricola, direzionale, commerciale, ricettiva o                     
ricreativa, le tettoie e le strutture leggere non possono superare le           
seguenti dimensioni massime: 1. i 300 metri cubi per ciascuna tettoia           
o struttura leggera; 2. i 600 metri cubi nel caso di una pluralita'             
di tettoie e strutture leggere realizzate da una azienda produttiva             
nel singolo Comune; 3. la meta' dei volumi indicati ai punti                    
precedenti qualora le tettoie e le strutture leggere siano                      
localizzate all'interno del perimetro del centro storico (come                  
definito dagli strumenti urbanistici comunali) ovvero qualora le                
suddette strutture siano collocate all'interno delle zone di                    
riqualificazione della costa e dell'arenile come perimetrate nel                
piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali            
e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;                           
b) qualora le tettoie e i manufatti leggeri siano realizzati in                 
ambiti aventi nel piano urbanistico comunale destinazione                       
residenziale opera il limite complessivo di 100 mc.                             
5.1.4.3.2.  Esclusione della destinazione abitativa o di ambiente di            
lavoro - Art. 33, comma 8                                                       
Il titolo in sanatoria non puo' essere rilasciato per tettoie e                 
manufatti leggeri destinati ad essere utilizzati come abitazione o              
come ambiente di lavoro che preveda la permanenza di persone ma solo            
nel caso in cui le medesime strutture abbiano attribuita la                     
destinazione funzionale di depositi, magazzini e simili "ovvero per             
altri usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti". Quest'ultima            
previsione legislativa (usi ammessi) deve considerarsi riferita, a              
maggior ragione, alle attivita' accessorie e integrative della                  
destinazione principale, che possono essere svolte indipendentemente            
da ogni previsione di piano, in quanto non comportano mutamento di              
destinazione d'uso, quali la vendita diretta al dettaglio dei                   
prodotti dell'azienda agricola (ai sensi dell'art. 26, comma 6, della           
L.R. n. 31 del 2002).                                                           
5.2.  Interventi di ristrutturazione edilizia - Art. 34                         
5.2.1.  Definizione degli interventi                                            
Ai fini della individuazione degli interventi di ristrutturazione               
edilizia, l'art. 34 fa espresso richiamo alla lettera f)                        
dell'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, secondo la quale                        
costituiscono "interventi di ristrutturazione edilizia, gli                     
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un              
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo                
edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.                           
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni           
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e               
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonche' la realizzazione           
di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di               
impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di                           
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti              
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato            
identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello                    
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per                    
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di               
impianti tecnologici".                                                          
Si consideri poi che l'art. 3 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11                   
classifica gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti           
nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.                      
5.2.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                          
Quanto alla possibilita' di rilascio del titolo in  sanatoria degli             
interventi di ristrutturazione, l'art. 34 adotta un criterio del                
tutto analogo a quello previsto per gli interventi di ampliamento e             
di soprelevazione, secondo il quale sono sanabili soltanto gli                  
interventi che risultino conformi alla legislazione urbanistica (si             
veda il precedente punto 2.4.1.) ma in contrasto con le prescrizioni            
degli strumenti urbanistici, a condizione che siano rispettati una              
serie di limiti e condizioni definite dal medesimo articolo.                    
Pertanto, gli interventi di ristrutturazione edilizia non sono in               
alcun caso sanabili se in contrasto con la legislazione urbanistica.            
I medesimi interventi, qualora conformi, sia alla legislazione                  
urbanistica sia alle prescrizioni di piano, sono pienamente sanabili            
e senza alcun limite e condizione, ai sensi dell'art. 38 della                  
presente legge (si vedano le considerazioni gia' svolte al precedente           
punto 5.1.1.2.).                                                                
Fuori dai casi appena ricordati, gli interventi di ristrutturazione             
edilizia, conformi alla legislazione urbanistica, ma in contrasto con           
taluna prescrizione di piano, sono invece sanabili se risultano                 
rispettati i limiti e le condizioni indicate al successivo paragrafo            
5.2.3.                                                                          
5.2.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                                 
5.2.3.1. Esclusione della realizzazione di nuove unita' immobiliari -           
Art. 34, comma 2, lettera a)                                                    
Una prima circostanza che esclude la sanabilita' degli interventi di            
ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera              
a), e' costituita dall'aumento del numero delle unita' immobiliari.             
La disposizione introduce una sola eccezione a tale divieto, nel caso           
di recuperi ai fini abitativi dei sottotetti, in edifici residenziali           
bifamiliari e monofamiliari (16).                                               
5.2.3.2.  Requisiti per il recupero dei sottotetti - Art. 34, comma             
2, lettera b)                                                                   
La lettera b) del comma 2 dell'art. 34 richiede, nel caso di                    
interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, il rispetto             
dei parametri minimi dimensionali fissati dall'art. 2, commi 1 e 2              
della Legge regionale n. 11 del 1998, che si riportano qui di                   
seguito:                                                                        
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad                    
abitazione, ridotta a m. 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti                
delle Comunita' Montane e di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi,            
quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media           
e' calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la            
cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;                    
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16;               
c) gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei                  
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze             
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenze delle falde.               
5.2.3.3.  Requisiti igienico sanitari delle ristrutturazioni edilizie           
- Art. 34, comma 2, lettere c) e d)                                             
Fuori dai casi di interventi di recupero a fini abitativi dei                   
sottotetti, per i quali valgono le prescrizioni riportate al                    
precedente punto 5.2.3.2., nei restanti casi di interventi di                   
ristrutturazione edilizia  il comma 2, lettera c), dell'art. 34 della           
presente legge richiede, ai fini del rilascio del titolo in                     
sanatoria, l'osservanza dei requisiti igienico sanitari fissati per i           
locali di abitazione dal decreto ministeriale 5 luglio 1975                     
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896                      
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari              
principali dei locali d'abitazione), con l'unica eccezione costituita           
dalla possibilita' di sanare anche i locali che presentino una                  
altezza media interna utile non inferiore a 2,40 metri (anche) per i            
locali adibiti ad abitazione.                                                   
La lettera d) dell'art. 34, comma 2, introduce un ulteriore requisito           
igienico sanitario costituito dalla necessita' che non siano                    
destinati ad uso abitativo i locali nei piani totalmente interrati              
delle costruzioni. Di conseguenza, saranno sanabili le                          
ristrutturazioni che destinino a fini abitativi locali parzialmente             
interrati, sempreche' anche detti locali possiedano i requisiti                 
igienico sanitari appena richiamati.                                            
5.2.3.4.  Osservanza della quota minima di parcheggi pertinenziali -            
Art. 34, comma 2, lettera e)                                                    
Ai sensi del comma 2, lettera e), dell'art. 34, i locali                        
originariamente destinati a parcheggi pertinenziali, non potranno               
essere destinati ad altro uso qualora, nell'ambito dell'intervento di           
ristrutturazione edilizia oggetto della domanda di condono, non sia             
comunque assicurata la quota minima di spazi per parcheggi stabilita            
dall'articolo 41-sexies della Legge n. 1150 del 1942, come sostituito           
dall'articolo 2, comma 2, della Legge 24 marzo 1989, n. 122 (17).               
5.3. Opere di restauro scientifico e interventi di restauro e                   
risanamento conservativo - Art. 35                                              
5.3.1. Definizione degli interventi                                             
Ai fini della individuazione degli interventi di restauro scientifico           
e interventi di restauro e risanamento conservativo, l'art. 35 fa               
espresso richiamo alle lettere c) e d) dell'Allegato alla L.R. n. 31            
del 2002, secondo le quali costituiscono:                                       
"c) restauro scientifico, gli interventi che riguardano le unita'               
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano             
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o                   
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un              
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi                   
tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la               
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un             
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento            
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il                     
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei             
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti           
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio                     
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino             
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione            
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i           
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)                      
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza             
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:           
- murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; -                 
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale; c.3)           
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto           
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)                       
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari                    
essenziali;                                                                     
d) interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi            
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la            
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel                 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali                       
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi                
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il                  
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,               
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti               
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei                 
all'organismo edilizio.".                                                       
5.3.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                          
Anche con riguardo agli interventi di restauro scientifico e                    
interventi di restauro e risanamento conservativo, il rilascio del              
titolo in sanatoria e' ammesso dall'art. 35 soltanto per gli                    
interventi che risultino conformi alla legislazione urbanistica (si             
veda il precedente punto 2.4.1.) ma in contrasto con le prescrizioni            
degli strumenti urbanistici, a condizione che siano rispettati una              
serie di limiti e condizioni definite dal medesimo articolo (18).               
Pertanto, gli interventi di restauro scientifico e interventi di                
restauro e risanamento conservativo, non sono in alcun caso sanabili            
se in contrasto con la legislazione urbanistica.                                
I medesimi interventi, qualora conformi, sia alla legislazione                  
urbanistica sia alle prescrizioni di piano, sono pienamente sanabili            
e senza alcun limite e condizione, ai sensi dell'art. 38 della                  
presente legge (si vedano le considerazioni gia' svolte al precedente           
punto 5.1.1.2.).                                                                
Fuori dai casi appena ricordati, gli interventi di restauro                     
scientifico e di restauro e risanamento conservativo, conformi alla             
legislazione urbanistica, ma in contrasto con taluna prescrizione di            
piano, sono invece sanabili se risultano rispettati i limiti e le               
condizioni indicate al successivo paragrafo 5.3.3.                              
5.3.3. Condizioni e limiti alla condonabilita'                                  
5.3.3.1. Acquisizione del parere per gli edifici vincolati - Art. 35,           
commi 2 e 3                                                                     
I commi 2 e 3 dell'art. 35 sottolineano la necessita', ai fini del              
rilascio del titolo in sanatoria per gli interventi di restauro                 
scientifico su immobili vincolati, dell'acquisizione del parere:                
a) dall'autorita' preposta alla tutela del vincolo, nei casi di                 
vincoli derivanti dalla legislazione statale o regionale (19);                  
b) dalla Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio,             
nel caso di immobili di valore storico-architettonico, vincolati                
dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.                          
Il comma 3 dell'art. 35 sottolinea la differente disciplina che                 
attiene sia alle modalita' di formulazione che all'efficacia dei                
citati pareri. I primi infatti sono formulati ai sensi dell'art. 32             
della Legge n. 47 del 1985, (come sostituito dal comma 43 dell'art.             
32 del decreto legge n. 269 del 2003), e sono vincolanti per                    
l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio del titolo in                  
sanatoria.                                                                      
Il parere della Commissione per la qualita' architettonica e il                 
paesaggio e' definito, dal comma 1 dell'art. 30 della presente legge,           
obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione comunale ed e'             
formulato con le modalita' di cui al comma 3 della medesima                     
disposizione (vedi al precedente punto 3.1.).                                   
5.3.3.2. Rinvio ai requisiti richiesti per la ristrutturazione - Art.           
35, comma 5                                                                     
Il comma 5 dell'art. 35 subordina il rilascio dei titoli in sanatoria           
per gli interventi di restauro scientifico e di restauro e                      
risanamento conservativo ai medesimi limiti e condizioni stabiliti,             
per gli interventi di ristrutturazione, dal comma 2 dell'art. 34.               
Pertanto anche per detti interventi sono stabiliti:                             
- l'esclusione della realizzazione di nuove unita' immobiliari (di              
cui al precedente punto  5.1.3.3.1.);                                           
- l'osservanza dei requisiti per il recupero a fini abitativi dei               
sottotetti (di cui al precedente punto 5.1.3.3.2.);                             
- il rispetto dei requisiti igienico sanitari (di cui al precedente             
punto 5.1.3.3.3.);                                                              
- l'osservanza della quota minima di parcheggi pertinenziali (di cui            
al precedente punto 5.1.3.3.4.).                                                
5.4.  Interventi di manutenzione straordinaria, opere non valutabili            
in termini di superficie e di volume edilizio e opere pertinenziali -           
Art. 36                                                                         
L'art. 36 disciplina interventi di diversa natura, accomunati solo              
dalla limitatezza della rilevanza urbanistica ed edilizia degli                 
stessi. Appare opportuno pertanto provvedere ad una loro trattazione            
separata, distinguendosi tra:                                                   
5.4.1. interventi di manutenzione straordinaria;                                
5.4.2. opere non valutabili in termini di superficie e di volume                
edilizio;                                                                       
5.4.3. opere pertinenziali.                                                     
5.4.1.  Interventi di manutenzione straordinaria - Art. 36, commi 1 e           
5.4.1.1  Definizione degli interventi - Art. 36, comma 1                        
Il comma 1 dell'art. 36 ha riguardo innanzitutto agli interventi di             
manutenzione straordinaria per la cui definizione si richiama, ancora           
una volta, quanto disposto dall'Allegato alla L.R. n. 31 del 2002, ed           
in particolare la lettera b) dello stesso. Secondo detto Allegato per           
interventi di manutenzione straordinaria si intendono "le opere e le            
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche                     
strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i                
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i              
volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non                    
comportino modifiche delle destinazioni d'uso".                                 
5.4.1.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
Per gli interventi di manutenzione straordinaria l'art. 36, comma 1             
precisa che possono essere sanati anche se in contrasto con                     
specifiche prescrizioni della pianificazione urbanistica vigente alla           
data del 31 marzo 2003.                                                         
Ai fini della sanabilita', nulla viene invece precisato in merito               
alla necessaria conformita' di tali interventi alla legislazione                
urbanistica vigente alla medesima data. Tuttavia, trattandosi di                
principio generale che e' affermato ripetute volte dalla legge (per             
interventi che vanno dalle nuove costruzioni alle opere non                     
valutabili in termini di superficie o di volume), si deve ritenere              
che anche detti interventi possano essere sanati solo nel caso in cui           
non contrastino con la legislazione urbanistica (si veda il                     
precedente punto 2.4.1.).                                                       
5.4.1.3. Condizioni e limiti alla condonabilita'                                
Quanto ai limiti al rilascio del titolo in sanatoria l'art. 36                  
individua, per evidenti ragioni di sicurezza, un'unica causa di                 
esclusione nell'ipotesi in cui gli interventi di manutenzione                   
straordinaria abbiano interessato elementi strutturali                          
dell'edificio.                                                                  
Viene poi ribadito quanto gia' precisato nella nozione stessa di                
manutenzione straordinaria di cui alla lettera b) dell'Allegato alla            
L.R. n. 31 del 2002, sopra riportata, secondo cui detti interventi              
non possono comportare aumento delle unita' immobiliari.                        
5.4.2.  Opere non valutabili in termini di superficie e di volume               
edilizio - Art. 36, comma 3                                                     
5.4.2.1  Definizione degli interventi                                           
Il comma 3 dell'art. 36 disciplina una particolare categoria di                 
interventi, le opere non valutabili in termini di superficie e di               
volume edilizio, introdotta dalla legge nazionale sul condono                   
edilizio come clausola di chiusura, per individuare, in via                     
residuale, gli interventi edilizi abusivi non ascrivibili alle altre            
categorie di intervento o che, in quanto tali, non consentono una               
precisa misurazione dell'abuso in termini di superficie o di volume             
(innanzitutto ai fini del calcolo dell'oblazione): quali la                     
realizzazione di porte e finestre in posizione diversa da quella in             
progetto, la collocazione di un edificio in posizione spostata                  
rispetto al progetto medesimo, ecc. Anche con riguardo alla presente            
disciplina regionale questa fattispecie copre tutte le ipotesi di               
interventi urbanisticamente significativi, ma non ascrivibili alle              
altre figure di intervento edilizio disciplinate dagli articoli che             
vanno dal 33 al 37.                                                             
5.4.2.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
L'unico requisito posto dal comma 3 per la sanabilita' delle opere              
non valutabili in termini di superficie e di volume edilizio e'                 
quella dell'osservanza della legislazione urbanistica vigente alla              
data del 31 marzo 2003 (si veda il precedente punto 2.4.1.).                    
5.4.2.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Non viene posto alcun limite o condizione al rilascio del titolo in             
sanatoria (fatto salvo quanto indicato al precedente punto                      
5.4.2.2.).                                                                      
5.4.3. Opere pertinenziali - Art. 36, comma 4                                   
5.4.3.1  Definizione degli interventi                                           
Il comma 4 dell'art. 36 disciplina la realizzazione di pertinenze               
rispetto ad edifici esistenti. In carenza di una definizione                    
normativa di tali manufatti occorre riferirsi alla nozione elaborata            
dalla giurisprudenza, secondo la quale, l'elemento che                          
contraddistingue una pertinenza, rispetto ad una parte dell'edificio            
originario (e dunque rispetto al suo ampliamento) e' dato dalla                 
mancanza di autonomia rispetto alla costruzione considerata e da una            
relazione di strumentalita' e complementarita' funzionale rispetto              
alla costruzione principale, consistente in un servizio od ornamento            
di un edificio gia' completo ed utile di per se'; con la precisazione           
che tale natura puo' essere attribuita solo a manufatti di modesta              
dimensione (20).                                                                
5.4.3.2  Ammissibilita' della sanatoria                                         
Per le opere pertinenziali l'art. 36, comma 4, precisa che possono              
essere sanate anche se in contrasto con specifiche prescrizioni della           
pianificazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003.                 
Ai fini della sanabilita', nulla viene invece precisato in merito               
alla necessaria conformita' di tali interventi alla legislazione                
urbanistica vigente alla medesima data. Anche in questo caso,                   
tuttavia, trattandosi di principio generale che e' affermato ripetute           
volte dalla legge (per interventi che vanno dalle nuove costruzioni             
alle opere non valutabili in termini di superficie o di volume), si             
deve ritenere che anche dette opere possano essere sanate solo nel              
caso in cui non contrastino con la legislazione urbanistica (si veda            
il precedente punto 2.4.1.).                                                    
5.4.3.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Quanto alle condizioni per il rilascio del titolo in sanatoria il               
legislatore, all'art. 36, comma 4, ha inteso prevenire ogni possibile           
dubbio applicativo della disciplina del condono, che derivasse dalla            
difficolta' in molti casi di distinguere tra gli interventi                     
pertinenziali e la categoria di opere disciplinata dall'art. 33,                
comma 8, (tettoie e manufatti leggeri): e' stato cosi' stabilito che            
le opere pertinenziali siano ammissibili a condono con gli stessi               
limiti e condizioni dettate dal citato art. 33, comma 8. Si rinvia              
pertanto a quanto precisato ai precedenti punti: 5.1.4.3.1. Limiti              
dimensionali e 5.1.4.3.2. Esclusione della destinazione abitativa o             
di ambiente di lavoro.                                                          
5.5.  Mutamento di destinazione d'uso e aumento delle superfici utili           
- Art. 37                                                                       
5.5.1. Mutamento di destinazione d'uso - Art. 37, comma 1                       
5.5.1.1.  Definizione degli interventi                                          
Il mutamento della destinazione d'uso di un immobile senza opere, e'            
definito dall'art. 26, comma 2, secondo periodo,  della L.R. n. 31              
del 2002 come "la modifica dell'uso in atto nell'immobile".                     
Quest'ultimo (l'uso in atto) e' da intendersi ai sensi del comma 3              
della medesima disposizione, come l'uso stabilito dal titolo                    
abilitativo che ha previsto la costruzione dell'unita' immobiliare o            
l'ultimo intervento di recupero della stessa ovvero, in assenza o               
indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale                    
attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti            
probanti.                                                                       
Ai sensi del comma 6 della L.R. n. 31 del 2002, non costituisce                 
mutamento d'uso (e di conseguenza puo' essere attuato liberamente),             
il cambio dell'uso in atto nell'unita' immobiliare entro il limite              
del 30 per cento della superficie utile dell'unita' stessa e comunque           
compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la              
destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a                     
superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa            
stessa, purche' contenuta entro il limite del 20 per cento della                
superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250              
mq.                                                                             
Si ha mutamento di destinazione d'uso con opere nei casi in cui il              
cambio dell'uso dell'immobile sia conseguente alla realizzazione di             
interventi edilizi assoggettati a titolo abilitativo edilizio (21).             
5.5.1.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
L'art. 37 prevede la sanabilita' del mutamento di destinazione d'uso            
senza opere, purche' la modificazione dell'uso sia conforme alla                
legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003 (si veda il                   
precedente punto 2.4.1.). Di norma, quindi detto intervento puo'                
essere sanato anche qualora non risulti conforme alla pianificazione            
urbanistica, (22) fatti salvi i casi indicati al successivo punto               
5.5.1.3.                                                                        
Quanto al mutamento di destinazione d'uso con opere, il comma 3                 
dell'art. 37 precisa che il rilascio del titolo in sanatoria e'                 
subordinato sia all'osservanza delle condizioni previste per                    
l'intervento edilizio cui e' connesso il mutamento d'uso, sia alle              
condizioni, fissate dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 37, per i             
mutamenti d'uso e per l'aumento di superficie utile senza opere                 
(illustrati rispettivamente ai successivi punti 5.5.1.3.e 5.5.2.3.).            
5.5.1.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Per una serie di casi di mutamento d'uso senza opere il comma 2                 
dell'art. 37, richiede (oltre alla conformita' alla legislazione                
urbanistica) la conformita' agli strumenti di pianificazione                    
urbanistica, qualora superino una certa soglia dimensionale. Cio' in            
considerazione del significativo impatto urbanistico che detti                  
mutamenti d'uso comportano, in termini di carico urbanistico,                   
congestione urbana, aumento del traffico, del rumore e delle                    
emissioni nocive, ecc.                                                          
Piu' in particolare, il citato comma 2 richiede la conformita' al               
piano nei casi di:                                                              
a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, qualora             
lo stesso inerisca a unita' immobiliari che abbiano una superficie              
complessiva superiore ai 400 mq;                                                
b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, qualora             
lo stesso inerisca a unita' immobiliari che abbiano una superficie              
complessiva superiore ai 100 mq;                                                
c) mutamento da uso agricolo non residenziale a produttivo,                     
artigianale o commerciale qualora lo stesso inerisca a unita'                   
immobiliari che abbiano una superficie complessiva superiore ai 200             
mq;                                                                             
d) mutamento dall'uso alberghiero a residenziale o commerciale                  
qualora lo stesso inerisca a unita' immobiliari che abbiano una                 
superficie complessiva superiore ai 150 mq.                                     
5.5.2.  Aumento delle superfici utili - Art. 37, comma 2                        
5.5.2.1.  Definizione degli interventi                                          
Un intervento analogo al mutamento della destinazione d'uso senza               
opere e' costituito dalla stabile modificazione della destinazione              
originaria dei locali di una unita' immobiliare aventi funzione non             
residenziale (classificati, per questo, come superficie non                     
residenziale (Snr), in locali abitabili (facenti quindi parte della             
c.d. superficie utile abitabile Su). (23) In tale caso, l'abuso                 
consiste, di norma, nella violazione degli indici massimi edificabili           
fissati dal piano urbanistico comunale.                                         
5.5.2.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                        
L'art. 37 subordina anche l'aumento senza opere delle superfici utili           
abitabili alla conformita' alla legislazione urbanistica vigente (si            
veda il precedente punto 2.4.1.), individuandola, nel caso concreto,            
nella legislazione statale e regionale (e quindi nella normativa                
tecnica da essa richiamata) in materia di standard minimi                       
dimensionali. (24) L'intervento in esame e' sanabile anche se in                
contrasto con le previsioni di piano.                                           
5.5.2.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                               
Il rilascio del titolo in sanatoria e' subordinato dal comma 2                  
dell'art. 37 al fatto che l'aumento delle superfici utili operi                 
nell'ambito di un'unica unita' immobiliare (e quindi senza aumento              
del numero delle unita' stesse) nonche' all'osservanza dei requisiti            
stabiliti per la sanabilita' degli interventi di ristrutturazione               
dall'art. 34, comma 2, lettere b), c), d) ed e). In tal modo trova              
applicazione anche per gli aumenti senza opere delle superfici utili            
abitabili il rispetto:                                                          
- dei requisiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti,                
illustrati al precedente punto 5.2.3.2.;                                        
- dei requisiti igienico sanitari delle ristrutturazioni edilizie,              
illustrati al precedente punto 5.2.3.3.;                                        
- della quota minima di parcheggi pertinenziali, illustrati al                  
precedente punto 5.2.3.4.                                                       
5.6.Interventi conformi alla pianificazione urbanistica vigente-Art.38          
5.6.1.  Definizione degli interventi                                            
L'art. 38 ha riguardo a tutte le tipologie di interventi edilizi,               
attuati in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo edilizio e           
che al momento della loro realizzazione risultavano abusivi (in                 
quanto contrastanti con la legislazione o i piani) ma che alla data             
del 31 marzo 2003 erano conformi alla mutata legislazione urbanistica           
(si veda il precedente punto 2.4.1.) o alle nuove prescrizioni degli            
strumenti urbanistici vigenti. Si tratta cioe' dei casi nei quali               
l'intervento e' stato realizzato in assenza o in difformita' dal                
titolo abilitativo edilizio, ma vi erano, quantomeno al 31 marzo                
2003, tutte le condizioni per richiedere la sanatoria attraverso                
l'accertamento di conformita' di cui all'art. 17, comma 2, della                
presente legge (c.d. sanatoria giurisprudenziale).                              
5.6.2.  Ammissibilita' della sanatoria                                          
Il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso per tutte le tipologie           
di abuso edilizio che presentino i caratteri indicati al precedente             
punto 5.6.1.                                                                    
In tali ipotesi la presentazione della domanda di condono edilizio              
consente di sanare gli effetti penali dell'abuso e di ottenere il               
titolo in sanatoria regolato dalla presente legge.                              
5.6.3.  Condizioni e limiti alla condonabilita'                                 
Per il rilascio del titolo in sanatoria nel caso degli interventi               
conformi alla legislazione urbanistica e agli strumenti urbanistici             
vigenti al 31 marzo 2003 l'art. 38 richiama unicamente l'osservanza             
di quanto prescritto dall'art. 28, circa il contributo di costruzione           
e le opere di urbanizzazione richieste per le diverse tipologie di              
intervento.                                                                     
seguono modello di domanda e modelli di asseverazione                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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