LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 33
Interventi di nuova costruzione
1. In tutto il territorio della regione non e' ammesso il rilascio
dei titoli in sanatoria per la costruzione di nuovi manufatti edilizi
fuori terra o interrati realizzati in contrasto con la legislazione
urbanistica o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
alla data del 31 marzo 2003.
2. Non e' ammesso, altresi', il rilascio del titolo in sanatoria per
gli interventi di ampliamento e soprelevazione di manufatti esistenti
e per gli interventi di nuova costruzione di cui alle lettere g.2),
g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del
2002, realizzati in contrasto con la legislazione urbanistica o con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31
marzo 2003, fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti.
3. Per gli ampliamenti e soprelevazioni di manufatti esistenti, che
siano conformi alla legislazione urbanistica ma che contrastino con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 31
marzo 2003, il rilascio del titolo in sanatoria e' ammesso:
a) nei soli casi di aumenti della cubatura entro il limite del 10 per
cento per singola unita' immobiliare e comunque per incrementi che
non superino complessivamente, per l'intero edificio: 1) i 300 metri
cubi, per ampliamenti e soprelevazioni di edifici produttivi,
agricoli, direzionali, commerciali, ricettivi e ricreativi; 2) i 600
metri cubi, nei casi di ampliamento e soprelevazione di piu' edifici
produttivi appartenenti alla medesima azienda e ubicati nello stesso
comune; 3) la meta' delle quote massime indicate ai punti precedenti,
per ampliamenti e soprelevazioni di edifici situati all'interno del
centro storico nonche' nelle zone di riqualificazione della costa e
dell'arenile, come perimetrate nel piano territoriale paesistico
regionale ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano
provveduto a darne attuazione;
b) nei casi di aumenti della cubatura, entro il limite di 100 metri
cubi, per ampliamenti e soprelevazioni degli edifici residenziali
monofamiliari e delle singole unita' immobiliari facenti parte di
edifici residenziali bifamiliari, fermo restando quanto previsto al
punto 3) della precedente lettera a);
c) qualora non comportino la realizzazione di nuove unita'
immobiliari;
d) qualora, nei casi di interventi di soprelevazione, siano
realizzati entro il 31 dicembre 2006 i necessari interventi di
adeguamento antisismico, ai sensi della normativa tecnica sismica
vigente, e il Comune, ai fini del rilascio del titolo in sanatoria
medesimo, certifichi l'idoneita' della struttura a sopportare il
carico derivante dall'opera abusiva.
4. Qualora gli ampliamenti di cui al comma 3, lettera a), punto 1),
riguardino edifici con originaria funzione diversa da quella
abitativa, tali immobili sono obbligati a mantenere una destinazione
d'uso non abitativa nei venti anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. I limiti dimensionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non
trovano applicazione ai fini del rilascio del titolo in sanatoria per
interventi di chiusura di logge e balconi in unita' immobiliari
residenziali, a condizione che vengano rispettate le norme vigenti in
materia igienico sanitaria.
6. Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dalle lettere a)
e b) del comma 3 comporta il diniego dei titoli in sanatoria:
a) per la singola domanda di regolarizzazione, qualora l'intervento
abusivo superi i limiti fissati per singole unita' immobiliari;
b) per l'insieme delle domande relative ad un unico edificio, qualora
il cumulo degli interventi abusivi superi il limite stabilito per
interi edifici.
7. Il rilascio del titolo in sanatoria e' comunque escluso per gli
ampliamenti e le sopraelevazioni, qualora in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo 2003:
a) sugli edifici di interesse storico architettonico, vincolati in
base alla legge statale o regionale ovvero dalle previsioni degli
strumenti urbanistici comunali;
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e
boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e
nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel
piano territoriale paesistico regionale ovvero nei piani provinciali
e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
c) all'interno delle aree naturali protette statali, regionali,
provinciali e comunali, dei siti di interesse comunitario (SIC) e
delle zone di protezione speciale (ZPS);
d) sul demanio regionale, provinciale o comunale;
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica a vincolo di inedificabilita' assoluta, in
forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi
pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale
pubblica, di cui alla Legge n. 167 del 1962;
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato,
perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania)
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 agosto
1998, n. 267.
8. La sanatoria di tettoie e di manufatti leggeri, nonche' delle
altre strutture di cui alla lettera g.5) dell'Allegato alla legge
regionale n. 31 del 2002, non conformi agli strumenti urbanistici
vigenti alla data del 31 marzo 2003, e' consentita, nell'osservanza
dei limiti di cui al comma 3, lettere a) e b), qualora non siano
utilizzati come abitazione o ambienti di lavoro che prevedano la
permanenza di persone, bensi' come depositi, magazzini e simili,
ovvero per gli usi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti alla
data del 31 marzo 2003.
NOTE ALL'ART. 33
Comma 2
1) Il testo delle lettere g.2), g.3), g.4), g.6) e g.7) dell'Allegato
alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina
generale dell'edilizia e' il seguente:
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi
(omissis)
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
(omissis)
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
(omissis)".
Comma 7
2) La legge 18 aprile 1962, n. 167 e' citata alla nota 1 all'articolo
9.
3) Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 concerne
Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione
Campania.
Comma 8
3) Il testo della lettera g.5) dell'Allegato alla legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 concernente Disciplina generale dell'edilizia e'
il seguente:
"ALLEGATO - Definizione degli interventi edilizi
(omissis)
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
(omissis)".