LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23
VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
TITOLO II
NORME IN MATERIA DI CONDONO EDILIZIO
CAPO II
Condizioni e limiti al rilascio del titolo in sanatoria
Art. 32
Interventi non suscettibili di sanatoria
1. Fermi restando i casi di opere non suscettibili di sanatoria ai
sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, non e'
ammesso il rilascio del titolo in sanatoria:
a) per gli interventi e per le opere per la cui realizzazione siano
stati utilizzati contributi pubblici erogati successivamente al 1995
a qualunque titolo dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali;
b) per gli interventi realizzati su unita' abitative gia' oggetto di
titolo in sanatoria, ai sensi dei Capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) o dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per la
regolarizzazione amministrativa di interventi di nuova costruzione o
di ristrutturazione nonche' interventi di ampliamento o
soprelevazione che abbiano comportato nuove unita' immobiliari.
NOTE ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
concernente Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici e' citato alla nota 1
all'articolo 25.
2) I Capi IV e V della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente
Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie concernono:
"CAPO IV - Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei
rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti
CAPO V - Disposizioni finali".
3) Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
concernente Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e' il
seguente:
"Art. 39 - Definizione agevolata delle violazioni edilizie
1. Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della Legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni
trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai
750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in
sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al
presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla
data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di
cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della
concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi
edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da
terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non
luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo'
essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle
condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
ad opera del Comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della Legge 4 gennaio
1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro
o di confisca ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575, sia
autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,
il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi'
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai
sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei
confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al
periodo dal 30 gennaio 1977 all'1 ottobre 1983, e' moltiplicata
rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come
determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo
pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la
prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al Comune
competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La
documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della Legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.
15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione
fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia
giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto
terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al
quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione
dovuta ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al
comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la
denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma,
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato
dall'art. 9, comma 8, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il
decorso del termine di un anno e di due anni per i Comuni con piu' di
500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge
senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune, equivale a
concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il
disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto
termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e
la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro
la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione
dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in
modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate
senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni
richiamate agli articoli 40 e 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia
stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla
riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti
previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa
richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta
l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della
concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso
dell'oblazione.
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta
a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso
indicato nella Tabella B allegata alla presente legge e della
restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi
rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre
1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della
restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari
rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a Lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al numero 7 della tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione
per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato in unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della
tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a Lire
5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra.
Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25
novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del Capo IV della Legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata
interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in
luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996.
La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a
seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7.
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti
a vincolo ai sensi delle Leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n. 1497, e del DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato
al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del
vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi'
allegata una ricevuta comprovante il pagamento al Comune, nel cui
territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di
anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella
misura indicata nella Tabella C allegata alla presente legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in
forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal Comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora
l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di
ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella
predetta Tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve
essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo
periodo, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate
dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al
Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui
al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati
determinati ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di
questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto
previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente
comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo
sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria
presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il Sindaco abbia
espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995,
sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge.
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza
di concessione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 28 febbraio
1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli
obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno
1998 i Comuni determinano in via definitiva i contributi di
concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli
adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della
richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo'
accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o
ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili
oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della Legge 28
febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale
confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al
patrimonio indisponibile del Comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di
estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta
percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed
all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla
Tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del
presente articolo. Le Regioni possono modificare, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6
e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle
loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70
per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso
richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione
principale, ovvero destinata ad abitazione principale del
proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di
altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro
il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere
abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al
comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica
anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione
degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo
comma, della Legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione
non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di
sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato
ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore
ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla
somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno
precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali
fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano
diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma
14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi,
entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta
in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma
3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del
versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di
nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano
ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e
settimo comma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in
deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo,
le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai
fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma
4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma,
lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione
di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma
dell'articolo 34 della predetta Legge n. 47 del 1985 e' aumentata al
50 per cento. Se l'opera e' da completare, il certificato di cui
all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della Legge 28 febbraio
1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente
resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per
l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria
edilizia si applicano le norme di cui alla Legge 2 febbraio 1974, n.
64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche'
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone
sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35
della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo
le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla
lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della Legge 28 febbraio
1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e
verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come modificative di
quelle sopra indicate.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di
certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei
terzi e del Comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attivita' di pubblica utilita' entro la data dell'1
dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i
vincoli di inedificabilita' richiamati dall'articolo 33 della Legge
28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di
edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del
DL 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge
13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di
quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa.".