LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 34
Interventi di ristrutturazione edilizia
1. Non e' ammesso il rilascio del titolo in sanatoria per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera
f) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, realizzati in
contrasto con la legislazione urbanistica o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003, fatto
salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che siano
conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31
marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) non comportino aumento delle unita' immobiliari, fatte salve
quelle ottenute attraverso il recupero ai fini abitativi dei
sottotetti, in edifici residenziali bifamiliari e monofamiliari;
b) rispettino i parametri minimi dimensionali fissati dall'articolo
2, commi 1 e 2, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero
ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), qualora le opere
comportino il recupero a fini abitativi dei sottotetti;
c) rispettino i requisiti igienico sanitari fissati per i locali di
abitazione dal decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione) e del limite di 2,40 metri di altezza media interna utile
per i locali adibiti ad abitazione;
d) non destinino ad uso abitativo i locali nei piani totalmente
interrati delle costruzioni;
e) non comportino la destinazione ad altri usi dei locali riservati a
parcheggio pertinenziale se non e' garantita la quota minima di spazi
per parcheggi stabilita dall'articolo 41-sexies della Legge n. 1150
del 1942, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della Legge 24
marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche'
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).
3. Il professionista abilitato, nell'ambito della dichiarazione di
cui all'articolo 29, assevera altresi' che le opere realizzate
rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia, di cui al comma
1.
NOTE ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo della lettera f) dell'Allegato alla legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e'
il seguente:
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi
(omissis)
f) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti, nonche' la realizzazione di volumi tecnici
necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e
per l'installazione di impianti tecnologici;
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2 della legge regionale 6 aprile
1998, n. 11 concernente Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti e' il seguente:
"Art. 2
1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i
limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in
prevalenza a residenza, dei sottotetti esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, fermo restando il rispetto dei
seguenti parametri:
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad
abitazione, ridotta a m 2,20 per i Comuni inseriti negli ambiti delle
Comunita' Montane ai sensi della L.R. 19 luglio 1997, n. 22, e di m.
2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,
bagni e ripostigli. L'altezza utile media e' calcolata dividendo il
volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80
per la superficie utile relativa;
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze
di colmo e di gronda nonche' delle linee di pendenze delle falde. Il
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e
ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici,
ambientali e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.
(omissis)".
3) Il Decreto ministeriale 5 luglio 1975 concerne Modificazioni alle
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza
minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d'abitazione.
4) Il testo dell'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150
concernente Legge urbanistica e' citato alla nota 4 all'articolo 27.
5) Il testo dell'art. 2, comma 2 della Legge 24 marzo 1989, n. 122
concernente Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393 sostituisce l'art. 41-sexies, Legge 17 agosto
1942, n. 1150, che e' citato alla nota a all'articolo 27.