REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          TITOLO III                                                            
         NORME TRANSITORIE E FINALI                                             
          Art. 41                                                               
Abrogazioni                                                                     
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati           
il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo            
25 della legge regionale n. 31 del 2002.                                        
NOTE ALL'ART. 41                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.8, comma 3, della legge regionale 25 novembre              
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'                    
obbligatoria                                                                    
(omissis)                                                                       
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di               
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina                      
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione           
delle corrispondenti opere.".                                                   
2) Il testo dell'art. 10, comma 8, della legge regionale 25 novembre            
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attivita'                        
(omissis)                                                                       
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio                 
attivita' e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale                   
prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle                     
corrispondenti opere.".                                                         
3) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n.             
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:                
"Art. 25 - Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei            
Comuni                                                                          
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni,            
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del              
2001, il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia                 
informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente              
della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei                     
provvedimenti previsti dal predetto art. 27.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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