LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
Norma transitoria
1. I procedimenti di cui alle disposizioni del Titolo IV, Parte I,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gia' in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge si
concludono secondo le medesime disposizioni statali.
2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si
applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore
della presente legge.
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) concerne:
"PARTE I - Attivita' edilizia
Titolo IV - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,
responsabilita' e sanzioni".