LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 35
Opere di restauro scientifico
e interventi di restauro e risanamento conservativo
1. Nei casi di opere di restauro scientifico e di interventi di
restauro e risanamento conservativo, come definiti dalle lettere c) e
d) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, in contrasto
con gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, il
rilascio del titolo in sanatoria e' consentito ove ricorrano le
condizioni indicate ai commi seguenti.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 interessino immobili comunque
vincolati lo Sportello unico per l'edilizia acquisisce il parere:
a) delle Amministrazioni competenti alla tutela dei beni culturali ed
ambientali diverse dal Comune, per gli immobili vincolati da leggi
statali o regionali;
b) della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio,
per gli immobili vincolati dalle previsioni degli strumenti
urbanistici comunali.
3. Il parere, nei casi previsti dal comma 2, lettera a), e' formulato
ai sensi dell'articolo 32 della Legge n. 47 del 1985; nei casi di cui
al comma 2, lettera b), e' formulato dalla Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio ai sensi dell'articolo 30
della presente legge.
4. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di
cui all'articolo 29, assevera altresi':
a) che le opere realizzate rientrano nella nozione di restauro
scientifico o di restauro e risanamento conservativo, di cui al comma
1;
b) che l'immobile interessato dall'intervento non e' soggetto a
vincolo ovvero quale sia la natura del vincolo stesso.
5. Ai fini del rilascio del titolo in sanatoria trova applicazione
l'articolo 34, comma 2.
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo delle lettere c) e d) dell'Allegato alla legge regionale
25 novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia
e' il seguente:
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi
(omissis)
c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unita'
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento
prevede: c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il
ripristino delle parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei
fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti
interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio
eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino
dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione
o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i
larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; c.2)
consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza
modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne, - solai e volte, -
scale; - tetto, con ripristino del manto di copertura originale. c.3)
l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto
originario e agli ampliamenti organici del medesimo; c.4)
l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali;
d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
(omissis)".