REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23

VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326

          TITOLO III                                                            
         NORME TRANSITORIE E FINALI                                             
          Art. 39                                                               
Norma transitoria                                                               
1. I procedimenti di cui alle disposizioni del Titolo IV, Parte I,              
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 gia' in             
corso alla data di entrata in vigore della presente legge si                    
concludono secondo le medesime disposizioni statali.                            
2. Le sanzioni previste dal Titolo I della presente legge si                    
applicano agli illeciti accertati a seguito dell'entrata in vigore              
della presente legge.                                                           
NOTA ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il Titolo IV, Parte I, del decreto del Presidente della Repubblica           
6 giugno 2001, n. 380 concernente Testo unico delle disposizioni                
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) concerne:             
"PARTE I - Attivita' edilizia                                                   
Titolo IV - Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia,                      
responsabilita' e sanzioni".                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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