LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 37
Mutamento di destinazione d'uso
e aumento delle superfici utili
1. I mutamenti di destinazione d'uso senza opere sono sanabili se
conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo
2003. E' necessaria altresi' la conformita' alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti alla medesima data nelle seguenti
ipotesi:
a) mutamento da uso produttivo o artigianale a commerciale, per
manufatti superiori a 400 mq;
b) mutamento da uso residenziale a direzionale e viceversa, per
manufatti superiori a 100 mq;
c) mutamento da uso agricolo non residenziale a produttivo,
artigianale o commerciale, per manufatti superiori a 200 mq;
d) mutamento dall'uso alberghiero a residenziale o commerciale, per
manufatti superiori a 150 mq.
2. Nel caso in cui l'abuso edilizio consista nell'aumento senza opere
delle superfici utili abitabili e riguardi singole unita' immobiliari
residenziali, il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso, qualora
siano rispettati gli standard minimi dimensionali fissati dalla
legislazione statale e regionale e dall'articolo 34, comma 2, lettere
b), c), d) ed e). Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e delle
somme dovute a titolo di monetizzazione delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e' dovuto limitatamente
alla quota di superficie utile aggiuntiva.
3. Qualora il mutamento di destinazione d'uso, che comporti aumento
del carico urbanistico, sia realizzato attraverso un intervento
edilizio, il rilascio del titolo in sanatoria e' subordinato
all'osservanza sia di quanto previsto dai commi 1 e 2, sia delle
condizioni richieste per la sanatoria dell'intervento edilizio
medesimo.