LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
il comma 3 dell'articolo 8, il comma 8 dell'articolo 10 e l'articolo
25 della legge regionale n. 31 del 2002.
NOTE ALL'ART. 41
Comma 1
1) Il testo dell'art.8, comma 3, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il
seguente:
"Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attivita'
obbligatoria
(omissis)
3. La realizzazione delle trasformazioni sottoposte a permesso di
costruire ai sensi del comma 2 e' soggetta alla disciplina
sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali per l'esecuzione
delle corrispondenti opere.".
2) Il testo dell'art. 10, comma 8, della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il
seguente:
"Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attivita'
(omissis)
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio
attivita' e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale
prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle
corrispondenti opere.".
3) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 25 - Vigilanza sulle opere della Regione, delle Province e dei
Comuni
1. Per le opere eseguite dalla Regione, dalle Province e dai Comuni,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 27 del DPR n. 380 del
2001, il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia
informa rispettivamente il Presidente della Regione, il Presidente
della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei
provvedimenti previsti dal predetto art. 27.".