REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          TITOLO III                                                            
         NORME TRANSITORIE E FINALI                                             
          Art. 40                                                               
Disapplicazione di norme statali                                                
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere diretta applicazione nella regione la disciplina di dettaglio             
prevista:                                                                       
a) dal Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della                     
Repubblica n. 380 del 2001, ad eccezione dei commi 2 e 3                        
dell'articolo 29 e degli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;              
b) dall'articolo 5 del decreto legge n. 168 del 2004, convertito con            
modificazioni, dalla Legge n. 191 del 2004.                                     
NOTE ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 29, commi 2 e 3 del decreto del Presidente                
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle            
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo             
A) e' il seguente:                                                              
"Art. 29 - Responsabilita' del titolare del permesso di costruire,              
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonche'            
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio             
attivita'.                                                                      
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto legge 23 aprile 1985,           
n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in Legge 21 giugno            
1985, n. 298; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,           
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493;               
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)                 
(omissis)                                                                       
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia                    
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del             
permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso                   
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio            
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione                
stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale               
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve                 
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione              
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al                    
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in            
cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di                     
sospensione dall'Albo professionale da tre mesi a due anni.                     
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio           
attivita', il progettista assume la qualita' di persona esercente un            
servizio di pubblica necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del           
codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione           
di cui all'articolo 23, comma 1, l'Amministrazione ne da'                       
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione              
delle sanzioni disciplinari.".                                                  
2) Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 44 - Sanzioni penali                                                      
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto legge 23              
aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in Legge            
21 giugno 1985, n. 298)                                                         
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le                   
sanzioni amministrative, si applica:                                            
a) l'ammenda fino a 20.658 Euro per l'inosservanza delle norme,                 
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente Titolo, in             
quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti            
urbanistici e dal permesso di costruire;                                        
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 Euro nei           
casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del               
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di                  
sospensione;                                                                    
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290 Euro nel           
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come                 
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica            
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo            
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in                    
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del                   
permesso.                                                                       
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'              
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,                   
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per               
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e                    
gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio e' avvenuta           
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata             
trascrizione nei registri immobiliari.                                          
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli            
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di           
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in                
assenza o in totale difformita' dalla stessa.".                                 
3) Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 45 - Norme relative all'azione penale                                     
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)                                        
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa             
finche' non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di               
sanatoria di cui all'articolo 36.                                               
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del                   
permesso in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata           
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per             
una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del                   
ricorso.                                                                        
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i                
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.".            
4) Il testo dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 46 - Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici la cui             
costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985                          
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto legge 23 aprile                
1985, n. 146, art. 8)                                                           
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,              
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della            
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui           
costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non                 
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione           
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso            
in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti                      
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o            
di servitu'.                                                                    
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38,                     
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio           
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere              
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.             
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1             
non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base            
ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione                
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.                   
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa               
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli               
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati              
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella           
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.                   
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti           
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o                     
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle                
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in                
sanatoria, dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro             
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla Autorita'             
giudiziaria.                                                                    
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli            
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attivita'             
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano                 
indicati gli estremi della stessa.".                                            
5) Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 47 - Sanzioni a carico dei notai                                          
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)                                        
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli           
previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce                 
violazione dell'articolo 28 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e              
successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni              
previste dalla legge medesima.                                                  
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto                   
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilita' inerente al                 
trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della                  
formalita' prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche            
luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura            
penale.".                                                                       
6) Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 48 - Aziende erogatrici di servizi pubblici                               
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)                                        
1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici                 
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di              
permesso di costruire, nonche' ad opere in assenza di titolo iniziate           
dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati                
contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.                   
2. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una            
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti           
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28                 
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia di documentazione                        
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o,             
per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero             
copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova              
del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero               
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate               
nell'ipotesi dell'articolo 35 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il           
contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il              
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la                     
stipulazione del contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione                  
pecuniaria da 2.582 a 7.746 Euro. Per le opere che gia' usufruiscono            
di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al                
precedente comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa             
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera              
gia' usufruisce di un pubblico servizio.                                        
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo             
degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una                   
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario           
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47              
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,           
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari           
in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera             
e' stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale                    
dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,           
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.                
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli            
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di           
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in                
assenza della stessa.                                                           
3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza                      
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di            
servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione            
dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al Sindaco             
del Comune ove e' ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai                
pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della             
concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri             
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria            
presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle                
somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo              
comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da Euro               
10.000 ad Euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di                 
servizi pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da Euro 2.582 ad               
Euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui           
sia imputabile la stipulazione dei contratti.".                                 
7) Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 49 - Disposizioni fiscali                                                 
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)                                    
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi            
abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,           
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non                   
beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti,            
ne' di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.           
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,                  
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unita'                   
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il                 
mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel           
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani           
particolareggiati di esecuzione.                                                
2. E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Amministrazione                  
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla                 
richiesta del certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del           
titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al           
comma precedente.                                                               
3. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le                  
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza                  
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni            
dalla data di ricezione della segnalazione del Comune.                          
4. In caso di revoca o decadenza dai benefi'ci suddetti il                      
committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi                
causa.".                                                                        
8) Il testo dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 50 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria                         
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)                                        
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le                       
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette                
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985,            
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti                      
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del                 
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto           
da registrare, all'Amministrazione cui compete la registrazione. In             
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in           
via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento                
della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in               
sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata             
dal Comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefi'ci,            
deve presentare al competente ufficio dell'Amministrazione                      
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei           
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a           
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del Comune che attesti che la             
domanda non ha ancora ottenuto definizione.                                     
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i                    
fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con lo stesso,               
ovvero sulla base di permesso successivamente annullato, si applica             
la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano            
i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtu'            
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere            
dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che                      
l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo                
domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma             
precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune. Alla                 
scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda              
suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefi'ci, deve                
presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio                  
competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in                
mancanza di questo, una dichiarazione del Comune, ovvero una                    
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda            
non ha ancora ottenuto definizione.                                             
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria             
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle              
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonche' degli interessi            
di mora stabiliti per i singoli tributi.                                        
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di            
opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora                 
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni                 
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca            
o di decadenza previsti dall'articolo 49.                                       
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il                  
conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4,            
deve essere prodotta da parte dell'interessato alle Amministrazioni             
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in           
sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute               
fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente            
comma.                                                                          
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli             
immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.".                     
9) Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica            
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 51 - Finanziamenti pubblici e sanatoria                                   
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)                              
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle              
calamita' naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili                     
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la           
citata concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili           
edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e            
senza che sia intervenuta sanatoria.".                                          
10) Il testo dell'art. 5 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168               
concernente Interventi urgenti per il contenimento della spesa                  
pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004,              
n.191, e' il seguente:                                                          
"Art. 5 - Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in                  
materia di definizione di illeciti edilizi                                      
1. In esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del           
28 giugno 2004, la legge regionale prevista dal comma 26                        
dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,                   
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326,            
e successive modificazioni, puo' essere emanata entro quattro mesi              
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine                
indicato nel primo periodo si applica anche alle leggi regionali di             
cui al comma 33 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del             
2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 2003.               
Decorso tale termine la normativa applicabile e' quella contenuta nel           
citato decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni,            
dalla Legge n. 326 del 2003. Conseguentemente, al medesimo articolo             
32 sono apportate le seguenti modifiche:                                        
a) al comma 15:                                                                 
1) al primo periodo, le parole: entro il 31 luglio 2004 sono                    
sostituite dalle seguenti: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre              
2004;                                                                           
2) al terzo periodo, le parole: 30 settembre 2004 sono sostituite               
dalle seguenti: 30 aprile 2005;                                                 
b) al comma 16, primo periodo, le parole: 31 dicembre 2004 sono                 
sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2005;                                      
c) al comma 32 le parole: entro il 31 luglio 2004 sono sostituite               
dalle seguenti: tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004;                   
d) al comma 37, primo periodo, le parole: entro il 30 settembre 2004            
sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2005.                        
2. Nell'Allegato 1 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,                 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326,            
le parole: 30 settembre 2004 e 30 novembre 2004, indicate dopo le               
parole: seconda rata e terza rata, sono sostituite, rispettivamente,            
dalle seguenti: 20 dicembre 2004 e 30 dicembre 2004; le parole: 30              
settembre 2004, indicate dopo le parole: deve essere integrata entro            
il, sono sostituite dalle seguenti: 30 giugno 2005.                             
2-bis. Al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, le               
domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino           
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata             
sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a             
tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di           
cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del             
2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 2003.               
Restano, comunque, salvi gli effetti penali.                                    
2-ter. Per le domande relative alla definizione di illeciti edilizi             
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente             
decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di                      
conversione del medesimo decreto, restano salvi i soli effetti                  
penali, salva diversa statuizione, piu' favorevole, delle predette              
leggi regionali.                                                                
2-quater. Le somme versate dai richiedenti la definizione di illeciti           
edilizi a titolo di terza rata dell'oblazione devono essere riversate           
in Tesoreria dagli intermediari della riscossione entro il 31                   
dicembre 2004.                                                                  
2-quinquies. Per consentire il completamento degli accertamenti                 
tecnici in corso, d'intesa con le Regioni interessate, relativamente            
alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in                   
relazione al numero, all'estensione, alle tipologie, alle                       
caratteristiche economiche delle concessioni e delle attivita'                  
economiche ivi esercitate, e all'abusivismo, il termine di cui                  
all'articolo 32, comma 22, del citato decreto legge n. 269 del 2003,            
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326 del 2003, e                   
successive modificazioni, e' differito al 30 ottobre 2004.".                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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